Gazzetta n. 49 del 27 febbraio 2002 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 27 dicembre 2001, n. 450
Testo del decreto-legge 27 dicembre 2001, n. 450 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 301 del 29 dicembre 2001), coordinato con la legge di conversione 27 febbraio 2002, n. 14 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 5), recante: "Proroga di termini in materia di sospensione di procedure esecutive per particolari categorie di locatari e di copertura assicurativa per le imprese nazionali di trasporto aereo.".

Avvertenza:

Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ... )).

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Art. 1.

Proroga della sospensione delle procedure esecutive di rilascio di
immobili ad uso abitativo

1. La sospensione delle procedure esecutive di rilascio di immobili adibiti ad uso abitativo, gia' disposta ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 2 luglio 2001, n. 247, convertito dalla legge 4 agosto 2001, n. 332, iniziate nei confronti degli inquilini in possesso dei requisiti indicati al comma 20 dell'articolo 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, (( e' prorogata )) fino al 30 giugno 2002.



Riferimenti normativi:
- Il testo dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 2
luglio 2001, n. 247, convertito dalla legge 4 agosto 2001,
n. 332, e' il seguente:
"1. La sospensione delle procedure esecutive di
rilascio di immobili adibiti ad uso abitativo, gia'
disposta ai sensi dell'art. 80, comma 22, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, iniziate nei confronti degli
inquilini in possesso dei requisiti indicati al comma 20
del medesimo art. 80, e' differita fino al 31 dicembre
2001.".
- Il testo del comma 20, dell'art. 80 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, e' il seguente:
"20. I commi indicati dall'art. 6 della legge 9
dicembre 1998, n. 431, possono destinare fino al 10 per
cento delle somme ad essi attribuite sul Fondo di cui
all'art. 11 della medesima legge alla locazione di immobili
per inquilini assoggettati a procedure esecutive di sfratto
che hanno nel nucleo familiare ultrasessantacinquenni, o
handicappati gravi, e che non dispongano di altra
abitazione o di redditi sufficienti ad accedere all'affitto
di una nuova casa. Al medesimo fine i comuni medesimi
possono utilizzare immobili del proprio patrimonio, ovvero
destinare ulteriori risorse proprie ad integrazione del
Fondo anzidetto.".



 
Art. 2.

Proroga del termine della copertura assicurativa per le imprese
nazionali di trasporto aereo

1. Il termine di cui al decreto-legge 28 settembre 2001, n. 354, recante disposizioni urgenti per il trasporto aereo, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2001, n. 413, e' prorogato sino al 31 marzo 2002. (( 1-bis. Per il periodo dal 1 gennaio al 31 marzo 2002 lo Stato italiano presta garanzia di cui al decreto-legge 28 settembre 2001, n. 354, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2001, n. 413, previa corresponsione di un premio, da parte delle imprese di trasporto aereo nazionali di cui all'articolo 1 del citato decreto-legge e da parte delle imprese di gestione aeroportuale, cosi' determinato:
a) gestori di linee aeree:
1) in caso di copertura di un massimale da 50 milioni di dollari statunitensi fino a 150 milioni di dollari statunitensi: premio di 0,35 dollari statunitensi per passeggero trasportato per viaggio; dal 1 febbraio 2002 il premio e' aumentato a 0,40 dollari statunitensi per passeggero trasportato per viaggio;
2) in caso di copertura di un massimale oltre 150 milioni di dollari statunitensi fino a 1 miliardo di dollari statunitensi: premio di 0,35 dollari statunitensi per passeggero trasportato per viaggio;
3) in caso di copertura di un massimale oltre 1 miliardo di dollari statunitensi: premio di 0,25 dollari statunitensi per passeggero trasportato;
b) gestori di servizi aeroportuali:
1) in caso di totale assenza di assicurazione commerciale, per la copertura fino al massimale esistente prima dell'11 settembre 2001: premio minimo pari al 50 per cento del premio annuo complessivo di polizza;
2) in caso di copertura parziale disponibile sui mercati commerciali, per la copertura della differenza fino ai limiti esistenti prima dell'11 settembre 2001: premio minimo pari al 33 per cento del nuovo premio aggiuntivo richiesto dal mercato commerciale per la copertura parziale;
c) esercenti attivita' di cargo: la copertura di attivita' di cargo e' soggetta ad un premio minimo non inferiore al 50 per cento del premio annuo complessivo della polizza prima dell'11 settembre 2001.
1-ter. Il premio si applica retroattivamente ai beneficiari della garanzia con decorrenza 27 novembre 2001 in misura pari a quanto stabilito per il mese di gennaio 2002.
1-quater. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro delle attivita' produttive, sono stabilite le modalita' di attivazione della garanzia e della corresponsione dei premi. ))




Riferimenti normativi:
- Il testo dell'art. 1 del decreto-legge 28 settembre,
n. 354, recante disposizioni urgenti per il trasporto
aereo, convertito con modificazioni dalla legge 27 novembre
2001, n. 413, e' il seguente:
"Art. 1. - 1. Lo Stato italiano presta garanzia, a
titolo gratuito, per il risarcimento dei danni subiti da
terzi in conseguenza di atti di guerra o di terrorismo
nell'esercizio del servizio aereo, in favore delle imprese
di trasporto aereo nazionali, munite di valida licenza di
esercizio rilasciata ai sensi del regolamento (CEE) n.
2407/92 del Consiglio del 23 luglio 1992, e del regolamento
ENAC del 14 febbraio 2000, per il trasporto aereo di
passeggeri e merci a titolo oneroso, nonche' in favore
delle imprese di gestione aeroportuale.
2. La garanzia di cui al comma 1 e' prestata
limitatamente agli importi per i quali le imprese di
trasporto aereo e le imprese di gestione aeroportuale sono
nell'impossibilita' di ottenere una copertura assicurativa
a causa del rifiuto da parte delle compagnie assicurative
ovvero di applicazione di premi eccessivamente onerosi
rispetto alle ordinarie condizioni di mercato praticate
fino all'11 settembre 2001. La garanzia e' prestata fino a
concorrenza di un importo massimo, per ciascuna impresa di
cui al comma 1 e per singolo sinistro, di 2,2 miliardi di
euro, fino al 31 dicembre 2001.
3. E' esclusa ogni azione di rivalsa dello Stato nei
confronti delle imprese di cui al comma 1, fatti salvi i
casi di dolo o colpa grave.



 
Art. 3.

Entrata in vigore

l. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 
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