Gazzetta n. 48 del 26 febbraio 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
ACCORDO
Accordo istitutivo del Centro consultivo sulla legislazione dell'Organizzazione mondiale del commercio, firmato in Seattle il 30 novembre 1999

Si riporta qui di seguito in lingua francese, con traduzione non ufficiale in lingua italiana il testo dell'Accordo istitutivo del Centro consultivo sulla legislazione dell'Organizzazione mondiale del commercio, firmato in Seattle il 30 novembre 1999. Essendosi verificate le condizioni previste dall'art. 13 dell'Accordo, lo stesso e' entrato in vigore il 15 luglio 2001.

----> Vedere immagini da pag. 5 a pag. 43 della G.U. <----

ACCORDO ISTITUTIVO
DEL CENTRO CONSULTIVO SULLA LEGISLAZIONE DELL'OMC

Le parti al presente Accordo, - Prendendo atto che l'Accordo istitutivo dell'Organizzazione
mondiale del Commercio (di seguito denominata "OMC") ha creato un
ordinamento giuridico e procedure complesse per la soluzione delle
controversie; - Prendendo atto inoltre che i paesi in via di sviluppo, in modo
particolare quelli, meno progrediti e le economie in transizione
hanno scarsa perizia per quanto riguarda la legislazione dell'OMC e
la gestione di controversie commerciali complesse, e che la loro
capacita' di divenire esperti in questo settore e' limitata da
gravi costrizioni finanziarie ed istituzionali; - Riconoscendo che potra' esservi un giusto equilibrio fra i diritti
e gli obblighi derivanti dall'Accordo Istitutivo dell'OMC solo se
tutti i Membri del'OMC recepiscono appieno i diritti e gli obblighi
che ne derivano ed hanno pari opportunita' di avvalersi delle
procedure dell'OMC per la soluzione delle controversie; - Riconoscendo inoltre che l'affidabilita' e l'accettabilita' delle
procedure OMC per la soluzione delle controversie sono garantite
solo se tutti i Membri dell'OMC possono parteciparvi con efficacia; - Determinate di conseguenza a creare un centro di formazione
professionale, di perizia e di pareri giuridici sulla legislazione
dell'OMC , agevolmente accessibile ai paesi in via di sviluppo, in
modo particolare quelli meno progrediti, ed alle economie in
transizione;

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
Articolo 1
Istituzione del Centro consultivo sulla legislazione dell'OMC

Il Centro consultivo sulla legislazione dell'OMC di seguito denominato il "Centro") e' istituito dal presente accordo.
 
Articolo 2
Obiettivi e funzioni del Centro

1. Lo scopo del Centro e' di fornire ai paesi in via di sviluppo, in modo particolare a quelli meno progrediti, ed alle economie in transizione, una formazione professionale, un'assistenza e pareri giuridici relativi alla legislazione dell'OMC ed alle procedure di soluzione delle controversie.
2. A tal fine, il Centro: - fornira' pareri giuridici sulla legislazione dell'OMC; - fornira' assistenza alle Parti ed a terzi per le procedure dell'OMC
relative alla soluzione delle controversie; - offrira' ai funzionari una formazione in diritto dell'OMC per mezzo
di seminari sulla legislazione e la giurisprudenza dell'OMC, borse
di studio ed altri mezzi appropriati; - esercitera' ogni altra funzione conferitagli dall'Assemblea
generale.
 
Articolo 3
Struttura del Centro

1. Il Centro disporra' di un'Assemblea generale, di un Consiglio
direttivo e di u n Direttore generale.
2. L'Assemblea sara' composta da rappresentanti dei Membri del
Centro e dai rappresentanti dei paesi meno progrediti elencati
all'Annesso III. L'Assemblea generale si riunira' almeno due volte
l'anno per:
of=2; - valutare le prestazioni del Centro;
- eleggere il Consiglio direttivo;
- adottare le regole proposte dal Consiglio direttivo;
- adottare il bilancio preventivo annuale proposto dal Consiglio
direttivo;
- esercitare le funzioni attribuitegli ai sensi degli altri
articoli del presente accordo.
L'Assemblea generale adottera' il proprio regolamento interno.

