Gazzetta n. 60 del 12 marzo 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 26 febbraio 2002
Recepimento della direttiva 2000/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2000, relativa ai dispositivi di protezione antincastro anteriori dei veicoli a motore che modifica la direttiva 70/156/CEE del Consiglio.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto l'art. 229 del nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992 che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie afferenti a materie disciplinate dallo stesso codice;
Visto l'art. 71 del nuovo codice della strada che ai commi 2, 3 e 4 stabilisce la competenza del Ministro dei trasporti e della navigazione, nel frattempo divenuto Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, a decretare in materia di norme costruttive e funzionali dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ispirandosi al diritto comunitario;
Visto il decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile del 29 marzo 1974 con il quale sono state attuate le norme, di cui alla direttiva 70/156/CEE del Consiglio del 6 febbraio 1970, relative alla omologazione CEE dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonche' dei loro dispositivi di equipaggiamento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 del 23 aprile 1974;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione dell'8 maggio 1995, di recepimento della direttiva 92/53/CEE del Consiglio, cosi' come emendata dalla direttiva 93/81/CEE della Commissione, che modifica la direttiva 70/156/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 1995;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 4 agosto 1998, di recepimento della direttiva 98/14/CE della Commissione che adegua al progresso tecnico la direttiva 70/156/CEE, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 202 del 31 agosto 1998;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 13 maggio 1999, di recepimento della direttiva 98/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante i veicoli a motore ed i loro rimorchi destinati al trasporto di merci pericolose su strada e che modifica la direttiva 70/156/CEE, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 133 del 9 giugno 1999;
Vista la direttiva 2000/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2000, relativa ai dispositivi di protezione antincastro anteriori dei veicoli a motore che modifica la direttiva 70/156/CEE del Consiglio, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 203 del 10 agosto 2000;
Visto il regolamento n. 93 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (ECE/ONU) recante disposizioni uniformi relative all'omologazione dei dispositivi di protezione antincastro anteriore, dei veicoli, per quanto riguarda il montaggio di un dispositivo di protezione antincastro anteriore di tipo omologato e dei veicoli, per quanto riguarda la protezione antincastro anteriore, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 32 del 1 febbraio 2002;
A d o t t a
il seguente decreto:
Art. 1.
1. Ai fini del presente decreto, si intende per:
a) "veicolo", i veicoli a motore definiti nell'allegato II, parte A, al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione dell'8 maggio 1995 come modificato dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 4 agosto 1998;
b) "dispositivo di protezione antincastro anteriore", un dispositivo di protezione antincastro anteriore previsto come parte di un veicolo e che puo' essere omologato come entita' tecnica a norma dell'art. 2 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione dell'8 maggio 1995.
 
Art. 2.
1. A decorrere dal 1 agosto 2002, per motivi riguardanti la protezione antincastro anteriore, non e' consentito:
a) rifiutare, per un tipo di veicolo o per un tipo di dispositivo di protezione antincastro anteriore in quanto entita' tecnica, l'omologazione CE o l'omologazione di portata nazionale, ovvero;
b) vietare l'immatricolazione, la vendita e l'immissione in circolazione di veicoli o vietare la vendita e la immissione in servizio di dispositivi antincastro anteriore in quanto entita' tecniche, se i veicoli o le entita' tecniche sono conformi alle prescrizioni del presente decreto.
2. A decorrere dal 10 agosto 2003, per motivi riguardanti la protezione antincastro anteriore, non e' consentito:
a) rilasciare l'omologazione CE o l'omologazione di portata nazionale di un tipo di veicolo o di un tipo di dispositivo di protezione antincastro anteriore in quanto entita' tecnica, e
b) immatricolare, vendere, e immettere in circolazione veicoli nuovi o vendere e immettere in servizio dispositivi di protezione antincastro anteriori, in quanto entita' tecniche, nuovi, se le prescrizioni del presente decreto non sono rispettate.
3. Le disposizioni amministrative relative all'omologazione CE sono contenute nell'allegato I al presente decreto.
4. L'ambito di applicazione del presente decreto e le prescrizioni tecniche applicabili per ottenere l'omologazione CE sono definiti nell'allegato II al decreto medesimo.
 
Art. 3.
1. Gli allegati al decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile del 29 marzo 1974, come da ultimo modificato dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 13 maggio 1999, sono modificati ed integrati come segue:
a) il punto 2.3.4 dell'allegato I e' sostituito dal seguente:
"2.3.4. larghezza dell'asse piu' avanzato (misurata sulla parte piu' esterna dei pneumatici, esclusa la sporgenza dei pneumatici al suolo): ...";
b) nell'allegato I sono aggiunti i seguenti numeri:
"9.22. Protezione antincastro anteriore.
9.22.1. Disegni delle parti del veicolo concernenti la protezione antincastro anteriore, e cioe' disegno del veicolo e/o del telaio con la posizione ed il montaggio dell'asse anteriore piu' largo, disegno del montaggio e/o degli elementi di fissaggio della protezione antincastro anteriore. Se la protezione antincastro non e' un dispositivo specifico, il disegno deve indicare chiaramente se sono rispettate le dimensioni prescritte: ...;
9.22.2. Nel caso di un dispositivo specifico, descrizione completa e/o disegno del dispositivo di protezione antincastro anteriore (compresi gli elementi di montaggio e di fissaggio), oppure numero di omologazione in quanto entita' tecnica: ...";
c) nella tabella della parte I dell'allegato IV e' aggiunto il seguente punto:

----> Vedere tabella di pag. 49 <----

d) nella tabella della parte II dell'allegato IV e' aggiunto il seguente punto:

===================================================================
Oggetto Numero del Serie di Supplemento Errata
regolamento emendamenti corrige(2)
di base ----------------|----------|------------|-------------|------------ "57. Protezione
antincastro
anteriore.... 93 - - -" ----------------|----------|------------|-------------|------------
 
Art. 4.
1. L'elenco degli allegati e gli allegati I, II e III al presente decreto ne costituiscono parte integrante.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 26 febbraio 2002
Il Ministro: Lunardi
 
ALLEGATO I

DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE ALL'OMOLOGAZIONE CE

1. DOMANDA DI OMOLOGAZIONE

1.1. Domanda di omologazione CE di un dispositivo di protezione antincastro anteriore in quanto entita' tecnica
1.1.1. A norma dell'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 70/156/CEE, la domanda di omologazione CE riguardante un dispositivo di protezione antincastro anteriore, in quanto entita' tecnica ai sensi dell'articolo 2 della direttiva 70/156/CEE, deve essere presentata dal fabbricante del dispositivo.
1.1.2. Il modello della scheda informativa figura nell'appendice 1.
1.1.3. Un campione rappresentativo del tipo di dispositivo da omologare deve essere presentato al servizio tecnico incaricato delle prove di omologazione. Se lo considera necessario, il servizio tecnico puo' richiedere un altro campione. Sui campioni devono esser apposti, in modo chiaro e indelebile, la denominazione commerciale o il marchio del richiedente e la designazione del tipo.
1.2. Domanda di omologazione CE di un tipo di veicolo per quanto riguarda l'installazione dei dispositivi di protezione antincastro anteriore omologati in quanto entita' tecniche.
1.2.1. A norma dell'articolo 3, paragrafo 1 della direttiva 70/156/CEE, la domanda di omologazione CE deve essere presentata dal costruttore del veicolo.
1.2.2. Il modello della scheda informativa figura nell'appendice 2.
1.2.3. Un veicolo rappresentativo del tipo da omologare e un dispositivo di protezione antincastro anteriore da installare, omologato come entita' tecnica, devono essere presentati al servizio tecnico incaricato delle prove di omologazione.
1.3. Domanda di omologazione CE di un tipo di veicolo per quanto riguarda la protezione antincastro anteriore.
1.3.1. A norma dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 70/156/CEE, la domanda di omologazione CE deve essere presentata dal costruttore del veicolo.
1.3.2. Il modello della scheda informativa figura nell'appendice 3.
1.3.3. Un veicolo rappresentativo del tipo da omologare deve essere presentato al servizio tecnico incaricato delle prove di omologazione.

2. RILASCIO DELL'OMOLOGAZIONE CE

2.1. In presenza dei requisiti del caso, l'omologazione CE e' rilasciata a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, e, se applicabile, dell'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 70/156/CEE.
2.2. Il modello della scheda di omologazione CE figura:
2.2.1. Nell'appendice 4 per un dispositivo di protezione antincastro anteriore omologato come entita' tecnica;
2.2.2. Nell'appendice 5 per un tipo di veicolo, per quanto riguarda l'installazione di un dispositivo di protezione antincastro anteriore omologato come entita' tecnica;
2.2.3. Nell'appendice 6 per un tipo di veicolo, per quanto riguarda la protezione antincastro anteriore.
2.3. A norma dell'allegato VII della direttiva 70/156/CEE, a ciascun tipo di dispositivo di protezione antincastro anteriore o a ciascun tipo di veicolo omologato deve essere assegnato un numero di omologazione. Un Stato membro non puo' assegnare lo stesso numero ad altro tipo di dispositivo di protezione antincastro anteriore o un altro tipo di veicolo.

