Gazzetta n. 54 del 5 marzo 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
COMUNICATO
Distillazione di crisi dei vini da tavola di cui all'art. 30 del regolamento (CE) n. 1493/99, per la campagna 2001/2002 - regolamento CE n. 346/2002.

E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' Europee (Gazzetta Ufficiale CE L 55 del 26 febbraio 2002) il regolamento (CE) n. 346 del 25 febbraio 2002 della Commissione U.E. contenente le disposizioni ed i termini per l'applicazione della distillazione di crisi in Italia, per un quantitativo di 4 milioni di ettolitri di vino da tavola.
Si ritiene necessario comunicare alcuni elementi fondamentali per l'applicazione della misura in questione, tenuto conto che ulteriori precisazioni, chiarimenti e termini sono contenuti nella nota ministeriale F/683 del 26 febbraio 2002, pubblicata sul sito Internet del Ministero delle politiche agricole e forestali (www.politicheagricole.it).
Possono accedere alla distillazione di crisi soltanto i produttori di vino da tavola che, nella presente campagna, hanno prodotto vino da tavola da uve fresche, da mosto di uve e da mosto di uve parzialmente fermentato da essi stessi ottenuti o acquistati, che detengono, nella piena disponibilita', il vino da tavola alla data della presentazione del contratto.
Possono formare oggetto dei contratti di distillazione i vini da tavola aventi le caratteristiche previste al punto 13 dell'allegato 1 del regolamento CE n. 1493/99, entro il limite massimo della quantita' complessiva indicata.
I contratti devono essere presentati all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura o ad altro organismo designato dalla regione tra il 4 marzo ed il 22 marzo 2002.
In considerazione del limitato periodo di tempo previsto per la presentazione dei contratti al fine di consentire una maggiore efficacia della misura e' possibile presentare fino ad un massimo di tre contratti per ciascun produttore.
Al contratto deve essere allegata la copia autenticata della dichiarazione di produzione e la copia del registro di cantina dal quale risulta il volume di vino giacente alla data di presentazione del contratto.
Gli uffici periferici preposti dalle regioni e dalle province autonoma di Trento e Bolzano alla ricezione dei contratti devono far pervenire telegraficamente o tramite fax (06/4814377) al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento delle politiche di mercato - Direzione generale per le politiche agroalimentari - Ufficio vitivinicolo - Via XX Settembre, 20 - 00187 Roma:
entro e non oltre il 28 marzo 2002 i dati relativi ai contratti e/o dichiarazioni presentate nel periodo dal 4 marzo al 22 marzo 2002;
entro e non oltre il 10 maggio 2002 i dati relativi ai contratti approvati.
Le comunicazioni relative ai contratti presentati devono pervenire anche qualora il quantitativo sia negativo.
Le comunicazioni devono essere conformi agli allegati A e B tenuto conto di quanto disposto con la circolare n. 3 del 4 agosto 2000 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 228 del 29 settembre 2000).
Al fine di evitare il ripetersi dei disguidi verificatisi e, quindi, la possibilita' che i volumi di vino non siano presi in considerazione per l'accesso alla misura, si ritiene opportuno che gli uffici delle Regioni preposti alla ricezione dei contratti contattino telefonicamente gli uffici ministeriali immediatamente dopo l'invio del fax per avere conferma che i dati trasmessi siano correttamente pervenuti e siano presi in considerazione per la successiva comunicazione agli uffici della Commissione.
L'organo incaricato dalle regioni all'approvazione dei contratti di distillazione procedera', sulla base della documentazione presentata, all'accertamento:
della sussistenza delle condizioni prescritte per l'ammissione alla distillazione;
della giacenza in cantina di un volume di vino da tavola pari, almeno, al volume che forma oggetto del contratto o della dichiarazione;
della conformita' della fidejussione di 5 euro al modello predisposto dall'AG.E.A.
Gli uffici preposti all'approvazione dei contratti devono verificare che i contratti e le dichiarazioni delle quali si chiede l'approvazione siano stati oggetto delle comunicazioni pervenute nei termini stabiliti al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento delle politiche di mercato - D.G. per le politiche agroalimentari - Ufficio vitivinicolo - Via XX Settembre, 20 - 00187 Roma, secondo le modalita' previste.
Sulla base delle comunicazioni effettuate dai singoli organismi regionali il Ministero potrebbe decidere, entra il 10 aprile 2002, in merito all'eventuale riduzione da apportare al volume di vino da tavola oggetto dei contratti o delle dichiarazioni presentati, tenuto conto che non e' possibile superare in ambito nazionale il volume di 4.000.000 hl di vino da tavola da distillare.
Si ritiene utile precisare che la mancata comunicazione direttamente al Ministero entro il termine stabilito del 28 marzo 2002 delle quantita' di vino da tavola oggetto dei contratti e/o delle dichiarazioni presentati, comporta che gli stessi non possono essere approvati e, quindi, non potranno essere corrisposti ne' il prezzo minimo ne' gli aiuti.
Resta inteso che, nel caso in cui entro il 28 marzo p.v. non pervenga alcuna comunicazione da parte degli uffici periferici nel termine imperativo previsto, si intende che nessun contratto o dichiarazione e' stata presentata nel periodo 4 marzo-22 marzo 2002.
Il vino puo' essere introdotto in distilleria solamente dopo l'approvazione dei contratti di distillazione o delle dichiarazioni e, comunque, non oltre il 31 luglio 2002.
 
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