Gazzetta n. 47 del 25 febbraio 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 4 febbraio 2002
Proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato "Check Fruit S.r.l." ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta "Scalogno di Romagna".

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE del Dipartimento della qualita' dei prodotti agroalimentari e dei servizi - Direzione generale per la qualita' dei prodotti
agroalimentari e la tutela del consumatore

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari e in particolare l'art. 10, concernente i controlli;
Visto il regolamento della Commissione CE n. 134/98 del 20 gennaio 1998, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della indicazione geografica protetta "Scalogno di Romagna" nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;
Visto l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, il quale contiene apposite disposizioni concernenti i controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;
Visto il decreto 28 gennaio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 29 del 5 febbraio 1999, con il quale l'organismo di controllo "Check Fruit S.r.l." con sede in Bologna, via J. Barozzi, n. 8, e' stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta "Scalogno di Romagna";
Considerato che la predetta autorizzazione ha validita' triennale decorrente dal 5 febbraio 1999, data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di autorizzazione in precedenza citato;
Visto che il gruppo tecnico di valutazione, di cui alla previsione dell'art. 53, comma 1, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito, non ha ancora esaminato lo schema tipo di controllo relativo alle denominazioni protette della filiera "ortofrutticoli e cereali non trasformati", in relazione al quale dovranno essere riformulati i piani di controllo di detti prodotti a denominazione protetta, al fine di soddisfare l'esigenza di fissare modalita' uniformi per l'esercizio dell'attivita' di controllo sulle rispettive aree di produzione e che conseguentemente si potra' procedere a detto adeguamento solo dopo l'espressione del parere positivo del citato gruppo tecnico;
Considerato che l'associazione turistica pro-loco Riolo Terme, con nota del 23 dicembre 2001, ha comunicato di aver deliberato il rinnovo della designazione del "Check Fruit S.r.l." quale organismo di controllo e di certificazione ai sensi del citato art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92;
Considerata la necessita' di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente l'indicazione geografica protetta "Scalogno di Romagna" anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa, per consentire all'organismo di controllo l'adeguamento del piano di controllo allo schema tipo di controllo citato in precedenza;
Ritenuto di dover provvedere alla concessione di una proroga della scadenza dell'autorizzazione per un periodo di tempo fissato in centoventi giorni, a decorrere dalla data di scadenza della stessa, alle medesime condizioni stabilite nella predetta autorizzazione;

Decreta:
Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo "Check Fruit S.r.l." con sede in Bologna, via J. Barozzi, n. 8, con decreto 28 gennaio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 29, del 5 febbraio 1999, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta "Scalogno di Romagna", registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 2325/97 del 24 novembre 1997, e' prorogata di centoventi giorni a far data dal 5 febbraio 2002.
 
Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validita' della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo e' obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 28 gennaio 1999.
Roma, 4 febbraio 2002

Il direttore generale reggente: Ambrosio
 
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