IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'art. 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, che attribuisce al Ministro delle finanze, sentito il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il potere di sospendere o differire, con proprio decreto, il termine per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti interessati da eventi eccezionali e imprevedibili; Visto il decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, concernente "Disposizioni urgenti per la distruzione del materiale specifico a rischio per encefalopatie spongiformi bovine e delle proteine e animali ad alto rischio, nonche' per l'ammasso pubblico temporaneo delle proteine animali a basso rischio"; Visto l'art. 7-ter, comma 1, della predetta legge 9 marzo 2001, n. 49, che rinvia ad un successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge 27 luglio 2001, n. 212, la sospensione o il differimento dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari a favore degli allevatori di bovini delle aziende di macellazione e degli esercenti attivita' di commercio all'ingrosso e al dettaglio di carni, colpiti dagli eventi verificatisi a seguito dell'emergenza causata dall'encefalopatia spongiforme bovina (BSE); Visto l'art. 1, comma 1, del decreto 14 marzo 2001, che prevede la sospensione per sei mesi, a decorrere dal 15 febbraio 2001, dei termini relativi ai versamenti diretti dei tributi a favore dei soggetti indicati nell'art. 7-ter, comma 1, della legge 9 marzo 2001, n. 49; Visto l'art. 1, comma 2, del predetto decreto 14 marzo 2001, il quale prevede che la sospensione di cui al comma 1 si applica anche ai versamenti delle ritenute alla fonte da operare a titolo di acconto dai soggetti sopracitati in qualita' di sostituti di imposta, ai sensi degli articoli 23, 24, 25, 25-bis e 28, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; Visto l'art. 1, comma 1, del decreto 7 agosto 2001, che prevede la proroga di quattro mesi, a partire dal 15 agosto 2001, della sospensione dei termini relativi ai versamenti diretti dei tributi, concessa a favore dei soggetti indicati nell'art. 7-ter, comma 1, della legge 9 marzo 2001, n. 49; Visto l'art. 1, comma 2, del predetto decreto 7 agosto 2001, il quale prevede che la sospensione di cui al comma 1 si applica anche ai versamenti delle ritenute alla fonte da operare a titolo di acconto dai soggetti sopracitati in qualita' di sostituti di imposta, ai sensi degli articoli 23, 24, 25, 25-bis e 28, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il quale ha trasferito le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e programmazione economica e delle finanze al Ministero dell'economia e delle finanze; Decreta: Art. 1. 1. Il recupero dei tributi non corrisposti per effetto delle sospensioni disposte fino al 15 dicembre 2001 dall'art. 1 del decreto 7 agosto 2001, decorre dal 18 marzo 2002. La riscossione avviene mediante ripartizione delle somme dovute fino ad un massimo di venti rate mensili. 2. Le modalita' per l'effettuazione dei versamenti e degli adempimenti non eseguiti per effetto delle sospensioni di cui al comma 1, sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 1 marzo 2002 Il Ministro: Tremonti |