3. MARCATURA DI OMOLOGAZIONE CE DELLE ENTITA' TECNICHE

3.1. Tutti i dispositivi di protezione antincastro anteriore conformi al tipo omologato in quanto entita' tecnica a norma della presente direttiva devono recare il marchio di omologazione CE.
3.2. Il marchio e' costituito da un rettangolo all'interno del quale e' iscritta la lettera "e" minuscola, seguita dal numero distintivo dello Stato membro che ha rilasciato l'omologazione:

1 per la Germania 2 per la Francia 3 per l'Italia 4 per i Paesi Bassi 5 per la Svezia 6 per il Belgio 9 per la Spagna 11 per il Regno Unito 12 per l'Austria 13 per il Lussemburgo 17 per la Finlandia 18 per la Danimarca 21 per il Portogallo 23 per la Grecia 24 per l'Irlanda

Esso deve inoltre comprendere, in prossimita' del rettangolo, il "numero di omologazione di base" specificato nella sezione 4 del sistema di numerazione di cui all'allegato VII della direttiva 70/156/CEE, preceduto dal numero progressivo di due cifre attribuito alla piu' recente modifica tecnica significativa della direttiva 2000/40/CE alla data in cui e' stata concessa l'omologazione CE. Per la presente direttiva il numero progressivo e' 00.
3.3. Il marchio di omologazione CE deve essere apposto sul dispositivo di protezione antincastro anteriore in modo da essere indelebile e chiaramente leggibile anche quando il dispositivo e' montato su un veicolo.
3.4. Un esempio del marchio di omologazione CE figura nell'appendice 7.

4. MODIFICA DEL TIPO E DELLE OMOLOGAZIONI

4.1. In caso di modifica del tipo di veicolo omologato a norma della presente direttiva, si applicano le disposizioni dell'articolo 5 della direttiva 70/156/CEE.

5. CONFORMITA' DELLA PRODUZIONE

5.1. I provvedimenti diretti a garantire la conformita' della produzione sono adottati a norma dell'articolo 10 della direttiva 70/156/CEE.

Appendice 1

SCHEDA INFORMATIVA N....

relativa all'omologazione CE di un tipo di dispositivo di protezione
antincastro anteriore in quanto entita' tecnica

(Direttiva 2000/40/CE, modificata da ultimo dalla direttiva
.../.../CE)

Le seguenti informazioni devono, ove applicabili, essere fornite in triplice copia e includere un indice del contenuto. Gli eventuali disegni devono essere forniti in scala adeguata e con sufficienti dettagli in formato A4 o in fogli piegati in detto formato. Eventuali fotografie devono mostrare sufficienti dettagli.
Qualora i sistemi, i componenti o le entita' tecniche includano funzioni controllate elettronicamente, saranno fornite le necessarie informazioni relative alle prestazioni.

0. DATI GENERALI

0.1. Marca (denominazione commerciale del costruttore: .............

0.2. Tipo: .........................................................

0.5. Nome e indirizzo del costruttore: .............................

0.7. Posizione e modo di fissaggio del marchio di omologazione CE
per componenti ed entita' tecniche: ...........................

0.8. Indirizzo dello o degli stabilimenti di montaggio: ............

1. CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE GENERALI DEL VEICOLO

sul quale deve essere montato il dispositivo, nella misura in
cui riguardano la protezione antincastro anteriore

1.1. Tipo di veicolo(i), e categoria (1), se del caso: .............

1.2. Massa massima a carico tecnicamente ammissibile: ..............

2. CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE GENERALI DEL DISPOSITIVO

2.1. Descrizione completa e/o disegno del dispositivo di protezione
antincastro anteriore (compresi gli elementi di supporto e di
fissaggio): ...................................................

2.2. Eventuali restrizioni di utilizzazione e condizioni di
montaggio: ....................................................

2.3. Posizione dei punti di applicazione delle forze di prova
rispetto al dispositivo: ......................................

Data, fascicolo

Appendice 2

SCHEDA INFORMATIVA N.....

a norma dell'allegato I della direttiva 70/156/CEE del Consiglio(1) relativa all'omologazione CE di un tipo di veicolo per quanto riguarda l'installazione dei dispositivi di protezione antincastro
anteriore omologati in quanto entita' tecniche

(Direttiva 2000/40/CE, modificata da ultimo dalla direttiva
.../.../CE)

Le seguenti informazioni devono, ove applicabili, essere fornite in triplice copia e includere un indice del contenuto. Gli eventuali disegni devono essere forniti in scala adeguata e con sufficienti dettagli in formato A4 o in fogli piegati in detto formato. Eventuali fotografie devono fornire sufficienti dettagli.
Qualora i sistemi, i componenti o le enita' tecniche includano funzioni controllate elettronicamente, saranno fornite le necessarie informazioni relative alle prestazioni.

0. DATI GENERALI

0.1. Marca (denominazione commerciale del costruttore): ........

0.2. Tipo: .....................................................

0.2.1. Designazione (i) commerciale (i), se disponibile: .........

0.3. Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo
(b): ......................................................

0.3.1. Posizione della marcatura: ................................

0.4. Categoria del veicolo(c): .................................

0.5. Nome e indirizzo del costruttore: .........................

0.8. Indirizzo dello o degli stabilimenti di montaggio: ........

1. CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE GENERALI DEL VEICOLO

1.1. Fotografie e/o disegni di un veicolo rappresentativo: .....

2 MASSE E DIMENSIONI(c)
(in kg e mm) (eventualmente con riferimento ai disegni)

2.3.4. Larghezza dell'asse piu' avanzato (misurata sui punti piu'
esterni dei pneumatici, esclusa la sporgenza dei pneumatici
al suolo): ................................................

2.8. Massa massima a carico tecnicamente ammissibile dichiarata
dal costruttore(y) (massima e minima per ogni variante):
...........................................................

9. CARROZZERIA

9.1. Tipo di carrozzeria: ......................................

9.2. Materiali e modo di costruzione: ..........................

9.22. Protezione antincastro anteriore

9.22.1. Disegni delle parti del veicolo concernenti la protezione
antincastro anteriore, e cioe' disegno del veicolo e/o del
telaio con la posizione e il montaggio dell'asse anteriore
piu' largo, disegno del montaggio e/o degli elementi di
fissaggio della protezione antincastro anteriore. Se la
protezione antincastro non e' un dispositivo specifico, il
disegno deve indicare chiaramente se sono rispettate le
dimensioni prescritte: ....................................

9.2.2.2. Nel caso di un dispositivo specifico, descrizione completa
e/o disegno del dispositivo di protezione antincastro
anteriore (compresi gli elementi di montaggio e di
fissaggio), oppure numero di omologazione in quanto entita'
tecnica: ..................................................

Data, fascicolo

Appendice 3

SCHEDA INFORMATIVA N.....

a norma dell'allegato I della direttiva 70/156/CEE del Consiglio(1) relativa all'omologazione CE di un tipo di veicolo per quanto riguarda la protezione antincastro anteriore

(Direttiva 2000/40/CE, modificata da ultimo dalla direttiva .../.../CE)

Le seguenti informazioni devono, ove applicabili, essere fornite in triplice copia e includere un indice del contenuto. Gli eventuali disegni devono essere forniti in scala adeguata e con sufficienti dettagli in formato A4 o in fogli piegati in detto formato. Eventuali fotografie devono fornire sufficienti dettagli.
Qualora i sistemi, i componenti o le enita' tecniche includano funzioni controllate elettronicamente, saranno fornite le necessarie informazioni relative alle prestazioni.

0. DATI GENERALI

0.1. Marca (denominazione commerciale del costruttore): ........

0.2. Tipo: .....................................................

0.2.1. Designazione (i) commerciale (i), se disponibile: .........

0.3. Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo
(b): ......................................................

0.3.1. Posizione della marcatura: ................................

0.4. Categoria del veicolo(c): .................................

0.5. Nome e indirizzo del costruttore: .........................

0.8. Indirizzo dello o degli stabilimenti di montaggio: ........

1. CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE GENERALI DEL VEICOLO

1.1. Fotografie e/o disegni di un veicolo rappresentativo: .....

2 MASSE E DIMENSIONI(c)
(in kg e mm) (eventualmente con riferimento ai disegni)

2.3.4. Larghezza dell'asse piu' avanzato (misurata sui punti piu'
esterni dei pneumatici, esclusa la sporgenza dei pneumatici
al suolo): ................................................

2.8. Massa massima a carico tecnicamente ammissibile dichiarata
dal costruttore(y) (massima e minima per ogni variante):
...........................................................

9. CARROZZERIA

9.1. Tipo di carrozzeria: ......................................

9.2. Materiali e modo di costruzione: ..........................

9.22. Protezione antincastro anteriore

9.22.1. Disegni delle parti del veicolo concernenti la protezione
antincastro anteriore, e cioe' disegno del veicolo e/o del
telaio con la posizione e il montaggio dell'asse anteriore
piu' largo, disegno del montaggio e/o degli elementi di
fissaggio della protezione antincastro anteriore. Se la
protezione antincastro non e' un dispositivo specifico, il
disegno deve indicare chiaramente se sono rispettate le
dimensioni prescritte: ....................................

9.22.2. Nel caso di un dispositivo specifico, descrizione completa
e/o disegno del dispositivo di protezione antincastro
anteriore (compresi gli elementi di supporto e di
fissaggio), oppure numero di omologazione in quanto entita'
tecnica: ..................................................