3. Il Consiglio direttivo sara' composto da quattro membri, da un rappresentante dei paesi meno progrediti e dal Direttore generale. I membri del Consiglio direttivo siederanno a titolo personale e saranno eletti in funzione delle loro competenze in materia di diritto dell'OMC ovvero in funzione di relazioni commerciali internazionali e di sviluppo.
4. I membri del Consiglio direttivo ed il rappresentante dei paesi meno progrediti nel Consiglio direttivo saranno nominati dall'Assemblea generale. Il Direttore generale sara' membro a titolo delle sue funzioni del Consiglio direttivo.
Il gruppo di Membri elencato all'Annesso I del presente accordo ed i tre gruppi di Membri elencati all'Annesso II del presente accordo potranno ciascuno proporre un membro del Consiglio direttivo per la nomina da parte dell'Assemblea generale. 1 paesi meno progrediti enumerati all'Annesso III del presente accordo potranno proporre il loro rappresentante al Consiglio direttivo per la nomina da parte dell'Assemblea generale.
5. Il Consiglio direttivo fara' rapporto all'Assemblea generale. Il Consiglio direttivo si riunira' ogni qualvolta cio' sara' necessario per: - adottare le decisioni necessarie al fine di garantire una corretta
operativita' del Centro in ,conformita' al presente accordo; - predisporre il bilancio preventivo annuale del Centro in vista
dell'approVazione dell'Assemblea generale; - decidere in merito ai ricorsi presentati dai Membri a cui e' stata
negata l'assistenza giuridica in una procedura di soluzione delle
controversie; - controllare la gestione del fondo di dotazione del Centro; - nominare un revisore dei conti esterno; - nominare il Direttore generale in consultazione con i Membri; - proporre, in vista dell'adozione da parte dell'Assemblea generale,
regole su:
- le procedure del Consiglio direttivo;
- le competenze e le condizioni d'impiego del Direttore generale,
del personale del Centro e dei consulenti ingaggiati dal Centro; e
- la politica di gestione e d'investimento del fondo di dotazione
del Centro; - esercitare le funzioni attribuitegli a titolo delle altre
disposizioni del presente accordo.

5. Il Direttore generale fara' rapporto al Consiglio direttivo e sara' invitato a partecipare a tutte le sue riunioni. Il Direttore generale: - gestira' gli affari correnti del Centro; - reclutera', dirigera' e licenziera' il personale del Centro, in
conformita' al regolamento del personale adottato dall'Assemblea
generale; - ingaggera' e controllera' i consulenti; - sottoporra' al Consiglio direttivo ed all'Assemblea generale un
bilancio verificato da terzi, vertente sul bilancio preventivo
dell'esercizio precedente; - rappresentera' il Centro all'esterno.
 
Articolo 4
Adozione di decisioni

1. L'Assemblea generale adottera' le sue decisioni mediante consenso. Una proposta esaminata in vista della sua adozione in una riunione dell'Assemblea generale, sara' considerata adottata se durante la riunione nessun Membro del Centro vi si oppone formalmente. La presente disposizione si applichera' ugualmente, mutatis mutandis, alle decisioni adottate dal Consiglio direttivo.
2. Se il presidente dell'Assemblea generale, o il Consiglio direttivo constatano che non e' possibile pervenire ad una decisione per consenso, il presidente potra' decidere di sottoporre la questione al voto dell'Assemblea generale In tal caso, l'Assemblea generale decidera' a maggioranza di quattro quinti dei Membri presenti e votanti. Ciascun Membro disporra' di un voto. La maggioranza semplice dei Membri del Centro costituira' il quorum per ogni riunione dell'Assemblea generale in cui una questione e' messa ai voti.
3. Le procedure enunciate al paragrafo 1 dell'Articolo 11 del presente accordo si applicheranno alle decisioni relative ad emendamenti.
 
Articolo 5
Struttura finanziaria del Centro

1. Sara' costituito un fondo di dotazione grazie ai contributi versati dai Membri in conformita' al paragrafo 2 dell'Articolo 6 del presente accordo.
2. Il Centro fatturera' le spese per i servizi giuridici in base alle tariffe figuranti all'Annesso IV del presente accordo.
3. Il bilancio preventivo annuale del Centro sara' finanziato con i proventi del fondo di dotazione del Centro, delle spese fatturate per le prestazioni del Centro e dei contributi volontari versati da governi, organizzazioni internazionali, sponsorizzazioni private.
4. Il Centro disporra' di un revisore dei conti esterno.
 
