Gazzetta n. 64 del 16 marzo 2002 (vai al sommario)
UNIVERSITA' PER STRANIERI DI PERUGIA
DECRETO RETTORALE 28 dicembre 2001
Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE
Vista la legge del 9 maggio 1989, n. 168, in particolare, l'art. 6;
Visto lo statuto di quest'Universita', emanato con decreto rettorale del 15 dicembre 1992 e pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 20 del 26 gennaio 1993 - serie generale - e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 37 dello statuto;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;
Vista la legge 14 gennaio 1999, n. 4;
Vista la delibera del Consiglio accademico del 25 luglio 2001 e il relativo parere del consiglio di amministrazione, con la quale sono state approvate le modifiche all'art. 11, comma 14, all'art. 12, comma 1, n. 2, e all'art. 14, comma 10 del vigente statuto dell'Universita' per stranieri di Perugia;
Vista la nota direttoriale protocollo n. 14625 del 7 agosto 2001 inviata al M.I.U.R.;
Vista la nota ministeriale protocollo n. 2437 del 10 ottobre 2001 con la quale il M.I.U.R. formula rilievi di legittimita' al comma 14 dell'art. 11 non rilevando invece osservazioni in merito all'art. 12, comma 1, n. 2 e all'art. 14, comma 10, dello statuto di codesto Ateneo;
Vista l'urgenza di provvedere alla emanazione delle modifiche apportate;
Decreta di emanare la seguente modifica dell'art. 12, comma 1, n. 2, e dell'art. 14, comma 10, del vigente statuto dell'Universita' per stranieri di Perugia:
"Art. 12.
Organizzazione della facolta' di lingua e cultura italiane
Testo vigente: comma 1, n. 2.
Corsi di perfezionamento per l'insegnamento della lingua e cultura italiane riservati a docenti in attivita' di servizio nelle istituzioni scolastiche e universitarie degli stati esteri.
Testo modificato: comma 1, n. 2.
Corsi di aggiornamento per l'insegnamento dell'italiano L2 riservati a docenti in attivita' di servizio nelle istituzioni scolastiche e universitarie degli stati esteri e italiane.
Art. 14.
Dipartimenti
Testo vigente: comma 10
L'incarico di segretario amministrativo e' conferito dal consiglio di amministrazione ad un dipendente dell'Ateneo dell'area amministrativo-contabile in possesso dei requisiti richiesti, scelto secondo criteri e modalita' previste dal regolamento generale di Ateneo, di cui al successivo art. 22.
Testo modificato: comma 10
Il segretario amministrativo del Dipartimento e degli altri Centri di spesa autonoma istituiti nell'Ateneo e' scelto fra il personale non docente dell'area amministrativo-contabile, con qualifica non inferiore alla ottava. L'incarico di segretario amministrativo di Dipartimento e' conferito dal direttore amministrativo sentito il direttore del Dipartimento. Il segretario amministrativo risponde del suo operato al direttore del Dipartimento. Il segretario amministrativo puo' proporre al direttore del Dipartimento, previo benestare del direttore amministrativo, l'incaricato della sua sostituzione in caso di assenza o temporaneo impedimento, da ricercarsi possibilmente tra il personale del Dipartimento medesimo".
Perugia, 28 dicembre 2001
Il rettore: Bianchi De Vecchi
 
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