Gazzetta n. 54 del 5 marzo 2002 (vai al sommario)
AGENZIA DELLE ENTRATE
PROVVEDIMENTO 22 febbraio 2002
Approvazione dei limiti di ricavi o compensi entro cui e' possibile avvalersi del regime fiscale delle attivita' marginali.

IL DIRETTORE
dell'Agenzia delle entrate

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nei riferimenti normativi del presente atto;
Dispone:
1. Sono approvati, nella misura indicata nell'allegato 1, i limiti di ricavi o compensi di cui all'art. 14, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, relativi alle attivita' comprese nei 26 studi di settore approvati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 febbraio 2002. I predetti limiti, determinati sulla base della nota tecnica e metodologica contenuta nell'allegato 2, sono utilizzati al fine di verificare l'ammissibilita' al regime fiscale delle attivita' marginali.
2. I contribuenti che svolgono piu' attivita', per le quali risultano applicabili gli studi di settore, sono ammessi al regime fiscale delle attivita' marginali a condizione che l'ammontare complessivo dei ricavi o compensi sia non superiore a lire 50 milioni, pari a Euro 25.823 e che le singole attivita' diano luogo a ricavi o compensi di ammontare non superiore ai limiti di cui al punto 1.
3. I contribuenti a cui risultano applicabili i ventisei studi di settore, approvati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 febbraio 2002, che intendono avvalersi, a partire dal periodo d'imposta 2002, del regime agevolato di cui all'art. 14 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possono presentare domanda all'ufficio locale competente in ragione del domicilio fiscale entro il 31 maggio 2002. Motivazioni.
Il presente provvedimento, previsto dall'art. 14, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante disposizioni riguardanti il regime fiscale delle attivita' marginali, stabilisce, per le attivita' comprese in 26 nuovi studi di settore approvati con decorrenza 2001, il limite dei ricavi o compensi entro cui e' possibile avvalersi del regime fiscale disciplinato nel medesimo articolo.
Il provvedimento prevede, altresi', che i contribuenti a cui risultano applicabili i 26 studi di settore approvati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 febbraio 2002, che intendano avvalersi del regime agevolato a decorrere dal 2002, possano presentare apposita domanda all'ufficio locale competente in ragione del domicilio fiscale, entro il 31 maggio 2002.
Tale termine che differisce quello previsto dal comma 3 dell'art. 14 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, consentira' una piu' agevole presentazione delle domande da parte dei contribuenti interessati. Riferimenti normativi dell'atto:
a) Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate:
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 67, comma 1; art. 68, comma 1);
statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);
regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 2, comma 1).
b) Disciplina degli studi di settore e del regime delle attivita' marginali:
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917: approvazione del testo unico delle imposte sui redditi;
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600: disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633: istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni: istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive esercitate nel territorio delle regioni;
decreto legislativo 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 (art. 62-bis): istituzione degli studi di settore;
legge 8 maggio 1998, n. 146 (art. 10): individuazione delle modalita' di utilizzazione degli studi di settore in sede di accertamento nonche' le cause di esclusione degli stessi;
decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195: disposizioni concernenti i tempi e le modalita' di applicazione degli studi di settore;
legge 23 dicembre 2000, n. 388 (art. 14): disposizioni riguardanti il regime fiscale delle attivita' marginali;
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 2 gennaio 2002: modalita' di riduzione dei ricavi e compensi determinati in base agli studi di settore per la loro applicazione nei confronti dei contribuenti marginali;
decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 febbraio 2002: approvazione di 26 studi di settore relativi ad attivita' economiche nel settore delle manifatture, del commercio, dei servizi e dei professionisti.
Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 22 febbraio 2002
Il direttore: Ferrara
 
Allegato 1

TABELLA DEI LIMITI DEI RICAVI O COMPENSI PER I SOGGETTI CHE SI AVVALGONO DEL REGIME FISCALE DELLE ATTIVITA' MARGINALI RELATIVAMENTE AI 26 STUDI DI SETTORE IN VIGORE DAL PERIODO D'IMPOSTA 2001 APPROVATI CON DECRETI DEL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL
15 FEBBRAIO 2002.

----> vedere allegato a pag. 28 della G.U. <----
 
Allegato 2

CRITERI PER LA DEFINIZIONE DEI LIMITI DEI RICAVI O COMPENSI PER I SOGGETTI CHE SI AVVALGONO DEL REGIME FISCALE DELLE ATTIVITA' MARGINALI RELATIVAMENTE AI 26 STUDI DI SETTORE IN VIGORE DAL PERIODO D'IMPOSTA 2001 APPROVATI CON DECRETI DEL MINISTRO DELL'ECONOMIA E
DELLE FINANZE DEL 15 FEBBRAIO 2002.

Nota tecnica e metodologica.

Le persone fisiche esercenti attivita' per le quali risultano applicabili gli studi di settore possono avvalersi del regime fiscale delle attivita' marginali a condizione che i ricavi o compensi del periodo d'imposta risultino di ammontare non superiore ad un valore limite, differenziato in relazione ai diversi settori di attivita'. Tale limite non puo', comunque, essere superiore a 50 milioni di lire, pari a 25.823 euro.
Di seguito vengono esposti i criteri seguiti per l'individuazione dei limiti dei ricavi o compensi per i 26 studi di settore in vigore dall'anno d'imposta 2001, approvati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 febbraio 2002.
L'elaborazione e' stata condotta sui questionari, utilizzati per la definizione degli studi di settore, relativi alle persone fisiche.
Per ogni studio di settore e' stata analizzata la distribuzione ventilica dei ricavi o compensi dichiarati dalle persone fisiche, eventualmente allineati al ricavo o compenso di riferimento minimo determinato in base all'applicazione degli studi di settore.
Analogamente a quanto predisposto per gli 86 studi di settore in vigore nell'anno d'imposta 1999, come valore limite per l'applicazione del regime fiscale delle attivita' marginali e' stato scelto il valore del 1o ventile della distribuzione dei ricavi o compensi.
In tal modo si e' ottenuto un limite, differenziato in relazione ai diversi settori di attivita', che tiene conto delle dimensioni medie degli operatori del settore. Per valori del 1o ventile superiori a 50 milioni di lire, pari a 25.823 euro, il limite e' stato comunque fissato a 50 milioni di lire, pari a 25.823 euro.
 
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