Gazzetta n. 61 del 13 marzo 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 27 febbraio 2002
Recepimento della direttiva 2001/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001, che modifica la direttiva 92/23/CEE del Consiglio relativa ai pneumatici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi nonche' al loro montaggio.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto l'art. 229 del nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992 che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie afferenti a materie disciplinate dallo stesso codice;
Visto l'art. 71 del nuovo codice della strada che ai commi 2, 3 e 4 stabilisce la competenza del Ministro dei trasporti e della navigazione, nel frattempo divenuto Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, a decretare in materia di norme costruttive e funzionali dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ispirandosi al diritto comunitario;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995, di recepimento delle direttive 92/53/CEE e 93/81/CEE concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 1995, come da ultimo modificato dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 13 maggio 1999, di recepimento della direttiva 98/91/CE, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 133 del 9 giugno 1999 e che di seguito verra' indicato come "decreto sulla omologazione CE";
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 30 marzo 1994, di attuazione della direttiva 92/23/CEE del Consiglio relativa ai pneumatici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi nonche' al loro montaggio, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 1994;
Visto il decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile 5 agosto 1974, di recepimento della direttiva 70/157/CE relativa al livello sonoro ammissibile ed al dispositivo di scappamento, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 settembre 1974, come da ultimo modificato dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 13 aprile 2000, di recepimento della direttiva 1999/101/CE, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 13 maggio 2000;
Vista la direttiva 2001/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001, che modifica la direttiva 92/23/CEE relativa ai pneumatici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi nonche' al loro montaggio, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 211 del 4 agosto 2001;
A d o t t a
il seguente decreto:
Art. 1.
1. Il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 30 marzo 1994, di attuazione della direttiva 92/23/CEE, e' modificato come segue:
a) i termini "omologazione CEE del componente" ed "omologazione CEE" sono sostituiti dal termine "omologazione CE";
b) la lettera b), del comma 1, dell'art. 1 e' sostituita dalla seguente:
"b) per "pneumatico : qualsiasi pneumatico nuovo, inclusi quelli invernali predisposti con fori per la chiodatura, montato all'origine o di ricambio, destinato ad essere installato sui veicoli per i quali si applica il "decreto sulla omologazione CE . Sono esclusi da questa definizione i pneumatici da neve chiodati";
c) l'art. 2 e' sostituito dal seguente:
"Art. 2. - 1. E' consentito il rilascio dell'omologazione CE, alle condizioni fissate nell'allegato I, ai tipi di pneumatici in possesso dei requisiti di cui all'allegato II ed e' attribuito un numero di omologazione secondo quanto specificato nell'allegato I.
2. E' consentito il rilascio dell'omologazione CE, alle condizioni fissate nell'allegato I, ai tipi di pneumatici, per quanto riguarda il rumore prodotto dal contatto dei pneumatici con il rivestimento stradale, in possesso dei requisiti di cui all'allegato V ed e' attribuito un numero di omologazione secondo quanto specificato nell'allegato I.
3. E' consentito il rilascio dell'omologazione CE, per quanto riguarda i pneumatici, alle condizioni fissate nell'allegato III, ai veicoli i cui pneumatici, compreso l'eventuale pneumatico di scorta, posseggono i requisiti dell'allegato II nonche' quelli relativi ai veicoli di cui all'allegato IV ed e' assegnato un numero di omologazione come specificato nell'allegato III.
4. E' consentito il rilascio dell'omologazione nazionale, per quanto riguarda i pneumatici, ai veicoli i cui pneumatici, compreso l'eventuale pneumatico di scorta, posseggono i requisiti dell'allegato II, recano il numero di omologazione secondo quanto specificato nell'allegato I e soddisfano le prescrizioni contenute negli allegati III e IV.";
d) l'art. 3 e' sostituito dal seguente:
"Art. 3. - 1. I requisiti di cui all'allegato V si applicano ai pneumatici destinati ad essere installati sui veicoli utilizzati per la prima volta dal 1 ottobre 1980 in poi.
2. I requisiti di cui all'allegato V non si applicano ai:
a) pneumatici di categorie di velocita' inferiori a 80 km/h;
b) pneumatici il cui diametro nominale del cerchio e' inferiore o uguale a 254 mm (o codice 10) o uguale o superiore a 635 mm (codice 25);
c) pneumatici di scorta provvisori di tipo T quali definiti al punto 2.3.6 dell'allegato II;
d) pneumatici progettati unicamente per essere montati sui veicoli immatricolati per la prima volta in data precedente al 1 ottobre 1980.";
e) il primo periodo del comma 2 dell'art. 4 e' sostituito dal seguente: "Qualora si accerti che pneumatici contrassegnati dal marchio di omologazione di cui al punto 4 dell'allegato I, che ne attesta la conformita', o veicoli omologati ai sensi del presente decreto non sono conformi al tipo omologato, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti adotta i provvedimenti necessari per garantire la conformita' degli esemplari prodotti.";
f) l'elenco degli allegati di cui all'art. 5 e gli allegati sono modificati conformemente all'allegato al presente decreto.
 
Art. 2.
1. A decorrere dal 4 febbraio 2003, non e' consentito, per motivi riguardanti i pneumatici ed il loro montaggio sui veicoli nuovi:
a) rifiutare l'omologazione CE o l'omologazione nazionale per un tipo di veicolo o di pneumatico, e
b) vietare l'immatricolazione, la vendita o la immissione in circolazione dei veicoli nonche' la vendita o la immissione in circolazione o l'utilizzazione di pneumatici, se i veicoli o i pneumatici sono conformi alle prescrizioni stabilite nel decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 30 marzo 1994 come modificato dal presente decreto.
2. A decorrere dal 4 agosto 2003, non e' consentito rilasciare omologazioni CE ed omologazioni nazionali ai tipi di pneumatico compresi nel campo di applicazione del presente decreto che non siano conformi alle prescrizioni stabilite dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 30 marzo 1994 come modificato dal presente decreto.
3. A decorrere dal 4 febbraio 2004 non e' consentito rilasciare ne' l'omologazione CE ne' l'omologazione nazionale di un tipo di veicolo per motivi riguardanti i pneumatici ed il loro montaggio se i requisiti del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 30 marzo 1994 come modificato dal presente decreto non sono rispettati.
4. A decorrere dal 4 febbraio 2005:
a) non sono considerati validi i certificati di conformita' che accompagnano i veicoli nuovi a norma del "decreto sulla omologazione CE" ai fini dell'art. 7, comma 1, del medesimo, se i requisiti del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 30 marzo 1994 come modificato dal presente decreto non sono rispettati, e
b) non e' consentita l'immatricolazione, la vendita, o l'immissione in circolazione di veicoli nuovi che non rispettano i requisiti del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 30 marzo 1994 come modificato dal presente decreto.
5. A decorrere dal 1 ottobre 2009 le prescrizioni del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 30 marzo 1994 come modificato dal presente decreto sono applicabili, ai fini dell'art. 7, comma 2, del "decreto sulla omologazione CE", ai pneumatici compresi nel campo di applicazione del presente decreto, tranne quelli delle classi C1d e C1e, ai quali si applicano, rispettivamente, dal 1 ottobre 2010 e dal 1 ottobre 2011.
 