9.22.3. Posizione dei punti di applicazione delle forze di prova
sul dispositivo: ..........................................

Data, fascicolo

Appendice 4

MODELLO

[formato massimo: A4 (210 x 297 mm)]

SCHEDA DI OMOLOGAZIONE CE

Timbro dell'amministrazione

Comunicazione concernente

- l'omologazione(1) - l'estensione d'omologazione(1) - il rifiuto dell'omologazione(1) - la revoca dell'omologazione(1)

di un tipo di veicolo/componente/entita' tecnica(1) per quanto concerne la direttiva .../.../CE, modificata da ultimo dalla direttiva .../.../CE.

Numero di omologazione: ............................................

Motivo dell'estensione: ............................................

PARTE I

0.1. Marca (denominazione commerciale del costruttore): ..........

0.2. Tipo: .......................................................

0.3. Mezzi di' identificazione del tipo, se marcati sul veicolo/
componente/entita' tecnica (1)(2): ..........................

0.3.1. Posizione della marcatura: ..................................

0.4. Categoria del veicolo(1)(3): ................................

0.5. Nome e indirizzo del costruttore: ...........................

0.7. Posizione e modo di apposizione del marchio di omologazione
CE per componenti ed entita' tecniche: ......................

0.8. Indirizzo dello o degli stabilimenti di montaggio: ..........

PARTE II

1. Altre informazione (se necessarie): cfr. addendum

2. Servizio tecnico incaricato delle prove: ........................

3. Data del verbale di prova: ......................................

4. Numero del verbale di prova: ....................................

5. Eventuali osservazioni: cfr. addendum: ..........................

6. Luogo: ..........................................................

7. Data: ...........................................................

8. Firma: ..........................................................

9. Si allega l'indice del fascicolo di omologazione depositato
presso l'autorita' che rilascia l'omologazione, del quale si puo'
richiedere copia.

Addendum

alla scheda di omologazione CE n..., concernente l'omologazione di un dispositivo di protezione antincastro anteriore in quanto entita'
tecnica

(Direttiva 2000/40/CE, modificata da ultimo dalla direttiva ../..CE)

1. Altre informazioni

1.1. Costruzione

1.1.1. Materiale: .................................................

1.1.2. Modo di fissaggio: ..........................................

1.1.3. Dimensione del dispositivo: .................................

1.2. Massa massima a carico tecnicamente ammissibile del o dei
veicoli su cui deve essere montato il dispositivo: ..........

1.3. Eventuali restrizioni di utilizzazione del dispositivo: .....

1.4. Deformazione orizzontale e verticale massima di qualsiasi
punto di prova durante e dopo l'applicazione delle forze di
prova: ......................................................

5. Osservazioni: ...............................................

Appendice 5

MODELLO
[formato massimo: A4 (210 mm x 297 mm)]

SCHEDA DI OMOLOGAZIONE CE

Timbro dell'amministrazione

Comunicazione concernente

- l'omologazione(1) - l'estensione dell'omologazione(1) - il rifiuto dell'omologazione(1) - la revoca dell'omologazione(1)

di un tipo di veicolo/componente/entita' tecnica(1) per quanto concerne la direttiva .../.../CE, modificata da ultimo dalla direttiva .../.../CE.

Numero di omologazione: ............................................

Motivo dell'estensione: ............................................

PARTE I

0.1. Marca (denominazione commerciale del costruttore): ..........

0.2. Tipo: .......................................................

0.3. Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo/
componente/entita' tecnica(1)(2): ...........................

0.3.1. Posizione della marcatura: ..................................

0.4. Categoria del veicolo(1)(3): ................................

0.5. Nome e indirizzo del costruttore: ...........................

0.7. Posizione e modo di apposizione del marchio di omologazione
CE per componenti ed entita' tecniche: ......................

0.8. Indirizzo dello o degli stabilimenti di montaggio: ..........

PARTE II

1. Altre informazioni (se necessarie): cfr. addendum

2. Servizio tecnico incaricato delle prove: ........................

3. Data del verbale di prova: ......................................

4. Numero del verbale di prova: ....................................

5. Eventuali osservazioni: cfr. addendum

6. Luogo: ..........................................................

7. Data: ...........................................................

8. Firma: ..........................................................

9. Si allega l'indice del fascicolo di omologazione depositato
presso l'autorita' che rilascia l'omologazione, del quale si puo'
richiedere copia.

Addendum

ala scheda di omologazione CE n.... concernente l'omologazione di un tipo di veicolo per quanto riguarda l'istallazione del dispositivo di protezione antincastro anteriore omologato in quanto entita' tecniche

(Direttiva 2000/40/CE, modificata da ultimo dalla direttiva
.../.../CE)

1. Altre informazioni:

1.4. Massa del veicolo presentato e rispettive masse sugli assi:

1.4.1. Asse anteriore: .............................................

1.4.2. Asse posteriore: ............................................

1.4.3. Totale: .....................................................

1.5. Numero di omologazione del dispositivo di protezione
antincastro anteriore: ......................................

5. Osservazioni (ad es.: valido per veicoli con guida a destra e
a sinistra): ................................................

Appendice 6

MODELLO

[formato massimo: A4 (210 x 297 mm)]

SCHEDA DI OMOLOGAZIONE CE

Timbro dell'amministrazione

Comunicazione concernente:

- l'omologazione(1) - l'estensione dell'omologazione(1) - il rifiuto dell'omologazione(1) - la revoca dell'omologazione(1)

di un tipo di veicolo/componente/entita' tecnica(1) per quanto concerne la direttiva .../.../CE, modificata da ultimo dalla direttiva .../.../CE.

Numero di omologazione: ............................................

Motivo dell'estensione: ............................................

PARTE I

0.1. Marca (denominazione commerciale del costruttore: ...........

0.2. Tipo: .......................................................

0.3. Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo/
componente/entita' tecnica(1)(2): ...........................

0.3.1. Posizione della marcatura: ..................................

0.4. Categoria del veicolo(1)(3): ................................

0.5. Nome e indirizzo del costruttore: ...........................

0.7. Posizione e modo di apposizione del marchio di omologazione
CE per componenti ed entita' tecniche: ......................

0.8. Indirizzo dello o degli stabilimenti di montaggio: ..........

PARTE II

1. Altre informazioni (se necessarie): cfr. addendum

2. Servizio, tecnico incaricato delle prove: .......................

3. Data del verbale di prova: ......................................

4. Numero del verbale di prova: ....................................

5. Eventuali osservazioni: cfr. addendum

6. Luogo: ..........................................................

7. Data:............................................................

8. Firma: ..........................................................

9. Si allega l'indice del fascicolo di omologazione depositato
presso l'autorita' che rilascia l'omologazione, del quale si puo'
richiedere copia.

Addendum

alla scheda di omologazione CE n..., concernente l'omologazione di un tipo di veicolo per quanto riguarda la protezione antincastro
anteriore

(Direttiva 2000/40/CE, modificata da ultimo dalla direttiva
.../.../CE)

1. Altre informazioni

1.1. Breve descrizione del tipo di veicolo per quanto riguarda le
parti che assicurano la protezione anteriore:

1.4. Massa del veicolo presentato e rispettive masse sugli assi

1.4.1. Asse anteriore: .............................................

1.4.2. Asse posteriore: ............................................

1.4.3. Totale: .....................................................

1.5. Deformazione orizzontale e verticale massima di qualsiasi
punto di prova durante e dopo l'applicazione delle forze di
prova: ......................................................

5. Osservazioni (ad es.: valido per veicoli con guida a destra e
a sinistra)

----> Vedere Appendice di pag. 63 <----



(1) Come definita nella parte A dell'allegato II della direttiva 70/156/CEE. (1) La numerazione dei punti e le note in calce che figurano nella presente scheda informativa corrispondono a quelle dell'allegato I della direttiva 70/156/CEE. Le voci non pertinenti ai fini della presente direttiva sono state omesse. (1) La numerazione dei punti e le note in calce che figurano nella presente scheda informativa corrispondono a quelle dell'allegato I della direttiva 70/156/CEE. Le voci non pertinenti ai fini della presente direttiva sono state omesse. (1) Cancellare la dicitura inutile. (2) Se i mezzi di identificazione del tipo contengono dei caratteri che non interessano la descrizione del tipo di veicolo, componente o entita' tecnica di cui alla presente scheda di omologazione, detti caratteri sono rappresentati dal simbolo: "?" (ad es.: ABC??123???). (3) Come definiti nella parte A dell'allegato II della direttiva 70/156/CEE. (1) Cancellare la dicitura inutile. (2) Se i mezzi di identificazione del tipo contengono dei caratteri che non interessano la descrizione del tipo di veicolo, componente o entita' tecnica di cui alla presente scheda di omologazione, detti caratteri sono rappresentati dal simbolo: "?" (ad es.: ABC??123???). (3) Come definiti nella parte A dell'allegato II della direttiva 70/156/CEE. (1) Cancellare la dicitura inutile. (2) Se i mezzi di identificazione del tipo contengono dei caratteri che non interessano la descrizione del tipo di veicolo, componete o entita' tecnica di cui alla presente scheda di omologazione, detti caratteri sono rappresentati dal simbolo: "?" (ad es: ABC??123???). (3) Come definiti nella parte A dell'allegato II della direttiva 70/156/CEE.



