Gazzetta n. 59 del 11 marzo 2002 (vai al sommario)
UNIVERSITA' DI PALERMO
DECRETO 6 febbraio 2002
Riordinamento della scuola di specializzazione in nefrologia.

IL DECANO
Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071 "Modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73";
Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, "Disposizioni sull'ordinamento didattico universitario e successive modificazioni ed integrazioni";
Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Palermo approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412, e successive modificazioni;
Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28 "Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione nonche' sperimentazione didattica e organizzativa";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 "Riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione nonche' sperimentazione organizzativa e didattica";
Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. l62 "Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento";
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245, recante norme sul piano triennale di sviluppo;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;
Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13 "Determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica";
Visto il decreto ministeriale 5 maggio 1997 "Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente alle scuole di specializzazione del settore medico";
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;
Viste le proposte di modifica dello statuto dell'Universita' degli studi di Palermo (consiglio di facolta', seduta del 21 novembre 2000, senato accademico, seduta del 20 marzo 2001);
Visto il parere del Consiglio universitario nazionale seduta del 6 dicembre 2001;
Decreta:
Viene riordinata la Scuola di specializzazione in nefrologia presso la facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' degli studi di Palermo come da decreto ministeriale 5 maggio 1997.
Scuola di specializzazione in nefrologia
Art. 1.
Istituzione, finalita', titolo conseguibile
1.1. E' istituita presso l'Universita' degli studi di Palermo la Scuola di specializzazione di nefrologia.
1.2. La Scuola ha lo scopo di formare specialisti nel settore professionale della nefrologia, comprensiva degli aspetti connessi alla terapia sostitutiva della funzione renale.
1.3. La Scuola rilascia il titolo di specialista in nefrologia.
1.4. Conseguito il titolo di specialista, sara' possibile frequentare la Scuola per un ulteriore anno di perfezionamento, indirizzato a settori subspecialistici (vedi tabella A).
 
Art. 2.
Organizzazione, durata, norme di accesso
2.1. Il corso di specializzazione ha la durata di 5 anni. Ciascun anno di corso prevede indicativamente 300 ore di didattica formale e seminariali ed inoltre attivita' di tirocinio guidate, da effettuare frequentando strutture nefrologiche universitarie ed ospedaliere sino a raggiungere l'orario annuo complessivo previsto per il personale medico a tempo pieno operante nel Servizio sanitario nazionale.
2.2. Ai sensi della normativa generale, concorrono al funzionamento della Scuola:
a) strutture dell'Ateneo di Palermo:
1) l'Istituto di clinica medica e malattie cardiovascolari, Universita' degli studi di Palermo: unita' operativa di medicina interna, nefrologia ed ipertensione ed i laboratori di chimica-clinica, RIA, HPLC, ELISA ed immunologia;
2) Dipartimento di chirurgia generale, urgenza e trapianti d'organo: unita' operativa di chirurgia generale e trapianti d'organo ed organi artificiali;
3) Istituto di materie urologiche: unita' operativa di urologia;
4) Istituto di radiologia: servizio di radiologia e medicina nucleare;
b) strutture ospedaliere convenzionate:
1) azienda a rilievo nazionale ad alta specializzazione Ospedale civico, Ospedale Di Cristina e Maurizio Ascoli: unita' operativa nefrologia pediatrica;
2) azienda ospedaliera O. Melacrino - F. Bianchi - Morelli di Reggio Calabria e centro di fisiologia clinica del CNR: unita' operativa di nefrologia, dialisi, trapianto ed ipertensione.
Le strutture ospedaliere convenzionate rispondono nel loro insieme a requisiti di idoneita' per disponibilita' di attrezzature e dotazioni strumentali, per tipologie di servizi e delle prestazioni eseguite, secondo gli standards stabiliti con le procedure di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 257/1991 (vedi tabella B). Le predette strutture con universitarie sono individuate con i protocolli d'intesa di cui allo stesso art. 6, comma 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
La didattica formale viene svolta nelle strutture universitarie del complesso didattico del Policlinico Paolo Giaccone di Palermo.
L'addestramento pratico, compreso il tirocinio nella misura stabilita dalla normativa comunitaria, avviene nelle strutture universitarie ed in quelle ospedaliere convenzionate, secondo i piani di studio e di addestramento professionalizzante, programmati anno per anno dal consiglio della Scuola.
2.3. Tenendo presenti i criteri generali per la regolamentazione degli accessi di cui al comma 4 dell'art. 9 della legge n. 341/1990 ed in base alle risorse ed alle strutture ed attrezzature disponibili, la Scuola e' in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinato in 6 per ciascun anno di corso, per un totale di 30 specializzandi.
2.4. Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla Scuola coloro che siano in possesso della laurea in medicina e chirurgia, che abbiano conseguito l'abilitazione alla professione di medico chirurgo prima dell'inizio del secondo semestre del primo anno. Sono altresi' ammessi al concorso coloro che siano in possesso di titolo di studio conseguito presso universita' straniere e ritenuto equipollente dalle autorita' accademiche italiane.
2.5. Il concorso all'ammissione al 1o anno della Scuola avverra' secondo le norme stabilite nell'art. 2.5 del decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 139 del 17 giugno 1997.
 