Art. 3.
1. L'allegato al presente decreto ne costituisce parte integrante.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 27 febbraio 2002
Il Ministro: Lunardi
 
ALLEGATO 1. L'elenco degli allegati e' il seguente:

"ALLEGATO I Disposizioni amministrative per l'omologazione CE di
pneumatici:

Appendice 1 Scheda informativa concernente l'omologazione CE di
un tipo di pneumatico

Appendice 2 Certificato di omologazione CE (pneumatici)

Appendice 3 Scheda informativa concernente l'omologazione CE di
un tipo di pneumatico per quanto riguarda le
emissioni sonore pneumatico/strada

Appendice 4 Certificato di omologazione CE (emissioni sonore
pneumatico/strada)

ALLEGATO II(1) Prescrizioni relative ai pneumatici

Appendice 1 Figura esplicativa

Appendice 2 Elenco dei simboli degli indici di carico (LI) e
della corrispondente massa massima

Appendice 3 Disposizioni delle iscrizioni sul pneumatico

Appendice 4 Relazione tra indice di pressione e unità di
pressione

Appendice 5 Cerchio di riferimento, diametro esterno e larghezza
della sezione di pneumatici aventi determinate
designazioni dimensionali

Appendice 6 Metodi di misurazione delle dimensioni dei
pneumatici

Appendice 7 Procedimento per le prove di carico/velocità

Appendice 8 Variazione della capacità di carico in funzione
della velocità; pneumatici per veicoli industriali,
radiali e diagonali

ALLEGATO III Disposizioni amministrative relative
all'omologazione dei veicoli per quanto concerne il
montaggio dei pneumatici

Appendice 1 Scheda informativa di un veicolo

Appendice 2 Certificato di omologazione CE di un tipo di veicolo

ALLEGATO IV Prescrizioni relative ai veicoli per quanto concerne
il montaggio dei pneumatici

ALLEGATO V Emissioni sonore pneumatico/strada

Appendice 1 Metodo di prova per i livelli sonori del pneumatico/
strada - Metodo "corsa a motore spento"

Appendice 2 Verbale di prova

ALLEGATO VI Specifiche del terreno di prova

2. L'allegato I e' sostituito dal seguente:

"ALLEGATO I

DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE PER L'OMOLOGAZIONE CE DI PNEUMATICI

1. DOMANDA DI OMOLOGAZIONE CE DI UN TIPO DI PNEUMATICO

1.1. La domanda di omologazione CE di un tipo di pneumatico ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 70/156/CEE, deve essere presentata dal fabbricante del pneumatico.
1.1.1. La domanda di omologazione CE ai sensi dell'allegato II deve essere accompagnata, in triplice copia, da una descrizione del tipo di pneumatico, come descritto nella scheda informativa di cui all'appendice 1.
1.1.1.1. La domanda deve essere accompagnata (in tre esemplari) da uno schema, o da una fotografia rappresentativa, della scolpitura del battistrada e da uno schema che raffigura il pneumatico gonfiato montato sul cerchio di riferimento con le relative dimensioni (vedi punti 6.1.1 e 6.1.2 dell'allegato II), del tipo da omologare.
1.1.1.2. La domanda deve essere accompagnata dal verbale di prova rilasciato dal servizio tecnico designato o da un numero di campioni in base a quanto disposto dall'autorita' preposta all'omologazione.
1.1.2. La domanda di omologazione CE ai sensi dell'allegato V deve essere accompagnata, in triplice copia, da una descrizione del tipo di pneumatico, come descritto nella scheda informativa di cui all'appendice 3.
1.1.2.1. La domanda deve essere accompagnata (in tre esemplari) da schemi, disegni o fotografie della o delle scolpiture del battistrada, rappresentativi del tipo di pneumatici.
1.1.2.2. La domanda deve inoltre essere accompagnata dal verbale di prova rilasciato dal servizio tecnico designato o da un numero di campioni in base a quanto disposto dall'autorita' preposta all'omologazione.
1.2. Il fabbricante puo' chiedere che l'omologazione CE sia estesa per includere:
1.2.1. tipi modificati di pneumatico, per le omologazioni di un tipo ai sensi dell'allegato II, e/o
1.2.2. altre designazioni dimensionali del pneumatico e/o marche o denominazioni commerciali del fabbricante e/o scolpiture del battistrada modificate, per le omologazioni di un tipo ai sensi dell'allegato V.
1.3. Fino al 31 dicembre 2005 l'autorita' preposta all'omologazione puo' accettare i laboratori dei fabbricanti di pneumatici come laboratori di prova riconosciuti a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 70/156/CE.

2. ISCRIZIONI

2.1. I campioni del tipo di pneumatico per il quale si chiede l'omologazione CE devono riportare in modo chiaramente visibile ed indelebile il marchio di fabbrica o commerciale del richiedente lasciando spazio sufficiente per l'apposizione del marchio di omologazione CE come previsto nella sezione 4 del presente allegato.

3. OMOLOGAZIONE CE

3.1. Viene concessa l'omologazione CE ai sensi dell'articolo 4, della direttiva 70/156/CEE e viene rilasciato un numero di omologazione CE per ogni tipo di pneumatico di cui viene chiesta l'omologazione ai sensi del precedente punto 1.1.1 che soddisfi le prescrizioni dell'allegato II.
3.1.1. L'omologazione o l'estensione o il rifiuto o la revoca dell'omologazione o la sospensione definitiva della produzione di un tipo di pneumatico ai sensi dell'allegato II devono essere comunicati agli Stati membri conformemente all'articolo 4, paragrafo 6, della direttiva 70/156/CEE.
3.1.2. Viene concessa l'omologazione CE ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 70/156/CEE e viene assegnato un numero di omologazione CE per ogni tipo di pneumatico di cui viene chiesta l'omologazione ai sensi del punto 1.1.2 che soddisfi le prescrizioni dell'allegato V.
3.2.1. L'omologazione o l'estensione o il rifiuto o la revoca dell'omologazione o la sospensione definitiva della produzione di un tipo di pneumatico ai sensi dell'allegato V devono essere comunicati agli Stati membri conformemente all'articolo 4, paragrafo 6, della direttiva 70/156/CEE.
3.3. A ciascun tipo di pneumatico omologato deve essere assegnato un numero di omologazione CE. Lo stesso Stato membro non puo' assegnare lo stesso numero a un altro tipo di pneumatico. In particolare, i numeri di omologazione di un tipo assegnati ai sensi dell'allegato II e i numeri di omologazione assegnati di un tipo ai sensi dell'allegato V devono essere differenti.

4. MARCATURA DI OMOLOGAZIONE CE

4.1. Tutti i pneumatici del tipo per il quale e' stata concessa l'omologazione ai sensi della presente direttiva devono recare il corrispondente marchio di omologazione CE.
4.2. Il marchio di omologazione CE e' composto da un rettangolo all'interno del quale e' collocata la lettera "e" minuscola seguita dal numero che contrassegna lo Stato membro che ha concesso l'omologazione conformemente all'allegato VII della direttiva 70/156/CEE. Il numero dell'omologazione CE e' costituito dal numero di omologazione che figura sul certificato redatto per il tipo di pneumatico, preceduto da due cifre: "00" per i pneumatici destinati ai veicoli commerciali, "02" per i pneumatici destinati alle autovetture.
4.2.1. Il rettangolo che costituisce il marchio di omologazione CE deve avere una lunghezza minima di 12 mm ed un'altezza minima di 8 mm. La lettera e i numeri devono avere un'altezza minima di 4 mm.
4.3. I marchi e i numeri di omologazione CE, nonche' gli eventuali marchi supplementari prescritti all'allegato II, punto 3 (per i pneumatici omologati ai sensi dell'allegato II), devono essere apposti come prescritto al Punto 3 suddetto. 4.4. I numeri di omologazione assegnati ai sensi dell'allegato V devono essere seguiti dal suffisso "s", in cui "s" e' l'abbreviazione della parola "suono".
4.5. Qui di seguito e' riportato un esempio di marchio di omologazione CE:
e 24

00479

e 3

00687-s

Il pneumatico recante il marchio di omologazione CE sopra illustrato e' un pneumatico destinato ai veicoli commerciali (00) che soddisfa i requisiti CE (e) e al quale e' stato concesso il marchio di omologazione CE numero 479 in Irlanda (24) ai sensi dell'allegato II, nonche' il numero 687-s in Italia (3) ai sensi dell'allegato V.