 
ALLEGATO II

AMBITO DI APPLICAZIONE E PRESCRIZIONI TECNICHE

1. AMBITO DI APPLICAZIONE
1.1. La presente direttiva riguarda
1.1.1. i dispositivi di protezione antincastro anteriore in quanto entita' tecniche destinate ad essere montate sui veicoli delle categorie N2 e N3 (1);
1.1.2. i veicolo delle categorie N2 e N3 per quanto riguarda l'installazione dei dispositivi di protezione antincastro anteriore omologati in quanto entita' tecniche;
1.1.3. i veicoli delle categorie N2 e N3 per quanto riguarda la loro protezione antincastro anteriore.
1.2. I veicoli della categoria N2 aventi una massa massima non superiore a 7,5 t devono rispettare soltanto il requisito dell'altezza libera dal suolo di 400 mm prescritto dalla presente direttiva.
1.3. Le prescrizioni della presente direttiva non riguardano:
1.3.1. i veicoli fuoristrada delle categorie N2 e N3;
1.3.2. i veicoli la cui destinazione non e' compatibile con le disposizioni relative alla protezione antincastro anteriore.

2. DEFINIZIONI

Ai fini della presente direttiva, si intende per:
2.1. "massa massima" del veicolo, la massa a carico massima tecnicamente ammissibile definita al punto 2.8 dell'allegato I della direttiva 70/156/CEE;
2.2. "veicolo scarico", il veicolo in ordine di marcia avente la massa definita al punto 2.6 dell'allegato I della direttiva 70/156/CEE;
2.3. "tipo di dispositivo di protezione antincastro anteriore", i dispositivi di protezione antincastro anteriore che non presentano tra loro differenze per quanto riguarda i seguenti elementi essenziali: forma; dimensione; fissaggio; materiali di cui al punto 1.1.3 dell'allegato 1;
2.4. "protezione antincastro anteriore", la presenza sulla parte anteriore del veicolo di uno dei seguenti elementi:

un dispositivo specifico di protezione antincastro anteriore, oppure
carrozzeria, parti del telaio o altri elementi che, a motivo della loro forma e delle loro caratteristiche, possono essere considerati come facenti funzione di dispositivo di protezione antincastro anteriore;

2.5. "tipo di veicolo", i veicoli che non presentano tra loro differenze per quanto riguarda i seguenti aspetti essenziali;
2.5.1. la larghezza dell'asse piu' avanzato misurata sui punti piu' esterni dei pneumatici, esclusa la sporgenza dei pneumatici al suolo;
2.5.2. la struttura, le dimensioni, la forma e i materiali della parte anteriore del veicolo, qualora abbiano un'incidenza sulle prescrizioni di cui ai punti applicabili della presente direttiva;
2.5.3. il dispositivo di protezione antincastro anteriore omologato installato sul veicolo;
2.5.4. la massa massima del tipo di veicolo.

3. PRESCRIZIONI TECNICHE

Le prescrizioni tecniche che devono essere rispettate per ottenere l'omologazione a norma della presente direttiva sono quelle di cui ai punti 6, 8 e 10 e all'allegato 5 del regolamento UNECE n. 93, con le seguenti eccezioni:
3.1. Al punto 8.2, l'espressione "communication document contained in annex 1" va letta "EC type-approval certificate contained in Annex 1, Appendix 5".
3.2. Al punto 8.3, l'espressione tra parentesi quadre "(annex 1, item 9)" va letta "(Annex I, Appendix 4, Addendum, Paragraph 1.4)".
3.3. Al punto 8.6, l'espressione tra parentesi quadre "(annex 1, item 8)" va letta "(Annex I, Appendix 1, Paragraph 2.3)".
3.4. Al punto 3.5.1 dell'allegato V, l'espressione "For applications pursuant to Part III" va letta "For applications pursuant to Annex I, Paragraph 1.3".



(1) Come definiti nella parte A dell'allegato II della direttiva 70/156/CEE.



 
ALLEGATO III

Regolamento n. 93 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (ECE/ONU) - Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei dispositivi di protezione antincastro anteriore, dei veicoli, per quanto riguarda il montaggio di un dispositivo di protezione antincastro anteriore di tipo omologato e dei veicoli, per
quanto riguarda la protezione antincastro anteriore (1)

1. CAMPO DI APPLICAZIONE

1.1. Il presente regolamento si applica:
1.1.1. PARTE I: ai dispositivi di protezione antincastro anteriore destinati ad essere montati su veicoli delle categorie N2 e N3 (2)
1.1.2. PARTE II: al montaggio, su veicoli delle categorie N2 e N3 (2), di dispositivi di protezione antincastro anteriore omologati ai sensi della parte I del presente regolamento;
1.1.3. PARTE III: ai veicoli delle categorie N2 e N3, per quanto riguarda la protezione antincastro anteriore, muniti di un dispositivo di protezione antincastro anteriore non omologato come entita' tecnica ai sensi della parte I del presente regolamento, o che sono stati progettati e/o equipaggiati in modo tale che i loro componenti assolvono la funzione di dispositivi di protezione antincastro anteriore.
1.2. I veicoli della categoria N2 aventi una massa massima non superiore a 7,5 t devono rispettare soltanto il requisito dell'altezza libera dal suolo di 400 mm prescritto dal presente regolamento.
1.3. Le prescrizioni del presente regolamento non si applicano:
1.3.1. ai veicoli fuoristrada delle categorie N2G e N3G (2);
1.3.2. ai veicoli la cui destinazione non e' compatibile con le disposizioni relative alla protezione antincastro anteriore;

2. OBIETTIVO

Scopo del presente regolamento e' di dotare i veicoli delle categorie M1 e N1(2) di una protezione antincastro efficace in caso di collisione frontale con i veicoli di cui al paragrafo 1 del presente regolamento.

3. DEFINIZIONI

3.1. Ai fini del presente regolamento, si intende per:
3.1.1. "massa massima" del veicolo, la massa massima tecnicamente ammissibile dichiarata dal costruttore (che puo' essere superiore alla "massa massima autorizzata" dall'amministrazione nazionale);
3.1.2. "peso massimo" del veicolo, la forza verticale (in newton) che deve essere esercitata per sostenere il medesimo veicolo caricato alla sua massa massima;
3.1.3. "veicolo a vuoto", il veicolo in ordine di marcia privo di occupanti e a vuoto, ma munito di carburante, liquido refrigerante, lubrificante, attrezzi e ruota di scorta (se fornita come dotazione standard dal costruttore del veicolo);
3.1.4. "omologazione di un dispositivo di protezione antincastro anteriore", l'omologazione di un tipo di dispositivo di protezione antincastro anteriore conformemente alle prescrizioni di cui al punto 7;
3.1.5. "tipo di dispositivo di protezione antincastro anteriore", i dispositivi che non presentano tra di loro differenze per quanto riguarda i seguenti elementi essenziali: la forma, le dimensioni, il fissaggio, i materiali e i marchi di cui al punto 4.2;
3.1.6. "protezione antincastro anteriore", la presenza sulla parte anteriore del veicolo di:
3.1.6.1. un dispositivo specifico di protezione antincastro anteriore; oppure di
3.1.6.2. una parte della carrozzeria, di elementi del telaio o altri elementi che, a motivo della loro forma e delle loro caratteristiche, possono essere considerati come facenti funzione di dispositivo di protezione antincastro anteriore;
3.1.7. "omologazione di un veicolo", l'omologazione di un tipo di veicolo:

- ai sensi della parte II del presente regolamento, per quanto
riguarda il montaggio di un dispositivo di protezione antincastro
anteriore di un tipo omologato ai sensi della parte I del presente
regolamento; oppure - ai sensi della parte III del presente regolamento, per quanto
riguarda la protezione antincastro anteriore;

3.1.8. "tipo di veicolo", i veicoli che non presentano tra di loro differenze per quanto riguarda i seguenti aspetti essenziali:

- la larghezza dell'asse piu' avanzato, misurata sui punti piu'
esterni dei pneumatici, esclusa la sporgenza dei pneumatici al
suolo; - la struttura, le dimensioni, la forma e i materiali della parte
anteriore del veicolo, qualora abbiano un'incidenza sulle
prescrizioni di cui alle parti applicabili del presente
regolamento; - il dispositivo di protezione antincastro anteriore omologato
montato sul veicolo, se la domanda e' stata presentata ai sensi
della parte II del presente regolamento; - la massa massima del tipo di veicolo.

