Gazzetta n. 54 del 5 marzo 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 7 febbraio 2002
Modalita' relative alle certificazioni concernenti il bilancio di previsione 2002 delle province, dei comuni e delle comunita' montane.

Il Ministro dell'interno

Visto l'art. 161, comma 1, del testo unico della legge sull'ordinamento degli enti locali, emanato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede, nella disciplina a regime dei trasferimenti erariali, che gli enti locali redigano apposita certificazione sui principali dati del bilancio di previsione, con modalita' da fissarsi con decreto del Ministro dell'interno;
Visto il comma 2 del citato art. 161 il quale prevede che le modalita' della certificazione siano stabilite tre mesi prima della scadenza di ogni adempimento con decreto del Ministro dell'interno;
Visto l'art. 151, comma 1, del citato testo unico sull'ordinamento degli enti locali, emanato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nel quale e' stabilito che gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo;
Visto l'art. 165 del citato testo unico recante "Struttura del bilancio"; Visto l'art. 172 del citato testo unico recante "Altri allegati al bilancio di previsione" il quale prevede alla lettera f) la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarieta' strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia;
Considerata la necessita' di rinviare la presentazione della tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarieta' strutturale, prevista dalle disposizioni vigenti in materia, poiche' non e' stato ancora approvato il decreto di definizione dei suddetti parametri;
Ritenuta la necessita' di predisporre, un sistema automatizzato di certificazione che tenga conto delle modalita' di certificazione relativa al bilancio di previsione 2002;
Preso atto che dal 1 gennaio 2002 viene introdotta la nuova moneta unica di conto "euro";
Vista la legge 17 dicembre 1997, n. 433, contenente la delega al Governo per l'introduzione dell'euro;
Visto il decreto ministeriale del 20 dicembre 2001 con il quale e' stato prorogato al 28 febbraio 2002 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2002;
Considerata la necessita' di fissare le modalita' della certificazione relativa al bilancio di previsione dell'anno 2002 nonche' di individuare le modalita' ed i termini di presentazione;
Sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani, l'Unione delle province d'Italia e l'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti della montagna;

Decreta:

Art. 1.
I comuni, le province e le comunita' montane provvedono a compilare un certificato sul bilancio 2002 conforme agli allegati modelli che fanno parte integrante del presente decreto.
I comuni, le province e le comunita' montane sono tenuti a presentare il certificato di bilancio di previsione in originale e quattro copie autenticate entro il 30 aprile 2002 ai competenti uffici territoriali del Governo, alla presidenza della regione della Valle d'Aosta, per gli enti e le comunita' montane di quella regione, ed al commissariato del Governo competente per gli enti e le comunita' montane delle province di Bolzano e Trento.
Gli uffici territoriali del Governo, la presidenza della regione della Valle d'Aosta per gli enti e le comunita' montane di quella regione ed il commissariato del Governo competente per gli enti e le comunita' montane delle province di Bolzano e Trento, provvedono ad inviare l'originale dei certificati relativi agli enti ed alle comunita' montane, al Ministero dell'interno nonche' una copia alla Corte dei conti - Sezione enti locali, all'I.S.T.A.T. ed all'A.N.C.I., all'U.P.I. ed all'U.N.C.E.M. a seconda della tipologia di ente locale.
L'ente certificante, inoltre, trasmette una copia alla regione.
 
Art. 2.
Il certificato e' firmato dal segretario e dal responsabile del servizio finanziario ove esista.
Il certificato deve essere redatto nel formato di cm 21 x 29,7 e scritto a macchina in ogni sua parte senza aggiunte od omissioni. Tutti i dati finanziari debbono essere espressi in euro. Gli importi vanno riportati con due "zero" dopo la virgola. L'arrotondamento dell'ultima unita' e' effettuato per eccesso qualora la prima cifra decimale sia superiore o uguale a cinque; l'arrotondamento dell'ultima unita' e' effettuato per difetto qualora la prima cifra decimale sia inferiore a cinque.
 