Articolo 6
Diritti ed obblighi dei Membri

1. Ciascun paese in via di sviluppo Membro, e ciascun Membro avente un'economia in transizione, elencato all'Annesso II del presente accordo, ha diritto ai servizi del Centro in conformita' alle regole adottate dall'Assemblea generale ed in base alle tariffe - enunciate all'Annesso IV. Ciascun Membro potra' chiedere che l'assistenza per una procedura dell'OMC relativa alla soluzione delle controversie sia fornita in una delle tre lingue ufficiali dell'OMC.
2. Ciascun Membro che abbia accettato il presente accordo sara' tenuto a versare al piu' presto un contributo forfettario al fondo di dotazione del Centro e/o contributi annuali nei primi cinque anni di operativita' del Centro, in conformita' alle tabelle di contribuzione figuranti agli Annessi I e II del presente accordo. Ogni Membro che ha aderito al presente accordo versera' contributi in conformita' alle disposizioni dello strumento di adesione.
3. Ciascun Membro paghera' al piu' presto le spese fatturate per i servizi forniti dal Centro.
4. Il Consiglio direttivo, se constata che un Membro non rispetta un suo obbligo in forza del paragrafo 2 o 3 del presente Articolo, potra' decidere di negare a detto Membro l'esercizio dei suoi diritti a titolo del paragrafo 1 del presente Articolo.
5. Nulla nel presente accordo sara' interpretato nel senso di implicare una responsabilita' finanziaria per un Membro, oltre alle responsabilita' derivanti dai paragrafi 2 e 3 del presente Articolo.
 
Articolo 7
Diritti dei paesi meno progrediti

I paesi meno progrediti elencati all'Annesso III beneficeranno, qualora ne facciano domanda, dei servizi del Centro, in conformita' alle regole adottate dall'Assemblea generale ed in base alle tariffe stabilite all'Annesso IV. Ciascuno di questi paesi potra' chiedere che l'assistenza nelle procedure dell'OMC per la soluzione delle controversie sia fornita in una qualsiasi delle tre, lingue ufficiali dell'OMC.
 
Articolo 8 Priorita' nella ripartizione dell'assistenza fornita nelle procedure
per la soluzione delle controversie dell'OMC

Se due paesi aventi diritto ad un'assistenza per le procedure dell'OMC relativa alla soluzione delle controversie sono coinvolti nella stessa procedura, l'aiuto sara' fornito in funzione delle seguenti priorita': innanzitutto, i paesi meno progrediti; in secondo luogo, i Membri che hanno accettato il presente accordo; in terzo luogo i Membri che hanno aderito al presente accordo. Per la ripartizione dell'assistenza, da fornire nelle procedure di soluzione delle controversie dell'OMC, l'Assemblea generale adottera' delle regole che tengano conto di tali priorita'.
 
Articolo 9
Collaborazione con altre organizzazioni internazionali

Il Centro collabora con l'Organizzazione mondiale del Commercio e con altre organizzazioni internazionali in vista di promuovere gli obiettivi del presente accordo.
 
Articolo 10
Statuto giuridico del Centro

1. Il Centro avra' personalita' giuridica. In modo particolare avra' capacita' d'impegnarsi mediante contratto, di acquistare ed alienare beni immobili e mobili e d'intentare azioni legali.
2. Il Centro sara' installato a Ginevra, Svizzera.
3. Il Centro fara' in modo di concludere un accordo con la Confederazione Svizzera sullo statuto, i privilegi e le immunita' del Centro. L'accordo potra' essere firmato dal presidente dell'Assemblea generale, fermo restando l'approvazione dell'Assemblea generale. L'accordo potra' prevedere che la Confederazione Svizzera conceda al Centro, al Direttore generale ed al personale lo statuto, i privilegi e le immunita' che la Confederazione Svizzera concede alle rappresentanze diplomatiche permanenti ed ai loro membri, o alle organizzazioni internazionali ed al loro personale.
 