Art. 3.
Piano di studi e di addestramento professionalizzante
3.1. Il consiglio della Scuola stabilisce l'articolazione del corso di specializzazione ed il relativo piano di studi nei diversi anni e nei diversi presidi diagnostici e clinici, compresi quelli convenzionati.
Il consiglio stabilisce pertanto:
a) le opportune attivita' didattiche, comprese le attivita' di laboratorio, pratiche e di tirocinio;
b) la suddivisione nei periodi temporali dell'attivita' didattica teorica e seminariale, e la sede di quella di tirocinio, compreso quello relativo all'area specialistica comune a specialita' propedeutiche o affini.
3.2. Il piano di studi e di addestramento professionalizzante e' determinato dal consiglio della Scuola, sulla base degli obiettivi generali e di quelli da raggiungere nelle diverse aree, degli obiettivi specifici e dei relativi settori scientifico-disciplinari. (vedi tabella C).
Costituiscono aree obbligatorie (propedeutiche, di approfondimento scientifico-culturale, di professionalizzazione) quelle relative ai settori seguenti:
E13X biologia, E05A biochimica, E06A fisiologia umana, F07A immunologia clinica, E07X farmacologia, F06A anatomia patologica, F07A medicina interna, F18X diagnostica per immagini e radioterapia, F10X urologia, F07A medicina d'urgenza, F19C pediatria.
Nei primi due anni di formazione lo specializzando deve indicare almeno il 50% della sua attivita' di tirocinio alla formazione professionale nei settori della medicina interna generale e specialistica (F07).
Il piano dettagliato delle attivita' formative dell'intero corso di formazione, comprese quelle di cui al precedente comma, e' deliberato dal consiglio della Scuola e reso pubblico nel manifesto annuale degli studi.
 
Art. 4.
Programmazione annuale delle attivita'
e verifica tirocinio
4.1. Per la programmazione annuale delle attivita' e verifica del tirocinio, il consiglio della Scuola ha deciso di ripartire, per ciascun anno, 300 ore di attivita' di didattica teorico-pratica ed il restante monte ore in attivita' professionalizzante e di tirocinio pratico presso le strutture universitarie ed ospedaliere convenzionate. L'attivita' di didattica teorico-pratica, con le relative discipline, nell'ambito delle varie aree di addestramento professionalizzante, anno per anno, e' stata cosi' ripartita:
1o anno - Area propedeutica:
istologia ed embriologia: ore 20;
anatomia umana: ore 40;
biochimica: ore 30;
fisiologia umana: ore 40;
genetica medica: ore 20;
nefrologia: ore 100;
nefrologia sperimentale: ore 30;
bilancio idro-elettrolitico ed equilibrio acido-base: ore 20;
totale: ore 300;
2o anno - Area di fisiopatologia nefrologica:
biologia: ore 20;
genetica medica: ore 40;
patologia generale: ore 40;
immunologia clinica: ore 40;
fisiopatologia clinica ore 40;
fisiopatologia delle tecniche sostitutive artificiali: ore 40;
nefrologia: ore 80;
totale: ore 300;
3o anno - Area di laboratorio e diagnostica nefrologica:
patologia clinica: ore 40;
anatomia ed istologia patologica: ore 40;
semeiotica funzionale: ore 40;
patologia del ricambio idro-salino ed equilibrio acido-base: ore 40;
nefrologia: ore 80;
diagnostica per immagini: ore 60;
totale: ore 300;
4o anno - Area di nefrologia clinica:
nefrologia: ore 20;
medicina interna: ore 100;
farmacologia: ore 30;
microbiologia: ore 20;
diagnostica per immagini e radioterapia: ore 10;
statistica medica e metodologia epidemiologica: ore 30;
urologia medica: ore 30;
pediatria: ore 30;
medicina d'urgenza: ore 30;
totale: ore 300;
5o anno - Area di terapia sostitutiva della funzione renale:
insufficienza renale acuta e cronica: ore 20;
nutrizione e accrescimento: ore 20;
dietetica di interesse nefrologico: ore 20;
terapia medica dell'insufficienza renale cronica: ore 40;
tecniche sostitutive artificiali: ore 40;
immunologia dei trapianti: ore 20;
trapianto renale: ore 40;
chirurgia dei trapianti: ore 20;
terapia sostitutiva in eta' pediatrica: ore 20;
Area dell'emergenza nefrologica:
nefrologia: ore 20;
medicina d'urgenza: ore 20;
anestesiologia e rianimazione: ore 20;
totale: ore 300.
4.2. All'inizio di ciascun anno di corso il consiglio della Scuola programma le attivita' comuni per gli specializzandi, quelle specifiche relative al tirocinio e concorda con gli specializzandi stessi la scelta di eventuali aree elettive d'approfondimento opzionale, pari a non oltre il 25% dell'orario annuo, e che costituiscono orientamento all'interno della specializzazione.
4.3. Il tirocinio pratico e' svolto nelle strutture universitarie ed in quelle ospedaliere idonee convenzionate, sotto elencate:
1) l'Istituto di clinica medica e malattie cardiovascolari, Universita' degli studi di Palermo: unita' operativa di medicina interna, nefrologia ed ipertensione, sale di degenza e dialisi peritoneale, laboratori di chimica-clinica, RIA, HPLC, ELISA ed immunologia;
2) Dipartimento di chirurgia generale, urgenza e trapianti d'organo con unita' operativa di chirurgia generale e trapianti d'organo ed organi artificiali: sale di degenza, sala operatoria, posti letto dialitici;
3) Istituto di materie urologiche: unita' operativa di urologia: sale di degenza, laboratorio di ecografia e biopsia ecoguidata;
4) Istituto di radiologia: servizio di radiologia e medicina nucleare: laboratori di ecografia, radiodiagnostica, medicina nucleare; TAC e RMN;
5) strutture ospedaliere convenzionate:
a) azienda a rilievo nazionale ad alta specializzazione Ospedale Civico, Ospedale Di Cristina e Maurizio Ascoli: Unita' operativa nefrologia pediatrica: sale di degenza e posti letto per emodialisi;
b) azienda ospedaliera G. Melacrino - F. Bianchi-Morelli di Reggio Calabria e centro di fisiologia clinica del CNR: unita' operativa di nefrologia dialisi, trapianto ed ipertensione: sale di degenza, posti letto di dialisi peritoneale ed emodialisi, laboratorio per le biopsie renali e la diagnostica istologica.
4.4. Il consiglio della Scuola ha ritenuto necessaria l'istituzione di un apposito libretto di formazione, che consentira' allo specializzando di documentare l'attivita' svolta e l'acquisizione delle tecniche necessarie tali da assicurare un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale.
Lo svolgimento dell'attivita' di tirocinio e l'esito positivo del medesimo sono attestati dai docenti ai quali e' affidata la responsabilita' didattica, in servizio nelle strutture presso cui il medesimo tirocinio sia stato svolto.
4.5. Ai fini dell'attestazione di frequenza il consiglio della Scuola potra' riconoscere utile, sulla base di idonea documentazione, l'attivita' svolta all'estero in strutture universitarie ed extrauniversitarie.
 
Art. 5.
Esame di diploma
5.1. L'esame finale consta nella presentazione di un elaborato scritto su di una tematica clinica assegnata allo specializzando almeno un anno prima dell'esame stesso. La commissione finale e' nominata dal rettore in relazione alla vigente normativa.
5.2. Lo specializzando, per essere ammesso all'esame finale, deve aver superato gli esami annuali ed i tirocini ed aver condotto, con progressiva assunzione di autonomia professionale, atti specialistici stabiliti secondo uno standard nazionale specifico della scuola, volto ad assicurare il conseguimento di capacita' professionali adeguate agli standards europei (vedi tabella D).
 
Art. 6.
Norme finali
Le tabelle riguardanti gli standards nazionali (sugli obiettivi formativi e relativi settori scientifico-disciplinari di pertinenza, sull'attivita' minima dello specializzando per adire l'esame finale, nonche' delle strutture minime necessarie per le istituzioni convenzionabili) sono fissate con le procedure di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 257/1991. Gli aggiornamenti periodici sono disposti con le medesime procedure, sentiti i direttori delle specifiche scuole di specializzazione.
 
Tabella A
Aree di addestramento professionalizzante
e relativi settori scientifico-disciplinari
A. Area propedeutica:
obiettivo: lo specializzando deve apprendere le conoscenze fondamentali di anatomofisiologia renale, biochimica e genetica pertinenti alla nefrologia allo scopo di stabilire le basi biologiche per l'apprendimento delle tecniche di laboratorio, della clinica e della terapia;
settori: E09A - Anatomia, E09B - Istologia, E05A - Biochimica, E06A - Fisiologia umana, F03X - Genetica medica, F07F - Nefrologia.
B. Area di fisiopatologia nefrologica:
obiettivo: lo specializzando deve acquisire conoscenze avanzate dei meccanismi eziopatogenetici che determinano lo sviluppo delle malattie renali;
settori: E13X - Biologia, F03X - Genetica medica, F04C - Patologia generale, F07A - Immunologia, F07A - Fisiopatologia clinica, F07F - Nefrologia.
C. Area di laboratorio e diagnostica nefrologica:
obiettivo: lo specializzando deve acquisire le fondamentali conoscenze teoriche e tecniche in tutti i settori di laboratorio applicati alla nefrologia, comprese citomorfologia, istopatologia, immunopatologia e la diagnostica per immagini;
settori: F04B - Patologia clinica, F06A - Anatomia patologica, F07A - Semeiotica funzionale, F07F - Nefrologia, F18X - Diagnostica per immagmi.
D. Area di nefrologia clinica:
obiettivo: lo specializzando deve acquisire le fondamentali conoscenze teoriche e tecniche necessarie per la valutazione epidemiologica e per la prevenzione, diagnosi e terapia delle malattie del rene, dei disordini del metabolismo elettrolitico e dell'equilibrio acido-base, e dell'ipertensione arteriosa. Deve infine saper partecipare a studi clinici controllati secondo le norme di buona pratica clinica;
settori: F07F - Nefrologia, F07A - Medicina interna, F07X - Farmacologia, F05X - Microbiologia, F18X - Diagnostica per immagini e radioterapia, F01X - Statistica medica, F10X - Urologia, F19A - Pediatria, F07A - Medicina d'urgenza, F04A - Patologia generale.
E. Area di terapia sostitutiva della funzione renale:
obiettivo: lo specializzando deve conseguire le conoscenze teoriche e la pratica clinica correlate con l'emodialisi, la dialisi peritoneale e il trapianto di rene;
settori: F07F - Nefrologia, F08A - Chirurgia dei trapianti.
F. Area dell'emergenza nefrologica:
obiettivo: lo specializzando deve acquisire le conoscenze teoriche e la pratica clinica necessarie a prevenire, riconoscere e trattare le principali patologie che costituiscono condizioni di emergenza nefrologica;
settori: F07F - Nefrologia, F07A - Medicina d'urgenza, Fl2X - Anestesiologia e rianimazione.
 
Tabella B
Standard necessari alle strutture sanitarie
non universitarie per contribuire alla formazione
specialistica mediante convenzionamento
con l'universita' per la scuola
di specializzazione in nefrologia
Il presidio ospedaliero non universitario deve avere, oltre a strutture didattiche e di aggiornamento generali, una qualificata specifica attivita' media annuale, dimostrata almeno per un triennio, tale da garantire allo specializzando il conseguimento degli obiettivi formativi assegnateli riguardo al periodo di frequenza della struttura medesime. Tali attivita' sono:
a) attivita' ambulatoriale e di day hospital per almeno 300 pazienti annui, anche con specifica attivita' per pazienti in dialisi peritoneale ambulatoriale continua e trapianti;
b) attivita' di degenza per almeno 200 ricoveri annui per patologia nefrologica;
c) attivita' diagnostica di istopatologia renale comprendente il prelievo bioptico percutaneo e la lettura diagnostica delle biopsie;
d) attivita' di terapia sostitutiva acuta e cronica della funzione renale, con almeno 8 posti di dialisi.
 
