Gazzetta n. 55 del 6 marzo 2002 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 gennaio 2002, n. 20
Regolamento di attuazione dell'articolo 15 della legge 7 marzo 2001, n. 62, istitutivo del Fondo per la mobilita' e riqualificazione professionale dei giornalisti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 15 della legge 7 marzo 2001, n. 62;
Considerata la necessita' di emanare le norme regolamentari di attuazione del citato articolo 15 della legge n. 62 del 2001;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 3 dicembre 2001;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 21 dicembre 2001;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

E m a n a
il seguente regolamento:

Art. 1.
Funzioni del Fondo
1. Il Fondo per la mobilita' e riqualificazione professionale dei giornalisti, istituito dall'articolo 15 della legge 7 marzo 2001, n. 62, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, effettua gli interventi di sostegno previsti dalle lettere a), b), e c), del comma 4 del medesimo articolo 15 a favore dei giornalisti professionisti e delle imprese editrici di giornali quotidiani, delle imprese editrici di periodici nonche' delle agenzie di stampa a diffusione nazionale dalle quali essi dipendono, nei limiti di spesa massima autorizzata di 4.389.883,64 euro annui.
2. Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, presso il quale e' istituito il Fondo, svolge l'attivita' istruttoria delle richieste d'intervento presentate dai giornalisti o dalle imprese interessate, al fine di accertare la sussistenza delle condizioni necessarie per l'erogazione delle prestazioni a suo carico, in riferimento ai progetti individuali e a quelli concordati dalle imprese con il sindacato di categoria, anche a livello aziendale, emette i conseguenti provvedimenti definendo l'entita' dei finanziamenti e delle indennita' per i singoli progetti, nonche' i tempi e le modalita' di erogazione delle relative somme. I progetti sono accolti in ordine cronologico di presentazione delle domande.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 87 della Costituzione e' il
seguente:
"Art. 87. - Il Presidente della Repubblica e' il capo
dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale. Puo' inviare
messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la
prima riunione. Autorizza la presentazione alle Camere dei
disegni di legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di
legge di iniziativa del Governo. Indice il referendum
popolare nei casi previsti dalla Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari
dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici,
ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo
stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Puo' concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica.".
- Il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
come modificato prima dall'art. 74 del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, e poi dall'art. 11 della legge
5 febbraio 1999, n. 25, e' il seguente:
"1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta
giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti
per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi
nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e) lettera soppressa".
- Il testo dell'art. 15 della legge 21 marzo 2001, n.
62 (Nuove norme sull'editoria e sui prodotti editoriali e
modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416), e' il
seguente:
"Art. 15 (Fondo per la mobilita' e la riqualificazione
professionale dei giornalisti). - 1. E' istituito, per la
durata di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in
vigore della presente legge, il Fondo per la mobilita' e la
riqualificazione professionale dei giornalisti. Salva
l'attuazione della riforma di cui al decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, e al decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 303, il predetto Fondo e' istituito presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per
l'informazione e l'editoria.
2. Il Fondo di cui al comma 1 e' destinato ad
effettuare interventi di sostegno a favore dei giornalisti
professionisti dipendenti da imprese editrici di giornali
quotidiani, da imprese editrici di periodici, nonche' da
agenzie di stampa a diffusione nazionale, i quali
presentino le dimissioni dal rapporto di lavoro a seguito
dello stato di crisi delle imprese di appartenenza.
3. I giornalisti beneficiari degli interventi di
sostegno di cui al comma 2 devono possedere, al momento
delle dimissioni, una anzianita' aziendale di servizio di
almeno cinque anni.
4. Gli interventi di sostegno di cui al presente
articolo sono concessi, anche cumulativamente, per:
a) progetti individuali dei giornalisti che intendano
riqualificare la propria preparazione professionale per
indirizzarsi all'attivita' informativa nel settore dei
nuovi mass media. Il finanziamento per ogni progetto e'
contenuto nei limiti di lire 20 milioni;
b) progetti, concordati dalle imprese con il
sindacato di categoria, diretti a favorire l'esodo
volontario dei giornalisti dipendenti collocati in cassa
integrazione guadagni straordinaria, ovvero in possesso dei
requisiti per accedere al prepensionamento ai sensi
dell'art. 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, come
sostituito dall'art. 14 della presente legge. E' erogata a
ciascun giornalista una indennita' pari a diciotto
mensilita' del trattamento tabellare minimo della categoria
di appartenenza;
c) progetti, concordati dalle imprese con il
sindacato di categoria, per il collocamento all'esterno,
anche al di fuori del settore dell'informazione, dei
giornalisti dipendenti. L'intervento di sostegno e'
contenuto nei limiti del 50 per cento del costo certificato
del progetto. E' erogata altresi' a ciascun giornalista che
accetti le nuove occasioni di lavoro proposte nell'ambito
del progetto, una indennita' pari a dodici mensilita' del
trattamento tabellare minimo della categoria di
appartenenza.
5. Per le finalita' di cui al presente articolo, a
decorrere dall'anno 2001 e fino all'anno 2005, e'
autorizzata la spesa massima di lire 8,5 miliardi annue.".
Nota all'art. 1:
- Per l'art. 15 della legge 21 marzo 2001, n. 62 (Nuove
norme sull'editoria e sui prodotti editoriali e modifiche
alla legge 5 agosto 1981, n. 416), vedi le note alle
premesse.