Articolo 11
Emendamento, recesso e denuncia

1. Ogni Membro del Centro, nonche' il Consiglio direttivo, potra' sottoporre all'Assemblea generale una proposta di emendamento di una disposizione del presente accordo. La proposta sara' notificata al piu' presto a tutti i Membri. L'Assemblea generale potra' decidere di sottoporre la proposta all'approvazione dei Membri. L'emendamento entrera' in vigore il trentesimo giorno successivo alla data in cui il depositario avra' ricevuto gli strumenti di accettazione di tutti i Membri.
2. Qualora richiesto dalla situazione finanziaria del Centro, ogni Membro del Centro ed il Consiglio direttivo potranno sottoporre all'Assemblea generale una proposta per modificare la tabella di contribuzione figurante agli Annessi I e II del presente accordo e la tariffa stabilita all'Annesso IV del presente Accordo. La modifica avra' effetto il trentesimo giorno Successivo alla data in cui l'Assemblea generale l'avra' adottata con voto unanime.
3. I paragrafi 1 e 2 del presente Articolo non pregiudicano l'obbligo del Consiglio direttivo di modificare gli Annessi II e IV, in conformita' alle Note che vi sono contenute.
4. Ogni Membro potra' in qualsiasi momento, recedere dal presente accordo, notificandone per iscritto il depositario. Il depositario informera' il Direttore generale del Centro, ed i Membri del Centro riguardo a detta notifica. Il recesso avra' effetto il trentesimo' giorno successivo alla data in cui il depositario avra' ricevuto la notifica. Il recesso non incide sull'obbligo di pagare le spese per i servizi resi dal Centro, in conformita' al paragrafo 3 dell'Articolo 6 del presente accordo. Il Membro che recede non avra' diritto ad essere rimborsato dei contributi versati al fondo di dotazione del Centro.
5. L'Assemblea Generale potra' decidere di denunciare,il presente Accordo. In caso di denuncia, l'attivo del Centro sara' distribuito fra i Membri del Centro, attuali e pregressi, proporzionalmente al totale dei contributi versati da ciascun Membro al fondo di dotazione e/o al bilancio preventivo annuale del Centro.
 
Articolo 12
Disposizioni transitorie

1. Nei primi cinque anni di operativita' del Centro, il bilancio preventivo annuale del Centro sara' finanziato con i contributi annuali versati dai Membri in conformita' al paragrafo 2 dell'Articolo 6 e dell'Annesso I del presente accordo. In questo periodo, gli utili derivanti dal fondo di dotazione e dalle spese fatturate per servizi resi saranno versati nel fondo di dotazione.
2. Nei primi cinque anni di operativita' del Centro, il Consiglio generale sara' composto da cinque Membri. I Membri che figurano all'Annesso I del presente accordo potranno nominare due persone che siederanno al Consiglio direttivo in detto periodo.
3. L'obbligo per un Membro di versare contributi annuali nei primi cinque anni di operativita' del Centro, in conformita' al paragrafo 2 dell'Articolo 6 e dell'Annesso I del presente accordo, non sara' pregiudicato dal recesso di detto Membro dal presente accordo.
 
Articolo 13
Accettazione ed entrata in vigore

1. Ogni Stato o territorio doganale distinto elencato negli Annessi I, II o II del presente accordo potra' divenire Membro del Centro accettando il presente accordo mediante firma, o firma con riserva di ratifica, di accettazione o di approvazione, durante la terza Conferenza ministeriale dell'OMC che si terra' a Seattle dal 30 novembre al 3 dicembre 1999, e successivamente fino al 31 marzo 2000. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione dovranno essere depositati non oltre il 30 settembre 2002.
3. Il presente accordo entrera' in vigore il trentesimo giorno successivo alla data in cui le condizioni indicate di seguito sono soddisfatte: - sara' stato depositato il ventesimo strumento di ratifica, di
accettazione o di approvazione; - il totale dei contributi forfettari versati al fondo di dotazione
del Centro, che gli Stati ed i territori doganali distinti che
hanno accettato il presente accordo sono obbligati a versare, in
conformita' al paragrafo 2 dell'Articolo 6 ed agli Annessi I e II
del presente accordo, supera sei milioni di dollari USA; - il totale dei contributi annuali che gli Stati o i territori
doganali distinti che hanno accettato il presente accordo sono
obbligati a versare, in conformita' al paragrafo 2 dell'Articolo 6
ed all'Annesso I del presente accordo, supera sei milioni di
dollari USA;

3. Per ciascun firmatario del presente accordo, il quale deposita i propri strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione dopo la data in cui le condizioni menzionate al paragrafo 2 del presente Articolo sono state soddisfatte, l'accordo entrera' in vigore il trentesimo giorno successivo alla data in cui gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione sono stati depositati.
 
Articolo 14
Riserve

Non potranno essere formulate riserve riguardo a qualsiasi disposizione del presente accordo.
 
Articolo 15
Annessi

Gli Annessi del presente accordo sono parte integrante di questo accordo.
 