4. DOMANDA DI OMOLOGAZIONE

4.1. La domanda di omologazione ai sensi di una parte del presente regolamento deve essere presentata dal costruttore del tipo di veicolo o dal fabbricante del tipo di dispositivo di protezione antincastro anteriore o dal loro mandatario.
4.2. Per ciascun tipo, alla domanda deve essere allegato quanto segue:
4.2.1. documentazione in triplice copia con una descrizione delle caratteristiche tecniche del tipo di veicolo o di dispositivo di protezione antincastro anteriore: le dimensioni, le linee e i materiali, se necessari ai fini del presente regolamento;
4.2.2. nel caso dei dispositivi di protezione antincastro anteriore un campione del tipo: su tutti i principali elementi del campione. aventi attinenza con la protezione antincastro anteriore, devono essere apposte in modo chiaro e indelebile la denominazione commerciale o la marca del richiedente e la designazione del tipo;
4.2.3. un veicolo o un dispositivo rappresentativo del tipo da omologare deve essere presentato per ciascuna prova al servizio tecnico responsabile dell'esecuzione delle prove di omologazione;
4.2.4. per le domande presentate ai sensi delle parti II e III del presente regolamento, puo' essere ammesso alle prove un veicolo che non presenta tutti i componenti propri del tipo, purche' cio' non incida negativamente sulla protezione antincastro anteriore;
4.2.5. indicazione della posizione dei punti P1, P2 e P3 di cui all'allegato 5. Per le domande presentate ai sensi della parte I del presente regolamento, si deve tenere conto delle prescrizioni della parte II.
4.3. Alle domande presentate ai sensi della parte II del presente regolamento deve essere allegato quanto segue:
4.3.1. un elenco dei dispositivi di protezione antincastro anteriore destinati ad essere montati sul tipo di veicolo;
4.3.2. su richiesta delle autorita' competenti, la scheda di comunicazione di cui all'allegato 1 del presente regolamento deve essere presentata per ciascun dispositivo di protezione antincastro anteriore da omologare.
4.4. Alle domande presentate ai sensi delle parti II e III del presente regolamento devono essere allegate informazioni sul tipo di veicolo quale definito al punto 3.1.8.
4.5. Per trattare gli aspetti elencati di seguito, le autorita' competenti devono seguire le procedure amministrative di cui all'allegato 6;
4.5.1. verifica dell'esistenza di disposizioni soddisfacenti per assicurare un controllo efficace della conformita' della produzione prima di rilasciare l'omologazione;
4.5.2. sanzioni in caso di non conformita' della produzione;
4.5.3. modifica o estensione dell'omologazione di un tipo;
4.5.4. cessazione definitiva della produzione.

PARTE I
OMOLOGAZIONE DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE ANTINCASTRO ANTERIORE

5. OMOLOGAZIONE DI UN DISPOSITIVO DI PROTEZIONE ANTINCASTRO ANTERIORE

5.1. Se il dispositivo di protezione antincastro anteriore di cui si richiede l'omologazione ai sensi del presente regolamento soddisfa le prescrizioni di cui al punto 6, l'omologazione del tipo di dispositivo e' rilasciata conformemente alle disposizioni di cui all'allegato 4.
5.2. L'omologazione, l'estensione o il rifiuto dell'omologazione del tipo di dispositivo di protezione antincastro anteriore ai sensi del presente regolamento vengono comunicati alle parti contraenti dell'accordo del 1958 che applicano il presente regolamento mediante una scheda conforme al modello di cui all'allegato 1 del presente regolamento.

6. PRESCRIZIONI RELATIVE AI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE ANTINCASTRO ANTERIORE

6.1. Il dispositivo di protezione antincastro anteriore deve offrire resistenza sufficiente alle forze applicate parallelamente all'asse longitudinale del veicolo e deve soddisfare determinate prescrizioni dimensionali. A tal fine devono essere impiegati il procedimento e le condizioni di prova stabiliti nell'allegato 5 del presente regolamento.
6.2. L'altezza della sezione trasversale della protezione antincastro anteriore non deve essere inferiore a 100 mm per i veicoli della categoria N2 e a 120 mm per i veicoli della categoria N3. Le estremita' laterali della traversa non devono essere curvate in avanti ne' presentare alcun bordo tagliente verso l'esterno; questa condizione e' soddisfatta se le estremita' laterali della traversa sono arrotondate all'esterno con un raggio di curvatura di almeno 2,5 mm.
6.3. Il dispositivo puo' essere progettato in modo che la sua posizione sulla parte anteriore del veicolo possa essere modificata in questo caso, in posizione di funzionamento, deve essere ottenuto un bloccaggio tale da escludere qualsiasi possibilita' di spostamento involontario. L'operatore deve poter modificare la posizione del dispositivo applicando una forza non superiore a 40 daN.
6.4. Le superfici estreme esterne dei dispositivi di protezione anteriore devono essere essenzialmente lisce o ondulate orizzontalmente; le teste bombate di bulloni o rivetti possono tuttavia sporgere dalla superficie per non piu' di 10 mm.

PARTE II OMOLOGAZIONE DI UN VEICOLO PER QUANTO RIGUARDA IL MONTAGGIO DI UN
DISPOSITIVO DI PROTEZIONE ANTINCASTRO ANTERIORE DI TIPO OMOLOGATO

7. OMOLOGAZIONE DEL MONTAGGIO DI UN DISPOSITIVO DI PROTEZIONE ANTINCASTRO ANTERIORE OMOLOGATO
7.1. Se il veicolo di cui si richiede l'omologazione ai sensi della parte II del presente regolamento e' munito di un dispositivo di protezione antincastro anteriore e soddisfa le prescrizioni di cui al punto 8, l'omologazione del tipo di veicolo e' rilasciata conformemente alle disposizioni di cui all'allegato 4.
7.2. L'omologazione, l'estensione o il rifiuto dell'omologazione di un tipo di veicolo ai sensi del presente regolamento vengono comunicati alle parti contraenti dell'accordo del 1958 che applicano il presente regolamento mediante una scheda conforme al modello di cui all'allegato 2 del presente regolamento.

8. PRESCRIZIONI DI MONTAGGIO DI UN DISPOSITIVO DI PROTEZIONE ANTINCASTRO ANTERIORE OMOLOGATO

8.1. La massa massima del tipo di veicolo per il quale si chiede l'omologazione non deve superare il valore indicato nella scheda di comunicazione dell'omologazione di ciascun dispositivo di protezione antincastro anteriore omologato e destinato ad essere montato sul veicolo in questione.
8.2. Il veicolo sul quale e' montato il dispositivo di protezione antincastro anteriore deve soddisfare determinate prescrizioni dimensionali indicate nell'allegato 5, tenendo conto delle condizioni di prova e delle informazioni riportate nella scheda di comunicazione di cui all'allegato I relativa al dispositivo di protezione antincastro anteriore.
8.3. Il dispositivo di protezione antincastro anteriore deve essere montato sul veicolo in modo che la distanza orizzontale, misurata verso il retro, tra la parte piu' avanzata del veicolo e la parte anteriore del dispositivo di protezione anteriore non superi 400 mm, meno la deformazione registrata (punto 9 dell'allegato 1), misurata su ciascuno dei punti su cui sono state applicate le forze di prova durante le prove di omologazione del tipo di dispositivo di protezione antincastro anteriore, in conformita' delle disposizioni della parte I del presente regolamento e annotate sulla scheda di comunicazione (cfr. figure 1 e 2).
8.4. Per misurare queste distanze, si esclude qualsiasi parte del veicolo che si trovi a piu' di 2 m dal suolo.
8.5. L'altezza libera massima dal suolo della parte inferiore del dispositivo di protezione antincastro anteriore non deve superare 400 mm, come specificato al punto 2 dell'allegato 5, tra i due punti P1 del dispositivo montato. Esteriormente a ciascun punto P1, questa altezza puo' superare 400 mm a condizione che la parte inferiore del dispositivo non si trovi al di sopra di un piano che, passando attraverso la parte inferiore del dispositivo direttamente sotto il punto P1, forma un angolo di 15 gradi rispetto al piano orizzontale (cfr. figura 3).
8.6. La distanza dal suolo dei punti di applicazione delle forze di prova sul dispositivo di protezione antincastro anteriore conformemente alla parte I del presente regolamento e annotata nella scheda di comunicazione (punto 8 dell'allegato 1), non deve superare 445 mm, come indicato al punto 2 dell'allegato 5.
8.7. L'altezza libera massima dal suolo della parte inferiore del dispositivo di protezione antincastro anteriore tra i due punti P1 non deve superare 450 mm; tenendo conto del loro movimento durante l'applicazione del carico di prova, in conformita' della parte I.
8.8. La larghezza del dispositivo di protezione antincastro anteriore non deve superare in alcun punto la larghezza dei parafanghi che coprono le ruote dell'asse piu' avanzato, ne' essere inferiore di piu' di 100 mm su ciascun lato dell'asse piu' avanzato misurata ai punti piu' esterni dei pneumatici, esclusa la sporgenza dei pneumatici al suolo (cfr. figura 1), ne' essere inferiore di piu' di 200 mm su ciascun lato, misurata ai punti piu' esterni dei predellini di accesso alla cabina del conducente.

PARTE III
OMOLOGAZIONE DI UN VEICOLO PER QUANTO RIGUARDA
LA PROTEZIONE ANTINCASTRO ANTERIORE

9. OMOLOGAZIONE DI UN VEICOLO MUNITO DI PROTEZIONE ANTINCASTRO ANTERIORE

9.1. Se il veicolo di cui si richiede l'omologazione ai sensi del presente regolamento e' munito di una protezione antincastro anteriore che soddisfa le prescrizioni di cui al punto 10, l'omologazione del tipo di veicolo e' rilasciata conformemente alle disposizioni di cui all'allegato 4.
9.2. L'omologazione, l'estensione o il rifiuto dell'omologazione del tipo di veicolo ai sensi del presente regolamento vengono comunicati alle parti contraenti dell'accordo del 1958 che applicano il presente regolamento mediante una scheda conforme al modello di cui all'allegato 3 del presente regolamento.