 
Art. 2.
Condizioni per gli interventi di sostegno del Fondo
1. Gli interventi di sostegno del Fondo sono effettuati soddisfatte le seguenti condizioni generali:
a) esistenza dello stato di crisi occupazionale per ristrutturazione, riorganizzazione, crisi economica delle imprese interessate, ai sensi degli articoli 35 e 36 della legge 5 agosto 1981, n. 416, ovvero, qualora lo stato di crisi sia successivo al 5 aprile 2001, ai sensi degli stessi articoli come modificati dagli articoli 12 e 13 della legge 7 marzo 2001, n. 62;
b) impegno, risultante dai progetti presentati, dei giornalisti professionisti dipendenti dalle imprese di cui sopra a presentare al momento dell'approvazione del progetto le proprie dimissioni dal rapporto di lavoro in atto;
c) sussistenza, per i giornalisti professionisti interessati agli interventi di sostegno, dell'anzianita' aziendale di servizio di almeno cinque anni al momento delle dimissioni esecutive certificata da dichiarazione conforme dell'impresa.



Note all'art. 2:
- Il testo dell'art. 35 della legge 5 agosto 1981, n.
416, come modificato dall'art. 12 della legge 21 marzo
2001, n. 62, e' il seguente:
"Art. 35 (Trattamento straordinario di integrazione
salariale). - Il trattamento straordinario di integrazione
salariale di cui all'art. 2, quinto comma, della legge
12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni, e'
esteso, con le modalita' previste per gli impiegati, ai
giornalisti professionisti, ai pubblicisti e ai praticanti
dipendenti da imprese editrici di giornali quotidiani, di
periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale,
sospesi dal lavoro per le cause indicate nella norma
citata.
L'importo del trattamento di integrazione salariale non
puo' essere superiore al trattamento massimo di
integrazione salariale previsto per i lavoratori
dell'industria.
Il trattamento straordinario di integrazione salariale
puo' essere erogato ai dipendenti delle imprese editrici o
stampatrici di giornali quotidiani e delle agenzie di
stampa di cui al secondo comma dell'art. 27, anche al di
fuori dei casi previsti dall'art. 2, quinto comma, della
legge 12 agosto 1977, n. 675, in tutti i casi di crisi
aziendale nei quali si renda necessaria una riduzione del
personale ai fini del risanamento dell'impresa e, nei casi
di cessazione dell'attivita' aziendale, anche in costanza
di fallimento.
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
esperite le procedure previste dalle leggi vigenti, adotta
i provvedimenti di concessione del trattamento indicato nei
commi precedenti per periodi semestrali consecutivi e,
comunque, non superiori complessivamente a ventiquattro
mesi. Sono applicabili a tali periodi le disposizioni di
cui agli articoli 3 e 4 della legge 20 maggio 1975, n. 164.
Alla corresponsione del trattamento previsto per i
giornalisti dal presente articolo provvede l'Istituto
nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni
Amendola" (INPGI).".
- Il testo dell'art. 36 della legge 5 agosto 1981, n.
416, come sostituito dall'art. 13 della legge 21 marzo
2001, n. 62, e' il seguente:
"Art. 36 (Risoluzione del rapporto di lavoro). - 1. I
dipendenti delle aziende di cui all'art. 35 per le quali
sia stata dichiarata dal Ministero del lavoro e della
previdenza sociale la situazione di crisi occupazionale, in
caso di risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni
nel periodo di godimento del trattamento di integrazione
salariale, ovvero per licenziamento al termine del periodo
di integrazione saladale di cui al citato art. 35, hanno
diritto, in aggiunta alle normali competenze di fine
rapporto, ad una indennita' pari all'indennita' di mancato
preavviso e, per i giornalisti, ad una indennita' pari a
quattro mensilita' di retribuzione. I dipendenti di cui al
presente comma sono esonerati dall'obbligo del preavviso in
caso di dimissioni.".



