Gazzetta n. 45 del 22 febbraio 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 10 gennaio 2002
Iscrizione di talune varieta' di specie ortive nel relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
del Dipartimento della qualita' dei prodotti
agroalimentari e dei servizi
- Direzione generale per la qualita' dei prodotti
agroalimentari e la tutela del consumatore
Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina dell'attivita' sementiera ed in particolare l'art. 19 che prevede l'istituzione, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varieta' aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varieta' stesse;
Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica ed integra la citata legge n. 1096/1971, ed in particolare gli articoli 4 e 5 che prevedono la suddivisione dei registri di varieta' di specie di piante ortive e la loro istituzione obbligatoria;
Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1976, che istituisce i registri delle varieta' di specie di piante ortive;
Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante "Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59";
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto ministeriale 30 marzo 2001 con il quale sono attribuite, in via provvisoria, la reggenza degli uffici previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2000, n. 450, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 64 del 17 marzo 2001, relativo al regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali;
Visti i risultati delle prove in campo e di laboratorio, condotte dall'Ente Nazionale Sementi elette negli anni 1997 e 1998 in ottemperanza alla circolare ministeriale 21 febbraio 1996, n. 1, finalizzate alla verifica dei requisiti di stabilita', omogeneita' e differenziabilita', alla caratterizzazione, all'individuazione dei responsabili delle selezione conservatrice ed alla individuazione dei casi di scostamento dalla tipologia varietale originaria che richiedessero provvedimenti particolari, delle varieta' di specie di piante ortive notoriamente conosciute alla data del 1 luglio 1970;
Considerato che nell'ambito delle suddette prove sono state individuate delle varieta' che sono state commercializzate con la stessa denominazione di quelle originali, ma che sono risultate da esse distinte, e che le stesse possono essere considerate derivate dalle originali medesime a seguito di successive riproduzioni protrattesi negli anni effettuate in ambienti diversi e da soggetti diversi;
Considerato che il metodo con il quale le suddette varieta' sono state ottenute non consente di individuare il costitutore delle varieta' medesime;
Viste le richieste degli interessati alla conservazione in purezza delle varieta', volte ad ottenere l'iscrizione delle varieta' stesse nei registri nazionali di specie di piante ortive di cui all'art. 4, lettera b), della citata legge n. 195/1976;
Visto l'art. 19, comma 7, della citata legge n. 1096/1971 e successive modificazioni ed integrazioni, che prevede, tra l'altro, che per le varieta' di cui non si conosca il costitutore, l'iscrizione possa essere fatta d'ufficio e che il compito della conservazione in purezza delle varieta' possa essere affidato ad un istituto o ente o altro soggetto operante in campo sementiero che dia affidamento di bene assolverlo sotto il profilo tecnico ed organizzativo;
Considerato che la Commissione Sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 6 marzo 2001, ha espresso parere favorevole all'iscrizione, nei relativi registri, delle varieta' indicate nel dispositivo;
Considerato che, ai sensi dell'art. 16-ter del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, per le stesse varieta' era stata temporaneamente sospesa l'iscrizione per la verifica delle denominazioni proposte;
Considerato che tale verifica e' stata effettuata con esito positivo;
Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;
Decreta:
Art. 1.
Ai sensi dell'art. 17, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e dell'art. 19, comma 7, della legge 25 novembre 1971, n. 1096, e successive modificazioni ed integrazioni, le sotto elencate varieta', le cui descrizioni ed i risultati delle prove eseguite sono depositate presso questo Ministero, sono iscritte d'ufficio, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello dell'iscrizione medesima, nei registri delle varieta' di specie di piante ortive le cui sementi possono essere controllate soltanto quali "sementi standard":
Specie Varietà Codice Responsabilità della
Sian conservazione in purezza
-- -- -- -- Cavolo Broccolo Getti e foglie 002559 Four S.r.l. - Bolzano Cavolo Verza Michelotta 002557 Esasem S.p.a. - Casaleone
(Verona)

Sedano Early Spring 002536 Asgrow Italia Vegetable
Seeds S.r.l. - Lodi

Il presente decreto sara' inviato all'organo di controllo ed entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 10 gennaio 2002
Il direttore generale: Ambrosio
Avvertenza
Il presente decreto non e' soggetto al "Visto" di
controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte
dei conti, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio
1994, n. 20.
 
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