Nota: I numeri "479" e "687" (numeri di omologazione del marchio CE), nonche' il numero "24" e la cifra "3" (lettere e numero degli Stati membri che hanno concesso l'omologazione CE) sono forniti a titolo puramente indicativo.

I numeri di omologazione devono essere posti accanto al rettangolo e possono essere posizionati sopra o sotto, a destra o a sinistra. I caratteri del numero di omologazione devono stare tutti sulla stessa parte della lettera "e" ed essere rivolti nello stesso senso.

5. MODIFICA DEL TIPO DI PNEUMATICO

5.1. Se un pneumatico omologato ai sensi dell'allegato II o dell'allegato V e' stato modificato, si applicano le disposizioni dell'articolo 5 della direttiva 70/156/CEE.
5.2. Una modifica della scolpitura del battistrada di un pneumatico omologato ai sensi dell'allegato II non comporta la ripetizione delle prove prescritte nel medesimo allegato.
5.3. In caso di aggiunta di designazioni dimensionali o di marchi commerciali per una gamma di pneumatici omologati ai sensi dell'allegato V, le prescrizioni relative alle nuove prove sono stabilite dall'autorita' di omologazione.
5.4. In caso di modifica della scolpitura del battistrada di una gamma di pneumatici omologati ai sensi dell'allegato V una serie rappresentativa di campioni viene sottoposta a nuova prova a meno che l'autorita' di omologazione sia certa che non incide sulle emissioni sonore pneumatico/strada.

6. CONFORMITA' DELLA PRODUZIONE

6.1. I provvedimenti generali intesi ad assicurare la conformita' della produzione sono presi in conformita' dell'articolo 10 della direttiva 70/156/CEE.
6.2. In particolare, quando si eseguono i controlli in conformita' dell'appendice 1 dell'allegato V per verificare la conformita' della produzione, se il livello sonoro del pneumatico sottoposto alla prova non supera i valori limite di cui al punto 4.2 dell'allegato V di piu' di 1 dB (A), la produzione e' considerata conforme alle prescrizioni del punto 4 del medesimo allegato."

3. Il titolo dell'appendice 1 dell'allegato I si legge come segue:

"Appendice 1

SCHEDA INFORMATIVA N. ... CONCERNENTE L'OMOLOGAZIONE CE DI UN TIPO DI PNEUMATICO

(Allegato II della direttiva 92/23/CEE)"

4. Il titolo dell'appendice 2 dell'allegato I si legge come segue:

"Appendice 2

CERTIFICATO DI OMOLOGAZIONE CE

(pneumatico)

MODELLO

(formato massimo: A4 (210 mm x 297 mm)"

5. Nell'appendice 2 dell'allegato I al punto "Comunicazione concernente" sono aggiunti i trattini seguenti:

- la sospensione della produzione (1) - la revoca dell'omologazione (1)"

6. All'allegato I sono aggiunte le seguenti appendici:

"Appendice 3

SCHEDA INFORMATIVA N. ... CONCERNENTE L'OMOLOGAZIONE CE DI UN TIPO DI PNEUMATICO PER QUANTO RIGUARDA LE EMISSIONI SONORE PNEUMATICO/STRADA

(Allegato V della direttiva 92/23/CEE)

Le seguenti informazioni devono, ove applicabili, essere fornite in triplice copia ed includere un indice del contenuto. Eventuali disegni devono essere forniti in scala adeguata e con sufficienti dettagli in formato A4 o in fogli piegati in detto formato. Per le funzioni controllate da microprocessore, devono essere fornite le informazioni relative alle prestazioni.

1. DATI GENERALI

1.1. Nome del fabbricante:
1.2. Nome e indirizzo del richiedente:
1.3. Indirizzo dello o degli stabilimenti di produzione:
1.4. Marca(marche), denominazione(i) commerciale(i) o marchio(i) di fabbrica da utilizzare per la particolare omologazione di un tipo di pneumatico richiesta.

2. PNEUMATICI

2.1. Classificazione dei pneumatici (classe C1, classe C2 o classe C3)
2.2. Categoria di utilizzazione (normale, da neve o speciale)
2.3. Dettagli delle caratteristiche principali, per quanto concerne gli effetti sulle emissioni sonore pneumatico/strada, della(e) scolpitura(e) del battistrada da utilizzare sulla gamma di dimensioni del pneumatico indicata. Possono essere forniti attraverso un disegno, una fotografia o una descrizione e devono essere sufficienti per consentire all'autorita' preposta all'omologazione o al servizio tecnico di stabilire se le eventuali successive modifiche delle caratteristiche principali si ripercuotono negativamente sulle emissioni sonore pneumatico/strada.

Nota: l'effetto delle modifiche di lieve entita' nel battistrada o nella costruzione del pneumatico sulle emissioni sonore pneumatico/strada sara' accertato durante i controlli della conformita' della produzione.

2.4. Struttura dei pneumatici
2.5. Elenco delle designazioni della scolpitura del battistrada:
(specificare, per ogni marchio di fabbrica o marca o denominazione commerciale, l'elenco delle designazioni dimensionali di cui al punto 2.17 dell'allegato II della direttiva 92/23/CEE indicando, per i pneumatici della classe C1, e ove opportuno, l'iscrizione "Reinforced" o "Extra Load").

Appendice 4

CERTIFICATO DI OMOLOGAZIONE

(emissioni sonore pneumatico/strada)

MODELLO

[formato massimo: A4 (210 mm x 297 mm)]

Denominazione dell'amministrazione

Comunicazione concernente:

- l'omologazione CE (1), - l'estensione dell'omologazione CE (1), - il rifiuto dell'omologazione CE (1), - la revoca dell'omologazione CE (1), - l'abbandono della produzione (1),

di un tipo di pneumatico, ai sensi dell'allegato V della direttiva 92/23/CEE modificata da ultimo dalla direttiva .../.../CE, per quanto riguarda le emissioni sonore pneumatico/strada.
Omologazione CE n:...... Estensione n.:..........

PARTE I

0. Dati generali 0.1. Nome del fabbricante 0.2. Nome e indirizzo del richiedente: 0.3. Indirizzo dello o degli stabilimenti di produzione:

PARTE II

1. Altre informazioni 1.1. Marca(marche) e denominazione(i) commerciale(i): 1.2. Classificazione dei pneumatici (classe C1, classe C2 o classe C3) (1): 1.3. Categoria di utilizzazione (normale/da neve/speciale) (1): 2. Servizio tecnico responsabile dell'esecuzione delle prove: 3. Data del verbale di prova: 4. Numero del verbale di prova: 5. Eventuali motivi dell'estensione dell'omologazione: 6. Eventuali osservazioni: 7. Data e luogo: 8. Firma: 9. Si allega l'indice del fascicolo di omologazione depositato presso l'autorita' che ha rilasciato l'omologazione, del quale si puo' richiedere copia.

