Gazzetta n. 65 del 18 marzo 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
DECRETO 12 febbraio 2002
Graduatorie regionali ordinarie e speciali e graduatorie relative ai "grandi progetti" di cui all'art. 6, comma 3 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 527 del 20 ottobre 1995 e successive modifiche e integrazioni, concernenti le iniziative ammissibili relative alle domande di agevolazione presentate ai sensi del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, per il bando del 2001 del "settore industria" (attivita' estrattive, manifatturiere, di servizi, delle costruzioni e dell'energia) - 11° bando di attuazione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO DEGLI INCENTIVI ALLE IMPRESE
Visto l'art. 1, comma 2 del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, concernente i criteri per la concessione delle agevolazioni alle attivita' produttive nelle aree depresse del Paese;
Visto l'art. 5, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96;
Visto il decreto ministeriale 3 luglio 2000, concernente il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attivita' produttive nelle aree depresse ai sensi della predetta legge n. 488/1992 che, in particolare, al punto 5.c4, prevede, per l'assegnazione delle risorse, la formazione di graduatorie regionali ordinarie e speciali, nonche' di due graduatorie multiregionali relative ai "grandi progetti";
Visto il decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527 e le successive modifiche e integrazioni, di seguito denominato regolamento, concernente le modalita' e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attivita' produttive nelle aree depresse del Paese;
Visto, in particolare, l'art. 6, comma 3 del citato D.M. n. 527/95 e successive modifiche e integrazioni che attribuisce al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, ora Ministero delle attivita' produttive, la competenza di formare, sulla base delle risultanze degli accertamenti istruttori delle banche concessionarie, le suddette graduatorie delle iniziative ammissibili alle agevolazioni e di provvedere alla loro pubblicazione;
Viste le circolari esplicative del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 900315 del 14 luglio 2000, n. 900405 del 16 ottobre 2000, n. 1054119 del 25 ottobre 2000, n. 900476 del 21 novembre 2000, n. 930035 del 5 febbraio 2001, n. 900119 del 23 febbraio 2001 e n. 900012 del 14 gennaio 2002;
Visto il decreto ministeriale del 21 dicembre 2000 con il quale sono stati fissati i termini per la presentazione delle domande relative al bando del .settore industria. del 2001;
Visti i decreti ministeriali del 14 luglio 2000, del 9 novembre 2000, del 13 novembre 2000 e del 7 agosto 2001 con i quali sono state fissate le misure massime consentite relative alle agevolazioni di cui alla citata legge n. 488/1992 a partire dal 2000 e sono stati pubblicati gli elenchi delle aree ammissibili delle regioni e province autonome del centro-nord;
Vista la delibera del CIPE del 6 agosto 1999 concernente l'approvazione del piano finanziario programmatico del Programma di sviluppo del Mezzogiorno per il periodo 2000-2006;
Visto il Programma Operativo Nazionale (P.O.N.) .Sviluppo imprenditoriale locale. che, per il periodo 2000-2006, stanzia 3.218,878 milioni di euro per gli interventi riferiti alla Misura 1-Legge 488/92 .Industria. nelle regioni Calabria, Campania, Basilicata, Puglia, Sardegna e Sicilia;
Considerato che, dei predetti 3.218,878 milioni di euro, 31,200 sono riservati per gli interventi di Tutoraggio (sottomisura 1.2), 309,874 sono riservati per l'attuazione di una graduatoria specifica finalizzata al raggiungimento di obiettivi di sviluppo sostenibile e 2.189,579 sono stati gia' impegnati con il bando del settore .industria. del 2000 (8° bando) e che, pertanto, per il bando in argomento, residuano 688,225 milioni di euro (1.332,5900 miliardi di lire);
Vista la delibera del CIPE del 21 dicembre 2001, concernente il riparto su base regionale delle risorse destinate alle aree depresse per il periodo 2001-2003 dalla legge finanziaria del 2001, che destina una quota di 3.500 miliardi di lire (1.807,599 milioni di euro) di risorse nazionali al finanziamento dei bandi della legge n. 488/92, di cui 2.975,0 miliardi (1.536,459 milioni di euro) per le regioni dell'obiettivo 1 e 525,0 miliardi (271,140 milioni di euro) per le regioni e province autonome del centro-nord;
Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 30 marzo 2001 che, dei suddetti 3.500,0 miliardi di lire (1.807,599 milioni di euro), ha assegnato, in via programmatica, al bando del .settore industria. del 2001, 1.871,7000 miliardi di lire (966,652 milioni di euro), di cui 1.590,9450 miliardi (821,655 milioni di euro) alle regioni dell'obiettivo 1 e 280,7550 miliardi (144,998 milioni di euro) alle regioni e province autonome del centro-nord, destinando alle graduatorie dei .grandi progetti. il 13% delle risorse complessivamente disponibili (nazionali e cofinanziate), da imputare, ai soli fini contabili, alle risorse nazionali;
Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive del 10 gennaio 2002 con il quale sono stati assegnati al bando del settore .industria. del 2001, in aggiunta alle risorse gia' individuate con il predetto decreto del 30 marzo 2001, 1.000,0 miliardi di lire (516,457 milioni di euro), derivanti dalle economie di spesa riferite agli interventi di cui alle leggi n. 64/1996 e n. 488/1992, per la formazione delle graduatorie del bando in argomento, di cui 850,0 miliardi (438,988 milioni di euro) alle regioni dell'obiettivo 1 e 150,0 miliardi (77,469 milioni di euro) alle regioni e province autonome del centro-nord;
Considerato che, sulla base di quanto precede e tenuto conto dei criteri di riparto tra le regioni e le province autonome fissati dal CIPE con la richiamata delibera del 21 dicembre 2000, le risorse risultano cosi' ripartite (in miliardi di lire):