 
Art. 3.
Contenuto dei progetti
1. I progetti individuali di cui alla lettera a) del comma 4 dell'articolo 15, della legge 7 marzo 2001, n. 62, devono contenere specifiche indicazioni del tipo di riqualificazione professionale che s'intende svolgere nonche' degli strumenti operativi, didattici ed organizzativi che verranno utilizzati. Il settore dei nuovi mass media, verso i quali il giornalista deve indirizzare la propria attivita' informativa, esercitabile anche su base autonoma, ricomprende tutti i sistemi informativi che utilizzino strumenti elettronici od altri di avanzata tecnologia, siano essi collegati o meno con i tradizionali settori dell'informazione. I progetti in questione devono altresi' indicare i preventivi di costo, regolarmente documentati, con indicazione dei tempi di sviluppo e realizzazione della riqualificazione proposta.
2. I progetti, di cui alla lettera b) del comma 4 del richiamato articolo 15 della predetta legge 7 marzo 2001, n. 62, relativi all'esodo volontario dei giornalisti collocati o collocabili in cassa integrazione guadagni straordinaria ovvero in possesso dei requisiti per accedere al prepensionamento, devono essere concordati dalle imprese da cui i giornalisti dipendono con il sindacato di categoria, anche a livello aziendale, e contenere l'indicazione del numero dei giornalisti interessati, dell'onere previsto, dei criteri e dei tempi di realizzazione dell'esodo volontario. I progetti concordati possono essere parte di accordi generali relativi alle procedure legali e contrattuali per l'accertamento e la dichiarazione dello stato di crisi delle imprese in questione.
3. I progetti, di cui alla lettera c) del comma 4 dell'articolo 15 della medesima legge 7 marzo 2001, n. 62, relativi al collocamento all'esterno, anche al di fuori del settore dell'informazione, dei giornalisti dipendenti da imprese in stato di crisi devono essere concordati con il sindacato di categoria, anche al livello aziendale, e contenere l'indicazione delle iniziative che l'impresa intende attuare, anche con ricorso a strutture specializzate, degli eventuali interventi di riqualificazione specifica ritenuti necessari, dei settori verso i quali s'indirizza il collocamento stesso nonche' dei tempi di realizzazione. Il costo complessivo del progetto deve essere, in sede di presentazione, certificato con i preventivi di spesa allegati all'accordo sindacale, contenenti l'analisi specifica delle voci sulle quali esso si articola. Ad esso si aggiunge l'indicazione dell'onere dell'indennita' prevista nell'ultimo periodo della lettera c) del comma 4 dell'articolo 15 della citata legge n. 62 del 2001.



Nota all'art. 3:
- Per l'art. 15 della legge 21 marzo 2001, n. 62 (Nuove
norme sull'editoria e sui prodotti editoriali e modifiche
alla legge 5 agosto 1981, n. 416), vedi le note alle
premesse.



 
Art. 4.
Presentazione dei progetti
e delle domande di intervento del Fondo
1. I progetti e le domande di intervento del Fondo devono essere presentati su carta semplice alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, dai seguenti soggetti e con le seguenti modalita':
a) i progetti individuali di riqualificazione di cui al comma 1 dell'articolo 3 devono essere presentati dai giornalisti interessati che provvederanno a darne comunicazione alle imprese di appartenenza. Al progetto devono essere allegati, oltre la documentazione di spesa, i decreti ministeriali di riconoscimento dello stato di crisi delle imprese di appartenenza e le dichiarazioni dei giornalisti relative alla disponibilita' a presentare le dimissioni dal rapporto di lavoro in atto in caso di accoglimento dei progetti;
b) i progetti di cui al comma 2 dell'articolo 3 devono essere presentati dalle imprese interessate, allegando i previsti accordi sindacali, i decreti ministeriali di riconoscimento dello stato di crisi e gli elenchi nominativi dei giornalisti che potranno essere interessati a percepire l'indennita' di esodo;
c) i progetti di cui al comma 3 dell'articolo 3 devono essere presentati dalle imprese interessate, allegando gli accordi sindacali richiesti, i decreti ministeriali di riconoscimento dello stato di crisi e l'elenco nominativo dei giornalisti che potranno essere interessati a percepire l'indennita' di esodo in caso di accettazione delle nuove occasioni di lavoro proposte.
2. I progetti non completi della documentazione indicata non sono presi in considerazione, ove non venga inviata in tempo utile la documentazione mancante richiesta dall'Amministrazione.
 
Art. 5.
Cumulabilita' degli interventi di sostegno
1. Gli interventi di sostegno previsti dal comma 4 dell'articolo 15 sono tra loro cumulabili, qualora ricorrano per ciascuno di essi le condizioni di erogabilita' stabilite dagli articoli 2 e 4.



Nota all'art. 5:
- Per l'art. 15 della legge 21 marzo 2001, n. 62 (Nuove
norme sull'editoria e sui prodotti editoriali e modifiche
alla legge 5 agosto 1981, n. 416), vedi le note alle
premesse.



 
Art. 6.
Erogazione dei finanziamenti e delle indennita'
1. Assolte le condizioni di cui ai precedenti articoli il Fondo procede all'erogazione dei finanziamenti e delle indennita' di sua pertinenza secondo i seguenti criteri e modalita':
a) i finanziamenti dei progetti individuali dei giornalisti di cui alla lettera a), del comma 4 dell'articolo 15 della legge 7 marzo 2001, n. 62, ed ammessi agli interventi di sostegno del Fondo, sono liquidati, in una unica soluzione e per un importo massimo di euro 10.329,14 per ciascun progetto, a favore del giornalista che abbia presentato la relativa domanda e successivamente la certificazione della impresa relativa alle dimissioni dal rapporto di lavoro;
b) i finanziamenti dei progetti concordati di cui alla lettera c), del comma 4 dell'articolo 15, legge 7 marzo 2001, n. 62, ed ammessi agli interventi di sostegno del Fondo, sono liquidati a favore dell'impresa che abbia presentato la relativa domanda nei limiti del 50 per cento del costo complessivo documentato dei progetti.
Per favorire l'avvio e lo sviluppo dei progetti il 40 per cento del finanziamento verra' liquidato in coincidenza con la fase iniziale dei progetti medesimi, mentre il saldo verra' corrisposto alla conclusione degli stessi, al momento della presentazione dei costi certificati complessivamente sostenuti. L'erogazione dei finanziamenti avra' esecuzione anche nel caso in cui nessun giornalista accetti le nuove occasioni di lavoro proposte;
c) l'indennita' di diciotto mensilita' del trattamento tabellare minimo della categoria di appartenenza prevista dalla lettera b) del comma 4 dell'articolo 15 della citata legge 7 marzo 2001, n. 62, e quella di dodici mensilita' prevista dalla lettera c) del comma 4 del medesimo articolo 15, sono liquidate, relativamente ai casi di risoluzione del rapporto di lavoro ai sensi dell'articolo 36 della legge 5 agosto 1981, n. 416, cosi' come sostituito dall'articolo 13 della legge 7 marzo 2001, n. 62, a favore dei giornalisti indicati negli elenchi nominativi previsti dall'articolo 4. La liquidazione delle indennita' verra' effettuata previa presentazione al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della certificazione dell'impresa relativa alle dimissioni dal rapporto di lavoro. Per trattamento tabellare minimo della categoria di appartenenza deve intendersi il trattamento contrattuale minimo previsto dal contratto nazionale di lavoro giornalistico, comprensivo dei minimi di stipendio e dei valori dell'indennita' di contingenza, in vigore al momento della erogazione delle indennita' da parte del Fondo.
2. Si procede alla revoca dei finanziamenti in caso di mancata realizzazione dei progetti ammessi.



Note all'art. 6:
- Per l'art. 15 della legge 21 marzo 2001, n. 62 (Nuove
norme sull'editoria e sui prodotti editoriali e modifiche
alla legge 5 agosto 1981, n. 416), vedi le note alle
premesse.
- Per il testo dell'art. 36 della legge 5 agosto 1981,
n. 416, come sostituito dall'art. 13 della legge 21 marzo
2001, n. 62, vedi le note all'art. 2.



 
Art. 7.
Stati di crisi
1. Gli interventi di sostegno previsti dal comma 4 dell'articolo 15 della legge 7 marzo 2001, n. 62, sono concessi in presenza degli stati di crisi delle imprese di cui al comma 2 del citato articolo 15, dichiarati successivamente alla data di entrata in vigore della legge medesima ovvero preesistenti a tale data e per i quali siano intervenuti accordi sindacali successivamente alla data di entrata in vigore della legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 16 gennaio 2002
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 25 febbraio 2002 Ministeri istituzionali, registro n. 2, foglio n. 200



Nota all'art. 7:
- Per l'art. 15 della legge 21 marzo 2001, n. 62 (Nuove
norme sull'editoria e sui prodotti editoriali e modifiche
alla legge 5 agosto 1981, n. 416), vedi le note alle
premesse.



 
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