Gazzetta n. 57 del 8 marzo 2002 (vai al sommario)
COMMISSIONE DI GARANZIA PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
COMUNICATO
Accordo del settore pulizie

Oggi, martedi' 15 gennaio 2002 presso la sede della Commissione di garanzia si sono incontrati i rappresentanti delle organizzazioni sindacali e i rappresentanti delle organizzazioni datoriali del settore delle pulizie e servizi integrati/multiservizi.
Premesso che:
in data 31 maggio 2001, i sindacati FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILT del settore pulizie, CONFAPI-UNIONSERVIZI, LEGACOOP-ANCST, COONFCOOPERATIVE-FEDERLAVORO e SERVIZI, CONFINDUSTRIA-FISE, AGCI-ANCOSEL hanno trasmesso alla Commissione di garanzia l'accordo siglato il 25 maggio 2001 sulle prestazioni indispensabili nel settore delle pulizie e servizi integrati/multiservizi;
la Commissione ha valutato idoneo l'accordo sulle procedure di raffreddamento e conciliazione nonche' l'accordo relativo alle prestazioni indispensabili, con esclusione dell'art. 7, ed ha pertanto proceduto ad una propria proposta integrativa dell'8 novembre 2001 del. 01/125;
Tutto cio' premesso:
le suddette parti sociali hanno preso atto della proposta della Commissione e valutata la congruita' della stessa a contemperare il diritto allo sciopero, gli interessi delle imprese e dei lavoratori, i diritti degli utenti ed hanno concordemente ritenuto di far propria tale proposta e di sottoscrivere, pertanto, il seguente testo di accordo conformemente a quello proposto dalla Commissione.
La Commissione di garanzia ha valutato idoneo l'accordo del settore pulizie con deliberazione n. 02/22 del 7 febbraio 2002.
 
Accordo nazionale di regolamentazione dell'esercizio del diritto di
sciopero per i lavoratori dipendenti dalle imprese di pulizia e
servizi integrati/multiservizi per i soli servizi considerati
pubblici essenziali ai sensi della legge 12 giugno 1990, n. 146,
come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83.
Art. 1.
Tentativo preventivo di conciliazione
Ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge n. 146/1990, prima della proclamazione dello sciopero, le parti stipulanti, nelle rispettive sedi di competenza, esperiscono un tentativo preventivo di conciliazione in applicazione dell'allegata procedura di raffreddamento e di conciliazione stabilite dal presente contratto collettivo nazionale di lavoro.
Art. 2.
Proclamazione e preavviso
L'effettuazione di ogni singola astensione dal lavoro e' preceduta da una specifica proclamazione scritta, contenente le motivazioni dello sciopero, l'indicazione della data e dell'ora di inizio e termine dell'astensione nonche' l'indicazione dell'estensione territoriale della stessa.
La proclamazione scritta e' trasmessa, a cura del competente livello sindacale, con un preavviso di almeno dieci giorni, rispetto alla data dell'effettuazione dello sciopero, sia all'impresa che all'apposito ufficio costituito presso l'autorita' competente ad adottare l'ordinanza di cui all'art. 8 della legge n. 146/1990.
In caso di sciopero nazionale, la comunicazione scritta e' fatta pervenire dalle organizzazioni sindacali nazionali alle associazioni nazionali datoriali di categoria che provvedono a trasmetterla alle imprese. In tal caso, le organizzazioni sindacali sono tenute ad osservare un preavviso di almeno dodici giorni.
Art. 3.
D u r a t a
Il primo sciopero per ogni tipo di vertenza non puo' superare la durata di una giornata di lavoro.
Le astensioni successive alla prima e relative alla stessa vertenza non possono superare la durata di due giornate di lavoro.
Le astensioni dal lavoro - anche in occasione del primo sciopero - di durata inferiore alla giornata di lavoro si svolgono in un unico periodo di durata continuativa e, comunque, sono effettuate all'inizio o al termine di ogni singolo turno in modo da contenere al minimo possibile i disagi per l'utenza.
Art. 4.
Intervallo tra successive astensioni dal lavoro
Tra l'effettuazione di un'astensione dal lavoro e la proclamazione di quella successiva - anche riferita alla medesima vertenza e anche se proclamata da organizzazioni sindacali diverse - e' assicurato un intervallo di almeno tre giorni.
Art. 5.
Sospensione dello sciopero
Gli scioperi di qualsiasi genere, dichiarati o in corso di effettuazione, sono immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali o di particolare gravita' o di calamita' naturali, tali da richiedere l'immediata ripresa del servizio.
Art. 6.