----> Vedere tabella a pag. 6 della G.U. <----

Vista la delibera del CIPE del 21 dicembre 2000 che, su specifica proposta della regione Calabria con atto di Giunta n. 3762 del 29.12.1999, autorizza il Ministero delle attivita' produttive ad utilizzare, nel limite dell'importo di 80,0 miliardi di lire (41,317 milioni di euro), a valere sulle risorse nazionali gia' assegnate alla Regione Calabria, le disponibilita' di cui alla legge n. 488/92 in favore dei programmi di investimento della stessa Regione ritenuti ammissibili alle agevolazioni ed approvati con la graduatoria del quarto bando (2° semestrale del 1998), previo scorrimento della graduatoria stessa;
Considerato che per il predetto scorrimento della graduatoria del quarto bando della regione Calabria sono state utilizzate le risorse destinate dal CIPE alla stessa regione Calabria per gli interventi della legge n. 488/1992 e, in particolare, 40,0 miliardi di lire (20,659 milioni di euro) a valere sulle risorse stanziate dalla legge finanziaria del 2000 e 40,0 miliardi (20,659 milioni di euro) a valere sulle risorse stanziate dalla legge finanziaria del 2001 e che, pertanto, delle richiamate risorse destinate alla regione Calabria indicate nella predetta tabella, residuano, per il bando .industria. del 2001, risorse nazionali pari a 198,8994 miliardi di lire (102,723 milioni di euro);
Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 20 luglio 1998 che, all'art. 6, autorizza il Ministero ad utilizzare una quota non superiore all'uno per mille dello stanziamento annuale destinato alle agevolazioni della legge n. 488/1992, al netto delle risorse necessarie ad assicurare il cofinanziamento, per le spese di funzionamento connesse alle attivita' ed agli adempimenti di propria competenza necessari all'attuazione degli interventi previsti dalla stessa legge, corrispondenti, quindi, a 4,1773 miliardi di lire;
Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 6 giugno 2001 con il quale sono state approvate le proposte formulate dalle regioni e dalle province autonome concernenti le priorita' regionali ed i relativi punteggi utili per l'indicatore regionale validi per il bando del .settore industria. del 2001, nonche' la formazione delle graduatorie speciali e le risorse finanziarie alle stesse destinate come di seguito specificato:

----> Vedere tabella a pag. 7 della G.U. <----

Vista la nota del 12 dicembre 2001 della Regione Campania con la quale si comunica l'assegnazione di risorse aggiuntive al bando del settore .industria. del 2001 della legge n. 488/1992 pari a 50,0 miliardi di lire (25,823 milioni di euro), relative alla misura 4.2, azione a, sottoazione a1 del Complemento di Programmazione del P.O.R. Campania 2000-2006, da destinare alle iniziative ammissibili ubicate nelle aree dei Distretti Industriali;
Vista la nota del 13 dicembre 2001 della Regione Lazio con la quale si comunica la destinazione di risorse aggiuntive al bando del settore .industria. del 2001 della legge n. 488/1992 a valere su quelle stanziate per il 2001 ed il 2002 per la sottomisura IV.1.4 del DOCUP obiettivo 2 2000-2006, pari a 11,7899 miliardi di lire (6,089 milioni di euro) per i progetti ammissibili in obiettivo 2 e 4,0609 miliardi di lire (2,097 milioni di euro) per quelli delle aree ammesse al sostegno transitorio a titolo dell'obiettivo 2, al netto delle risorse gia' destinate allo scorrimento della graduatoria del bando .industria. del 2000;
Considerato che, sulla base di tutto quanto precede, sono assegnate a ciascuna regione, per il bando del .settore industria. del 2001, le seguenti risorse finanziarie (miliardi di lire):

----> Vedere tabella a pag. 8 della G.U. <----

e 55,9422 miliardi di lire alla graduatoria dei grandi progetti delle regioni del centro-nord e delle province autonome di Bolzano e Trento e 490,0685 miliardi di lire alla graduatoria dei grandi progetti delle regioni dell'obiettivo 1;
Visti gli esiti delle risultanze istruttorie delle banche concessionarie, di cui all'art. 6, comma 1 del citato D.M. n. 527/95 e successive modifiche e integrazioni;
Visto l'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Decreta:
Art. 1.
1. Le graduatorie regionali speciali e ordinarie delle regioni e delle province autonome di Bolzano e Trento concernenti le iniziative di cui in premessa per il bando del 2001 (11°) del "settore industria" (attivita' estrattive, manifatturiere, di servizi, delle costruzioni e dell'energia), ammissibili alle agevolazioni di cui all'art. 1, comma 2 del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, sono riportate negli allegati dal n. 2/1 al n. 2/37 al presente decreto. Negli allegati n. 2/38 e n. 2/39 sono riportate le graduatorie dello stesso bando relative ai "grandi progetti".
2. Al fine di facilitare la lettura dei dati contenuti nelle graduatorie e l'individuazione di ciascuna iniziativa ammissibile nella graduatoria di pertinenza, si forniscono, nell'allegato n. 1, le opportune note esplicative e, nell'allegato n. 3, l'elenco di tutte le iniziative ammissibili, ordinate per n. di progetto, con l'indicazione della graduatoria nella quale ciascuna di esse e' inserita ed il numero della relativa posizione occupata.
 
Art. 2.
1. I decreti di concessione provvisoria delle agevolazioni di cui alla citata legge n. 488/92 vengono adottati in favore delle domande inserite in ciascuna delle graduatorie, in ordine decrescente dalla prima, fino all'esaurimento delle risorse disponibili di cui alle premesse, tenendo conto della riserva di fondi a favore delle piccole e medie imprese e della limitazione nei confronti delle imprese operanti nel settore dei servizi, di cui all'art. 2, comma 2 del regolamento citato nelle premesse, nonche' del compenso spettante alle banche concessionarie e dell'onere relativo agli accertamenti sulla realizzazione dei programmi di investimenti, di cui, rispettivamente, all'art. 1, comma 2 ed all'art. 10, comma 1 del regolamento medesimo.
 