Articolo 16
Adesione

Ogni Membro dell'OMC , ed ogni Stato o territorio doganale distinto in fase di adesione all'OMC potra' divenire Membro del Centro aderendo al presente accordo alle condizioni stabilite fra se' stesso ed il Centro. Le adesioni saranno effettuate mediante uno strumento di adesione approvato dall'Assemblea generale. L'Assemblea generale approvera' lo strumento di adesione solo se il Consiglio direttivo la informa che l'adesione non pone al Centro alcun problema, ne' finanziario, ne' operativo. Per il Membro dell'OMC che aderisce, o per lo Stato o territorio doganale distinto in fase di adesione all'OMC, il presente accordo entrera' in vigore il trentesimo giorno successivo alla data in cui gli strumenti di' adesione saranno stati depositati presso il depositario.
 
Articolo 17
Deposito e registrazione

1. Il presente accordo sara' depositato presso il Governo del Regno dei Paesi Bassi.
2. Il presente accordo sara' registrato in conformita' alle disposizioni dell'Articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.

FATTO a Seattle, il trenta novembre millenovecentonovantanove, in un unico esemplare in lingua francese, inglese e spagnola, i tre testi facenti fede.

ANNESSO I
CONTRIBUTI MINIMI DEI PAESI SVILUPPATI MEMBRI

Membro OMC Contributo al Fondo Contributo al bilancio
di dotazione preventivo annuale
nei primi cinque anni

Australia Austria Belgio Canada US$ 1,000,000 Comunità Europee Danimarca US$ 1,000,000 Finlandia US$ 1,000,000 Francia Germania Giappone Grecia Irlanda US$ 1,000,000 US$ 1,250,000 Islanda Italia US$ 1,000,000 Liechtenstein Lussemburgo Norvegia US$ 1,000,000 US$ 1,250,000 Nuova Zelanda Paesi Bassi US$ 1,000,000 US$ 1,250,000 Portogallo Regno Unito US$ 1,250,000 Spagna Stati Uniti d'America Svezia US$ 1,000,000 Svizzera

Nota: Se un Membro lo ritiene necessario, puo' versare il suo contributo al Fondo di dotazione sotto forma di versamenti annuali di uguale ammontare entro i tre anni successivi all'entrata in vigore del presente accordo.

ANNESSO II
CONTRIBUTI MINIMI DEI PAESI IN VIA DI SVILUPPO MEMBRI
E DEI MEMBRI AVENTI UN'ECONOMIA IN TRANSIZIONE

-------------------------------------------------------------------- Criterio Membro OMC % della Contributo al Fondo
di dotazione --------------------------------------------------------------------
CATEGORIA A --------------------------------------------------------------------
> 1.5% Corea 2,32 US$ 300,000
Hong Kong, Cina 3.54 US$ 300,000
Messico 1.51 US$ 300,000
Singapore 2.25 US$ 300,000

o Reddito elevato Brunei Darussalam 0.04 US$ 300,000
Cipro 0.07 US$ 300,000
Emirati arabi uniti 0.52 US$ 300,000
Israele 0.59 US$ 300,000
Kuwait 0.24 US$ 300,000
Macao 0.07 US$ 300,000
Qatar 0.06 US$ 300,000 --------------------------------------------------------------------
CATEGORIA B -------------------------------------------------------------------- > 0. 15% < 1.5% Africa del Sud 0.55 US$ 100,000
Argentina 0.47 US$ 100,000
Brasile 0.92 US$ 100,000
Cile 0.29 US$ 100,000
Colombia 0.25 US$ 100,000
Egitto 0.26 US$ 100,000
Filippine 0.46 US$ 100,000
India 0.57 US$ 100,000
Indonesia 0.87 US$ 100,000
Malesia 1.31 US$ 100,000
Marocco 0.16 US$ 100,000
Nigeria 0.20 US$ 100,000
Pakistan 0.19 US$ 100,000
Polonia 0.48 US$ 100,000
Repubblica ceca 0.51 US$ 100,000
Repubblica Slovacca 0.17 US$ 100,000
Romania 0.15 US$ 100,000
Slovenia 0.19 US$ 100,000
Tailandia 1.19 US$ 100,000
Turchia 0.60 US$ 100,000
Ungheria 0.32 US$ 100,000
Venezuela 0.32 US$ 100,000