7. All'allegato IV, il punto 3.1.1 si legge come segue:

"3.1.1. Fatto salvo il punto 3.7.4. ogni pneumatico montato sul veicolo, compreso, se del caso, quello di scorta, deve recare il(i) marchio(i) di omologazione CE, come specificato al punto 4 dell'allegato I, o il marchio di omologazione attestante la conformita' con i regolamenti nn. 30 o 54 dell'UNECE. I marchi di omologazione UNECE sono considerati equivalenti soltanto ai marchi di omologazione CE rilasciati ai sensi dell'allegato II."

8. I Seguenti allegati e appendici sono inseriti:

"ALLEGATO V

EMISSIONI SONORE PNEUMATICO/STRADA

1. CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente allegato si applica all'omologazione CE dei pneumatici, come componenti, per quanto riguarda le emissioni sonore pneumatico/strada.

2. DEFINIZIONI

Ai fini del presente allegato, si applicano le definizioni dell'allegato II, ad eccezione della definizione di cui al punto 2.1, che recita quanto segue:
2.1. "Tipo di pneumatico"
In relazione all'omologazione concessa ai sensi del presente allegato (emissioni sonore pneumatico/strada), una gamma di pneumatici comprendente un elenco di designazioni dimensionali del pneumatico (vedi punto 117 dell'allegato II), marchi di fabbrica e denominazioni commerciali che non presentano differenze per quanto riguarda le seguenti caratteristiche essenziali:

- il nome del fabbricante, - la classificazione del pneumatico (vedi punto 2.4 del presente allegato), - la struttura del pneumatico (vedi punto 2.1.4 dell'allegato II), - la categoria di utilizzazione (vedi punto 2.1.3 dell'allegato II), - per i pneumatici della classe C1, "Reinforced" o "Extra Load", - la scolpitura del battistrada (vedi punto 2.3 della scheda informativa, allegato I, appendice 3).

Nota: l'effetto delle modifiche di lieve entita' nel battistrada e nella costruzione del pneumatico sulle emissioni sonore pneumatico/strada sara' accettato durante i controlli della conformita' della produzione.

Inoltre, si applicano le seguenti definizioni:
2.2. "Marca o denominazione commerciale"
La denominazione del pneumatico indicata da fabbricante. La marca puo' essere lo stesso nome del fabbricante e la denominazione commerciale puo' coincidere con il marchio di fabbrica.
2.3. "Emissioni sonore pneumatico/strada"
Il rumore prodotto dal contatto tra il pneumatico in movimento e la superficie stradale.
2.4. Ai fini del presente allegato si applica la seguente classificazione:

pneumatici di classe C1: pneumatici per autovetture (cfr. punto 2.32
dell'allegato II);

pneumatici di classe C2: pneumatici per veicoli commerciali (cfr.
punto 2.33 dell'allegato II) con indice
della capacità di carico in caso di
montaggio semplice categoria di velocità >o="N" (cfr. punto
2.29.3 dell'allegato II);

pneumatici di classe C3: pneumatici per veicoli commerciali (cfr.
punto 2.33 dell'allegato II) con indice
della capacità di carico in caso di
montaggio semplice categoria di velocità 2.29.3 dell'allegato II) o pneumatici per
veicoli commerciali (cfr. punto 2.33
dell'allegato II) con indice della capacità
di carico in caso di montaggio semplice
>o=122.

3. PRESCRIZIONI DI MARCATURA

3.1. Oltre alle altre prescrizioni di marcatura previste nel punto 4 dell'allegato I e nel punto 3 dell'allegato II, sul pneumatico devono figurare le indicazioni seguenti:
3.1.1. il nome del fabbricante oppure il marchio di fabbrica la denominazione commerciale o il marchio di fabbrica.

4. PRESCRIZIONI SULLE EMISSIONI SONORE PNEUMATICO/STRADA

4.1. Prescrizioni generali
La prova del livello delle emissioni sonore pneumatico/strada di cui all'appendice 1 e' eseguita su un treno di quattro pneumatici aventi la medesima designazione dimensionale e scolpitura del battistrada rappresentativo della gamma dei pneumatici.
4.2. I livelli di rumore riscontrati in conformita' del punto 4.5 dell'appendice 1 non devono superare i seguenti valori limite:
4.2.1. Pneumatici di classe C1, con riferimento alla larghezza nominale della sezione (cfr. allegato II, punto 2.17.1.1.) del pneumatico su cui e' stata eseguita la prova:

====================================================================
Valori limite espressi
in dB(A) ==================================================================== Classe del Larghezza nominale A B (1) C (1) (2) pneumatico della sezione
espressa in mm --------------------------------------------------------------------
C1a < o = 145 72(*) 71(*) 70 --------------------------------------------------------------------
C1b > 145 < o = 165 73(*) 72(*) 71 --------------------------------------------------------------------
C1c > 165 < o = 185 74(*) 73(*) 72 --------------------------------------------------------------------
C1d > 185 < o = 215 75(**) 74(**) 74 --------------------------------------------------------------------
C1e > 215 76(***) 75(***) 75 -------------------------------------------------------------------- (*) I valori limite di cui alla colonna A si applicano fino al
30 giugno 2007.
I valori limite di cui alla colonna B si applicano dal
1 luglio 2007. (**) I valori limite di cui alla colonna A si applicano fino al
30 giugno 2008.
I valori limite di cui alla colonna B si applicano dal
1 luglio 2008. (***) I valori limite di cui alla colonna A si applicano fino al
30 giugno 2009.
I valori limite di cui alla colonna B si applicano dal
1 luglio 2009. (1) Valore meramente indicativo. Il valore definitivo dipenderà
dalla modifica della direttiva a seguito della relazione di
cui all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2001/43/CE. (2) I valori limite per la colonna C risulteranno dalla modifica
della direttiva a seguito della relazione di cui all'articolo
3, paragrafo 2, della direttiva 2001/43/CE.

4.2.1.1. Per i pneumatici rinforzati (o "Extra load") (cfr. allegato II, punto 3.1.8), i valori limite di cui al punto 4.2.1 sono aumentati di 1 dB(A).
4.2.1.2. Per i pneumatici della categoria per uso speciale (cfr. allegato II, punto 2.1.3), i valori limite di cui al punto 6.3.1 sono aumentati di 2 dB(A).
4.2.2. Pneumatici di classe C2, con riferimento alla categoria di utilizzazione (cfr. allegato II, punto 2.1.3) della gamma di pneumatici:

=================================================================== Categoria di utilizzazione Valore limite espressi in
dB(A) =================================================================== normale 75

neve 77

speciale 78 ------------------------------------------------------------------- 4.2.3. Pneumatici di classe C3, con riferimento alla categoria di
utilizzazione (cfr. allegato II, punto 2.1.3) della gamma di
pneumatici: =================================================================== Categoria di utilizzazione Valore limite espressi in
dB(A) =================================================================== normale 76

neve 78

speciale 79 ------------------------------------------------------------------- Appendice 1

METODO DI PROVA PER I LIVELLI SONORI DEL PNEUMATICO-STRADA METODO "CORSA A MOTORE SPENTO"

0. Introduzione

Il metodo proposto contiene specifiche relative agli strumenti, alle condizioni e al metodo di misura per ottenere il livello sonoro di un treno di pneumatici montati su un veicolo di prova che viaggia ad alta velocita' su una determinata superficie stradale. Il livello massimo di pressione sonora e' registrato da microfoni situati nel campo remoto durante la corsa a motore spento del veicolo di prova. Il risultato finale per una determinata velocita' di riferimento e' dato dall'analisi della regressione lineare. Tali risultati non possono essere raffrontati al livello sonoro del pneumatico misurato durante l'accelerazione dovuta ad aumento della potenza del motore o la decelerazione durante la frenatura.

