Gazzetta n. 51 del 1 marzo 2002 (vai al sommario)
COMMISSIONE DI GARANZIA PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
COMUNICATO
Accordo per l'attuazione della legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, recante norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati, e per l'individuazione delle prestazioni indispensabili.

Il giorno 18 giugno 2001, presso la sede dello S.N.E.B.I., in Roma, via di S. Teresa n. 23,

tra

il sindacato degli enti di bonifica, di irrigazione e di miglioramento fondiario (S.N.E.B.I.), rappresentato dal presidente prof. Giuseppe Lo Manto, dal segretario nazionale avv. Anna Maria Martuccelli, assistito dal dott. Antonio Pocci, dal dott. Giuseppe Manzari e dal dott. Riccardo Fornelli,

e

la F.LA.I. - C.G.I.L., rappresentata dal segretario nazionale sig.ra Patrizia Consiglio, la F.I.S.B.A. - C.I.S.L., rappresentata dal segretario nazionale sig. Pietro Massini e dal sig. Giovanni Mattoccia, la F.I.L.B.I. - U.I.L., rappresentata dal segretario generale sig. Giuseppe Vito;

Premesso che la commissione di garanzia per l'attuazione della legge 12 giugno 1990, n. 146, gia' da alcuni anni ed anche di recente ha rivolto alle parti reiterati inviti a stipulare un accordo nazionale che regolamenti l'esercizio del diritto di sciopero nel settore consortile; che le parti gia' in passato si sono impegnate, con l'accordo collettivo di lavoro del 31 luglio 1994, a regolamentare l'esercizio del diritto di sciopero nel settore consortile contemperandolo con i diritti della persona costituzionalmente garantiti di cui all'art. 1, comma 1, della legge 12 giugno 1990, n. 146, sopra citata;
che ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a), della legge n. 146 del 12 giugno 1990 rientrano, come riconosciuto anche dalla commissione di garanzia con la deliberazione del 7 luglio 1994, allegato A al presente accordo, tra i servizi pubblici essenziali, le seguenti attivita' svolte dai consorzi:
scolo dei terreni e difesa del suolo e salvaguardia dell'ambiente;
irrigazione dei terreni;
fornitura di acqua ad uso idropotabile e presidio dei relativi impianti, comprese le dighe;
che di recente e' stata emanata un'ulteriore legge, la n. 83 dell'11 aprile 2000, relativa all'esercizio del diritto di sciopero, che ha modificato la legge n. 146 del 12 giugno 1990; si e' stipulato il seguente accordo collettivo nazionale riguardante la regolamentazione delle modalita' di esercizio del diritto di sciopero nel settore consortile meglio precisato al successivo art. 3. Articolato
Art. 1.
Premesse
Le premesse formano parte integrante ed essenziale del presente accordo.
 
Art. 2.
Diritto di sciopero
Come sancito dall'art. 40 della Costituzione, il diritto di sciopero costituisce un diritto garantito, il cui esercizio e' disciplinato dalle leggi n. 146 del 12 giugno 1990 e n. 83 dell'11 aprile 2000.
 
Art. 3.
Ambito di applicazione
Il presente accordo trova applicazione nel settore dei consorzi di bonifica, enti consortili similari di diritto pubblico, consorzi di miglioramento fondiario, di irrigazione, idraulici di scolo e loro raggruppamento comunque denominati.
 
Art. 4.
Titolarita'
La titolarita' a proclamare, sospendere o revocare gli scioperi e', singolarmente o congiuntamente, delle strutture nazionali, regionali e provinciali unitamente a quelle aziendali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del presente accordo.
 
Art. 5.
Tentativo preventivo di conciliazione e procedura di raffreddamento
Ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge 12 giugno 1990, n. 146, prima della proclamazione dello sciopero le parti stipulanti, nelle rispettive sedi di competenza, esperiscono un tentativo preventivo di conciliazione in applicazione della allegata procedura di raffreddamento e di conciliazione.
 
Art. 6.
Proclamazione e preavviso
Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione previsto dal precedente art. 5, i lavoratori potranno esercitare il diritto di sciopero.
L'effettuazione di ogni singola astensione dal lavoro e' preceduta da una specifica proclamazione scritta, contenente le motivazioni dello sciopero, l'indicazione della data e dell'ora di inizio e termine dell'astensione nonche' l'indicazione dell'estensione territoriale della stessa.
La proclamazione scritta e' trasmessa, a cura del competente livello sindacale, con un preavviso di almeno dieci giorni rispetto alla data di effettuazione dello sciopero, sia al consorzio sia all'apposito ufficio costituito presso l'autorita' competente ad adottare l'ordinanza di cui all'art. 8 della legge n. 146 del 12 giugno 1990.
In caso di sciopero nazionale, la comunicazione scritta e' fatta pervenire dalle organizzazioni sindacali allo S.N.E.B.I. che provvede a trasmetterla ai consorzi. In tal caso, le organizzazioni sindacali sono tenute ad osservare un preavviso di almeno quindici giorni.
 
