Gazzetta n. 53 del 4 marzo 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 4 gennaio 2002
Modifica del decreto ministeriale 26 aprile 2001, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio e del regolamento (CE) n. 449/2001 della Commissione, in materia di aiuti alla produzione nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto ministeriale 26 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 25 giugno 2001, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio e del regolamento (CE) n. 449/2001 della Commissione, in materia di aiuti alla produzione nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli ed in particolare l'art. 5, comma 4, che prevede apposita garanzia fideiussoria per i contratti di cessione del pomodoro da avviare all'industria di trasformazione, l'art. 9, comma 3 che fissa al 10% il limite massimo per l'accettabilita' della materia prima, nonche' l'art. 19 (Norme transitorie);
Viste le ordinanze con le quali alcuni TAR hanno concesso la sospensiva delle disposizioni di cui all'art. 5, comma 4, all'art. 9, comma 3 e all'art. 19, del decreto ministeriale 26 aprile 2001, nonche' l'ordinanza del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale;
Considerata l'opportunita' di adempiere a quanto disposto dalle suddette ordinanze;
Tenuto conto della imminenza della campagna di trasformazione del pomodoro 2002/2003 e della necessita' di assicurare un corretto svolgimento della contrattazione della campagna medesima;
Ritenuta quindi l'opportunita' di procedere alla sostituzione delle disposizioni di cui all'art. 19 del citato decreto ministeriale.
Decreta:
Art. 1.
1. L'art. 19 del decreto ministeriale 26 aprile 2001 e' sostituito dal seguente:
"Art. 19 (Norme transitorie). - 1. Limitatamente alle campagne 2001/2002 e 2002/2003 non si applicano le disposizioni di cui all'art. 5, comma 4, e all'art. 9, comma 3.
2. Limitatamente alla campagna 2001/2002 viene precisato che:
a) possono essere stipulati contratto anche tra trasformatori e singoli produttori, per un quantitativo non superiore al 25% del quantitativo totale contratto dal trasformatore. In tal caso i produttori assicurano il rispetto degli obblighi previsti agli articoli 5, 7, 8, 11 e 12, per l'acquisizione del diritto all'aiuto; ai fini del controllo della percentuale massima del 25% la regione, ove ha sede il trasformatore, verifica l'effettivo rispetto della predetta condizione, sulla base dei contratti stipulati e presentati dal medesimo trasformatore, valutando la rispondenza ai requisiti previsti ai fini dell'aiuto, mediante appostiti controlli documentali e fisici di un campione rappresentativo;
b)in caso di mancata o ritardata predisposizione del sistema di cui all'art. 10, comma 5, le OP possono adottare un proprio modello, purche' concordato con la regione".
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 4 gennaio 2002
Il Ministro: Alemanno Registrato alla Corte dei conti il 13 febbraio 2002 Ufficio di controllo sui Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 1 Politiche agricole e forestali, foglio n. 32
 
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