Gazzetta n. 53 del 4 marzo 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 12 febbraio 2002
Revisione parziale delle autorizzazioni all'imbarco quale medico di bordo e degli attestati di iscrizione nell'elenco dei medici di bordo supplenti.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 28 e 29-ter del regolamento per la sanita' marittima, approvato con regio decreto 29 settembre 1895, n. 636, e successive modifiche, recanti disposizioni per il rilascio rispettivamente dell'autorizzazione all'imbarco quale medico di bordo e dell'attestato di iscrizione nell'elenco dei medici di bordo supplenti;
Visto che ai sensi dell'art. 37-bis del ricordato regio decreto n. 636/1895 sono previsti periodici atti di revisione non superiori a cinque anni per il rinnovo della originaria autorizzazione all'imbarco quale medico di bordo e dell'attestato di iscrizione nell'elenco dei medici di bordo supplenti;
Visto il precedente decreto ministeriale 14 febbraio 2000 concernente la revisione generale delle autorizzazioni all'imbarco quale medico di bordo e degli attestati di iscrizione nell'elenco dei medici di bordo supplenti rilasciati fino al 31 dicembre 1994, anche se gia' revisionati con decreto 31 gennaio 1996;
Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, in legge, con legge 3 agosto 2001, n. 317;
Considerato che ricorrono le condizioni per procedere alla revisione delle autorizzazioni all'imbarco quale medico di bordo e degli attestati di iscrizione nell'elenco dei medici di bordo supplenti rilasciati dal 1 gennaio 1995 al 31 dicembre 1997;
Decreta:
Art. 1.
Revisione parziale
1. E' indetta la revisione parziale delle autorizzazioni all'imbarco quale medico di bordo e degli attestati di iscrizione nell'elenco dei medici di bordo supplenti rilasciati dal 1 gennaio 1995 al 31 dicembre 1997.
 
Art. 2.
Requisiti per l'ammissione alla revisione
1. Per l'ammissione alla revisione di cui al precedente art. 1 e' richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) godimento dei diritti politici;
c) idoneita' fisica di cui al regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773 e successive modificazioni;
d) iscrizione nell'albo professionale dell'ordine dei medici chirurghi. Per il personale di ruolo dello Stato non e' richiesto tale requisito;
e) non aver riportato condanna penale che abbia per effetto la sospensione dall'esercizio della professione.
 
Art. 3.
Presentazione delle domande
1. La domanda per la revisione generale delle autorizzazioni all'imbarco e degli attestati di iscrizione di cui all'art. 1, redatta su carta da bollo e debitamente sottoscritta, deve essere presentata direttamente o spedita a mezzo raccomandata, con avviso di ricevimento, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, al Ministero della salute - Direzione generale della prevenzione - Ufficio II - via della Sierra Nevada, 60 - 00144 Roma, nel termine perentorio di giorni centottanta, a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Il termine per la presentazione della domanda, se coincidente con un giorno festivo, sara' prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.
3. Per le domande prodotte a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento fara' fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
4. La data di arrivo delle domande che saranno presentate a mano e' stabilita dal timbro a data apposto su di esse dalla Direzione generale della prevenzione - Ufficio II, che rilascera' ricevuta. L'ufficio e' aperto al pubblico dal lunedi' al venerdi' dalle ore 10 alle ore 12.
5. Non si terra' conto delle domande di revisione spedite o presentate oltre il suddetto termine ovvero con modalita' diverse da quelle indicate nel primo comma del presente articolo.
6. Nella domanda di revisione, dattiloscritta o redatta in carattere stampatello, l'interessato dovra' dichiarare sotto la propria responsabilita':
a) cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza, domicilio o recapito presso il quale l'aspirante desidera vengano trasmesse le comunicazioni relative alla revisione, con l'esatta indicazione del codice di avviamento postale, nonche' il recapito telefonico. Il candidato e' tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione della residenza, dell'indirizzo e del recapito telefonico. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta o incompleta indicazione del recapito da parte dell'interessato o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda ne' da disguidi postali o telegrafici comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, ne' per la mancata restituzione dell'avviso di ricevimento nel caso di spedizione a mezzo raccomandata;
b) di possedere la cittadinanza italiana;
c) di godere dei diritti politici;
d) di avere/non avere riportato condanne penali e di avere/non avere procedimenti penali in corso (dovranno essere indicate le eventuali condanne penali riportate, anche se sia intervenuta l'estinzione della pena ovvero sia stato concesso il perdono giudiziale o la sospensione condizionale della pena o sia stato accordato il beneficio della non menzione della condanna nel certificato generale del casellario giudiziale);
e) di essere iscritto nell'albo professionale dell'ordine dei medici chirurghi. Il personale statale di ruolo e' esonerato da tale dichiarazione;
f) di essere in possesso dell'autorizzazione all'imbarco quale medico di bordo o dell'attestato di iscrizione nell'elenco dei medici di bordo supplenti;
g) gli imbarchi effettuati nell'ultimo quinquennio.
7. I candidati le cui domande non contengano tutte le dichiarazioni sopra indicate, potranno essere esclusi dalla revisione con decreto motivato.
 
