IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE PER LA QUALITA' DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE - DIPARTIMENTO DELLA QUALITA' DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E DEI SERVIZI Visto il regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari; Visti i regolamenti CE della Commissione con i quali, nel quadro delle procedure di cui al citato regolamento n. 2081/92, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani; Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi; Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati; Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari; Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalita' per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000; Visto il decreto ministeriale 19 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 94 del 23 aprile 2001, con il quale autorizza il laboratorio ARPAT - Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana - Dipartimento provinciale di Lucca ad eseguire analisi ufficiali nel settore oleico per l'intero territorio nazionale; Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di aver ottenuto in data 17 settembre 2001 l'accreditamento per altre prove di analisi da organismo accreditante conforme alla norma europea EN 45003; Ritenuta la necessita' di integrare le prove di analisi indicate nell'allegato del decreto 19 marzo 2001; Decreta: Articolo unico Le prove di analisi per le quali il laboratorio sopra indicato e' autorizzato sono integrate dalle seguenti: determinazione dei composti polari; analisi gascromatografica degli esteri metilici degli acidi grassi; determinazione dei triacilgliceroli con ECN 42 (differenze tra i dati HPLC e il contenuto teorico); determinazione dell'eritrodiolo e dell'uvaolo; determinazione della composizione e del contenuto di steroli mediante gascromatografia con colonna capillare. Roma, 18 dicembre 2001 Il direttore generale reggente: Ambrosio ----- Il presente atto non e' soggetto al "Visto" di controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20. |