Adempimenti dell'impresa e normalizzazione del servizio
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 6, della legge n. 146/1990, l'impresa, almeno cinque giorni prima dell'inizio dell'astensione dal lavoro, provvede a dare comunicazione agli utenti, nelle forme adeguate, in relazione alla proclamazione sindacale di cui al precedente art. 2, dei modi e dei tempi di erogazione dei servizi nel corso dello sciopero e delle misure per la riattivazione integrale degli stessi.
In caso di servizio appaltato, la comunicazione di cui sopra e' indirizzata dall'impresa anche al committente.
L'impresa ha altresi' l'obbligo di fornire tempestivamente alla Commissione di garanzia che ne faccia richiesta le informazioni riguardanti gli scioperi proclamati ed effettuati, le revoche, le sospensioni o i rinvii degli scioperi proclamati, le relative motivazioni nonche' le cause di insorgenza dei conflitti.
Le inadempienze di cui ai commi 1 e 3 sono sanzionate a norma dell'art. 4, commi 4 e seguenti, della legge n. 146/1990.
Al fine di consentire all'impresa di garantire e rendere nota all'utenza la pronta riattivazione del servizio, al termine dello sciopero i dipendenti sono tenuti a rispettare i tempi e le modalita' della ripresa del servizio, cosi' come indicati nella proclamazione dello sciopero. Conseguentemente, non devono essere assunte iniziative che pregiudichino tale ripresa e i dipendenti devono assicurare, anche con il ricorso al lavoro supplementare o straordinario, secondo le norme del contratto collettivo nazionale del lavoro, la disponibilita' adeguata a consentire la pronta normalizzazione del servizio.
Art. 7.
Individuazione delle prestazioni indispensabili
1. Si considerano prestazioni indispensabili ai sensi della legge n. 146/1990 quelle relative a:
a) servizi in sale operatorie, sale di degenza, pronto soccorso e servizi igienici in ambienti sanitari ed ospedalieri;
b) servizi in asili nido, scuole materne ed elementari e servizi in comunita' di particolare significato (carceri, caserme, ospizi), con particolare riguardo ai servizi igienici; alla raccolta di rifiuti in ambienti particolari (es. mense e refettori, ecc.) nei servizi di cui alla presente lettera;
c) servizi in locali adibiti a pronto soccorso, infermeria presso impianti aeroportuali e assimilabili;
d) gestione e controllo degli impianti e relativi servizi di sicurezza strumentali alla erogazione dei servizi pubblici essenziali.
2. I servizi di pulizia strumentali all'erogazione di servizi pubblici essenziali saranno assicurati in modo da garantire la funzionalita' del 50% dei servizi igienici destinati agli utenti, nonche' la rimozione dei rifiuti organici, nocivi e maleodoranti, onde garantire l'agibilita' dei locali e/o mezzi di trasporto in maniera da consentire comunque l'erogazione dei servizi pubblici essenziali.
Art. 8. Individuazione dei lavoratori da inserire nel piano delle prestazioni
indispensabili
A) Le prestazioni indispensabili di cui al precedente art. 7, saranno garantite attraverso il personale strettamente necessario alla loro completa effettuazione.
L'impresa predispone il piano dei servizi delle prestazioni indispensabili, come sopra individuate, e le relative quote di personale, in attuazione di quanto stabilito al precedente comma entro venti giorni dalla valutazione di idoneita' del presente codice da parte della Commissione di garanzia.
Il piano dei servizi delle prestazioni indispensabili predisposto dall'impresa e' oggetto di informazione e di esame preventivi tra l'impresa stessa e la RSU, o, in mancanza, le RSA, entro dieci giorni dalla scadenza del termine di venti giorni di cui al comma precedente.
In caso di rilevante dissenso, le parti potranno adire il prefetto che decidera' sulla materia.
Il piano definito resta valido fino a quando non si renda necessario modificarlo, a seguito di variazioni della gamma delle prestazioni indispensabili nazionalmente individuate. In tal caso, l'impresa reitera la procedura di cui ai commi 2 e seguenti.
Laddove esistano intese ed accordi collettivi relativi all'individuazione dei lavoratori da inserire nel piano dei servizi gli stessi saranno oggetto di riesame e modifica consensuale entro trenta giorni.
B) Ai fini della predisposizione del piano dei servizi delle prestazioni indispensabili, i criteri di individuazione dei lavoratori da adibire alle prestazioni stesse sono i seguenti:
a) ordine alfabetico per categorie omogenee di lavoratori professionalmente idonei a svolgere i compiti e le mansioni inerenti alle prestazioni da erogare;
b) individuazione prioritaria dei lavoratori che, nella rotazione secondo l'ordine alfabetico, non sono stati utilizzati in precedenti astensioni, a partire dalla data di applicazione del presente codice di regolamentazione.