Art. 7.
Durata dello sciopero
Lo sciopero non puo' avere durata superiore ad un'intera giornata di lavoro.
Le azioni di sciopero non possono essere effettuate nei giorni precedenti o successivi alle giornate non lavorative o festive.
Gli scioperi di durata inferiore alla giornata lavorativa si svolgeranno per un periodo di ore continuativo.
Tra un'azione di sciopero e la successiva dovra' essere assicurato un intervallo di almeno sette giorni.
Non e' consentito lo sciopero ad oltranza.
Non sono ammesse forme anomale di lotta quali lo sciopero a scacchiera, la non collaborazione, l'ostruzionismo, ecc.
 
Art. 8.
Revoche e sospensioni
La R.S.U. o, in mancanza, le R.S.A. aderenti alle organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del presente accordo cureranno che le revoche o le sospensioni di scioperi gia' proclamati siano comunicate tempestivamente per scritto ai consorzi.
La comunicazione della revoca o della sospensione dello sciopero deve essere data per scritto ai consorzi almeno 24 ore prima.
In caso di avvenimenti di particolare gravita' tali da richiedere l'immediata ripresa del servizio nonche' in caso di calamita' naturali, gli scioperi dichiarati o in corso di effettuazione sono immediatamente sospesi con decisione assunta dalle stesse strutture sindacali che li hanno proclamati o con i provvedimenti dell'autorita' competente.
 
Art. 9.
Adempimenti dei consorzi e normalizzazione del servizio
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 6, della legge n. 146 del 12 giugno 1990, i consorzi, almeno 5 giorni prima dell'inizio dell'astensione dal lavoro, provvedono a dare comunicazione agli utenti, nelle forme adeguate, in relazione alla proclamazione sindacale di cui al precedente art. 6, dei modi e dei tempi di erogazione dei servizi nel corso dello sciopero e delle misure per la riattivazione integrale degli stessi.
I consorzi hanno altresi l'obbligo di fornire tempestivamente alla commissione di garanzia che ne faccia richiesta le informazioni riguardanti gli scioperi proclamati ed effettuati, le revoche, le sospensioni o i rinvii degli scioperi proclamati, le relative motivazioni nonche' le cause di insorgenza dei conflitti.
Le inadempienze di cui ai commi 1 e 2 sono sanzionate a norma dell'art. 4, commi 4 e seguenti, della legge n. 146 del 12 giugno 1990.
Al fine di permettere ai consorzi di garantire e rendere nota al-l'utenza la pronta riattivazione del servizio, al termine dello sciopero, i dipendenti sono tenuti a rispettare i tempi e le modalita' della ripresa del servizio, cosi' come indicati nella proclamazione dello sciopero. Conseguentemente, non devono essere assunte iniziative che pregiudichino tale ripresa e i dipendenti devono assicurare, secondo le norme del C.C.N.L., la disponibilita' adeguata a consentire la pronta normalizzazione del servizio.
 
Art. 10.
Individuazione delle prestazioni indispensabili
Si considerano prestazioni indispensabili, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 146 del 12 giugno 1990:
1) per l'attivita' di scolo, difesa del suolo e salvaguardia dell'ambiente:
l'esercizio dei macchinari e degli impianti per lo scolo delle acque e lo svolgimento di quelle attivita' di competenza dei consorzi indispensabili alla difesa del suolo ed alla salvaguardia dell'ambiente;
la custodia degli impianti di sollevamento nonche' gli interventi necessari in caso di emergenza del sistema idraulico conseguenti ad eventi meteorologici od eventi imprevedibili che impediscono la funzionalita' degli impianti medesimi;
2) per l'attivita' di irrigazione:
l'esercizio di tutti gli impianti ed i manufatti per l'adduzione delle acque che permetta la captabilita' dell'acqua a cura degli utenti;
3) per l'attivita' di fornitura di acqua per uso idropotabile e presidi dei relativi impianti comprese le dighe:
l'esercizio dei macchinari ed impianti e la custodia delle dighe.
 
