Gazzetta n. 54 del 5 marzo 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 28 dicembre 2001
Disposizioni nazionali di attuazione del Regolamento (CE) n. 1148/2001 della Commissione CE, in materia di controlli di conformita' alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli, in particolare il titolo I "Classificazione dei prodotti", modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2699/2000 del Consiglio, del 4 dicembre 2000;
Visto il regolamento (CE) n. 1148/2001 della Commissione del 12 giugno 2001 concernente i controlli di conformita' alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi;
Visto il regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione del 7 luglio 1995 che stabilisce modalita' di applicazione per quanto riguarda la procedura di liquidazione dei conti del FEOGA, sezione garanzia, e successive modificazioni e integrazioni;
Visto l'art. 40 della legge 24 aprile 1998, n. 128, che stabilisce che le modalita' dei controlli legati all'applicazione della nuova OCM degli ortofrutticoli regolamento (CE) n. 2200/96, e in particolare sull'attivita' di controllo legata all'applicazione delle normative comuni di qualita' dei prodotti ortofrutticoli, effettuati dalle regioni e dalle province autonome sono definite con decreto del Ministero per le politiche agricole e forestali d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
Visto il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, concernente la soppressione dell'organismo pagatore e l'istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, modificato ed integrato dal decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188;
Visto il decreto ministeriale 2 giugno 1992, n. 339, recante disposizioni in materia di controlli dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo, sull'applicazione delle norme di qualita' dei prodotti ortofrutticoli ed agrumari, modificato da ultimo dal decreto ministeriale 11 luglio 1995, n. 393;
Considerata la necessita' di emanare disposizioni nazionali in materia;
Sentito il parere della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano espresso nella seduta del 6 dicembre 2001;
Decreta:
Art. 1.
Finalita'
1. Il presente decreto detta disposizioni attuative al regolamento (CE) n. 1148/2001 della Commissione del 12 giugno 2001, relativo ai controlli di conformita' alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi, con riguardo ai seguenti aspetti:
a) individuazione dell'autorita' incaricata al coordinamento e degli organismi responsabili del controllo;
b) costituzione della banca dati degli operatori del settore degli ortofrutticoli;
c) attivita' e procedure dei controlli di conformita' sul mercato interno e nelle fasi di importazione ed esportazione;
d) individuazione e certificazioni dei prodotti destinati alla trasformazione industriale.
 
Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto, si intende per:
a) "operatore": persona fisica o giuridica che detiene, ai sensi dell'art. 3 del regolamento (CE) n. 2200/96, prodotti ortofrutticoli freschi, soggetti a norme di commercializzazione, destinati ad essere esposti per la vendita, messi in vendita o altrimenti commercializzati, per conto proprio o per conto terzi, sul territorio comunitario e/o destinati ad essere esportati in Paesi terzi;
b) "controllo di conformita'": controllo compiuto per verificare la conformita' degli ortofrutticoli alle norme di commercializzazione di cui al titolo I "Classificazione dei prodotti", del regolamento (CE) n. 2200/96";
c) "regolamento": il regolamento (CE) n. 1148/2001 della Commissione del 12 giugno 2001;
d) "Ministero": il Ministero delle politiche agricole e forestali;
e) "regione": la regione o la provincia autonoma competenti per territorio;
f) "autorita' di coordinamento": l'autorita' unica incaricata del coordinamento e del raccordo con le materie disciplinate dal regolamento;
g) "organismo di controllo": organismo a cui viene demandata l'attivita' di controllo.
 
Art. 3.
Organismi competenti
1. L'autorita' incaricata del coordinamento, di cui all'art. 2, paragrafo 1 del regolamento, e' il Ministero con il compito di coordinare le attivita' dei controlli di conformita' alle norme di commercializzazione nel settore degli ortofrutticoli freschi.
2. L'autorita' di coordinamento assicura tra l'altro le seguenti funzioni:
a) stabilire per ciascuna campagna di commercializzazione, d'intesa con gli organismi di controllo, il programma delle attivita', in conformita' alle disposizioni dettate dal regolamento;
b) impartire istruzioni, al fine di assicurare l'uniformita' di esecuzione a livello nazionale, agli organismi responsabili dei controlli, di cui al comma 3, e verificarne, anche con visite in loco l'efficacia e la conformita';
c) effettuare, in collaborazione con gli organismi di controllo, attraverso sistemi informatizzati, il monitoraggio delle attivita' di controllo, disponendo gli opportuni adeguamenti delle procedure utilizzate;
d) acquisire le risultanze e accertare le disfunzioni registrate nell'esecuzione dei controlli ai fini dell'adozione delle misure d'intervento necessarie.
3. Gli organismi responsabili dell'esecuzione delle attivita' legate ai controlli di conformita' alle norme di commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli, di cui all'art. 2, paragrafo 2, secondo trattino, del regolamento, sono le regioni sia per i controlli sul mercato interno che per i prodotti provenienti o destinati ai Paesi terzi, anche a destinazione industriale.
 