Art. 3.
1. Ad eccezione delle iniziative che sono state inserite nelle graduatorie di cui al precedente art. 1 ai sensi dell'art. 6, comma 8 del regolamento che, se non agevolate, non possono essere ulteriormente ripresentate con le medesime modalita', le iniziative che, a causa della insufficienza delle disponibilita' finanziarie, occupano una posizione nella relativa graduatoria che risulti non utile per la concessione delle agevolazioni, sono inserite automaticamente, invariate, nella graduatoria relativa al primo bando utile successivo, nel pieno rispetto, tuttavia, delle condizioni vigenti con riferimento a tale graduatoria e fatte salve eventuali diverse disposizioni introdotte da modifiche normative che dovessero intervenire successivamente al presente decreto, mantenendo valida, ai soli fini dell'ammissibilita' temporale del programma, la data della domanda originaria, rimanendo comunque salve le eventuali modifiche introdotte in ordine agli ulteriori criteri di ammissibilita'.
Fatto sempre salvo quanto detto in merito alle eventuali modifiche normative, qualora l'impresa intenda mantenere valida, ai soli fini dell'ammissibilita' temporale del programma, la data della detta domanda originaria e, al contempo, riformulare la domanda stessa, rinuncia al suddetto inserimento automatico con nota raccomandata da inviare alla banca concessionaria entro e non oltre il termine di cui all'art. 6, comma 8 citato e ripresenta la domanda, riformulata, entro i termini di presentazione relativi al solo primo bando utile successivo alla rinuncia medesima, termini che saranno fissati con decreto del Ministro delle attivita' produttive.
Le predette modalita' di inserimento automatico o di riformulazione si applicano anche alle domande che, sempre a causa della insufficienza delle disponibilita' finanziarie, sono state agevolate parzialmente rispetto alla richiesta dell'impresa, alle condizioni richiamate al punto 5.6 della circolare n. 900315 del 14.7.2000.
2. Le iniziative collocate nelle graduatorie regionali speciali che, a causa dell'insufficienza delle relative disponibilita' finanziarie, occupano una posizione che risulti non utile per la concessione delle agevolazioni nella misura richiesta dall'impresa, concorrono automaticamente all'attribuzione delle risorse disponibili per la relativa graduatoria regionale ordinaria. Le risorse destinate dalle regioni alle graduatorie speciali ed eventualmente non attribuite, sono automaticamente utilizzate per le corrispondenti graduatorie regionali ordinarie.
3. Le iniziative non indicate nelle graduatorie di cui all'art. 1 sono invece escluse dalle agevolazioni di cui alla citata legge n. 488/92.
 
Art. 4.
1. Per le iniziative di cui all'art. 3, ivi comprese quelle inserite automaticamente ai sensi dell'art. 6, comma 8 del regolamento, con successivi provvedimenti, sono individualmente comunicati alle imprese interessate gli specifici motivi dell'esclusione totale o parziale dalle agevolazioni. Dalla data della comunicazione decorrera' il termine di legge per l'impugnazione del provvedimento di esclusione.
Roma, 12 febbraio 2002
Il direttore generale: SAPPINO
 
Allegato n. 1
NOTE ESPLICATIVE

Le graduatorie sono trentanove, come di seguito specificato:

01) PIEMONTE ordinaria (All. 2/1) 02) VALLE D.AOSTA ordinaria (All. n. 2/2) 03) LOMBARDIA ordinaria (All. n. 2/3) 04) PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO ordinaria (All. n. 2/4) 05) PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO ordinaria (All. n. 2/5) 06) VENETO speciale (All. n. 2/6) 07) VENETO ordinaria (All. n. 2/7) 08) FRIULI VENEZIA GIULIA speciale (All. n. 2/8) 09) FRIULI VENEZIA GIULIA ordinaria (All. n. 2/9) 10) LIGURIA speciale (All. n. 2/10) 11) LIGURIA ordinaria (All. n. 2/11) 12) EMILIA ROMAGNA speciale (All. n. 2/12) 13) EMILIA ROMAGNA ordinaria (All. n. 2/13) 14) TOSCANA speciale (All. n. 2/14) 15) TOSCANA ordinaria (All. n. 2/15) 16) UMBRIA speciale (All. n. 2/16) 17) UMBRIA ordinaria (All. n. 2/17) 18) MARCHE speciale (All. n. 2/18) 19) MARCHE ordinaria (All. n. 2/19) 20) LAZIO speciale (All. n. 2/20) 21) LAZIO ordinaria (All. n. 2/21) 22) ABRUZZO speciale (All. n. 2/22) 23) ABRUZZO ordinaria (All. n. 2/23) 24) MOLISE speciale (All n. 2/24) 25) MOLISE ordinaria (All. n. 2/25) 26) CAMPANIA speciale (All. n. 2/26) 27) CAMPANIA ordinaria (All. n. 2/27) 28) PUGLIA speciale (All. n. 2/28) 29) PUGLIA ordinaria (All. n. 2/29) 30) BASILICATA speciale (All. n. 2/30) 31) BASILICATA ordinaria (All. n. 2/31) 32) CALABRIA speciale (All. n. 2/32) 33) CALABRIA ordinaria (All. n. 2/33) 34) SICILIA speciale (All. n. 2/34) 35) SICILIA ordinaria (All. n. 2/35) 36) SARDEGNA speciale (All. n. 2/36) 37) SARDEGNA ordinaria (All. n. 2/37)
38) GRANDI PROGETTI delle regioni Piemonte, Valle d.Aosta, Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche e Lazio (All. 2/38)
39) GRANDI PROGETTI delle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna (All. n. 2/39).
La singola graduatoria contiene le domande ritenute ammissibili alle agevolazioni di cui alla legge n. 488/92 ubicate nel territorio di riferimento (graduatorie regionali ordinarie, speciali per area o grandi progetti) o operanti nei settori di riferimento (graduatoria regionale speciale per attivita).
La posizione di ciascuna domanda nella graduatoria di pertinenza e' determinata sulla base del valore riportato nella colonna L, pari alla somma dei valori dei cinque indicatori, di cui al punto 5.c5) del testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attivita' produttive nelle aree depresse ai sensi della predetta legge n. 488/1992 (per la graduatoria dei grandi progetti gli indicatori sono quattro, con esclusione di quello relativo alle priorita' regionali), normalizzati.
Per consentire di verificare il valore di ciascuno degli indicatori normalizzati attraverso la formula n. 3 dell'appendice alla circolare n. 900315 del 14 luglio 2000 e, quindi, attraverso la somma degli stessi, il dato della colonna L, vengono riportati, per ogni graduatoria, il valore medio (M nella formula) e la deviazione standard (D nella formula) relativi a ciascuno degli indicatori, oltre che il numero delle domande inserite nella graduatoria e sulla base del quale tali valori sono stati determinati.
Si ricorda che il valore degli indicatori e' cosi' determinato:
* indicatore n. 1: capitale proprio attualizzato investito nel programma investimento ammissibile attualizzato
* indicatore n. 2: numero di occupati attivati dal programma investimento ammissibile attualizzato
* indicatore n. 3: 100 agevolazione richiesta (in punti percentuali di quella massima consentita)
* indicatore n. 4: punteggio (compreso tra 0 e 30) conseguito dal programma sulla base delle specifiche priorita' regionali di cui al punto 5.c5.4 del testo unico per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attivita' produttive nelle aree depresse ai sensi della predetta legge n. 488/1992 (si ricorda che tale indicatore non e' utilizzato nella graduatoria dei grandi progetti);
* indicatore n. 5: punteggio (compreso tra 0 e 10) conseguito dal programma sulla base delle prestazioni ambientali di cui al punto 5.c5.5 del testo unico per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attivita' produttive nelle aree depresse ai sensi della predetta legge n. 488/1992.