Art. 11. Individuazione dei lavoratori da inserire nel piano dei servizi delle
prestazioni indispensabili
A) Le prestazioni indispensabili, di cui al precedente art. 10, saranno garantite attraverso il personale strettamente necessario alla loro completa effettuazione.
Il consorzio predispone il piano dei servizi delle prestazioni indispensabili, come sopra individuate, e le relative quote di personale, in attuazione di quanto stabilito al precedente comma, entro novanta giorni dalla valutazione di idoneita' del presente codice da parte della commissione di garanzia.
Il piano, sottoposto all'esame preventivo delle R.S.A. o R.S.U. per la valutazione della rispondenza ai contenuti del presente accordo, resta valido fino a quanto non si renda necessario modificarlo. In tal caso, il consorzio reitera la procedura di cui ai commi 2 e seguenti.
Laddove esistano intese ed accordi collettivi relativi alla individuazione dei lavoratori da inserire nel piano dei servizi, gli stessi saranno oggetto di riesame e modifica consensuale entro trenta giorni.
B) Ai fini della predisposizione del piano dei servizi delle prestazioni indispensabili, i criteri di individuazione dei lavoratori da adibire alle prestazioni stesse sono i seguenti:
a) ordine alfabetico a rotazione per categorie omogenee di lavoratori professionalmente idonei a svolgere i compiti e le mansioni inerenti alle prestazioni da erogare;
b) individuazione prioritaria dei lavoratori che, nella rotazione secondo l'ordine alfabetico, non sono stati utilizzati in precedenti astensioni, a partire dalla data di applicazione del presente codice di regolamentazione.
Non sono inseriti nel piano dei servizi delle prestazioni indispensabili, di cui al comma precedente, i lavoratori in ferie o in riposo compensativo settimanale qualora l'astensione dal lavoro coincida con i giorni predetti. In occasione dello sciopero successivo, tali lavoratori sono i primi ad essere inseriti, qualora in servizio, nel piano predetto.
Non sono inseriti, altresi', nel piano dei servizi delle prestazioni indispensabili i rappresentanti della R.S.U. o, in mancanza, delle R.S.A. e/o delle organizzazioni sindacali proclamanti lo sciopero, tenuto conto delle condizioni tecniche del servizio e delle tutele di cui all'art. 12.
Il consorzio rende noti tempestivamente, tramite comunicato da affiggere nei luoghi di lavoro, i nominativi dei preposti aziendali o dei loro sostituti incaricati di dare attuazione agli adempimenti del presente codice di regolamentazione.
I preposti aziendali o i loro sostituti provvedono ad affiggere nei luoghi di lavoro l'elenco del personale inserito nel piano dei servizi delle prestazioni indispensabili almeno cinque giorni di calendario prima dello sciopero, con indicazione dei nominativi del personale stesso e dei compiti specifici relativi alla copertura delle prestazioni di cui all'art. 10.
Qualora, alla data dello sciopero, i lavoratori indicati nel piano dei servizi risultino assenti per malattia o infortunio, il consorzio procedera' a chiamare i dipendenti immediatamente successivi in elenco, dandone tempestiva comunicazione agli interessati.
Il consorzio da' tempestiva comunicazione alla R.S.U. o, in mancanza, alle R.S.A., degli adempimenti di cui ai tre commi precedenti, consegnando altresi' alle stesse copia dell'elenco del personale inserito nel piano dei servizi delle prestazioni indispensabili.
 
Art. 12.
Tutela degli utenti, dei lavoratori, degli impianti e dei mezzi
Il personale di cui al precedente art. 11 garantisce la sicurezza degli utenti, quella dei lavoratori nonche' la salvaguardia dell'integrita' degli impianti, dei macchinari e dei mezzi.
 
Art. 13.
Astensione collettiva dal lavoro straordinario
Ai sensi e per gli effetti della delibera n. 98/776 adottata dalla commissione di garanzia il 19 novembre 1998, le norme della presente regolamentazione si applicano anche in caso di astensione collettiva dal lavoro straordinario, fatta eccezione per quelle relative alla durata (art. 7) la quale, in ogni caso, non puo' essere superiore a nove giorni consecutivi per ogni singola astensione collettiva dal lavoro straordinario.
 
Art. 14.
Norme sanzionatorie
In ottemperanza all'art. 4, comma 1, della legge n. 146 del 12 giugno 1990, ai lavoratori che si astengono dal lavoro in violazione di quanto previsto dal presente codice di regolamentazione o che, richiesti dell'effettuazione delle prestazioni indispensabili, non la assicurino, sono applicate le sanzioni disciplinari, di cui al vigente C.C.N.L., proporzionate alla gravita' dell'infrazione, con esclusione delle misure estintive del rapporto e di quelle che comportino mutamenti definitivi dello stesso, fatti salvi i provvedimenti di competenza della commissione di garanzia di cui agli articoli 4 e seguenti della legge n. 146 del 12 giugno l 990, come modificato dall'art. 3 della legge n. 83 dell'11 aprile 2000.
 