1. Strumenti di misura

1.1. Misurazioni acustiche

Il fonometro o uno strumento di misura equivalente, incluso lo schermo raccomandato dal costruttore, deve essere almeno conforme ai requisiti degli strumenti di tipo 1 della pubblicazione CEI 60651, seconda edizione.
Le misurazioni sono effettuate utilizzando la curva di ponderazione A in frequenza e la curva di ponderazione F nel tempo.
Se si utilizza un sistema che include un controllo periodico del livello sonoro ponderato in base alla curva A, le letture vanno effettuate a intervalli non superiori a 30 minuti.

1.1.1. Calibratura

All'inizio e alla fine di ogni serie di misurazioni, tutto il sistema di misurazione deve essere verificato mediante un calibratore acustico che sia almeno conforme ai requisiti dei calibratori acustici della classe di precisione 1, della pubblicazione CEI 942:1988. Senza ulteriori aggiustamenti, la differenza tra le letture di due controlli consecutivi deve essere inferiore o pari a 0,5 dB. Se questo valore e' superato, i risultati delle misurazioni ottenuti dopo l'ultimo controllo soddisfacente vengono scartati.

1.1.2. Conformita' ai requisiti

La conformita' del dispositivo di calibratura acustica ai requisiti della pubblicazione CEI 60942:1988 e' verificata una volta all'anno - e la conformita' del sistema di strumentazione ai requisiti della pubblicazione CEI 60651:1979/A1:1993, seconda edizione, e' verificata almeno ogni due anni - da un laboratorio autorizzato a effettuare calibrature raffrontabili con le pertinenti norme.

1.1.3. Posizione del microfono

Il o i microfoni devono essere collocati a una distanza di 7,5 ± 0,05 m dalla linea di riferimento CC' (cfr. figura 1) della pista e a 1,2 ± 0,02 m sopra il suolo. Il suo asse di sensibilita' massima deve essere orizzontale e perpendicolare al percorso del veicolo (linea CC').

1.2. Misurazione della velocita'

La velocita' del veicolo deve essere determinata mediante strumenti con una accuratezza di ± 1 km/h o meglio quando l'estremita' anteriore del veicolo ha raggiunto la linea PP' (cfr. figura 1).

1.3. Misurazione della temperatura

Le misurazioni della temperatura ambiente e della temperatura della superficie di prova sono obbligatorie. I dispositivi di misurazione della temperatura devono avere un'accuratezza di ± 1 oC.

1.3.1. Temperatura ambiente

Il sensore della temperatura deve essere collocato in un luogo sgombro, vicino al microfono in modo tale da essere esposto alle correnti d'aria ma essere al riparo da radiazioni solari dirette. Per questo secondo aspetto e' possibile utilizzare uno schermo protettivo o un dispositivo analogo. Il sensore deve essere collocato ad un'altezza di 1,2 ± 0,1 m sopra il livello della superficie di prova al fine di limitare l'influsso delle radiazioni termiche emananti dalla superficie di prova con correnti d'aria minime.

1.3.2. Temperatura della superficie di prova

Il sensore della temperatura deve essere collocato in un luogo in cui la temperatura sia rappresentativa della temperatura lungo la traccia delle ruote senza interferire con la misurazione del livello sonoro.
Se e' utilizzato uno strumento con sensore di temperatura a contatto, e' necessario applicare una pasta a conducibilita' termica tra la superficie e il sensore per garantire un contatto termico adeguato.
Se e' utilizzato un termometro a radiazione (pirometro), l'altezza va scelta in modo da coprire un'area di misurazione con diametro pari a < o = 0,1 m.

1.4. Misurazione del vento

Lo strumento deve essere in grado di misurare la velocita' del vento con una tolleranza di ± 1 m/s. Il vento deve essere misurato ad altezza del microfono. Deve essere registrata la direzione del vento con riferimento alla direzione di marcia.

2. Condizioni di misura

2.1. Terreno di prova

Il terreno di prova deve essere costituito da un tratto centrale, circondato da una zona sostanzialmente pianeggiante. Il tratto di misurazione deve essere piano; ai fini delle misurazioni, la superficie di prova deve essere asciutta e pulita. La superficie di prova non deve essere raffreddata artificialmente prima della prova o durante la medesima.
La pista di prova deve essere di natura tale che le condizioni di campo acustico libero tra la sorgente sonora ed il microfono possano essere realizzate con una precisione di ± 1 dB(A). Queste condizioni si considerano soddisfatte se non vi sono grosse strutture sonoriflettenti, quali staccionate, rocce, ponti od edifici, entro un raggio di 50 m dal centro del tratto di misurazione. La superficie della pista di prova e le dimensioni del terreno di prova devono essere conformi all'appendice 2 del presente allegato.
La pista deve presentare una parte centrale di almeno 10 m di raggio sgombra da neve polverosa, era alta, terra smossa, ceneri o elementi analoghi in prossimita' del microfono non deve trovarsi alcun ostacolo che possa avere influssi sul campo acustico: nessuna persona deve trovarsi tra il microfono e la sorgente sonora.
L'addetto alle misurazioni e gli eventuali osservatori devono disporsi in modo da non alterare le registrazioni degli strumenti di misura.

2.2. Condizioni meteorologiche

Le misurazioni non devono essere eseguite in cattive condizioni atmosferiche: si deve evitare che i risultati siano falsati da raffiche di vento. Le prove non devono essere effettuate se la velocita' del vento all'altezza del microfono supera i 5 m/s.
Le prove non devono essere eseguite se la temperatura ambiente e' inferiore a 5 oC o superiore a 40 oC oppure la temperatura della superficie di prova e' inferiore a 5 oC o superiore a 50 oC.

2.3. Rumore ambiente

Il livello del rumore di fondo (compreso il rumore del vento) deve essere inferiore di almeno 10 dB(A) rispetto alle emissioni sonore pneumatico/strada misurate. Il microfono puo' essere protetto dal vento mediante apposito schermo, purche' si tenga contro dell'influenza di quest'ultimo sulla sensibilita' e sulle caratteristiche direzionali del microfono stesso.
Le misurazioni influenzate da un picco sonoro apparentemente non correlato alle caratteristiche del livello sonoro generale dei pneumatici devono essere ignorate.

2.4. Prescrizioni relative al veicolo di prova

2.4.1. Prescrizioni generali

Il veicolo di prova e' un veicolo a motore dotato di quattro pneumatici singoli montati su due assi soltanto.

2.4.2. Carico del veicolo

Il veicolo deve essere caricato in modo da rispettare il carico dei pneumatici di prova come specificato al punto 2.5.2.

2.4.3. Passo

Il passo fra i due assi su cui vengono montati i pneumatici di prova deve essere inferiore a 3,5 m per i pneumatici della classe C1 e inferiore a 5 m per i pneumatici della classe C2 e C3.

2.4.4. Misure atte a minimizzare l'incidenza del veicolo sulle misurazioni del livello sonoro

Per evitare che il rumore dei pneumatici sia influenzato in modo significativo da caratteristiche di costruzione del veicolo di prova, sono previste le seguenti prescrizioni e raccomandazioni.

Prescrizioni:

a) non devono essere montati alettoni antispruzzo o altri dispositivi
aggiuntivi antispruzzo; b) non e' consentito aggiungere o lasciare, in prossimita' dei
cerchioni o dei pneumatici, elementi che possano schermare il
rumore emesso; c) l'assetto delle ruote (convergenza, campanatura e incidenza) deve
essere totalmente conforme alle raccomandazioni del costruttore
del veicolo; d) non e' consentito montare nel passaruota o sotto il pianale
materiale addizionale per l'assorbimento del rumore; e) le sospensioni devono essere in tali buone condizioni da non
produrre una riduzione anomala della distanza minima da terra a
veicolo caricato conformemente alle prescrizioni di prova. I
sistemi di regolazione del livello della carrozzeria, ove
esistano, devono essere regolati in modo tale da fornire durante
la prova una distanza minima da terra normale per un veicolo
vuoto.

