Gazzetta n. 59 del 11 marzo 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 6 febbraio 2002
Integrazioni e modificazioni agli allegati alla legge 15 febbraio 1963, n. 281, sulla disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
di concerto con
IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
e
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Vista la legge 15 febbraio 1963, n. 281, e successive modificazioni, che disciplina la preparazione ed il commercio dei mangimi;
Vista la direttiva n. 2000/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 aprile 2000, che modifica la direttiva n. 79/373/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione degli alimenti composti per animali e la direttiva n. 96/25/CE del Consiglio del 29 aprile 1996 relativa alla circolazione di materie prime per mangimi;
Vista la rettifica della direttiva n. 2000/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 aprile 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 64 del 6 marzo 2001, che modifica la direttiva n. 79/373/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione degli alimenti composti per animali e la direttiva n. 96/25/CE del Consiglio del 29 aprile 1996 relativa alla circolazione di materie prime per mangimi;
Visto il decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, recante attuazione della direttiva n. 90/667/CEE del Consiglio del 27 novembre 1990, che stabilisce le norme sanitarie per l'eliminazione, la trasformazione e l'immissione sul mercato di rifiuti di origine animale e la protezione dagli agenti patogeni degli alimenti per animali di origine animale o a base di pesce e che modifica la direttiva n. 90/425/CEE;
Visto il decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 123, recante attuazione della direttiva n. 95/69/CE che fissa le condizioni e le modalita' per il riconoscimento e la registrazione di taluni stabilimenti ed intermediari operanti nel settore dell'alimentazione degli alimenti;
Visto l'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 152, con il quale si dispone che alle modifiche degli allegati alla sopracitata legge 15 febbraio 1963, n. 281, si provvede con decreto di questo Ministero di concerto con il Ministero delle attivita' produttive ed il Ministero della salute;
Ritenuto necessario adeguare la vigente normativa nazionale alle disposizioni contenute nella suindicata direttiva comunitaria;
Sentita la commissione tecnica mangimi, prevista dall'art. 9 della citata legge n. 281/1963, che ha espresso parere favorevole;
Decreta:
Articolo unico
Gli allegati I, III, V, VI e VII della legge 15 febbraio 1963, n. 281, citata nelle premesse, sono integrati e modificati conformemente all'allegato al presente decreto.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 6 febbraio 2002
Il Ministro delle politiche
agricole e forestali
Alemanno
Il Ministro
delle attivita' produttive
Marzano
Il Ministro della salute
Sirchia Registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 2002 Ufficio di controllo sui Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 1, Politiche agricole e forestali, foglio n. 39
 
Allegato
1. L'allegato I "Definizioni", e' modificato come segue:
a) Dopo la lettera p) e' inserita la seguente:
"q) Immissione in commercio o circolazione: La detenzione, compresa l'offerta, di alimenti composti per animali a fini di vendita o altre forme di trasferimento a terzi, a titolo gratuito o oneroso, nonche' la vendita stessa e le altre forme di trasferimento".