10. PRESCRIZIONI RELATIVE A UN VEICOLO MUNITO DI PROTEZIONE ANTINCASTRO ANTERIORE

10.1. Ogni veicolo delle categorie N2 o N3 soddisfa la prescrizione di cui al punto 2 se e' munito di un dispositivo di protezione antincastro anteriore che non sia gia' stato omologato come entita' tecnica ai sensi della parte I del presente regolamento, oppure se la parte anteriore del veicolo e' concepita e/o realizzata in modo che i suoi elementi possono essere considerati, per forma e caratteristiche, quali elementi che assolvono le funzioni del dispositivo di protezione antincastro anteriore. Sono assimilati al dispositivo di protezione antincastro anteriore gli elementi la cui azione combinata soddisfa le prescrizioni che seguono.
10.2. La protezione antincastro anteriore deve offrire resistenza sufficiente alle forze applicate parallelamente all'asse longitudinale del veicolo e deve soddisfare determinate prescrizioni dimensionali. A tal fine devono essere impiegati il procedimento e le condizioni di prova indicati nell'allegato 5 del presente regolamento.
10.3. Per le domande presentate ai sensi della parte III del presente regolamento, l'altezza della sezione della traversa del dispositivo di protezione antincastro anteriore (non omologato come entita' tecnica ai sensi della parte I) non deve essere inferiore a 100 mm per i veicoli della categoria N2 e a 120 mm per i veicoli della categoria N3.
10.4. Il dispositivo puo' essere progettato in modo che la sua posizione sulla parte anteriore del veicolo possa essere modificata. In questo caso, in posizione di funzionamento, deve essere ottenuto un bloccaggio tale da escludere qualsiasi possibilita' di spostamento involontario. L'operatore deve poter modificare la posizione del dispositivo applicando una forza non superiore a 40 daN.
10.5. La protezione antincastro anteriore deve possedere resistenza sufficiente in modo che la distanza orizzontale, misurata verso il retro, tra la parte piu' avanzata del veicolo dopo l'applicazione delle forze di prova (specificate nel presente allegato) e la superficie di contatto dell'asta di spinta non sia superiore a 400 mm.
10.6. Per misurare queste distanze, si esclude qualsiasi parte del veicolo, che si trovi a piu' di 2 m dal suolo.
10.7. L'altezza libera massima dal suolo della parte inferiore della protezione antincastro anteriore non deve superare 400 mm, come specificato al punto 2 dell'allegato 5, tra i due punti P1. Esteriormente a ciascun punto P1, questa altezza puo' superare 400 mm a condizione che la parte inferiore non si trovi al di sopra di un piano che, passando attraverso la parte inferiore della protezione antincastro anteriore direttamente sotto il punto P1, forma un angolo di 15 gradi rispetto al piano orizzontale (cfr. figura 3).
10.8. L'altezza libera massima dal suolo della parte inferiore della protezione antincastro anteriore tra i due punti P1 non deve superare 450 mm, tenendo conto del loro movimento durante l'applicazione del carico di prova.
10.9. La larghezza della protezione antincastro anteriore non deve superare, in alcun punto, la larghezza dei parafanghi che coprono le ruote dell'asse piu' avanzato, ne' essere inferiore di piu' di 100 mm su ciascun lato dell'asse piu' avanzato, misurata ai punti piu' esterni dei pneumatici; esclusa la sporgenza dei pneumatici al suolo (cfr. figura 1), ne' essere inferiore di piu' di 200 mm su ciascun lato, misurata ai punti piu' esterni dei predellini di accesso alla cabina del conducente.
----> Vedere figure alle pagg. 72 - 73 - 74 <----



(1) Regolamento della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite pubblicato conformemente alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 5, della decisione 97/836/CE del Consiglio (GU L 346 del 17.12.1997, pag. 78).
(2) Cfr. Risoluzione codificata sulla costruzione dei veicoli (R.E. 3, allegato 7) TRANS/SC1/WP29/78/Amend. 3).



 
ALLEGATO 1

Comunicazione

(Formato massimo: A4 (210 mm x 297 mm)

E (1)...

Rilasciata da: denominazione dell'amministrazione .

..................................
..................................
..................................

concernente (2) RILASCIO DELL'OMOLOGAZIONE
ESTENSIONE DELL'OMOLOGAZIONE
RIFIUTO DELL'OMOLOGAZIONE
REVOCA DELL'OMOLOGAZIONE
CESSAZIONE DEFINITIVA DELLA PRODUZIONE di un tipo di dispositivo di protezione antincastro anteriore ai sensi del regolamento n. 93 (parte I)

Omologazione n...................... Estensione n...................

1. Denominazione commerciale o marca dell'entita' tecnica: ........
2. Se necessario, tipo di veicolo(i) e categoria ai quali e'
destinata l'entita' tecnica: ...................................
3. Massa massima del veicolo(i) su cui deve essere montato il
dispositivo di protezione antincastro anteriore: ...............
4. Nome e indirizzo del fabbricante: ..............................
5. Nome e indirizzo dell'eventuale mandatario del fabbricante: ....
6. Caratteristiche dell'entita' tecnica: ..........................
7. Eventuali restrizioni di utilizzazione e condizioni di
montaggio: .....................................................
8. Posizione dei punti di applicazione delle forze di prova sul
dispositivo: ...................................................
9. Deformazione orizzontale e verticale massima di un punto di
prova qualsiasi durante e dopo l'applicazione delle forze di
prova: ......................................................... 10. Data in cui il dispositivo e' stato presentato per le prove di
omologazione: .................................................. 11. Servizio tecnico incaricato delle prove di omologazione dei
dispositivi: ................................................... 12. Data del verbale di prova rilasciato dal servizio tecnico: ..... 13. Numero del verbale di prova rilasciato dal servizio tecnico: ... 14. Omologazione rilasciata/rifiutata/estesa/revocata(2): .......... 15. Motivi dell'estensione dell'omologazione: ...................... 16. Ubicazione del marchio di omologazione: ........................ 17. Luogo: ......................................................... 18. Data: .......................................................... 19. firma: .........................................................
Nome: .......................................................... 20. Alla presente comunicazione e' allegato l'elenco dei documenti
depositati (e disponibili) presso l'amministrazione che ha
rilasciato l'omologazione. 21. Eventuali osservazioni: ........................................



(1) numero distintivo del paese che ha rilasciato/esteso/ rifiutato/revocato l'omologazione (cfr. le disposizioni del regolamento relative all'omologazione).
(2) Cancellare la dicitura inutile.



 
ALLEGATO 2

Comunicazione

(Formato massimo: A4 (210 mm x 297 mm)

E (1)...

Rilasciata da: denominazione dell'amministrazione

..................................
..................................
..................................

concernente (2) RILASCIO DELL'OMOLOGAZIONE
ESTENSIONE DELL'OMOLOGAZIONE
RIFIUTO DELL'OMOLOGAZIONE
REVOCA DELL'OMOLOGAZIONE
CESSAZIONE DEFINITIVA DELLA PRODUZIONE di un tipo di veicolo per quanto riguarda il montaggio del dispositivo di protezione antincastro anteriore di tipo omologato ai sensi del regolamento n. 93 (parte II)

Omologazione n...................... Estensione n..................

1. Denominazione commerciale o marca del veicolo: .................
2. Tipo e categoria del veicolo(i): ...............................
3. Massa massima del veicolo(i): ..................................
4. Nome e indirizzo del costruttore: ..............................
5. Nome e indirizzo dell'eventuale mandatario del costruttore: ....
6. Breve descrizione del tipo di veicolo per quanto riguarda le
dimensioni e le linee: .........................................
7. Denominazione commerciale o marca del dispositivo di protezione
antincastro anteriore e relativo numero di omologazione: .......
8. Data in cui il veicolo e' stato presentato per le prove di
omologazione: ..................................................
9. Servizio tecnico incaricato delle prove di omologazione dei
veicoli: ....................................................... 10. Data del verbale di prova rilasciato dal servizio tecnico: ..... 11. Numero del verbale di prova rilasciato dal servizio tecnico: ... 12. Omologazione rilasciata/rifiutata/estesa/revocata (2): ......... 13. Motivi dell'estensione dell'omologazione: ...................... 14. Ubicazione del marchio di omologazione sul veicolo: ............ 15. Luogo: ......................................................... 16. Data: .......................................................... 17. Firma: .........................................................
Nome: .......................................................... 18. Alla presente comunicazione e' allegato un elenco dei documenti
che costituiscono il fascicolo di omologazione depositato
presso l'autorita' che rilascia l'omologazione, del quale si
puo' richiedere copia 19. Eventuali osservazioni: ........................................



(1) numero distintivo del paese che ha rilasciato/esteso/ rifiutato/revocato l'omologazione (cfr. le disposizioni del regolamento relative all'omologazione).
(2) Cancellare la dicitura inutile.



 
ALLEGATO 3

Comunicazione

(Formato massimo: A4 (210 mm x 297 mm)

E (1)...

