Gazzetta n. 51 del 1 marzo 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 7 dicembre 2001
Disposizioni tecniche per l'aggiornamento degli allegati 1.B, 1.C e 3 della legge n. 748/1984, in materia di fertilizzanti.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

di concerto con

I MINISTRI DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE, DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO E DELLA SALUTE

Visti gli articoli 8 e 9 della legge 19 ottobre 1984, n. 748, concernente "Nuove norme per la disciplina dei fertilizzanti", pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 305 del 6 novembre 1984;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente norme per la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, modificato da ultimo con decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;
Visto l'art. 58, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, pubblicato come testo coordinato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 278 del 28 novembre 1997, che modifica i succitati articoli 8 e 9;
Visto il decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 161, relativo all'attuazione delle direttive del Consiglio 89/284/CEE e 89/530/CEE concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai concimi, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 27 maggio 1993;
Visti i decreti ministeriali 30 dicembre 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 1987, 5 novembre 1987, n. 484, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 28 novembre 1987, 26 settembre 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 5 ottobre 1989, 27 settembre 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 10 ottobre 1991, 11 gennaio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 1993, 21 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 1994, 15 gennaio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 1996, 10 dicembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 dell'8 febbraio 1997, 3 e 4 marzo 1997, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 1997, 18 settembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 1997, 27 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 25 giugno 1998, 6 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 2 settembre 1998, 5 ottobre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 1999, 5 marzo 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2000 e 27 marzo 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 28 giugno 2000, relativi a modificazioni e integrazioni degli allegati alla sopracitata legge n. 748/1984;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, inerente alla "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", ed in particolare l'art. 33, comma 1, con il quale il Ministro per le politiche agricole e il Ministero per le politiche agricole assumono rispettivamente la denominazione Ministro delle politiche agricole e forestali e Ministero delle politiche agricole e forestali;
Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, coordinato con la legge di conversione 3 agosto 2001, n. 317, recante modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonche' alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo;
Ritenuto necessario apportare talune modifiche e integrazioni agli allegati alla legge n. 748/1984;
Considerato che, ai sensi della medesima legge n. 748/1984, le modifiche agli allegati sono approvate con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'ambiente e della sanita', di cui agli articoli 8 e 9, cosi' come modificati dal succitato decreto legislativo n. 22/1997;
Sentito il parere della Commissione tecnico-consultiva per i fertilizzanti, nominata da ultimo con decreto ministeriale 31 marzo 1999, di cui all'art. 10 della citata legge n. 748/1984, cosi' come modificato dall'art. 7 del suddetto decreto legislativo n. 161/1993;
Sentito il parere della Commissione UE a norma del decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427, relativo a modifiche ed integrazioni alla legge 21 giugno 1986, n. 317, concernenti la procedura d'informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della societa' dell'informazione, in attuazione delle direttive 98/34/CE e 98/48/CE;

Decreta:
Art. 1.
1. Gli allegati 1.B, 1.C e 3 della legge 19 ottobre 1984, n. 748, concernente "Nuove norme per la disciplina dei fertilizzanti", modificati ed integrati con i decreti ministeriali citati nelle premesse e con il decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 161, sono ulteriormente modificati ed integrati come riportato nell'allegato al presente decreto.
2. Resta valido il principio del mutuo riconoscimento esteso ai prodotti legittimamente fabbricati ovvero commercializzati in altri Paesi della UE e nei Paesi sottoscrittori dell'accordo sullo Spazio economico europeo.
 
Art. 2.
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' concesso un periodo di dodici mesi per lo smaltimento dei fertilizzanti prodotti e commercializzati in conformita' alla normativa vigente prima di tale data.
Il presente decreto sara' inviato al competente organo di controllo per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 7 dicembre 2001
p. Il Ministro delle politiche agricole e forestali
Ambrosio
p. Il Ministro delle attivita' produttive
Visconti
p. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
Pernice
p. Il Ministro della salute
Marabelli
 
ALLEGATO DI CUI ALL'Art. 1 DI MODIFICA DEGLI ALLEGATI 1.B, 1.C E 3
DELLA LEGGE 19 OTTOBRE 1984, n. 748

Allegato 1.B

Concimi nazionali o concimi

Capitolo 1. Premessa.
Dopo il punto 1.14, viene aggiunto il seguente punto:
"1.15. I prodotti ad attivita' biostimolante sono inseriti nell'elenco dei concimi nazionali o concimi, previa approvazione da parte della competente autorita' del relativo metodo di analisi. Per tali prodotti e' obbligatorio descrivere in etichetta dosi di impiego e modalita' d'uso.".

Allegato 1.C

Ammendanti e correttivi

Capitolo 1. Premessa.
Dopo il punto 1.4, viene aggiunto il seguente punto:
"1.5. I prodotti ad attivita' biostimolante sono inseriti nell'elenco degli ammendanti e correttivi, previa approvazione da parte della competente autorita' del relativo metodo di analisi. Per tali prodotti e' obbligatorio descrivere in etichetta dosi di impiego e modalita' d'uso.".

Allegato 1.B

Concimi nazionali o concimi

5. Concimi organici.
5.1. Concimi organici azotati (questa dicitura deve comparire in etichetta, assieme alla denominazione del tipo - ex: "Concime organico azotato - Cornunghia torrefatta").
Nell'elenco dei concimi organici azotati viene modificato il prodotto n. 11 "Borlanda essiccata" come segue ed, inoltre, inserito un nuovo prodotto n. 11-bis:
----> Vedere Tabella <----

5.1.1. Concimi organici azotati fluidi.
Nell'elenco dei concimi organici azotati fluidi viene modificato il prodotto n. 1 "Borlanda fluida" come segue ed, inoltre, inserito un nuovo prodotto n. 1-bis:
----> Vedere Tabella <----

Allegato 3

Tolleranze

Punto 3 - relativo alle tolleranze applicabili ai concimi elencati nell'allegato 1.B (concimi nazionali).
3.3. Concimi organici.
Nell'elenco riportato al punto "3.3.1. Concimi organici azotati (solidi e fluidi)" viene aggiunto, dopo la voce "Borlanda", il seguente prodotto e la corrispondente tolleranza:

=====================================================================
| Valori assoluti in|
| percentuale|di peso espressi in =====================================================================
| N | C ---------------------------------------------------------------------
Borlanda | | vitivinicola | 0,5 | 1

e dopo la voce "Borlanda fluida", il seguente prodotto e la corrispondente tolleranza:

=====================================================================
| Valori assoluti in|
| percentuale|di peso espressi in =====================================================================
| N | C ---------------------------------------------------------------------
Borlanda | | vitivinicola fluida | 0,3 | 1
 
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