Art. 15.
Decorrenza e durata
Il presente accordo entrera' in vigore dopo che la commissione di garanzia sull'attuazione del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali avra' espresso il giudizio di idoneita' prescritto dalla legge.
L'accordo ha carattere sperimentale e verra' riesaminato, a richiesta di una delle parti stipulanti, dopo quattro anni di vigenza.
Nel caso in cui non venga inoltrata, almeno sei mesi prima della scadenza, la richiesta di riesame di cui al precedente comma, l'efficacia del presente accordo e' prorogata automaticamente di altri quattro anni.
Allegato: Procedura di raffreddamento e di conciliazione delle controversie collettive, in attuazione dell'art. 2, comma 2, della legge n. 146 del 12 giugno 1990. Il presente codice di regolamentazione e' trasmesso a cura dello S.N.E.B.I. alla commissione di garanzia, per la valutazione di idoneita' ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, 12, 13 e 19 della legge n. 146 del 12 giugno 1990.
 
Allegato
(all'accordo nazionale 18 giugno 2001)

PROCEDURA DI RAFFREDDAMENTO E DI CONCILIAZIONE DELLE CONTROVERSIE COLLETTIVE, IN ATTUAZIONE DELL' Art. 2, COMMA 2, DELLA LEGGE N. 146
DEL 12 GIUGNO 1990.

Art. 1.
Fermo restando che l'interpretazione delle norme del C.C.N.L. e degli accordi nazionali e' di competenza esclusiva delle parti nazionali stipulanti secondo le modalita' specificate all'art. 31 del C.C.N.L. medesimo, le controversie collettive - con esclusione di quelle relative ai provvedimenti disciplinari - sono soggette alla seguente procedura di raffreddamento e conciliazione, finalizzata alla prevenzione e/o alla composizione dei conflitti.

Art. 2. A) Livello aziendale.
La titolarita' dell'iniziativa di attivare, a livello aziendale, la presente procedura e' riservata alla R.S.U., o in mancanza alle R.S.A., costituite nell'ambito delle organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del contratto collettivo applicato aziendalmente.
La richiesta di esame della questione, che e' causa della controversia collettiva, e' formulata dalla R.S.U. o, in mancanza, dalle predette R.S.A., tramite la presentazione al consorzio di apposita domanda scritta che deve contenere l'indicazione dei motivi della controversia collettiva e/o della norma dell'accordo collettivo aziendale in ordine alla quale e' insorta la controversia.
Entro due giorni dalla data di ricevimento della domanda, il consorzio convoca la R.S.U. o, in mancanza, le predette R.S.A., per l'esame della controversia di cui al comma precedente.
Questa fase e' ultimata entro i dieci giorni successivi al primo incontro, con la redazione di uno specifico verbale che, in caso di mancato accordo, viene rimesso in copia al superiore livello territoriale. B) Livello territoriale (provinciale o regionale).
Entro cinque giorni dalla data di ricevimento del verbale di mancato accordo in sede aziendale, i consorzi convocano le competenti strutture territoriali, provinciali o regionali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del contratto collettivo applicato aziendalmente per l'esame della questione che e' causa della controversia collettiva.
Questa fase e' ultimata entro i quindici giorni successivi al primo incontro, con la redazione di uno specifico verbale: in caso di mancato accordo, le parti possono congiuntamente decidere di accedere a livello nazionale. C) Livello nazionale.
Entro quindici giorni dalla data di ricevimento del verbale di mancato accordo in sede territoriale, lo S.N.E.B.I. convoca le competenti organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori firmatarie del C.C.N.L. per l'esame della questione che e' causa della controversia collettiva.
Questa fase e' ultimata entro i venti giorni successivi al primo incontro, con la redazione di uno specifico verbale conclusivo della intera procedura.

Art. 3.
Al fine di garantire la continuita' del servizio, l'attivazione della procedura sospende le iniziative delle parti eventualmente adottate. Analogamente, fino alla conclusione della presente procedura, i lavoratori iscritti non possono adire l'autorita' giudiziaria sulle questioni oggetto della controversia, ne', da parte dei competenti livelli sindacali, si possono proclamare agitazioni di qualsiasi tipo se da parte aziendale non viene data attuazione alle questioni oggetto della controversia medesima.