Art. 4.
Banca dati degli operatori
1. Gli operatori che prendono parte alla commercializzazione degli ortofrutticoli freschi soggetti a norme di commercializzazione risultano iscritti nella apposita banca dati nazionale, istituita ai sensi dell'art. 3 del regolamento, tenuta dall'autorita' di coordinamento che predispone un apposito sistema informatizzato, messo a disposizione delle regioni che ne curano il relativo aggiornamento.
2. Per la costituzione della banca dati, di cui al comma 1, gli operatori, esclusi quelli gia' iscritti nel registro previsto dal regolamento (CEE) n. 2251/92, presentano, a decorrere dal 1 luglio 2002, alla regione ove hanno la propria sede legale, apposita domanda di iscrizione utilizzando la modulistica predisposta dall'autorita' di coordinamento.
3. La regione nel corso dei controlli di conformita' ha facolta' di verificare gli elementi esposti nella domanda nonche' di acquisire ulteriori informazioni per gli operatori gia' iscritti, ai fini dell'aggiornamento della banca dati.
4. La classificazione delle categorie, di cui all'art. 3 del regolamento, degli operatori che sono tenuti o meno ad iscriversi nella banca dati sono riportate nell'allegato 1.
 
Art. 5.
Controlli di conformita' sul mercato interno
1. Gli ortofrutticoli commercializzati sul mercato interno e destinati al consumo allo stato fresco sono soggetti, in tutti gli stadi della commercializzazione, a controlli di conformita', a campione, sul territorio nazionale secondo le disposizioni dell'art. 4 del regolamento.
2. Gli operatori forniscono le informazioni, di cui all'art. 4, paragrafo 2 del regolamento, alle regioni sulla base delle modalita' riportate dal manuale operativo delle procedure, di cui all'art. 9, comma 1.
3. Gli operatori che presentano requisiti minimi inferiori a quelli fissati per l'iscrizione nella banca dati, di cui all'allegato 1 sono, ai sensi dell'art. 3, paragrafo 1, del regolamento, comunque, tenuti al rispetto delle norme di qualita' per i prodotti ceduti in tutte le fasi di commercializzazione.
4. Sulla base delle disposizioni di cui all'art. 4, paragrafo 3, del regolamento, le regioni autorizzano gli operatori ad apporre su ogni confezione una etichetta, conforme al facsimile di cui all'allegato III del regolamento, purche' siano in possesso dei requisiti e dimostrino il rispetto delle condizioni di cui al predetto articolo.
 
Art. 6.
Esenzione dall'applicazione delle norme di qualita'
1. Non sono soggetti all'obbligo di conformita' alle norme di qualita' degli ortofrutticoli gli operatori che per l'attivita' svolta rientrino nei casi e rispettino le condizioni previste dall'art. 3, paragrafi 2, 3 e 4 del regolamento (CE) n. 2200/96.
 
Art. 7.
Controllo di conformita' nella fase
di importazione ed esportazione

1. La regione effettua i controlli di conformita' per le fasi di esportazione ed importazione, da o verso i Paesi terzi, sulla base delle disposizioni di cui agli articoli 5, 6 e 7, paragrafo 5, del regolamento, rispettivamente prima che i prodotti lascino il territorio doganale della Comunita' o vengano immessi in libera pratica sul territorio comunitario e, comunque, prima che la dichiarazione doganale sia accettata dall'ufficio competente.
2. Gli esportatori e gli importatori, sulla base delle disposizioni degli articoli 5, paragrafo 1, e 6, paragrafo 1, del regolamento, comunicano alla regione le informazioni relative alle spedizioni e al ricevimento delle merci, ai fini dell'esecuzione dei controlli di conformita'. Le modalita' relative all'invio di tali informazioni sono fissate nell'apposito manuale operativo delle procedure di cui all'art. 9, comma 1.
3. Il Ministero, in qualita' di autorita' di coordinamento, comunica alla Commissione CE le informazioni di cui all'art. 7, paragrafo 6 del regolamento.
 
Art. 8.
Prodotti destinati alla trasformazione industriale
1. La regione, sulla base delle disposizioni dell'art. 8 del regolamento, nel caso di prodotti esportati od importati con destinazione industriale rilascia un relativo certificato e verifica l'esistenza dell'etichettatura che specifichi la destinazione industriale del prodotto, conformemente a quanto previsto dal paragrafo 4 del medesimo articolo. Copia del certificato e' inviato via telefax all'autorita' di coordinamento, di cui all'art. 8, paragrafo 3 del regolamento.
2. Dopo la trasformazione, l'impresa trasformatrice restituisce il predetto certificato, con allegati i dati dell'avvenuta trasformazione alla regione, la quale puo' prevedere l'accertamento, sulla base delle disposizioni dell'art. 8, paragrafo 3 del regolamento, allo scopo di verificare l'effettiva trasformazione del prodotto.
 
