Gazzetta n. 52 del 2 marzo 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 9 novembre 2001
Ripartizione del Fondo per la mobilita' ciclistica ai sensi della legge n. 366/1998.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Vista la legge 19 ottobre 1998, n. 366, recante "norme per il finanziamento della mobilita' ciclistica" e, in particolare:
l'art. 2 che prevede l'affidamento alle regioni del compito di redigere i piani regionali di riparto dei relativi finanziamenti;
l'art. 3 che prevede la costituzione presso il Ministero dei trasporti e della navigazione di un Fondo per il finanziamento degli interventi a favore della mobilita' ciclistica;
l'art. 4, comma 1, che prevede la ripartizione tra le regioni della quota annuale del predetto Fondo secondo i criteri determinati dalla stessa legge;
Vista la legge finanziaria n. 488 del 23 dicembre 1999, che ha previsto un rifinanziamento della legge n. 366/1998 ammontante a lire 38 miliardi per il triennio 2000-2002 cosi' ripartiti: lire 13 miliardi per l'anno 2000, lire 15 miliardi per l'anno 2001 e lire 10 miliardi per il 2002;
Vista la nota protocollo n. 1271/A3 del 31 maggio 1999 del presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, con la quale sono stati proposti i seguenti criteri e procedure applicative per il riparto del predetto Fondo:
A) con riferimento all'art. 4 il cofinanziamento delle regioni e/o altri enti e operatori locali non potra' essere in ogni caso, inferiore al 50 per cento dell'intervento ammesso a finanziamento;
B) con riferimento all'art. 11, che stanzia risorse pari ad undici miliardi di lire annui per la durata di quindici anni, i contributi sono stati cosi' ripartiti:
1) il 60% secondo i parametri gia' utilizzati per l'attuazione della legge n. 208/1991 inerente alle piste ciclabili;
2) il 30% ai sensi del punto b), art. 4 della legge n. 366/1998, in proporzione ai fondi stanziati per l'attuazione della stessa legge da parte delle regioni e delle province autonome.
A tal fine, in caso di stanziamento pluriennale o in conto mutui, gli importi da prendere a riferimento vengono attualizzati dal Ministero dei trasporti e della navigazione al tasso corrente di ammortamento o al tasso ufficiale di sconto;
3) il 10% ai sensi del punto c), art. 4 della legge n. 366/1998, sulla base di quanto impegnato contabilmente da ciascuna regione e provincia autonoma, nell'esercizio finanziario 1998, per le finalita' analoghe a quelle della legge di cui trattasi;
Vista la nota n. 4087 del 28 luglio 1999, con la quale il Ministro dei trasporti e della navigazione ha condiviso i criteri e le procedure proposte dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, salvo l'esito degli ulteriori concerti ed intese previsti dalla richiamata normativa;
Visti i piani regionali di riparto di cui all'art. 2 della legge n. 366/1998;
Visto il parere favorevole espresso nella seduta del 6 dicembre 2000 dalla Conferenza Stato-regioni;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministro dei lavori pubblici dell'11 aprile 2001 che ha approvato la ripartizione tra le regioni della quota annuale del fondo, relativa all'anno 2000, ammontante a lire 13 miliardi;
Considerato quanto deciso nella Conferenza Stato-regioni del 6 dicembre 2000, sopra menzionata, in merito all'impegno di attuare, in sede di ripartizione delle annualita' 2001-2002, un meccanismo di recupero di risorse in favore di quelle regioni che non avevano partecipato al riparto dell'anno 2000;
Ravvisata l'opportunita' di rideterminare l'importo del piano per quelle regioni e province autonome che hanno previsto il cofinanziamento in misura inferiore al 50%;
Tenuto conto che dall'applicazione dei criteri suesposti il fondo di cui all'art. 3 della predetta legge risulta cosi' ripartito:

=====================================================================
Regioni | Importo ===================================================================== Abruzzo .... |L. 1.819.684.000 Bolzano .... |L. 1.502.324.000 Calabria .... |L. 2.658.254.000 Campania .... |L. 1.986.217.000 Emilia-Romagna .... |L. 1.973.826.000 Friuli-Venezia Giulia .... |L. 1.618.924.000 Lazio .... |L. 2.067.563.000 Liguria .... |L. 741.418.000 Lombardia .... |L. 2.986.667.000 Marche .... |L. 749.301.000 Piemonte .... |L. 1.275.355.000 Sardegna .... |L. 909.217.000 Sicilia .... |L. 286.698.000 Toscana .... |L. 953.505.000 Umbria .... |L. 266.023.000 Veneto .... |L. 3.205.024.000

Sentita la Conferenza Stato-regioni, la quale ha espresso parere favorevole alla proposta anzi citata, come da estratto verbale della seduta in data 27 settembre 2001;
Visto il decreto legislativo n. 303 del 30 luglio 1999 ed in particolare l'art. 10, comma 1, lettera d), che ha trasferito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri al Ministero dei lavori pubblici i compiti, le corrispondenti strutture e le risorse finanziarie, materiali ed umane, relative all'area funzionale delle aree urbane, fatto salvo quanto previsto dal comma 5 dello stesso art. 10;
Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 8681/23/2 del 24 settembre 1999, con il quale e' stata istituita la Direzione generale delle aree urbane e dell'edilizia residenziale;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" che istituisce il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti trasferendo a tale Ministero le risorse, le funzioni e i compiti dei Ministeri dei lavori pubblici e dei trasporti e della navigazione;
Decreta:
E' approvata la ripartizione tra le regioni della quota del Fondo, relativa agli anni 2001-2002, per il finanziamento degli interventi a favore della mobilita' ciclistica di cui all'art. 3, in base ai criteri e modalita' di riparto illustrati nelle premesse, secondo il prospetto allegato che e' parte integrante del presente decreto.
Le regioni per le quali e' stato ridefinito l'importo del piano presentato, ai fini della copertura del 50% del finanziamento da parte dello Stato, dovranno comunicare con delibera, da emanarsi entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto, l'elenco degli interventi da realizzarsi con priorita'.
I fondi saranno trasferiti alle regioni e alle province autonome mediante ordini di pagamento, quale concorso dello Stato agli oneri derivanti dalla realizzazione dei singoli interventi.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 9 novembre 2001
Il Ministro: Lunardi Registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 2002 Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 47
 
----> Vedere allegato a pag. 25 della G.U. <----
 
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