Art. 4.
Qualora il soggetto competente per livello a promuovere la convocazione non vi ottemperi rispettivamente nei termini di cui all'art. 2, lettera A), lettera B), lettera C), la presente procedura e' ultimata. Conseguentemente, a partire dal giorno seguente la scadenza del termine relativo, la disposizione di cui all'art. 3 cessa di trovare applicazione.

Art. 5.
I soggetti competenti per livello a svolgere l'esame della questione che e' causa della controversia collettiva hanno comunque facolta' - in coerenza con il fine di cui all'art. 1 - di prorogarne, per iscritto, di comune accordo, il relativo termine di durata.

Art. 6.
Fatte salve le disposizioni del c.c.n.l. relative alle procedure di rinnovo del c.c.n.l., nei casi di controversia collettiva di rilevanza nazionale, la procedura di raffreddamento e conciliazione, da seguire ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge n. 146 del 12 giugno 1990, e' la seguente:
1) entro cinque giorni dal ricevimento della richiesta di incontro formulata dalle organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori firmatarie del C.C.N.L., lo S.N.E.B.I. convoca l'incontro;
2) questa fase si esaurisce entro i quindici giorni successivi al primo incontro;
3) qualora le parti non convengano di prorogarne i termini di durata, la proceduta e' ultimata;
4) qualora il soggetto competente ad effettuare la convocazione non vi ottemperi nei termini suddetti la presente procedura e' da considerarsi ultimata.

Art. 7.
Le parti si danno atto di aver adempiuto con il presente accordo a quanto previsto dall'art. 2, comma 2, della legge n. 146 del 12 giugno 1990 in merito alla definizione della procedura contrattuale di raffreddamento e di conciliazione delle controversie collettive, la quale deve essere osservata in ogni caso da tutte le parti interessate.
Il giorno 11 dicembre 2001 presso la sede dello S.N.E.B.I., in Roma, via di S. Teresa, 23,

tra il sindacato degli enti di bonifica, di irrigazione e di miglioramento fondiario (S.N.E.B.I), rappresentato dal presidente prof. Giuseppe Lo Manto, dal segretario nazionale avv. Anna Maria Martuccelli, assistiti dal dott. Antonio Pocci, dal dott. Giuseppe Manzari e dal dott. Riccardo Fornelli,

e la F.LA.I. - C.G.I.L., rappresentata dal segretario nazionale sig. Idilio Galeotti, la F.I.S.B.A. - C.I.S.L., rappresentata dal segretario nazionale sig. Pietro Massini e dal sig. Luigi Fiore, la F.I.L.B.I. - U.I.L., rappresentata dal segretario generale sig. Giuseppe Vito e dal sig. Guido Majrone;

Premesso che in data 18 giugno 2001 le parti, come sopra costituite, hanno stipulato un accordo per l'attuazione della legge 12 giugno 1990, n. 146, recante la disciplina dell'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, e l'hanno inviato, per la valutazione di idoneita', alla commissione di garanzia, di cui all'art. 12 della predetta legge; che la commissione di garanzia, in sede di esame del testo, ha fatto soltanto due rilievi eccependo che si discostano dalle disposizioni di cui alla legge n. 146 del 1990 solo due clausole dell'accordo collettivo 18 giugno 2001 e precisamente:
a) "l'art. 7, comma 4, con riferimento alla previsione dell'intervallo di almeno sette giorni tra un'azione di sciopero e la successiva";
b) "l'art. 8, comma 2, nella parte in cui prevede che la comunicazione di revoca debba intervenire almeno 24 ore prima dello sciopero"; che effettivamente le citate disposizioni dell'accordo sottoscritto dalle parti non sono pienamente conformi, rispettivamente, al comma 2, secondo periodo, ed al comma 6, primo periodo, dell'art. 2 della legge n. 146 del 12 giugno 1990; che e' pertanto necessario adeguare le citate clausole dell'accordo alle previsioni di legge;

tutto cio' premesso si stipula quanto segue:
1) le premesse formano parte integrante ed essenziale del presente accordo;
2) il comma 4 dell'art. 7 dell'accordo collettivo 18 giugno 2001 e' sostituito dal seguente:
"Tra l'effettuazione di uno sciopero e la proclamazione del successivo dovra' essere assicurato un intervallo di almeno tre giorni";
3) il comma 2 dell'art. 8 dell'accordo collettivo 18 giugno 2001 e' sostituito dal seguente:
"La comunicazione della revoca o della sospensione dello sciopero deve essere data per scritto ai consorzi almeno sei giorni prima della data fissata per l'effettuazione dello sciopero".
 
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