Rilasciata da: denominazione dell'amministrazione

..................................
..................................
..................................

concernente (2) RILASCIO DELL'OMOLOGAZIONE
ESTENSIONE DELL'OMOLOGAZIONE
RIFIUTO DELL'OMOLOGAZIONE
REVOCA DELL'OMOLOGAZIONE
CESSAZIONE DEFINITIVA DELLA PRODUZIONE di un veicolo per quanto riguarda la protezione antincastro ante- riore ai sensi del regolamento n. 93 (parte III)

Omologazione n...................... Estensione n..................

1. Denominazione commerciale o marca del veicolo: .................
2. Tipo e categoria del veicolo(i): ...............................
3. Massa massima del veicolo(i): ..................................
4. Nome e indirizzo del costruttore: ..............................
5. Se necessario, nome e indirizzo del mandatario del
costruttore: ...................................................
6. Caratteristiche degli elementi che assicurano la protezione
anteriore: .....................................................
7. Data in cui il veicolo e' stato presentato per le prove di
omologazione: ..................................................
8. Posizione dei punti di applicazione delle forze di prova sul
dispositivo: ...................................................
9. Deformazione verticale e orizzontale massima di un punto di
prova qualsiasi durante e dopo l'applicazione delle forze di
prova: ......................................................... 10. Servizio tecnico incaricato delle prove di omologazione dei
veicoli: ....................................................... 11. Data del verbale di prova rilasciato dal servizio tecnico: ..... 12. Numero del verbale di prova rilasciato dal servizio tecnico: ... 13. Omologazione rilasciata/rifiutata/estesa/revocata (2): ......... 14. Motivi dell'estensione dell'omologazione: ...................... 15. Ubicazione del marchio di omologazione sul veicolo: ............ 16. Luogo: ......................................................... 17. Data: .......................................................... 18. Firma: .........................................................
Nome: .......................................................... 19. Alla presente comunicazione e' allegato un elenco dei documenti
che costituiscono il fascicolo di omologazione depositato presso
l'autorita' che rilascia l'omologazione, del quale si puo'
richiedere copia. 20. Eventuali osservazioni: ........................................



(1) numero distintivo del paese che ha rilasciato/esteso/ rifiutato/revocato l'omologazione (cfr. le disposizioni del regolamento relative all'omologazione).
(2) Cancellare la dicitura inutile.



 
ALLEGATO 4

Disposizioni relative ai marchi di omologazione

1. NUMERO DI OMOLOGAZIONE

1.1. A ciascun tipo omologato deve essere assegnato un numero di omologazione. Le prime due cifre (attualmente 00) indicano la serie di emendamenti comprendenti le modifiche tecniche sostanziali piu' recenti apportate al regolamento alla data in cui e' stata concessa l'omologazione. Una parte contraente non puo' assegnare lo stesso numero ad un altro tipo.
1.2. L'omologazione, l'estensione o il rifiuto dell'omologazione ai sensi del presente regolamento vengono comunicati alle parti contraenti dell'accordo del 1958 che applicano il presente regolamento mediante una scheda conforme a uno dei modelli di cui agli allegati 1, 2 o 3 del presente regolamento.
1.3. Su ogni elemento di una serie conforme a un tipo omologato ai sensi del presente regolamento deve essere apposto, in posizione visibile e, nel caso di un'entita' tecnica, in un punto facilmente accessibile in posizione di montaggio e indicato sulla scheda di omologazione, un marchio di omologazione internazionale costituito come segue:
1.3.1. un cerchio all'interno del quale e' iscritta la lettera "E" seguita dal numero distintivo del paese che ha rilasciato l'omologazione (1);
1.3.2. il numero del presente regolamento, seguito dalla lettera "R", da un trattino e dal numero di omologazione, a destra del cerchio di cui al punto 1.3.1;
1.3.3. un simbolo supplementare separato dal numero del presente regolamento mediante un tratto verticale e costituito dal numero romano che indica la parte del regolamento (I, II o III) ai sensi della quale il dispositivo o il veicolo sono stati omologati.
1.4. Se il veicolo e' conforme a un tipo di veicolo omologato, ai sensi di uno o piu' regolamenti allegati all'accordo, nel paese che ha rilasciato l'omologazione ai sensi del presente regolamento, non e' necessario ripetere il simbolo di cui al punto 1.3.1 del presente allegato: in questo caso i numeri di regolamento e di omologazione e gli altri simboli supplementari relativi a tutti i regolamenti ai sensi dei quali l'omologazione e' stata rilasciata nel paese che ha concesso l'omologazione ai sensi del presente regolamento devono essere posti in colonne verticali a destra del simbolo di cui al punto 1.3.1 del presente allegato.
1.5. Il marchio di omologazione deve essere chiaramente leggibile e indelebile.

2. ESEMPI DI COLLOCAZIONE DEI MARCHI

2.1. Modello A

----> Vedere figura di pag. 81 <----

2.1.1. Il marchio di omologazione sopra raffigurato indica che il tipo di veicolo su cui e' apposto e' stato omologato, per quanto concerne la protezione antincastro anteriore, nel Regno Unito (E11) ai sensi del regolamento n. 93, parte II (montaggio di un dispositivo di protezione antincastro anteriore di tipo omologato) con il numero di omologazione 002439. Le prime due cifre del numero di omologazione indicano che l'omologazione e' stata rilasciata conformemente alle prescrizioni del regolamento n. 93, parte II, nella versione originaria.

2.2. Modello B
----> Vedere figura di pag. 82 <----

2.2.1 - Il marchio di omologazione sopra raffigurato indica che il tipo di veicolo su cui e' apposto e' stato omologato nel Regno Unito (E11) ai sensi del regolamento n. 93, parte II e del regolamento n. 31 (1). I numeri di omologazione indicano che, alla data delle rispettive omologazioni, il regolamento n. 93 esisteva in versione originaria, mentre il regolamento n. 31 comprendeva la serie di modifiche 02.



(1) 1 per la Germania, 2 per la Francia, 3 per l'Italia, 4 per i Paesi Bassi, 5 per la Svezia, 6 per il Belgio, 7 per l'Ungheria, 8 per la Repubblica ceca, 9 per la Spagna, 10 per la Jugoslavia, 11 per il Regno Unito, 12 per l'Austria, 13 per il Lussemburgo, 14 per la Svizzera, 15 (non assegnato), 16 per la Norvegia, 17 per la Finlandia, 18 per la Danimarca, 19 per la Romania, 20 per la Polonia, 21 per il Portogallo, 22 per la Federazione russa, 23 per la Grecia, 24 e 25 (non assegnati), 26 per la Slovenia e 27 per la Slovacchia. Ulteriori numeri saranno assegnati ad altri paesi secondo l'ordine cronologico in cui avranno ratificato o aderito all'accordo relativo al riconoscimento dell'omologazione di accessori e parti dei veicoli: tali numeri saranno comunicati dal segretario generale delle Nazioni Unite alle parti contraenti dell'accordo.

(1) Questo numero e' fornito a titolo di esempio.



 
ALLEGATO 5

Condizioni e procedimenti di prova

1. CONDIZIONI DI PROVA RELATIVE AI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE ANTINCASTRO ANTERIORE

1.1. Su richiesta del fabbricante, la prova puo' essere effettuata su:
1.1.1. un veicolo del tipo su cui deve essere installato il dispositivo di protezione antincastro anteriore; in questo caso devono essere osservare le condizioni di cui al punto 2: oppure:
1.1.2. una parte del telaio del tipo di veicolo su cui deve essere installato il dispositivo di protezione antincastro anteriore; questa parte deve essere rappresentativa del tipo o dei tipi di veicolo in questione; oppure:
1.1.3. un banco di prova rigido.
1.2. Nei casi di cui ai punti 1.1.2 e 1.1.3, le parti utilizzate per fissare il dispositivo di protezione antincastro anteriore sulla parte del telaio del veicolo o sul banco di prova rigido devono essere equivalenti a quelle che servono per trattenere il dispositivo sul veicolo.
1.3. Su richiesta del fabbricante e con l'autorizzazione del servizio tecnico, il procedimento di prova di cui al punto 3 puo' essere simulato mediante calcoli o altri metodi analoghi, a condizione che l'equivalenza sia dimostrata.

2. CONDIZIONI DI PROVA RELATIVE AI VEICOLI
2.1. Se necessario per ottenere le forze di prova prescritte al punto 3.1, il veicolo puo' essere trattenuto con qualsiasi sistema, che deve essere specificato dal costruttore del veicolo.
2.2. Le dimensioni devono essere misurate come se il veicolo si trovasse nelle seguenti condizioni:
22.1. il veicolo e' a vuoto;
2.2.2. il veicolo e' fermo su una superficie piana, piatta, rigida e regolare;
2.2.3. le ruote anteriori sono in posizione diritta;
2.2.4. i pneumatici sono gonfiati alla pressione raccomandata dal costruttore del veicolo;
2.2.5. i veicoli muniti di sospensione idropneumatica, idraulica o pneumatica o di un dispositivo di regolazione automatica in funzione del carico si trovano nella condizione normale di marcia indicata dal costruttore.