Non sono inseriti nel piano dei servizi delle prestazioni indispensabili, di cui al comma precedente, i lavoratori o in riposo o in ferie qualora l'astensione dal lavoro coincida con i giorni predetti. In occasione dello sciopero successivo, tali lavoratori sono i primi ad essere inseriti, qualora in servizio, nel piano predetto.
Non sono inseriti, altresi', nel piano dei servizi delle prestazioni indispensabili, i rappresentanti della RSU, ovvero, in mancanza, delle RSA e/o delle organizzazioni sindacali proclamanti lo sciopero, tenuto conto delle condizioni tecniche del servizio e delle tutele di cui all'art. 9.
L'impresa rende noti tempestivamente, tramite comunicato da affiggere nei luoghi di lavoro, i nominativi dei preposti aziendali o dei loro sostituti incaricati di dare attuazione agli adempimenti del presente codice di regolamentazione.
I preposti aziendali o i loro sostituti provvedono ad affiggere nei luoghi di lavoro l'elenco del personale inserito nel piano delle prestazioni indispensabili almeno cinque giorni di calendario prima dello sciopero, con indicazione dei nominativi del personale stesso e i compiti specifici relativi alla copertura delle prestazioni di cui all'art. 7.
Qualora alla data dello sciopero i lavoratori indicati nel piano dei servizi risultino assenti per malattia o infortunio, l'impresa procedera' a chiamare i dipendenti immediatamente successivi in elenco, dandone tempestiva comunicazione agli interessati.
L'impresa da' tempestiva comunicazione alla RSU o, in mancanza, alle RSA, degli adempimenti di cui ai tre commi precedenti, consegnando altresi' alle stesse copia dell'elenco del personale inserito nel piano dei servizi delle prestazioni indispensabili.
Art. 9.
Tutela degli utenti, dei lavoratori, degli impianti e dei mezzi
Il personale di cui al precedente art. 8 garantisce la sicurezza degli utenti, quella dei lavoratori nonche' la salvaguardia dell'integrita' degli impianti, dei macchinari e dei mezzi.
Art. 10.
Astensione collettiva dal lavoro straordinario
Ai sensi e per gli effetti della delibera n. 98/776 adottata dalla Commissione di garanzia il 19 novembre 1998, le norme della presente regolamentazione si applicano anche in caso di astensione collettiva dal lavoro straordinario, fatta eccezione per quelle relative alla durata (art. 3) la quale, in ogni caso, non puo' essere superiore a nove giorni consecutivi per ogni singola astensione collettiva dal lavoro straordinario.
Art. 11.
Campo di applicazione
Il presente codice di regolamentazione si applica ai lavoratori delle imprese di pulizia e servizi integrati/multiservizi, indipendentemente dalla forma giuridica.
Il codice predetto, relativamente all'erogazione delle prestazioni indispensabili e all'individuazione dei lavoratori che debbono garantirle, attua quanto richiesto dalla legge n. 146/1990.
Art. 12.
Salvaguardia delle prestazioni indispensabili in atto
Le prestazioni indispensabili ulteriori rispetto a quanto previsto dall'art. 7 gia' garantite, determinate dalla specificita' e dalle esigenze del territorio, possono essere erogate alla stregua dei limiti previsti dall'art. 13, primo comma, lettera a), della legge n. 146/1990 come modificata dalla legge n. 83/2000.
Art. 13.
Norme sanzionatorie
In ottemperanza all'art. 4, comma 1, della legge n. 146/1990, ai lavoratori che si astengono dal lavoro in violazione di quanto previsto dal presente codice di regolamentazione o che, richiesti dell'effettuazione delle prestazioni indispensabili, non la assicurino, sono applicate le sanzioni disciplinari di cui al vigente CCNL, proporzionate alla gravita' dell'infrazione, con esclusione delle misure estintive del rapporto e di quelle che comportino mutamenti definitivi dello stesso, fatti salvi i provvedimenti di competenza della Commissione di garanzia di cui agli articoli 4 e seguenti.
FISE
LEGA-ANCST
AGCI-ANCOSEL
CONFCOOP-FEDERL
CONFAPI-UNIONSERVIZI
FILCAMS-CGIL
FASASCAT CISL
UIL TRASPORTI
 
Procedura di raffreddamento e di conciliazione delle controversie collettive, in attuazione dell'art. 2, comma 2, della legge n.
146/1990
Art. 1.
Fermo restando che l'interpretazione delle norme del contratto collettivo nazionale del lavoro e degli accordi nazionali e' di competenza esclusiva delle parti nazionali stipulanti secondo le modalita' specificate dal contratto collettivo nazionale del lavoro medesimo, le controversie collettive - con esclusione di quelle relative ai provvedimenti disciplinari - sono soggette alla seguente procedura di raffreddamento e conciliazione, finalizzata alla prevenzione e/o alla composizione dei conflitti.
Art. 2. A) Livello aziendale.
