Gazzetta n. 60 del 12 marzo 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 19 febbraio 2002
Riconoscimento di titoli accademico-professionali esteri quali titoli validi per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia.

IL VICE CAPO
del Dipartimento per gli affari di giustizia
Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
Visto l'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, su indicato, che prevede l'applicabilita' del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme piu' favorevoli;
Vista l'istanza della sig.ra Restanio Monica Lis, nata il 7 maggio 1961 a Cordoba (Repubblica argentina), cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di abogado di cui e' in possesso, come attestato dal Colegio de abogados di Cordoba (Argentina), ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato;
Preso atto che la richiedente e' in possesso del diploma accademico-professionale di abogado conseguito presso la "Universidad nacional de Cordoba" in data 23 maggio 1986;
Considerata l'esperienza maturata dalla richiedente nell'ambito del diritto civile e di procedura civile presso uno studio legale italiano, come documentata in atti;
Preso atto inoltre del corso di perfezionamento in scienze amministrative frequentato dalla sig.ra Restanio nell'anno accademico 1990/1991 presso l'Universita' degli studi di Roma "La Sapienza";
Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta dell'11 gennaio 2002;
Considerato il parere inviato con nota del 16 gennaio 2002 dal rappresentante del Consiglio nazionale forense;
Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;
Visto l'art. 6, n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;
Decreta:
Art. 1.
Alla sig.ra Restanio Monica Lis, nata il 7 maggio 1961 a Cordoba (Repubblica argentina), cittadina italiana, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia.
 
Art. 2.
Detto riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova volta ad accertare la conoscenza delle seguenti materie:
1) diritto costituzionale;
2) diritto penale;
3) diritto di procedura penale;
4) ordinamento e deontologia forensi.
 
Art. 3
La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalita' di svolgimento dell'una e dell'altro sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Roma, 19 febbraio 2002
Il vice capo del Dipartimento: Neri
 
Allegato A
a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda;
b) l'esame scritto consiste nella redazione di un atto giudiziario o di un parere in materia stragiudiziale vertente su non piu' di tre materie tra quelle sopra indicate e a scelta della commissione d'esame;
c) l'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni pratiche vertenti su tutte le materie, sopra indicate. Il candidato potra' accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo l'esame scritto;
d) la commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.
 
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