3. PROCEDIMENTO DI PROVA
3.1. I punti P1 si trovano alla distanza massima di 200 mm dai piani longitudinali tangenti ai punti piu' esterni dei pneumatici dell'asse anteriore, esclusa la sporgenza dei pneumatici al suolo; i punti P2 sono simmetrici rispetto al piano longitudinale mediano del veicolo, a una distanza di 700-1200 mm tra di loro. La posizione esatta deve essere indicata dal costruttore.
3.2. L'altezza dal suolo dei punti P1 e P2 e' definita dal costruttore del veicolo all'interno delle linee che delimitano la parte anteriore del dispositivo. Questa altezza non deve pero' superare 445 mm con il veicolo a vuoto. Il punto P3 si trova sul piano longitudinale (verticale) mediano del veicolo (cfr. figura 1 del regolamento).
3.3 Le forze di prova sottoindicate devono essere applicate su ciascuno dei punti di prova nel corso di prove distinte effettuate con uno stesso veicolo o dispositivo oppure, su richiesta del costruttore/concessionario, su veicoli o campioni diversi.
3.3.1. Se la struttura e gli elementi del veicolo connessi con la protezione antincastro anteriore sono situati in modo sostanzialmente simmetrico al piano longitudinale mediano del veicolo, le prove sui punti P1 e P2 sono effettuate soltanto su un lato.
3.3.2. Durante la prova, le forze devono essere applicate il piu' rapidamente possibile e il dispositivo o il veicolo devono sopportare le forze indicate ai punti che seguono per almeno 0,2 secondi.
3.3.3. Sui due punti P1 viene successivamente applicata una forza orizzontale pari al 50% del peso massimo del veicolo o del tipo o tipi di veicoli cui e' destinato il dispositivo, ma non superiore a 80 x 103N.
3.3.4. Sui due punti P2 viene successivamente applicata una forza orizzontale pari al 100% del peso massimo del veicolo o del tipo o tipi di veicoli cui e' destinato il dispositivo, ma non superiore a 160 x 103 N. Se il dispositivo non e' continuo e si riduce nella zona della sezione trasversale tra i due punti P2, le prove proseguono applicando sul punto P3 una forza orizzontale uguale a quella applicata sui punti P1.
3.4. Gli spostamenti orizzontali e verticali massimi registrati per ciascun punto di prova durante l'applicazione delle forze sopraindicate e lo spostamento piu' elevato sono indicati nella scheda di comunicazione.
3.5. Ogni volta che una prova pratica viene effettuata per verificare se le prescrizioni di cui ai punti precedenti sono rispettate, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:
3.5.1. per le domande di omologazione presentate ai sensi della parte III, un dispositivo di protezione antincastro anteriore (non omologato come entita' tecnica ai sensi della parte I) deve essere raccordato ai longheroni dal telaio del veicolo o a cio' che li sostituisce o a una struttura che presenti caratteristiche equivalenti:
3.5.2. le forze prescritte devono essere applicate mediante aste di spinta opportunamente articolate (ad esempio mediante giunti cardanici), parallelamente al piano longitudinale mediano del veicolo, interponendo una superficie di appoggio di altezza non superiore a 250 mm (l'altezza e la larghezza esatte devono essere indicate dal costruttore) e di larghezza non superiore a 400 mm, i cui bordi verticali hanno un raggio di curvatura di 5 ± 1 mm e il cui centro viene posto successivamente sui punti P1, P2 e P3.
 
ALLEGATO 6

Conformita' della produzione e altre procedure amministrative

1. CONFORMITA' DELLA PRODUZIONE

1.1. I dispositivi di protezione antincastro anteriore e i veicoli omologati ai sensi del presente regolamento devono essere costruiti in modo da essere conformi al tipo omologato, rispettando le prescrizioni di cui al presente regolamento.
1.2. Al fine di verificare la conformita' con le prescrizioni del punto 1.1, devono essere eseguiti gli opportuni controlli della produzione.
1.3. Il titolare dell'omologazione deve, in particolare:
1.3.1. assicurare l'esistenza di efficaci procedure di controllo della qualita' dei veicoli o dei dispositivi:
1.3.2. avere accesso agli impianti di prova necessari per verificare la conformita' al tipo omologato:
1.3.3. conservare i dati relativi ai risultati delle prove e i documenti allegati, che devono essere disponibili per un periodo da concordare con il servizio amministrativo;
1.3.4. analizzare i risultati di ciascun tipo di prova, per controllare e garantire la stabilita' delle caratteristiche del veicolo o del dispositivo, tenuto conto delle variazioni inerenti alla produzione industriale;
1.3.5. garantire che per ciascun tipo di veicolo o dispositivo, siano eseguite prove e controlli sufficienti relativamente a dimensioni materiali ed efficacia dei componenti che assolvono la funzione di protezione antincastro anteriore e di quelli che devono essere montati sul veicolo;
1.3.6. garantire che, per ogni serie di campioni o di provette da cui risulti la non conformita' al tipo di prova considerata, si proceda a un nuovo campionamento e a una nuova prova. Devono essere adottate tutte le disposizioni necessarie per ristabilire la conformita' della produzione corrispondente.
1.4. L'autorita' competente che ha rilasciato l'omologazione puo' verificare in qualsiasi momento i metodi di controllo della conformita' applicati presso ogni unita' di' produzione.
1.4.1. In occasione di ogni ispezione, i registri delle prove e della produzione devono essere messi a disposizione dell'ispettore.
1.4.2. L'ispettore puo' prelevare a caso campioni da sottoporre a prova nel laboratorio del fabbricante. il numero minimo di campioni puo' essere stabilito in funzione dei risultati dei controlli eseguiti dal fabbricante stesso.
1.4.3. Quando il livello qualitativo non e' soddisfacente o quando si ritiene necessario verificare la validita' delle prove eseguite in applicazione del punto 1.4.2, l'ispettore puo' prelevare campioni da inviare al servizio tecnico che ha eseguito le prove di omologazione.
1.4.4. L'autorita' competente puo' eseguire qualsiasi prova prescritta nel presente regolamento.
1.4.5. La frequenza normale dei controlli autorizzati dall'autorita' competente e' di una ogni due anni. Se, nel corso di una di tali ispezioni, vengono constatati risultati negativi, l'autorita' competente deve prendere tutte le disposizioni necessarie per ripristinare il piu' rapidamente possibile la conformita' della produzione.

2. SANZIONI IN CASO Dl NON CONFORMITA' DELLA PRODUZIONE

2.1. L'omologazione rilasciata a un tipo di veicolo o di dispositivo di protezione antincastro anteriore ai sensi del presente regolamento puo' essere revocata se non sono soddisfatte le prescrizioni di cui sopra o se il dispositivo di protezione non ha superato le prove prescritte dal presente regolamento.
2.2. Se una delle parti contraenti dell'accordo che applica il presente regolamento revoca un'omologazione precedentemente concessa, deve informarne immediatamente le altre parti contraenti che applicano il presente regolamento, a mezzo di una scheda di comunicazione conforme a uno dei modelli di cui agli allegati 1, 2 o 3 del presente regolamento.

3. MODIFICA ED ESTENSIONE DELL'OMOLOGAZIONE

3.1. Qualsiasi modifica di un tipo di dispositivo di protezione antincastro anteriore o di veicolo deve essere comunicato al servizio amministrativo che ha rilasciato l'omologazione del tipo. Detto servizio puo':
3.1.1. ritenere che le modifiche effettuate non hanno ripercussioni negative di rilievo e che in ogni modo il dispositivo di protezione antincastro anteriore e il veicolo sono ancora conformi alle prescrizioni applicabili; oppure
3.1.2. richiedere un ulteriore verbale di prova al servizio tecnico responsabile dell'esecuzione delle prove.
3.2. La conferma o il rifiuto dell'omologazione, specificando le modifiche apportate, devono essere comunicati alle parti contraenti dell'accordo che applicano il presente regolamento a mezzo di una scheda conforme a uno dei modelli di cui agli allegati 1, 2 o 3 del presente regolamento.
3.3. L'autorita' competente che rilascia un'estensione dell'omologazione assegna un numero di serie all'estensione e ne informa le altre parti dell'accordo del 1958 che applicano il presente regolamento, per mezzo di una scheda di comunicazione conforme a uno dei modelli di cui agli allegati 1, 2 o 3 del presente regolamento.

4. CESSAZIONE DEFINITIVA DELLA PRODUZIONE

Se il titolare di un'omologazione cessa completamente la produzione di un tipo di dispositivo di protezione antincastro anteriore o di protezione antiacastro anteriore omologato ai sensi del presente regolamento, ne deve informare l'autorita' che ha rilasciato l'omologazione. A seguito di tale comunicazione, l'autorita' competente informa le altre parti dell'accordo del 1958 che applicano il presente regolamento, per mezzo di una scheda di comunicazione conforme a uno dei modelli di cui agli allegati 1, 2 o 3 del presente regolamento.

5. DENOMINAZIONE E INDIRIZZO DEI SERVIZI TECNICI INCARICATI DELLE PROVE DI OMOLOGAZIONE E DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI

Le parti contraenti dell'accordo del 1958 che applicano il presente regolamento devono comunicare al segretariato delle Nazioni Unite le denominazioni e gli indirizzi dei servizi tecnici incaricati delle prove di omologazione e dei servizi amministrativi che rilasciano l'omologazione, ai quali devono essere inviate le schede concernenti l'omologazione, l'estensione, il rifiuto o la revoca dell'omologazione o la cessazione definitiva della produzione. rilasciate in altri paesi.
 
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