2. L'allegato III "Denominazioni e indicazioni obbligatorie", e' modificato come segue:
a) nella parte A "materie prime per mangimi" il punto 7 e' sostituito dal seguente:
"7) il nome o la ragione sociale e la sede dello stabilimento del produttore, il numero di riconoscimento nonche' numero di riferimento della partita o qualsiasi altra indicazione che possa consentire di risalire all'origine della materia prima se lo stabilimento deve essere riconosciuto ai sensi del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508";
b) nella parte A "materie prime per mangimi" dopo il punto 7, e' inserito il seguente:
"7-bis) il nome o la ragione sociale e la sede del responsabile delle indicazioni di cui ai punti da 1) a 6), se diverso dal produttore di cui al punto 7)";
c) nella parte A "materie prime per mangimi" dopo il punto 15, sono inseriti i seguenti:
"16) Ai fini dell'applicazione dell'art. 1, comma 1, della direttiva 96/25/CE del Consiglio, le disposizioni relative alla circolazione delle materie prime per mangimi, si applicano anche all'utilizzazione delle medesime materie prime;
17) Le materie prime per mangimi possono circolare nell'Unione europea solo se di qualita' sana, leale e mercantile. Quando dette materie prime sono messe in circolazione o utilizzate, non devono rappresentare alcun pericolo per la salute degli animali, delle persone o per l'ambiente e non devono essere immesse in circolazione in modo ingannevole.";
d) nella parte B "mangimi composti", punto 4, lettera c), le parole "e' sottoposti ad un'ispezione", sono sostituite dalle seguenti: " e sottoposti ad un'ispezione";
e) nella parte B "mangimi composti", punto 7, sono apportate le seguenti modificazioni:
A. alla definizione della categoria 7.2., le parole: "nella categoria 6.15.", sono sostituite dalle seguenti: "nella categoria 7.14.";
B. alla definizione della categoria 7.4., le parole: "nella categoria 6.15.", sono sostituite dalle seguenti: "nella categoria 7.14.";
C. alla definizione della categoria 7.5., le parole: "nelle categorie 6.3. e 6.4.", sono sostituite dalle seguenti: "nelle categorie 7.3 e 7.4.";
D. alla definizione della categoria 7.6., le parole: "nella categoria 6.7.", sono sostituite dalle seguenti: "nella categoria 7.7";
E. alla definizione della categoria 7.10., le parole: "nelle categorie 6.4, 6.8 e 6.9.", sono sostituite dalle seguenti: "nelle categorie 7.4, 7.8 e 7.9.";
F. alla definizione della categoria 7.11., le parole: "nella categoria 6.15.", sono sostituite dalle seguenti: "nella categoria 7.14.";
f) nella parte B "mangimi composti", il punto 11 e' sostituito dal seguente:
"11. La data di durabilita' minima che deve essere espressa con le seguenti indicazioni:
a) "da consumarsi entro", seguita dall'indicazione del giorno, mese ed anno, per i mangimi molto deperibili dal punto di vista microbiologico;
b) "da consumarsi preferibilmente entro", seguita dall'indicazione del mese e dell'anno, per gli altri mangimi.
Qualora altre disposizioni concernenti i mangimi composti prescrivano di indicare una data di durabilita' minima o una data limite di garanzia, deve essere indicata quella piu' vicina";
g) nella parte B "mangimi composti", il punto 15 e' sostituito dal seguente:
"15. Per i mangimi composti di produzione nazionale non contenenti additivi e/o premiscele devono essere indicati gli estremi dell'autorizzazione a produrre a scopo di vendita o preparare per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo";
h) nella parte B "mangimi composti", dopo il punto 15, e' inserito il seguente:
"15-bis. Il numero di riconoscimento attribuito allo stabilimento ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 123, o, secondo i casi, il numero di registrazione attribuito allo stabilimento ai sensi dell'art. 9 di tale decreto. Tale numero deve essere riportato in etichetta entro centottanta giorni dalla data di attribuzione, durante tale periodo, per i mangimi composti di produzione nazionale contenenti additivi e/o premiscele, devono essere riportati gli estremi della precedente autorizzazione.";
i) nella parte B, mangimi composti, dopo il punto 20, e' inserito il seguente:
"21. Ai fini della immissione in commercio, il termine "mangime puo' essere sostituito da "alimento per animali .".
3. L'allegato V "Prodotti di cui sono vietati il commercio o la distribuzione per il consumo", e' modificato come segue:
a) il titolo e' sostituito dal seguente:
"prodotti di cui e' vietata l'immissione in commercio";
b) al punto 1., le parole: "il commercio o per la distribuzione per il consumo", sono sostituite dalle seguenti: "l'immissione in commercio".
4. L'allegato VI "Deroghe alle norme di confezionamento", e' modificato come segue:
a) al punto 1., le parole: "posti in commercio o distribuiti per il consumo", sono sostituite dalle seguenti: "posti in circolazione".
5. L'allegato VII "Tolleranze", e' modificato come segue:
a) nella parte A "Materie prime per mangimi", il punto 1.1. e' sostituito dal seguente:
"1.1 Proteina greggia:
A. 2 unita' per i tenori dichiarati pari o superiori al 20%;
B. 10% del tenore dichiarato per i tenori dichiarati inferiori al 20%, ma pari o superiori al 10%;
C. 1 unita' per i tenori dichiarati inferiori al 10%".
 
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