Tabella C
Aree di addestramento professionalizzante
e relativi settori scientifico-disciplinari
Il consiglio della scuola, sulla base degli obiettivi generali e di quelli specifici, ha stabilito le seguenti aree di addestramento professionale, con gli obiettivi e relativi settori scientifico-disciplinari.
A. Area propedeutica:
obiettivo: lo specializzando deve apprendere le conoscenze fondamentali di anatomofisiologia renale, biochimica e genetica pertinenti alla nefrologia allo scopo di stabilire le basi biologiche per l'apprendimento delle tecniche di laboratorio, della clinica e della terapia;
settori: E09A - Anatomia, E09B - Istologia, E05A - Biochimica, E06A - Fisiologia umana, F03X - Genetica medica, F07F - Nefrologia.
B. Area di fisiopatologia nefrologica:
obiettivo: lo specializzando deve acquisire conoscenze avanzate dei meccanismi eziopatogenetici che determinano lo sviluppo delle malattie renali;
settori: E13X - Biologia, F03X - Genetica medica, F04A - Patologia generaie, F07A - Immunologia clinica, F07A - Fisiopatologia clinica, F07F - Nefrologia.
C. Area di laboratorio e diagnostica nefrologica:
obiettivo: lo specializzando deve acquisire le fondamentali conoscenze teoriche e tecniche in tutti i settori di laboratorio applicati alla nefrologia, comprese citomorfologia, istopatologia, immunopatologia e la diagnostica per immagini;
settori: F04B - Patologia clinica, F06A - Anatomia patologica, F07A - Semeiotica funzionale, F07F - Nefrologia, F18X - Diagnostica per immagini.
D. Area di nefrologia clinica:
obiettivo: lo specializzando deve acquisire le fondamentali conoscenze teoriche e tecniche necessarie per la valutazione epidemiologica e per la prevenzione, diagnosi e terapia delle malattie del rene, dei disordini del metabolismo elettrolitico e dell'equilibrio acido-base, e dell'ipertensione arteriosa. Deve infine saper partecipare a studi clinici controllati secondo le norme di buona pratica clinica;
settori: F07F - Nefrologia, F07A - Medicina interna, E07X - Farmacologia, F05X - Microbiologia, F18X - Diagnostica per immagini e radioterapia, F01X - Statistica medica, F10X - Urologia, Fl9A - Pediatria, F07A - Medicina d'urgenza.
E. Area di terapia sostitutiva della funzione renale:
obiettivo: lo specializzando deve conseguire le conoscenze teoriche e la pratica clinica correlate con l'emodialisi, la dialisi peritoneale e il trapianto di rene;
settori: F07F - Nefrologia, F08A - Chirurgia generale e dei trapianti, F07A - Dietologia, F07A - Terapia medica, F07A - Immunologia clinica.
F. Area dell'emergenza nefrologica:
obiettivo: lo specializzando deve conseguire le conoscenze teoriche e la pratica clinica necessarie a prevenire, riconoscere e trattare le principali patologie che costituiscono condizioni di emergenza nefrologica;
settori: F07F - Nefrologia, F07A - Medicina d'urgenza, F2lX - Anestesiologia e rianimazione.
 
Tabella D
Standard complessivo di addestramento professionalizzante
Lo spedalizzando per essere ammesso all'esame di diploma deve:
1. aver partecipato personalmente ad almeno 10 biopsie renali ed aver partecipato alla fase di definizione diagnostica di almeno 100 pazienti;
2. aver eseguito personalmente almeno 15 procedure dialitiche d'urgenza;
3. saper gestire le metodiche di emodialisi e di dialisi peritoneale, partecipando attivamente ad almeno 10 interventi per allestimento di fistola artero-venosa e ad almeno 5 interventi di impianto di catetere peritoneale;
4. saper impostare una corretta diagnosi di nefropatia e la terapia piu' adeguata per pazienti con malattie renali, ipertensione arteriosa, alterazioni del metabolismo idro-elettrolitico e dell'equilibrio acido-base, insufficienza renale, con trapianto di rene.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Palermo, 6 febbraio 2002
Il decano: Marrone
 
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