Gazzetta n. 48 del 26 febbraio 2002 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 febbraio 2002
Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 2000, recante l'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e in particolare l'art. 7, commi 1 e 3, secondo cui il Presidente del Consiglio dei Ministri individua con propri decreti le aree funzionali omogenee da affidare alle strutture in cui si articola il Segretariato generale e indica, per tali strutture, il numero massimo degli uffici e dei servizi;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 186 del 10 agosto 2000, e in particolare l'art. 22 concernente l'Ufficio del Segretario generale;
Considerata la necessita' di rivedere il disegno organizzativo dell'Ufficio del Segretario generale al fine di assicurare la maggiore aderenza della articolazione strutturale alle esigenze funzionali del Segretario generale;
Sentite le organizzazioni sindacali;

Decreta:

Art. 1.
1. L'art. 22 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 2000, e' sostituito dal seguente:
"Art. 22 (Ufficio del Segretario generale). - 1. L'Ufficio del Segretario generale fornisce a quest'ultimo il supporto per l'attivita' di coordinamento e di raccordo organizzativo e funzionale tra le diverse strutture, nonche' per la predisposizione delle iniziative di carattere normativo riguardanti l'organizzazione e il funzionamento della Presidenza. L'Ufficio opera nell'area funzionale della progettazione delle politiche generali e delle decisioni di indirizzo politico-amministrativo generale. Svolge fuzioni di verifica e monitoraggio dell'attuazione del programma di Governo, in base alle direttive del Ministro a cio' delegato, sino alla definitiva articolazione delle relative strutture di supporto. In particolare l'Ufficio:
a) cura l'analisi del programma di Governo e la ricognizione degli impegni assunti in sede parlamentare, nell'ambito della Unione europea ovvero derivanti da accordi internazionali; il monitoraggio degli adempimenti normativi ed amministrativi in coerenza con gli obiettivi delineati dal programma di Governo ed il supporto tecnico per il suo aggiornamento;
b) cura la ricerca e lo studio degli elementi conoscitivi funzionali all'elaborazione degli atti di indirizzo generale e di direttiva, anche con riferimento alle tematiche di raccordo tra i diversi livelli di Governo;
c) assicura il supporto al Segretario generale per lo svolgimento delle attivita' di cui all'art. 7;
d) assiste il Segretario generale, in raccordo con le altre strutture della Presidenza, nell'esercizio delle funzioni istituzionali di coordinamento e supporto all'attivita' del Presidente del Consiglio dei Ministri nei rapporti con le autorita' amministrative indipendenti, con il sistema delle autonomie e con le altre amministrazioni ed enti, assicurando il quadro conoscitivo e l'istruttoria funzionali allo studio delle varie problematiche inerenti alle relazioni in questione;
e) provvede all'esame degli atti e dei documenti sottoposti al Segretario generale, e predispone ricerche e analisi di carattere giuridico-amministrativo su questioni specifiche;
f) assiste il Segretario generale negli adempimenti connessi alla sicurezza interna e al segreto di Stato, in attuazione della legge 24 ottobre 1977, n. 801;
g) assicura, tramite il servizio del medico competente, la sorveglianza sanitaria e il pronto soccorso, in attuazione degli articoli 15 e 16 del decreto legislativo n. 626 del 1994;
h) assicura il servizio di segreteria della Conferenza di cui al comma 5;
i) coordina le attivita' di accettazione e di smistamento della corrispondenza e del settore delle fotocopie;
l) provvede, in collaborazione con gli uffici interessati, alla riorganizzazione dei sistemi archivistici del Segretariato generale e cura la gestione del protocollo informatico integrato della Presidenza.
2. Nell'ambito dell'Ufficio operano: la segreteria del Segretario generale e il Centro comunicazioni classificate, deputato alla trattazione di informazioni classificate per mezzo di apparati elettronici.
3. Sono servizi dell'Ufficio la Segreteria speciale per le attivita' di cui al comma 1, lettera f), e il servizio del medico competente per le attivita' di cui al comma 1, lettera g).
4. Nell'ambito dell'Ufficio opera, a livello di ufficio dirigenziale generale e in raccordo funzionale con il capo dell'Ufficio, l'Ufficio studi e rapporti istituzionali, articolato in non piu' di tre servizi. Tale Ufficio assiste il Segretario generale nello svolgimento delle funzioni istituzionali di supporto al Presidente del Consiglio in materia di rapporti tra Governo e confessioni religiose, di rapporti con le istituzioni internazionali e comunitarie in raccordo con le altre strutture della Presidenza, nonche' nello svolgimento delle funzioni di coordinamento e raccordo organizzativo delle attivita' di organismi e commissioni facenti capo al Segretariato generale, in materie di particolare impatto strategico anche sotto il profilo etico e umanitario. Cura altresi' gli adempimenti relativi ai rapporti con le magistrature amministrativa e contabile e con l'Avvocatura dello Stato.
5. L'Ufficio assicura il supporto organizzativo per la Conferenza dei Capi di Gabinetto dei Ministri, convocata e presieduta dal Segretario generale per l'esame preparatorio delle problematiche inerenti a profili istituzionali di ordine generale e coinvolgenti piu' amministrazioni. La Conferenza puo' essere convocata, per l'esame di questioni di competenza, dal Ministro per l'attuazione del programma di Governo, che la presiede anche tramite un suo delegato.
6. L'Ufficio si articola in non piu' di cinque servizi e si avvale di tre dirigenti con compiti di consulenza, studio e ricerca, nell'ambito del contingente di cui all'art. 5, comma 5, nonche' di esperti ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.".
 
Art. 2.
1. All'art. 23 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 2000, sono apportate le seguenti modifiche:
b) al comma 1, dopo le parole "in primo grado.", sono aggiunte le seguenti: "Cura le relazioni sindacali.";
c) al comma 3, la parola "dieci" e' sostituita dalla seguente: "undici".
Roma, 20 febbraio 2002
Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
Berlusconi
 
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