Oppure Reddito medio superiore Antigua e Barbuda 0.03 US$ 100,000
Babrein 0.09 US$ 100,000
Barbados 0.03 US$ 100,000
Gabon 0.04 US$ 100,000
Malta 0.05 US$ 100,000
Mauritius 0.04 US$ 100,000
S. Kitts e Nevis 0.03 US$ 100,000
S. Lucia 0.03 US$ 100,000
Trinidad e Tobago 0.04 US$ 100,000
Uruguay 0.06 US$ 100,000 --------------------------------------------------------------------
CATEGORIA C -------------------------------------------------------------------- <0.15% Belize 0.03 US$ 50,000
Bolivia 0.03 US$ 50,000
Botswana 0.04 US$ 50,000
Bulgaria 0.11 US$ 50,000
Camerun 0.04 US$ 50,000
Congo 0.04 US$ 50,000
Costa Rica 0.07 US$ 50,000
Costa d'Avorio 0.07 US$ 50,000
Cuba 0.04 US$ 50,000
Dominica 0.03 US$ 50,000
El Salvador 0.04 US$ 50,000
Ecuador 0.09 US$ 50,000
Estonia* 0.03 US$ 50,000
Fidji 0.03 US$ 50,000
Georgia* 0.03 US$ 50,000
Ghana 0.03 US$ 50,000
Giamaica 0.06 US$ 50,000
Grenada 0.03 US$ 50,000
Guatemala 0.05 US$ 50,000
Guyana 0.03 US$ 50,000
Honduras 0,03 US$ 50,000
Kenya 0.05 US$ 50,000
Lettonia 0.03 US$ 50,000
Mongolia 0.03 US$ 50,000
Namibia 0.03 US$ 50,000
Nicaragua 0.03 US$ 50,000
Panama 0.14 US$ 50,000
Papuasia
Nuova Guinea 0.05 US$ 50,000
Paraguay 0.05 US$ 50,000
Perù 0.12 US$ 50,000
Repubblica
dominicana 0.10 US$ 50,000
Repubblica
del Kirgizistan 0.03 US$ 50,000
S.Vincenzo
e Grenadine 0.03 US$ 50,000
Senegal 0.03 US$ 50,000
Sri Lanka 0.09 US$ 50,000
Suriname 0.03 US$ 50,000
Swaziland 0.03 US$ 50,000
Tunisia 0.14 US$ 50,000
Zimbabwe 0.03 US$ 50,000 Paesi meno progrediti elencati all'Annesso III che hanno accettato il presente accordo US$ 50,000

* In attesa del deposito dello s~ento di accettazione

Note: 1. Se un Membro lo ritiene necessario, potra' versare il suo contributo al Fondo di dotazione sotto forma di versamenti annuali di uguale ammontare durante i quattro anni successivi all'entrata in vigore del presente accordo.

2. La classifica dei paesi elencati nel presente Annesso II in quanto Membri del Gruppo A, B e C e' stata effettuata in funzione della loro parte nel commercio mondiale, arrotondata per eccesso, al fine di tenere conto del loro reddito pro capite, come indicato nella tabella in appresso. La parte nel commercio mondiale e' stata determinata in base alla parte nel commercio mondiale utilizzata dall'OMC per determinare la quota che incombe ai suoi Membri nelle spese dell'OMC. Il reddito pro capite e' fondato su statistiche della Banca mondiale In considerazione di tali criteri e fonti statistiche, il Consiglio direttivo riesaminera' la classifica dei Membri che figurano nel presente Annesso almeno una volta ogni cinque anni e , ove necessario, modifichera' la classifica in modo da tenere contro di qualsiasi modifica della parte dei Membri nell'ambito del commercio mondiale e/o del reddito pro-capite di detti Membri.

Categoria Parte del commercio mondiale PNL pro capite
A > = 1,5% oppure Paese con reddito elevato

B > = 0,15% e <1,5% oppure Paese con reddito medio
superiore
C < \0,15%

3. Le disposizioni dell'Articolo 7 e dell'Annesso IV del presente accordo si applicheranno in uguale maniera ai paesi meno progrediti elencati all'Annesso RI che non hanno accettato il presente accordo, ed ai paesi meno progrediti elencati all'Annesso HI che hanno accettato il presente accordo.