Art. 3.
In alternativa alle modalita' di presentazione del certificato concernente il bilancio di previsione 2002, i comuni e le province possono predisporre e presentare i certificati stessi nella versione informatizzata, nel rigoroso rispetto delle prescrizioni di cui ai successivi articoli.
I comuni e le province che optano per la predisposizione dei certificati in versione informatizzata, sono tenuti a trasmetterli entro il 30 aprile 2002, in originale e ristampe autenticate, con le stesse modalita' fissate per la compilazione dei certificati in versione manuale.
All'originale del certificato che sara' successiva cura dell'ufficio territoriale del Governo far pervenire a questo Ministero, dovra' essere allegato il floppy disk contenente la copia degli archivi da cui e' stata originata la stampa degli originali stessi, con l'indicazione in etichetta del nome del comune, della provincia, del certificato di bilancio preventivo.
 
Art. 4.
L'opzione per la certificazione informatizzata, impone ai comuni ed alle province il rispetto delle seguenti prescrizioni:
1) la predisposizione e la stampa del certificato di bilancio preventivo allegata, puo' essere effettuata solo con l'utilizzo di una procedura software espressamente autorizzata da questo Ministero;
2) il software deve poter essere utilizzabile su PC compatibili IBM, sistema operativo MS-DOS 3.3 e successivi, dotato di una memoria RAM di almeno 640 KBYTES, oppure sistema operativo Windows 95 o 98;
3) l'ultima riga di ogni pagina e della pagina finale del certificato deve riportare in stampa la dicitura "CERTIFICATO PRODOTTO CON PROCEDURA SOFTWARE AUTORIZZATA DAL MINISTERO DELL'INTERNO - AUTORIZZAZIONI N. ..............., RICHIESTA DA .................................";
4) il certificato deve essere stampato su modello UNIA4 non prefincato (cm 21) di larghezza e (cm 29,7) di lunghezza;
5) ogni foglio di stampa deve riprodurre sostanzialmente il contenuto dell'equivalente pagina del certificato nel formato a redazione manuale;
6) gli archivi magnetici devono essere riprodotti su unico floppy disk da 3 pollici e mezzo formattati a 1,44 Mbytes, mediante l'utilizzo dell'apposita funzione prevista dal software autorizzato, nel formato ASCII;
7) il floppy disk deve essere strutturato su file contenente gli archivi relativi alla certificazione del bilancio di previsione 2002.
 
Art. 5.
Il certificato dovra' essere compilato in ogni sua parte senza aggiunte od omissioni.
Con l'apposizione in calce alle certificazioni informatizzate del bilancio preventivo, il segretario ed il responsabile del servizio finanziario attestano inoltre che gli archivi contenuti nel floppy disk, contengono gli stessi dati da cui e' stata prodotta la stampa su modulo continuo.
 
Art. 6.
I soggetti interessati ad ottenere l'omologazione del proprio software, necessario per la predisposizione delle certificazioni informatizzate, dovranno preventivamente richiedere entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale al Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale della finanza locale - Piazza del Viminale - Roma, l'apposita copia del tracciato record. La richiesta puo' essere anche inoltrata via e-mail al seguente indirizzo clavita@finloc.mininterno.it. Gli interessati, successivamente, devono presentare il pacchetto applicativo entro e non oltre il trentacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto.
L'omologazione ministeriale verra' rilasciata previa visione del software sviluppato, degli archivi e delle stampe del certificato in versione informatizzata che gli interessati dovranno inviare all'indirizzo sopracitato.
La suddetta omologazione non verra' concessa alle ditte che dopo aver consegnato un software non conforme ai dettati ed alle modalita' tecniche richieste dal Ministero presenteranno per la terza volta un software ritenuto ancora non idoneo.
 
Art. 7.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 7 febbraio 2002
Il Ministro: Scajola
 
----> vedere allegato da pag. 9 a pag. 54 della G.U. <----
 
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