Gazzetta n. 60 del 12 marzo 2002 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 gennaio 2002, n. 29
Modificazioni dell'allegato al decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 280, relativo al risparmio di greggio mediante l'impiego di carburanti di sostituzione.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 280, che stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, delle attivita' produttive, della salute e dell'economia e delle finanze, possono essere apportate modifiche all'allegato al decreto legislativo stesso, al fine di adeguarlo ad eventuali modificazioni delle direttive comunitarie in materia;
Visto l'articolo 3 del citato decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 280, relativo ai controlli;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 ottobre 1997, n. 397, recante "Modificazione dell'allegato al decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 280, relativo al risparmio di greggio mediante l'impiego di componenti di carburanti di sostituzione", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 14 novembre 1997;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 novembre 2000, n. 434, recante "Recepimento della direttiva 98/70/CE relativa alla qualita' della benzina e del combustibile diesel", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 2001;
Vista la legge 4 novembre 1997, n. 413, ed in particolare l'articolo 1 comma 1, 2 e 3 recante "Misure urgenti per la prevenzione dell'inquinamento atmosferico da benzene", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del 3 dicembre 1997;
Vista la direttiva 98/70/CE del 28 dicembre 1998, relativa alla qualita' della benzina e del combustibile diesel e recante modificazione della direttiva 93/12/CEE del Consiglio;
Vista la direttiva 2000/71/CE della Commissione del 7 novembre 2000, che adegua al progresso tecnico i metodi di misura stabiliti negli allegati I, II, III e IV della direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, come previsto dall'articolo 10 della medesima direttiva;
Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 12 febbraio 2001;
Sulla proposta dei Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, delle attivita' produttive, della salute e dell'economia e delle finanze;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1.
Campo di applicazione
1. Il presente decreto stabilisce, al fine della tutela della salute e dell'ambiente, le specifiche relative al contenuto di composti ossigenati organici nelle miscele di benzina da utilizzare nei veicoli azionati da un motore ad accensione comandata.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per matena, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile
1994, n. 280, recante "Attuazione della direttiva del
consiglio 5 dicembre 1985, n. 85/536/CEE e della direttiva
della commissione 29 luglio 1987, n. 87/441/CEE, relative
al risparmio di greggio mediante l'impiego di componenti di
carburanti di sostituzione" pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 10 maggio 1994, n. 107, e' il seguente:
"1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta dei Ministri dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, delle finanze, della sanita'
e dell'ambiente, possono essere autorizzati, nelle miscele
di benzina tenori di composti ossigenati organici piu'
elevati di quelli indicati al punto II, colonna A
dell'allegato e possono essere apportate eventuali
modifiche al medesimo allegato al fine di adeguarlo ad
eventuali successive modificazioni delle direttive
comunitarie in materia.".
- L'art. 3 del citato decreto legislativo 18 aprile
1994, n. 280 e' il seguente:
"Art. 3 (Controlli). - 1. La stazione sperimentale per
i combustibili provvede al controllo della qualita' delle
miscele di benzina con composti ossigenati organici immesse
in consumo.
2. Per la misura dei tenori in volume ed in peso di
ossigeno dei composti ossigenati organici possono essere
impiegati a titolo provvisorio i metodi indicati al punto
III dell'allegato.
3. I Ministri dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, delle finanze, della sanita' e
dell'ambiente, determinano con decreto i metodi ed i
criteri di campionamento e di misura da adottare.
4. Sono fatte salve le competenze dell'Agenzia
nazionale per la protezione dell'ambiente, delle agenzie
regionali e delle province autonome, di cui all'art. 1,
comma 1, lettere d), h) e n), del decreto-legge 4 dicembre
1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge
21 gennaio 1994, n. 61".
- I commi 1, 2 e 3, dell'art. 1, della legge 4 novembre
1997, n. 413, recante "Misure urgenti per la prevenzione
dell'inquinamento atmosferico da benzene", pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 3 dicembre 1997, n. 282, sono i
seguenti:
"1. A decorrere dal 1 luglio 1998, il tenore massimo
consentito di benzene e di idrocarburi aromatici totali
nelle benzine e' fissato, rispettivamente, nell'1 per cento
in volume e nel 40 per cento in volume.
2. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto
con i Ministri dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e della sanita', previo parere delle
competenti commissioni parlamentari, e' stabilita un
ulteriore riduzione, a decorrere dal 1 luglio 2000, del
tenore massimo di idrocarburi aromatici nelle benzine, di
cui al comma 1, sulla base della normativa comunitaria,
valutati i dati forniti dall'Agenzia nazionale per la
protezione dell'ambiente e quelli elaborati dall'Istituto
superiore di sanita'.
3. Il controllo del tenore di benzene e della frazione
aromatica nelle benzine e' effettuato dai laboratori
chimici delle dogane e delle imposte indirette sui
carburanti prodotti dalle raffinerie italiane e su quelli
importati. I laboratori provvedono a classificare le
benzine di cui ai commi 1 e 2 utilizzando, per il benzene,
i metodi di cui all'allegato al decreto 28 maggio 1988, n.
214, del Ministro per il coordinamento delle politiche
comunitarie, con le modifiche di cui al metodo UNICHIM n.
1135 (edizione maggio 1995) e, per gli idrocarburi
aromatici totali, il metodo ASTM D 1319 fino alla
definizione di apposita metodica disposta con decreto del
Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro delle
finanze.".
- La direttiva n. 98/70/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 13 ottobre 1999, relativa alla qualita' della
benzina e del combustibile diesel e recante modificazione
della direttiva n. 93/12/CEE del consiglio e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n.
L 350/58 del 28 dicembre 1998.
- La direttiva n. 2000/71/CE del 7 novembre 2000 della
Commissione che adegua al progresso tecnico i metodi di
misura stabiliti negli allegati I, II, III e IV della
direttiva n. 98/70/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, come previsto all'art. 10 della medesima
direttiva e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle
Comunita' europee n. L 287 del 14 novembre 2000.
- L'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 recante
disciplina dell'attivita' al Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1988
(supplemento ordinario) e' il seguente:
"Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e) (lettera soppressa);
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.".