4. Gli Stati ed i territori doganali distinti elencati all'Annesso II, che non sono Membri del Centro, potranno sollecitare l'aiuto del Centro per le procedure dell'OMC relative alla soluzione delle controversie, fatte salve le spese enunciate all'Annesso IV del presente accordo. Tale aiuto sara' fornito a condizione che nessun Membro del Centro sia implicato nello stesso caso di specie , o che qualsiasi Membro implicato nello stesso caso di specie autorizzi il Centro ad aiutare tale Stato o territorio doganale. Tutti gli altri servizi saranno forniti esclusivamente ai Membri ed ai paesi meno progrediti.

ANNESSO HI
PAESI MENO PROGREDITI AVENTI DIRITTO AI SERVIZI DEL CENTRO

----------------------------------------------------------------- Membro OMC % di contribuzione all'OMC ----------------------------------------------------------------- Angola 0.07 Bangladesh 0.09 Benin 0.03 Bhutan* 0.03 Burkina Faso 0.03 Burundi 0.03 Ciad 0.03 Cambogia* 0.03 Capo-Verde* 0.03 Djibouti 0.03 Gambia 0.03 Guinea-Bissau 0.03 Haiti 0.03 Isole Salomon 0.03 Lesotho 0.03 Madagascar 0.03 Malawi 0.03 Maldive 0.03 Mali 0.03 Mauritania 0.03 Mozambico 0.03 Myanmar 0.03 Nepal 0.03 Niger 0.03 Repubblica centroafricana 0.03 Repubblica democratica del Congo 0.03 Repubblica di Guinea 0.03 Repubblica dernocratica popolare Lao* 0.03 Ruanda 0.03 Samoa* 0.03 Sierra Leone 0.03 Sudan* 0.03 Tanzania 0.03 Togo 0.03 Uganda 0.03 Vanuatu* 0.03 Zambia 0.03

* In fase di adesione all'OMC

Nota: Se le Nazioni Unite designano un paese che non figura nel presente Annesso come essendo fra i paesi meno progrediti, il Consiglio direttivo aggiungera' questo paese nel presente Annesso, purche' sia Membro dell'OMC o in fase di adesione all'OMC. Se un paese elencato nel presente Annesso non e' piu' considerato dalle Nazioni Unite come essendo fra i paesi meno progrediti, il Consiglio direttivo eliminera' tale paese dal presente Annesso.

ANNESSO IV
TARIFFA DEI SERVIZI FORNITI DAL CENTRO

------------------------------------------------------------------- SERVIZIO SPESE (tasso orario)

Pareri giuridici sulla legislazione dell'OMC:

Membri e paesi meno progrediti Gratuito, con riserva di un
numero massimo di ore da
determinare dal Consiglio
direttivo

Paesi in via di sviluppo non Membri del Centro:
Categoria A US$ 350
Categoria B US$ 300
Categoria C US$ 250 ------------------------------------------------------------------- Assistenza nelle procedure di soluzione delle controversie dell'OMC

Le spese saranno fatturate per ora o per caso di specie. Quando sono fatturate per caso di specie, saranno presentati dei preventivi per ciascuna fase della procedura (in modo particolare per la fase del gruppo speciale, la fase d'appello ecc.)

Quando due Membri o un Membro ed un paese meno progredito sollecitano i servizi del Centro e sia necessario sub-appaltare consultazioni giuridiche esterne, le spese delle due parti saranno maggiorate del 20 per cento.

Membri e paesi meno Percentuale della tariffa oraria (US$250) progrediti: Sconto Tariffa oraria da pagare

Categoria A 20% US$ 200 Categoria B 40% US$ 150 Categoria C 60% US$ 100 Paesi meno progrediti 90% 25

Paesi in via di sviluppo non Membri del Centro

Categoria A US$ 350 Categoria B US$ 300 Categoria C US$ 250

------------------------------------------------------------------- Seminari sulla giurisprudenza Gratuito per i Membri ed altre attività di formazione ------------------------------------------------------------------- Borse di studio: Paesi meno progrediti Con riserva di
sponsorizzazione. Il Centro
pagherà le spese ed il
salario Membri Le spese ed il salario sono
a carico del governo del
borsista, salvo in caso di
sponsorizzazione -------------------------------------------------------------------

Nota: questa tariffa puo' essere modificata dall'Assemblea generale su proposta del Consiglio direttivo al fine di tenere conto delle modifiche dell'indice svizzero dei prezzi al consumo.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente abilitati, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Seattle, il trenta novembre millenovecentonovantanove.
 
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