Art. 4.
Documentazione e accertamento del possesso dei requisiti
1. Alla domanda dovra' essere allegato il certificato medico rilasciato su carta da bollo da un medico di porto di ruolo o, in caso di mancanza o impedimento, da un medico militare di grado non inferiore a capitano o dai competenti servizi A.S.L. attestante l'idoneita' fisica della gente di mare di cui al regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, e successive modificazioni; tale certificato deve essere di data non anteriore ad un mese dalla data di presentazione della domanda stessa al Ministero della salute.
2. Per comprovare il possesso dei restanti requisiti di cui ai commi a), b), d), e) dell'art. 2 i candidati potranno produrre, unitamente alla domanda, apposite certificazioni ovvero rendere dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'art. 1 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1998, n. 403. In entrambi i casi dovranno essere osservate le disposizioni in materia di bollo. L'Amministrazione procedera' ad effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive.
3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, qualora dai predetti controlli emerga la non veridicita' del contenuto delle dichiarazioni, i dichiaranti decadono dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazione non veritiera.
 
Art. 5.
Esito della revisione
1. I candidati che, in seguito all'esame della domanda e della documentazione prodotta, risulteranno in possesso dei requisiti richiesti, saranno invitati a trasmettere al Ministero della salute - Direzione generale della prevenzione - Ufficio II - via della Sierra Nevada, 60 - 00144 Roma:
a) il decreto di autorizzazione all'imbarco quale medico di bordo o l'attestato di iscrizione nell'elenco dei medici di bordo supplenti, in originale, che verranno restituiti agli interessati dopo l'apposizione del visto attestante l'avvenuta revisione;
b) ricevuta comprovante l'avvenuto pagamento della tassa di concessione governativa di lire 250.000 da effettuarsi sul c/c n. 8003 (mod. CH-8-ter AUT) intestato all'Ufficio del registro tasse di Roma - Concessioni governative, indicando quale causale del versamento: "Revisione dell'autorizzazione ad imbarcare in qualita' di medico di bordo" ovvero "Revisione dell'attestato di iscrizione nell'elenco dei medici di bordo supplenti".
 
Art. 6.
Aggiornamento dell'elenco dei medici di bordo
autorizzati e supplenti
1. Al termine delle procedure di revisione e non oltre centottanta giorni a partire dal giorno successivo alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, con decreto dirigenziale verra' approvato l'elenco dei medici le cui autorizzazioni o attestati sono stati revisionati con esito favorevole. Tale decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonche' nel bollettino ufficiale del Ministero della salute.
 
Art. 7.
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il Ministero della salute - Direzione generale della prevenzione - Ufficio II, per le finalita' di gestione della revisione in questione e saranno trattati successivamente per gli adempimenti di cui al precedente art. 6.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di ammissione alla revisione.
3. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge, che potranno essere fatti valere nei confronti del Ministero della salute - Direzione generale della prevenzione - Ufficio II, titolare del trattamento limitatamente agli atti relativi alla revisione in questione.
Il presente decreto verra' inoltrato al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Roma, 12 febbraio 2002
Il Ministro: Sirchia
 
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