Nelle graduatorie, in corrispondenza a ciascuna domanda, vengono riportati i seguenti elementi:
Colonna A (Posiz. in grad.): il numero della posizione occupata dalla domanda nella graduatoria; le domande classificatesi ex equo occupano la stessa posizione, con il medesimo valore della somma degli indicatori normalizzati riportato in colonna L.
Colonna B (Numero di progetto): il n. di progetto della domanda.
Colonna C (Ragione Sociale): la ragione sociale dell'impresa titolare dell'eventuale concessione delle agevolazioni.
Colonna D (Prov.): la provincia del comune ove e' ubicata l'unita' produttiva o, per le imprese di costruzioni che utilizzano i beni agevolati nelle aree ammissibili della regione, ove e' ubicata la sede operativa.
Colonna E (1 . Capitale proprio): il valore dell'indicatore n. 1, relativo al capitale proprio investito.
Colonna F (2 . Occupazione attivata): il valore dell'indicatore n. 2, relativo agli occupati attivati dal programma. Esso e' convenzionalmente pari a zero nel caso di diminuzione del numero di occupati.
Colonna G (3 . Agevolazione richiesta): il valore dell'indicatore n. 3, determinato sulla base dell'agevolazione richiesta rispetto a quella massima consentita.
Colonna H (4 . Indicatore Regionale): il valore dell'indicatore n. 4 relativo alle priorita' regionali; esso e' compreso tra 0 e 30 nella graduatoria regionale ordinaria, tra 0 e 20 nella graduatoria regionale speciale e non e' utilizzato nella graduatoria dei grandi progetti.
Colonna I (5 . Indicatore Ambientale): il valore dell'indicatore n. 5 relativo alle prestazioni ambientali; esso e' compreso tra 0 e 10.
Colonna L (Somma indicatori normalizzati): la somma dei valori normalizzati degli indicatori. Tale valore e' quello che determina la posizione della domanda nella graduatoria.
Colonna M (Sett. Serv.): il settore di attivita' del programma:
nulla = estrattivo, manifatturiero, costruzioni ed energia
S = servizi.
Colonna N (Dimensione): la dimensione dell'impresa titolare dell'eventuale concessione delle agevolazioni :
P = piccola impresa
M = media impresa
G = grande impresa.
Colonna O (Ob.): l'obiettivo FESR cui appartiene l'area nella quale insiste l'unita' produttiva interessata dal programma:
1 = Obiettivo 1 (Mezzogiorno)
2 = Obiettivo 2 (Centro-nord aree in declino industriale)
ST = Sostegno Transitorio (Centro-nord, aree ammesse al sostegno transitorio)
FO = fuori obiettivo.
Colonna P (Cofin.): l'ammissibilita' o meno della domanda al cofinanziamento U.E.:
SI = ammissibile
nulla = non ammissibile.
Colonna Q (Esito conclusivo): l'esito finale e, quindi, l'agevolabilita' o meno della domanda:
A = agevolabile
N = non agevolabile
P = parzialmente agevolabile (non ricorre per le graduatorie regionali speciali)
Colonna R (Cod. escl.): le motivazioni della esclusione, totale o parziale, dalle agevolazioni:
1 = esaurimento delle risorse attribuibili
2 = raggiungimento del limite del 5% destinato alle imprese di servizi
3 = motivi 1 e 2 insieme
4 = superamento della riserva del 50% destinata alle PMI, in presenza di altre PMI da agevolare
5 = motivi 1 e 4 insieme
6 = motivi 1 e 5 insieme
7 = motivi 1, 2 e 4 insieme
Colonna S (Agevolaz. concedibile LM) : l'ammontare, in milioni di lire e due decimali, dell'agevolazione concedibile. Tale ammontare e' inferiore a quello richiesto qualora nella Colonna Q sia indicato .P. ; e' pari a zero qualora nella Colonna Q sia indicato .N..
Colonna T (Agevolaz. concedibile Euro) : l'ammontare, in EURO, dell'ammontare della Colonna S.
Colonna U (Reg) l'utilizzo o meno delle risorse POR o DOCUP regionali:
SI= utilizzate
Nulla= non utilizzate
 
Allegato n. 2

----> Vedere allegato da pag. 15 a pag. 100 <----

----> Vedere allegato da pag. 101 pag. 163 <----
 
Allegato n. 3

----> Vedere allegato da pag. 164 a pag. 198 <----
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone