Gazzetta n. 55 del 6 marzo 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
DECRETO 22 gennaio 2002
Autorizzazione provvisoria all'I.C.I.T.E. - Istituto centrale per l'industrializzazione e la tecnologia edilizia, in San Giuliano Milanese, alla certificazione CE di conformita' per i cementi comuni, secondo le norme UNI-EN 197-1/2.

IL DIRETTORE GENERALE
per lo sviluppo produttivo e la competitivita'

Vista la direttiva dell'Unione europea n. 89/106/CE relativa ai prodotti da costruzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, di recepimento della sopraindicata direttiva ed in particolare l'art. 9, comma 2 che prevede la fissazione con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministro dei lavori pubblici e del Ministro dell'interno, dei criteri di valutazione degli organismi di certificazione abilitati al rilascio degli attestati di conformita';
Tenuto conto che il decreto ministeriale 12 luglio 1999, n. 314, individua all'art. 2, comma 1, l'Istituto centrale per la industrializzazione e la tecnologia edilizia (I.C.I.T.E.) del Consiglio nazionale delle ricerche come organismo abilitato al rilascio dell'attestato di conformita' dei cementi utilizzati per confezionare il conglomerato, cementizio normale, armato e precompresso;
Considerato che il 1 aprile 2002 entra in vigore la norma UNI-EN 197-1, i cui riferimenti sono in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
Vista la richiesta di notifica formulata dall'I.C.I.T.E. in data 10 settembre 1998, perfezionata in data 18 novembre 1998;
Ritenuta l'opportunita', in attesa dell'emanazione del decreto di cui all'art. 9, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, di abilitazione in via provvisoria l'I.C.I.T.E. a certificare secondo le norme UNI-EN 197-1 seguendo i criteri di valutazione della conformita' di cui alla norma europea UNI-EN 197-2;
Decreta:
Art. 1.
L'organismo Istituto centrale per l'industrializzazione e la tecnologia edilizia - I.C.I.T.E., con sede legale in San Giuliano Milanese - via Lombardia n. 49, e' abilitato, in via provvisoria, ad emettere, ai sensi e per gli effetti della direttiva n. 89/106/CE, certificazione CE di conformita' per i cementi comuni secondo quanto previsto nella norma UNI-EN 197-1 seguendo i criteri di valutazione della conformita' di cui alla norma europea UNI-EN 197-2.
 
Art. 2.
1. La certificazione CE di cui al precedente art. 1 deve essere svolta secondo le forme, modalita' e procedure previste dalla direttiva n. 89/106/CE, assicurando il pieno rispetto e mantenimento della struttura dell'organismo, nonche' dell'organizzazione e gestione del personale e risorse strumentali propri.
2. Con periodicita' mensile, copia integrale su supporto magnetico delle certificazioni rilasciate e' inviata al Ministero delle attivita' produttive - Direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitivita' - Ispettorato tecnico dell'industria.
3. Entro il 31 dicembre di ogni anno di validita' della presente abilitazione l'organismo invia al Ministero delle attivita' produttive - Direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitivita' - Ispettorato tecnico dell'industria evidenza documentale di partecipazione ad attivita' di studio e coordinamento, anche internazionali, nel campo della materia oggetto dell'autorizzazione nonche' relazione sull'attivita' svolta.
 
Art. 3.
1. L'abilitazione di cui all'art. 1 decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha durata non superiore ad un anno.
2. Durante il periodo di validita' il Ministero delle attivita' produttive - Direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitivita' - Ispettorato tecnico dell'industria si riserva di effettuare verifiche e controlli, anche presso la sede dell'organismo, al fine di accertare la permanenza dei requisiti di base e il regolare svolgimento dell'attivita'.
3. Ove nel corso dell'attivita', anche a seguito dei previsti controlli venga accertato il non mantenimento delle capacita' tecniche, professionali e strutturali proprie si procede alla revoca dell'abilitazione.
4. Tutti gli atti relativi all'attivita' di certificazione, ivi compresi rapporti di prova e relazioni tecniche, devono essere conservati per un periodo non inferiore a dieci anni.
5. L'organismo abilitato in via provvisoria e' tenuto, comunque, a richiedere la conferma dell'abilitazione entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica del 21 aprile 1993.
 
Art. 4.
Gli oneri relativi al rilascio ed al mantenimento dell'autorizzazione di cui al precedente art. 1, nonche' quelli relativi alle verifiche e controlli di cui all'art. 3, sono a carico dell'organismo e saranno determinati ai sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 22 gennaio 2002
Il direttore generale: Visconti
 
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