Raccomandazioni atte ad evitare rumori parassiti:

a) si raccomanda la rimozione o la modifica dei componenti del
veicolo che possano contribuire al rumore di fondo dello stesso:
le rimozioni o modifiche sono registrate nel verbale di prova; b) durante la prova occorre verificare che il richiamo dei freni
avvenga correttamente onde evitare il rumore di freni; c) occorre accertarsi che le ventole elettriche di raffreddamento non
siano in funzione; d) durante la prova i cristalli e i tetti scorrevoli del veicolo
devono essere chiusi.

2.5. Pneumatici

2.5.1. Prescrizioni generali

Devono essere montati sul veicolo di prova quattro pneumatici identici dello stesso tipo e gamma nel caso di pneumatici con un indice della capacita' di carico superiore a 121 e per i quali non vi e' l'indicazione che devono essere montati doppi, due di questi pneumatici dello stesso tipo e gamma devono essere montati sull'asse posteriore del veicolo di prova; sull'asse anteriore devono essere montati pneumatici di dimensioni adeguate al carico sull'asse, il cui battistrada e' levigato a una profondita' di incavo minimo al fine di ridurre al minimo l'incidenza del rumore dovuto al contatto pneumatico/strada, mantenendo nel contempo un sufficiente livello di sicurezza. I pneumatici da neve, che possono in taluni Stati membri essere chiodati per consentire una migliore aderenza, sono sottoposti a prova prima della chiodatura. I pneumatici per i quali sono prescritte procedure di montaggio speciali devono essere sottoposti a prova conformemente a tali prescrizioni (ad esempio direzione di rotazione). Prima di essere sottoposti a rodaggio, i pneumatici devono presentare la massima profondita' di incavo del battistrada.
La prova deve essere eseguita con cerchioni autorizzati dal fabbricante dei pneumatici.

2.5.2. Carico dei pneumatici

Il carico di prova Qt per ciascun pneumatico sul veicolo di prova deve essere compreso tra il 50% e il 90% del carico di riferimento Qr ma il carico medio di prova Qtavr per tutti i pneumatici deve essere pari al 75% ± 5% del carico di riferimento Qr.
Per tutti i pneumatici il carico di riferimento Qr corrisponde alla massa associata all'indice della capacita' di carico del pneumatico. Qualora l'indice della capacita' di carico sia costituito da due cifre separate da una barra(/), la cifra di riferimento e' la prima.

2.5.3. Pressione di gonfiamento del pneumatico

Ciascun pneumatico montato sul veicolo di prova deve avere una pressione di prova Pt non superiore alla pressione di riferimento Pr, e compresa nell'intervallo:

Pr(Qt/Qr)125 < o = Pt < o = 1,1 Pr(Qt/Qr)125

dove Pt e' la pressione corrispondente all'indice della pressione iscritto sul fianco.

Per i pneumatici di classe C1 la pressione di riferimento Pr = 250 kPa per i "pneumatici normali" e Pr = 290 kPa per i "pneumatici rinforzati"; la pressione minima di prova deve essere Pt = 150 kPa.

2.5.4. Preparativi da eseguire prima della prova

Prima della prova i pneumatici devono essere rodati per rimuovere eventuali scorie di fabbricazione o altre caratteristiche di scolpitura dovute allo stampaggio. Questa operazione richiede di norma l'equivalente di circa 100 km di uso normale su strada.
I pneumatici devono essere montati sul veicolo di prova nella direzione di rotazione assunta durante il rodaggio.
Prima della prova i pneumatici devono essere riscaldati girando alle condizioni di prova.

3. Metodo di prova

3.1. Condizioni generali

Per tutte le misurazioni il veicolo deve percorrere in linea retta il tratto di misurazione (da AA' a BB') in modo che il piano mediano longitudinale del veicolo sia piu' vicino possibile alla linea CC'.
Quando la parte anteriore del veicolo di prova ha raggiunto la linea AA', il conducente deve avere innestato la marcia in folle e spento il motore. Se durante la misurazione il veicolo emette un rumore anomalo (ad esempio ventola, autoaccensione), la prova deve essere ripetuta.

3.2. Natura e numero delle misurazioni

Il livello sonoro massimo espresso in decibel ponderati a (dB(A)( e' misurato alla prima cifra decimale durante la corsa a motore spento del veicolo fra le linee AA' e BB' (figura 1 - estremita' anteriore del veicolo sulla linea AA'; estremita' posteriore del veicolo sulla linea BB'). Tale valore costituisce il risultato della misurazione.
Su ciascun lato del veicolo di prova devono essere seguite almeno quattro misurazioni a velocita' inferiori a quella di riferimento di cui al punto 4.1 e almeno quattro misurazioni a velocita' superiori a quella di riferimento. Tali velocita' devono essere ripartite in modo approssimativamente uguale sull'intervallo di velocita' specificato al punto 3.3.

3.3. Velocita' di prova

La velocita' del veicolo di prova deve essere compresa nel seguente intervallo:

i) da 70 a 90 km/h per i pneumatici di classe C1 e C2;
ii) da 60 a 80 km/h per i pneumatici di classe C3.

4. Interpretazione dei risultati

Qualora si riscontri una differenza anormale fra il valore massimo e gli altri valori, la misurazione non e' valida.

4.1. Determinazione del risultato della prova

La velocita' di riferimento Vref utilizzata per determinare il risultato finale e' di:

i) 80 km/h per i pneumatici di classe C1 e C2; ii) 70 km/h per i pneumatici di classe C3.

4.2. Analisi della regressione lineare delle misurazioni del livello sonoro

Il livello sonoro pneumatico/strada (non compensato quanto alla temperatura) Lr in dB(A) e' determinato mediante un'analisi della regressione secondo la seguente formula:

----> Vedere immagini alle pagg. 46 - 47 <----

Figura 1

Posizione dei microfoni per le misurazioni

----> Vedere immagine di pag. 48 <----

Appendice 2

VERBALE DI PROVA

Il verbale di prova deve comprendere le seguenti informazioni:

a) condizioni meteorologiche, inclusa la temperatura ambiente e la
temperatura della superficie di prova per ogni prova;
b) data e metodo di controllo della conformita' della superficie
di prova con la norma ISO 10844:1994;
c) larghezza del cerchione di prova;
d) dati relativi al pneumatico: costruttore, marca, marchio di
fabbrica, dimensione, indice di carico o capacita' di carico,
simbolo della velocita', pressione di riferimento;
e) descrizione e passo del veicolo di prova;
f) carico di prova Qt del pneumatico espresso in N e in
percentuale del carico di riferimento Qt per ciascun pneumatico di
prova, carico di prova medio Qttr espresso in N e in percentuale
del carico di riferimento Qr nel caso di pneumatici di classe C2;
g) pressione di gonfiamento a freddo espressa in kPa per ciascun
pneumatico di prova;
h) velocita' di prova quando il veicolo ha superato la linea PP';
i) livelli sonori massimi ponderati in A per ciascun transito a
motore spento e per ciascun microfono;
j) il risultato della prova Lr: livello sonoro ponderato in A in
decibel alla velocita' di riferimento, corretto per la temperatura
(se del caso), espresso fino alla prima cifra decimale;
k) l'inclinazione della linea di regressione."

