Gazzetta n. 50 del 28 febbraio 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 31 gennaio 2002
Riconoscimento dell'acqua minerale "Corinthia", in Montevago, al fine dell'imbottigliamento e della vendita.

IL DIRETTORE GENERALE
della prevenzione

Vista la domanda in data 19 maggio 2001 con la quale la societa' terme acqua Pia S.r.l., con sede in Montevago (Agrigento), localita' Acque Calde, ha chiesto il riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata "Corinthia" che sgorga dalla sorgente "Acqua Pia" nell'ambito della concessione mineraria "Acque Calde" sita nel comune di Montevago (Agrigento), al fine dell'imbottigliamento e della vendita;
Esaminata la documentazione allegata alla domanda;
Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;
Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;
Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;
Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 31 maggio 2001;
Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalita' di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;
Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;
Visto il parere della III sezione del Consiglio superiore di sanita' espresso nella seduta del 12 dicembre 2001;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
Decreta:
Art. 1
E' riconosciuta come acqua minerale naturale, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, come modificato dall'art. 17 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339, l'acqua denominata "Corinthia" che sgorga dalla sorgente "Acqua Pia" nell'ambito della concessione mineraria "Acque Calde" sita nel comune di Montevago (Agrigento).
 
Art. 2.
Le indicazioni che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, possono essere riportate sulle etichette sono le seguenti: "Puo' avere effetti diuretici e favorire l'eliminazione dell'acido urico".
 
Art. 3.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione delle Comunita' europee.
 
Art. 4.
Il presente decreto sara' trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio per i provvedimenti di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 105/1992.
Roma, 31 gennaio 2002
p. Il direttore generale: Scriva
 
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