 
Art. 2.
Definizione
1. Ai fini del presente decreto, si intende per benzina: gli oli minerali volatili destinati al funzionamento dei motori a combustione interna e ad accensione comandata, utilizzati per la propulsione di veicoli e compresi nei codici NC 2710 00 27, 2710 00 29, 2710 00 32, 2710 00 34 e 2710 00 36.
 
Art. 3.
Specifiche relative ai composti ossigenati organici
1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto e' vietata l'immissione sul mercato di miscele di benzina senza piombo non conformi alle specifiche relative al contenuto di composti ossigenati organici, di cui all'allegato al presente decreto.
 
Art. 4.
Libera circolazione
1. L'immissione sul mercato di miscele di benzina conformi alle prescrizioni del presente decreto non e' soggetta a restrizioni o ad impedimenti.
 
Art. 5.
Controllo della conformita' e presentazione di relazioni
1. Al fine dei controlli sulla conformita' alle prescrizioni di cui all' articolo 3 si applicano i metodi analitici di cui all'allegato al presente decreto.
2. Il controllo del tenore di composti organici ossigenati contenuti nelle miscele di benzina viene effettuato secondo modalita' stabilite, entro il 31 maggio 2002, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attivita' produttive, il Ministro della salute e il Ministro dell'economia e delle finanze, che istituisce il sistema nazionale di controllo della qualita' dei combustibili, tenuto conto della normativa CEN, ove emanata.
3. Le raffinerie ed i depositi fiscali inviano all'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente le informazioni relative al tenore di composti organici ossigenati contenuti nelle miscele di benzina esitate sul mercato interno, secondo quanto previsto al comma 2.
4. A partire dal 30 giugno 2002, ed ogni anno entro il 30 giugno, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio presenta alla Commissione europea la sintesi dei dati sul tenore di composti organici ossigenati contenuti nelle miscele di benzina relativa all'anno civile precedente sulla base dello schema comune che verra' stabilito dalla Commissione europea.
5. Le competenze in materia di controlli, nonche' di raccolta, elaborazione e sintesi dei dati ai fini del presente decreto sono demandate ai soggetti individuati all'articolo 1, commi 3, 4 e 5 della legge 4 novembre 1997, n. 413, e all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 280.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 30 gennaio 2002
Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Berlusconi
Il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio
Matteoli
Il Ministro delle attivita' produttive
Marzano
Il Ministro della salute
Sirchia
Il Ministro dell'economica e delle finanze
Tremonti Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 27 febbraio 2002
Ufficio di controllo degli atti sui Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 127



Note all'art. 5:
- I commi 3, 4 e 5 dell'art. 1 della citata legge
4 novembre 1997, n. 413, sono i seguenti:
"3. Il controllo del tenore di benzene e della frazione
aromatica nelle benzine e' effettuato dai laboratori
chimici delle dogane e delle imposte indirette sui
carburanti prodotti dalle raffinerie italiane e su quelli
importati. I laboratori provvedono a classificare le
benzine di cui ai commi 1 e 2 utilizzando, per il benzene,
i metodi di cui all'allegato al decreto 28 maggio 1988, n.
214, del Ministro per il coordinamento delle politiche
comunitarie, con le modifiche di cui al metodo UNICHIM n.
1135 (edizione maggio 1995) e, per gli idrocarburi
aromatici totali, il metodo ASTM D 1319 fino alla
definizione di apposita metodica disposta con decreto del
Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro delle
finanze.
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge, le raffinerie e i depositi fiscali inviano
all'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente e
alle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente le
informazioni inerenti le caratteristiche delle benzine
esitate sul mercato interno.
5. L'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente
provvede ad effettuare i controlli necessari a verificare
l'attendibilita' delle informazioni ricevute dalle
raffinerie e dai depositi fiscali. Dei risultati delle
verifiche cosi' effettuate l'Agenzia nazionale per la
protezione dell'ambiente riferisce al Parlamento mediante
una relazione annuale.".
- Il comma 1 dell'art. 3 del citato decreto legislativo
18 aprile 1994, n. 280, e' il seguente:
"1. La stazione sperimentale per i combustibili
provvede al controllo della qualita' delle miscele di
benzina con composti ossigenati organici immesse in
consumo.".



 
Allegato

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