9. E' aggiunto il seguente allegato:
"ALLEGATO VI

SPECIFICHE DEL TERRENO DI PROVA

1. Introduzione

Il presente allegato descrive le specifiche relative alle caratteristiche fisiche e alla costruzione della pista di prova. Tali specifiche basate su una norma speciale (1) descrivono le caratteristiche fisiche richieste nonche' i metodi di prova relativi a dette caratteristiche.

2. Caratteristiche della superficie richieste

Si considera una superficie conforme alla presente norma se la struttura ed il tenore di vuoti o il coefficiente di assorbimento acustico sono stati misurati e soddisfano tutti i requisiti di cui ai seguenti punti da 2.1 a 2.4 e se sono stati rispettati i requisiti di progettazione (punto 3.2).

2.1. Tenore di vuoti residui

Il tenore dei vuoti residui VC (voids content) della miscela della pavimentazione della pista di prova non puo' superare l'8%. Per la procedura di misurazione vedi il punto 4.1.

2.2. Coefficiente di assorbimento acustico

Qualora non soddisfi il requisito del tenore di vuoti residui, la superficie e' accettabile soltanto se il coefficiente di assorbimento acustico a e' < o = 0,10. (vedi punto 4.2 per la procedura di misurazione). Il requisito di cui ai punti 2.1 e 2.2 e' altresi' soddisfatto se si e' proceduto unicamente alla misurazione dell'assorbimento acustico e questo e' risultato essere a < o = 0,10.

Nota: La caratteristica piu' rilevante e' l'assorbimento acustico, benche' il tenore di vuoti residui costituisca un criterio piu' consueto fra i costruttori di strade. Tuttavia, l'assorbimento acustico deve essere misurato soltanto se la superficie non soddisfa i requisiti in materia di vuoti. Cio' e' dovuto al fatto che il tenore di vuoti residui sono soggetti a incertezze relativamente grandi sia in termini di misurazioni sia in termini di rilevanza e che pertanto alcune superfici potrebbero essere erroneamente rifiutate se ci si basa unicamente sulla misurazione dei vuoti.

2.3. Profondita' di struttura

La profondita' di struttura TD (texture depth), misurata secondo il metodo volumetrico (vedi punto 4.3), deve essere:

TD > o = 0,4 mm.

2.4. Uniformita' della superficie

Occorre adoprarsi al massimo per garantire una superficie stradale il piu' possibile uniforme all'interno della zona di prova. Cio' comprende la struttura ed il tenore di vuota, ma si rilevi parimenti che, se la rullatura e' piu' efficace in taluni punti rispetto ad altri, la struttura puo' risultare diseguale ed e' possibile una uniformita' scarsa con conseguenti irregolarita' della superficie.

2.5. Periodo di prova

Per verificare se la superficie rimane conforme ai requisiti in materia di struttura e di tenore di vuoti o ai valori di assorbimento acustico previsti nel presente allegato, saranno effettuati controlli periodici, ai seguenti intervalli:

a) Per il tenore di vuoti residui (VC) o l'assorbimento acustico (a): quando la superficie e' nuova; se la superficie nuova soddisfa il requisito, non sono necessari
altri controlli periodici. Se la superficie nuova non e' conforme
al requisito previsto, e' possibile che lo soddisfi in seguito,
dato che le superfici tendono ad occludersi e costiparsi con il
tempo. b) Per la profondita' di struttura (TD): quando la superficie e' nuova; all'inizio della prova sul rumore (NB: almeno quattro settimane dopo
la costruzione); successivamente a cadenza annuale.

3. Progettazione della superficie di prova

3.1. Superficie

Nel progettare la superficie di prova, e' importante assicurarsi, a titolo di requisito minimo, che la zona in cui circolano i veicoli che si spostano sul tratto di prova sia rivestita di una pavimentazione di prova specifica, con margini adeguati per una guida sicura ed agevole. Cio' implica che la larghezza della pista sia almeno di 3 m e che la lunghezza della stessa superi le linee AA e BB di almeno 10 m ad ogni estremita'. La figura 1 illustra il piano di un terreno di prova adeguato ed indica la superficie minima da preparare, costipare con rulli compressori e rivestire di una superficie di prova specifica. In conformita' dell'allegato 5, appendice 1, punto 3.2, le misurazioni devono essere effettuate su entrambi i lati del veicolo. Cio' puo' essere realizzato utilizzando per le misurazioni due microfoni (uno su ogni lato della pista) e conducendo il veicolo in una direzione oppure utilizzando un microfono su un solo lato della pista e conducendo il veicolo su due direzioni. Se viene applicato l'ultimo metodo, non devono essere rispettati requisiti in materia di superficie sul lato della pista in cui non e' ubicato alcun microfono.

Figura 1

Requisiti minimi per la superficie di prova

(La zona scura e' denominata "zona di prova")

----> Vedere immagine di pag. 50 <----

3.2. Progettazione e preparazione della pavimentazione

3.2.1. Requisiti di progettazione di base La superficie di prova deve soddisfare quattro requisiti teorici:

3.2.1.1. essere di cemento bituminoso denso;

3.2.1.2. essere costituita da pietrisco di dimensione massima di 8 mm (con tolleranze fra 6,3 e 10 mm);

3.2.1.3. avere uno stato superiore di usura di spessore > o = 30 mm;

3.2.1.4. il legante dovra' essere un bitume con un grado di penetrazione verticale uniforme.

3.2.2. Orientamenti per la progettazione

Nella figura 2 e' illustrata una curva granulometrica dei granuli che presenta le caratteristiche richieste, intesa a servire di orientamento al costruttore della superficie di prova. La tabella 1 fornisce inoltre alcuni orientamenti per ottenere la struttura e la durata nel tempo necessarie. La curva granulometrica corrisponde alla formula seguente:

P (% dei granuli che passano) = 100(d/dmax) 1/2

dove:

d = dimensione in mm del vaglio a maglie quadrate,

dmax = 8 mm per la curva mediana,
= 10 mm per la curva di tolleranza inferiore,
= 6,3 mm per la curva di tolleranza superiore.

Figura 2

Curva granulometrica dell'aggregato nella miscela asfaltica, con
tolleranze

----> Vedere immagine di pag. 51 <----

A quanto precede, si aggiungono le raccomandazioni seguenti:

a) la frazione di sabbia (0,063 mm < dimensione del vaglio a maglie
quadrate < 2 mm) deve contenere non piu' del 55% di sabbia
naturale e almeno il 45% di sabbia fine; b) la fondazione ed il sottofondo devono assicurare stabilita' ed
uniformita' buone, conformemente alle migliori prassi di
costruzione stradale; c) il pietrisco deve essere sminuzzato (100% delle superfici
sminuzzate) ed essere costituito di materiale con un'elevata
resistenza alla frantumazione; d) il pietrisco usato nella miscela deve essere lavato; e) non si puo' aggiungere alla superficie altro pietrisco; f) la durezza del legame espressa in valore PEN deve essere 40-60,
60-80 o anche 80-100, secondo le condizioni climatiche del paese
considerato. Di norma si deve utilizzare un legante il piu'
possibile duro, fatta salva la conformita' con la prassi abituale; g) la temperatura della miscela prima della rullatura deve essere
scelta in modo da ottenere il tenore di vuoti richiesto mediante
una rullatura successiva. Per aumentare le probabilita' di
soddisfare le specifiche dei punti da 2.1 a 2.4, la densita' del
secco deve essere studiata non soltanto scegliendo l'opportuna
temperatura della miscela, ma anche il numero appropriato di
passaggi e l'adeguato rullo compressore.