La titolarita' dell'iniziativa di attivare, a livello aziendale, la presente procedura, e' riservata alla RSU, o, in mancanza, alle RSA, costituite nell'ambito delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo applicato aziendalmente, cui sia stato conferito specifico mandato.
La richiesta di esame della questione che e' causa della controversia collettiva e' formulata dalla RSU o, in mancanza, dalle predette RSA, tramite la presentazione alla direzione aziendale, di apposita domanda che deve contenere l'indicazione dei motivi della controversia collettiva e/o della norma del contratto collettivo nazionale di lavoro o dell'accordo collettivo nazionale o aziendale in ordine alla quale si intende proporre reclamo.
Entro due giorni dalla data di ricevimento della domanda, la direzione aziendale convoca la RSU o, in mancanza, le RSA per l'esame di cui al comma precedente.
Questa fase dovra' essere ultimata entro cinque giorni successivi al primo incontro con la redazione di uno specifico verbale che, in caso di mancato accordo, sara' rimesso in copia al superiore livello territoriale. B) Livello territoriale.
Entro due giorni dalla data del ricevimento del verbale di mancato accordo in sede aziendale, i rappresentanti dell'associazione datoriale convocano le competenti strutture territoriali delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo applicato aziendalmente per l'esame della questione che e' causa della controversia collettiva.
Tale fase dovra' terminare entro due giorni successivi al primo incontro con la redazione di uno specifico verbale che, in caso di mancato accordo, sara' rimesso in copia al superiore livello nazionale. C) Livello nazionale.
Entro cinque giorni dalla data di ricevimento del verbale di mancato accordo in sede territoriale, l'associazione datoriale convoca le competenti organizzazioni sindacali nazionali di categoria per l'esame della questione che e' causa della controversia collettiva.
Tale fase e' ultimata entro i sette giorni successivi al primo incontro, con la redazione di uno specifico verbale conclusivo dell'intera procedura.
Art. 3.
Al fine di garantire la continuita' del servizio, l'attivazione della procedura sospende le iniziative delle parti eventualmente adottate. Analogamente, fino alla conclusione della presente procedura, i lavoratori iscritti non possono adire l'autorita' giudiziaria sulla questione oggetto della controversia ne' da parte dei competenti livelli sindacali si possono proclamare agitazioni di qualsiasi tipo e da parte aziendale non viene data attuazione alle questioni oggetto della controversia medesima.
Art. 4.
Qualora il soggetto competente per livello a promuovere la convocazione non vi ottemperi rispettivamente nei termini di cui all'art. 2, lettera A), lettera B), lettera C), la presente procedura e' ultimata. Conseguentemente, a partire dal giorno seguente la scadenza del termine relativo, la disposizione di cui all'art. 3 cessa di trovare applicazione.
Art. 5.
I soggetti competenti per livello a svolgere l'esame della questione che e' causa della controversia collettiva hanno comunque facolta', in coerenza con il fine di cui all'art. 1, di prorogarne, per iscritto, di comune accordo, il relativo termine di durata.
Art. 6.
Ognuno dei soggetti competenti a svolgere l'esame della questione che e' causa della controversia collettiva a livello territoriale ha altresi' facolta' di non esperire il superiore livello, dandone comunicazione alle organizzazioni nazionali datoriali e sindacali. In tal caso, la presente procedura e' ultimata, e, conseguentemente, a partire dal giorno seguente la data di conclusione dell'esame della predetta questione, la disposizione di cui all'art. 3 cessa di trovare applicazione.
Art. 7.
Le Parti si danno atto di aver adempiuto a quanto previsto dall'art. 2, secondo comma, della legge n. 146/1990 in merito alla definizione della procedura contrattuale di raffreddamento e di conciliazione delle controversie collettive, la quale deve essere osservata in ogni caso da tutte le parti interessate.
Art. 8.
Fatte salve le disposizioni degli accordi interconfederali relativi alle procedure di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro nei casi di controversia collettiva di competenza delle organizzazioni sindacali nazionali la procedura di raffreddamento e conciliazione, da seguire ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge n. 146/1990, e' la seguente:
1) entro cinque giorni dal ricevimento della richiesta di incontro formulata dalle organizzazioni sindacali nazionali, le associazioni nazionali datoriali convocano le relative segreterie per l'esame della questione che e' causa della controversia collettiva;
2) questa fase si esaurisce entro i sette giorni successivi al primo incontro;
3) qualora le parti non convengano di prorogarne i termini di durata, la procedura e' ultimata;
4) qualora il soggetto competente a promuovere la convocazione non vi ottemperi nei termini suddetti la presente procedura e' da considerarsi ultimata;
5) per l'intera durata della procedura, resta fermo quanto previsto dal precedente art. 3.
 
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