Art. 9.
Metodi di controllo
1. Allo scopo di dettare disposizioni applicative relative alle modalita' di controllo e al fine di rendere uniforme l'attivita' svolta dalle regioni, di cui all'art. 9 del regolamento, il Ministero, quale autorita' di coordinamento, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni predispone uno specifico manuale operativo delle procedure, conforme all'art. 4, paragrafo 4, del regolamento, riportante anche le informazioni che gli operatori sono tenuti a fornire alle regioni, ai fini dell'espletamento dei controlli, di cui all'art. 4, paragrafi 2 e 3, all'art. 5, paragrafo 1 e all'art. 6, paragrafo 1 del regolamento.
2. Sulla base delle disposizioni dell'art. 9, paragrafo 1, del regolamento, il manuale operativo delle procedure, di cui al comma 1, riporta altresi' le modalita' specifiche per il controllo di conformita' alle norme di commercializzazione nella fase di vendita al minuto.
3. Il Ministero, quale autorita' di coordinamento, trasmette le informazioni di cui all'art. 4, paragrafo 4, del regolamento, alla Commissione CE, alle regioni e alle altre amministrazioni interessate, nonche' copia del manuale operativo delle procedure di controllo.
4. Le regioni, in caso di accertamento di prodotto non conforme alle norme di commercializzazione, applicano le disposizioni riportate nell'art. 9, paragrafo 3, del regolamento.
5. La regione in caso di riscontro sul proprio territorio di prodotti non conformi, provenienti da altro Stato membro dell'Unione europea o da un Paese terzo, di cui all'art. 10, paragrafo 2 del regolamento, ne da' immediata comunicazione al Ministero, quale autorita' di coordinamento, che a sua volta informa la Commissione CE.
 
Art. 10.
Norme transitorie
1. Il Ministero, quale autorita' di coordinamento, assicura, la graduale transizione dall'attuale sistema di controllo allo svolgimento dell'attivita' di controllo da parte delle regioni ai sensi dell'art. 3, comma 3 del presente decreto.
2. Ai sensi del comma 1, a partire dall'entrata in vigore del regolamento, le regioni assicurano l'attivazione di una adeguata struttura dotata delle risorse strumentali e umane, necessarie per lo svolgimento dell'attivita' relativa ai controlli di conformita' dei prodotti ortofrutticoli, in tutte le fasi della commercializzazione.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 28 dicembre 2001
Il Ministro: Alemanno Registrato alla Corte dei conti il 6 febbraio 2002 Ufficio di controllo sui Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 1, Politiche agricole e forestali, foglio n. 22
 
Allegato 1
Classificazione degli operatori.
Categorie:
1) grossisti di mercato e fuori mercato (operatori che commercializzano all'interno o al di fuori di mercati all'ingrosso, che utilizzano gli appositi stand e/o che sono in possesso di magazzini idonei per la commercializzazione dei prodotti);
2) imprese che commercializzano per conto terzi (es.: commissionari);
3) organizzazione dei produttori;
4) cooperativa di produttori non associata ad OP o ad altra cooperativa;
5) imprenditore agricolo (non associato ad OP o a cooperativa con un volume annuo commercializzato, superiore a Euro 60.000,00);
6) centrali di acquisto per la grande distribuzione;
7) grande distribuzione organizzata - GDO (ipermercati, supermercati, discount ed altre grandi superfici di vendita con un volume annuo di commercializzato del comparto ortofrutticolo superiore a Euro 60.000,00);
8) dettaglianti (con un volume annuo commercializzato superiore a Euro 60.000,00).
Rientrano nelle prime sei categorie, gli operatori che commercializzano sia sul mercato interno (nazionale e comunitario) e sia da e verso i Paesi terzi.
Operatori che non sono tenuti all'iscrizione alla banca dati, ne' sono soggetti all'obbligo di conformita' alle norme di qualita' per la commercializzazione:
1) all'interno della regione di produzione, gli imprenditori agricoli che vendono, consegnano o avviano i prodotti ortofrutticoli a centri di confezionamento, d'imballaggio o di deposito, nonche' gli imprenditori detentori di centri di deposito, che esclusivamente avviano i prodotti ortofrutticoli verso centri di confezionamento e di imballaggio;
2) gli imprenditori che avviano esclusivamente i prodotti ortofrutticoli agli impianti di trasformazione;
3) gli imprenditori agricoli che cedono nella propria azienda i prodotti ortofrutticoli direttamente al consumatore, per il fabbisogno personale di quest'ultimo;
4) le imprese che esclusivamente conferiscono prodotti ortofrutticoli alle organizzazioni di produttori o alle cooperative di appartenenza per la commercializzazione.
 
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