Tabella 1

Orientamenti per la progettazione

====================================================================
Valori assegnati
------------------------------- Tolleranza
Per massa totale Per massa
di miscela dei granuli ==================================================================== Massa del pietrisco vaglio a maglie quadrate (SM) > 2 min 47,6% 50,5% ± 5

Massa della sabbia 0,063
Massa del filler SM <0,063 mm 8,8% 9,3% ± 2

Massa del legante (bitume) 5,8% N.A. ± 0,5

Dimensione massimale del pietrisco 8 mm 6,3 - 10

Durezza del legante [vedasi punto 3.2.2 f)]

Coefficiente di levigatura accelerata (CLA) > 50

Densità del secco relativa alla compattezza Marshall 98% --------------------------------------------------------------------

4. Metodo di prova

4.1. Misurazione del tenore di vuoti residui

Ai fini della presente misurazione, occorre prelevare carote sulla pista, in almeno quattro punti diversi, equamente distribuiti sulla superficie di prova compresa fra le linee AA e BB (vedi figura 1). Per evitare la mancanza di omogeneita' e di uniformita' delle tracce dei pneumatici. le carote non dovrebbero essere prelevate sulle tracce delle ruote propriamente dette, ma in prossimita' di esse. Dovrebbero essere prelevate (almeno) due carote in prossimita' delle tracce delle ruote e (almeno) una carota a circa meta' strada fra le tracce dei pneumatici ed ogni postazione del microfono.
Se si ritiene che il requisito di uniformita' non sia soddisfatto (vedi punto 2.4), le carote saranno prelevate in un numero maggiore di punti lungo la superficie di prova.
Il tenore di vuoti residui deve essere stabilito per ogni carota. Si calcolera' quindi il valore medio per carota e lo si raffrontera' con il requisito del punto 2.1. Inoltre, nessuna carota puo' avere un tenore di vuoti superiori al 10%.
Il costruttore della superficie stradale deve preoccuparsi del problema che puo' presentarsi nel caso che la superficie di prova in cui devono essere prelevate le carote sia riscaldata da tubature o fili elettrici. Tali impianti devono essere programmati attentamente, in relazione al successivo prelievo di altre carote. Si raccomanda di lasciare libere da tubature o fili alcune zone delle dimensioni approssimative di 200 mm x 300 mm o di posizionare detti fili o tubature ad una profondita' tale che essi non risultino danneggiati dai prelievi di carote nello strato superficiale.

4.2. Coefficiente di assorbimento acustico

Il coefficiente di assorbimento acustico (incidenza normale) deve essere misurato con il metodo del tubo di impedenza, che utilizza il procedimento illustrato nell'ISO 10534-1: "Acustica - Determinazione del fattore di assorbimento acustico e dell'impedenza acustica mediante il metodo del tubo" (1).
Quanto ai campioni prelevati, occorre rispettare i medesimi requisiti del tenore di vuoti residui (vedi punto 4.1). L'assorbimento acustico deve essere misurato nella gamma compresa fra 400 e 800 Hz e nella gamma 800-1600 Hz (almeno alle frequenze centrali delle bande di un terzo di ottava). Occorre rilevare i valori massimi per le due gamme di frequenza. Infine, si fara' la media dei valori cosi' ottenuti per tutte le carote di prova, per giungere al risultato finale.

4.3. Misurazione della profondita' della struttura

Ai sensi della presente norma, le misurazioni della profondita' della struttura devono essere effettuate in almeno 10 punti distribuiti uniformemente lungo le tracce delle ruote sul tratto di prova il valore medio rilevato e' confrontato con la profondita' di struttura minima prevista. Per la descrizione della procedura, cfr. norma ISO 10844:1994.

5. Stabilita' nel tempo e manutenzione

5.1. Influenza dell'invecchiamento

Analogamente a varie altre superfici, si prevede che i livelli del rumore provocato dal contatto pneumatico/fondo stradale, misurati sulla superficie di prova, possano aumentare leggermente nei 6-12 mesi seguenti la costruzione.
La superficie sara' conforme alle caratteristiche richieste almeno quattro settimane dopo la costruzione.
L'influenza dell'invecchiamento sul rumore emesso dai camion e' di norma inferiore rispetto al rumore emesso dalle automobili.
La stabilita' nel tempo e' definita essenzialmente dalla levigatura e dalla costipazione dovute ai veicoli che si spostano in superficie e deve essere verificata periodicamente, come stabilita' al punto 2.5.

5.2. Manutenzione della superficie

La superficie deve essere liberata dai frammenti vaganti e dalle polveri che potrebbero ridurre sensibilmente l'effettiva profondita' di struttura. Nei paesi a clima rigido, si ricorre spesso al sale per snevare le strade. Il sale puo' alterare temporaneamente o anche in modo permanente la superficie ed aumentare cosi' il rumore: esso e' pertanto sconsigliato.

5.3. Ripavimentazione della zona di prova

Se e' necessario riparare la pista di prova, e' di norma sufficiente ripavimentare soltanto la striscia di prova (di larghezza di 3 m nella figura 1) sulla quale i veicoli si spostano, sempre che la zona di prova ai lati della suddetta striscia soddisfi al requisito relativo al tenore di vuoti residui o all'assorbimento acustico all'atto della misurazione.

6. Documentazione relativa alla superficie e alle prove effettuate su di essa

6.1. Documentazione relativa alla superficie di prova

Occorre comunicare i dati seguenti in un documento che descriva la superficie di prova:
6.1.1. ubicazione della pista di prova;
6.1.2. tipo e durezza del legante, tipo dei granuli, densita' teorica massima del cemento (DR), spessore dello strato superiore di usura e curva granulometrica stabilita mediante le carote prelevate sulla pista di prova;
6.1.3. metodo di costipazione (ad esempio, tipo e massa del rullo, numero di passaggi);
6.1.4. temperatura della miscela, temperatura dell'aria e velocita' del vento durante la costruzione della superficie;
6.1.5. data di costruzione della superficie e nome dell'imprenditore;
6.1.6. totalita' dei risultati delle prove o, almeno, della prova piu' recente, compresi;
6.1.6.1. tenore di vuoti residui di ciascuna carota;
6.1.6.2. punti della superficie di prova in cui sono state prelevate le carote per la misurazione dei vuoti.
6.1.6.3. coefficiente di assorbimento acustico di ciascuna carota (se misurato); specificare i risultati per ciascuna carota e ciascuna gamma di frequenze, nonche' la media generale;
6.1.6.4. punti della zona di prova in cui sono state prelevate le carote per la misurazione dell'assorbimento;
6.1.6.5. profondita' di struttura, compresi numero di prove e divario standard;
6.1.6.6. organismo responsabile delle prove in conformita' dei punti 6.1.6.1 e 6.1.6.2 e tipo di materiale utilizzato;
6.1.6.7. data della/e prova/e data del prelievo delle carote sulla pista di prova.

6.2. Documentazione relativa al rumore emesso dai veicoli in superficie

Nel documento che descrive la/le prova/e relativa/e al rumore emesso dai veicoli, si dovra' precisare se tutti i requisiti sono stati soddisfatti o no. Si fara' riferimento al documento di cui al punto 6.1 che descrive i risultati che verificano tale rispetto dei requisiti.".



(1) Le prescrizioni tecniche per i pneumatici sono analoghe a quelle dei regolamenti nn. 30 e 54 della Commissione economica per l'Europa."

(1) Cancellare la dicitura inutile." (1) ISO 10844: 1994 - Se in futuro sara' definita dall'ISO una superficie di prova diversa, la norma di riferimento sara' modificata di conseguenza. (1) Non ancora pubblicata.



 
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