Gazzetta n. 65 del 18 marzo 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 7 febbraio 2002
Riconoscimento alla sig.ra Osterhaus Gerda di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
per gli ordinamenti scolastici

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua la direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni;
Visto il testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, ed, in particolare, la parte III, titolo I, capo II, concernente il reclutamento del personale docente;
Visto il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998, concernente l'ordinamento delle classi di concorso a cattedre ed a posti di insegnamento tecnico-pratico e di arte applicata nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
Visto l'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento di titoli di formazione professionale per l'insegnamento acquisiti nella Comunita' europea dalla cittadina comunitaria:
cognome: Osterhaus;
nome: Gerda;
nata a: Waltrop (Nordreno - Westfalia) - Germania;
il: 27 luglio 1967;
nazionalita': tedesca;
Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115, relativa ai seguenti titoli posseduti dall'interessata:
diploma di istruzione superiore: "Erste Staatspru"fung fu"r die Lehra"mter fu"r die Sekundarstufe II und fu"r die Sekundarstufe I" (Attestato di primo grado d'esame di Stato per la cattedra nelle scuole secondarie di primo e secondo grado), rilasciato il 17 giugno 1993 a Dortmund;
titolo di abilitazione all'insegnamento: "Zweite Staatspru"funng fu"r das Lehramt fu"r die Sekundarstufe II und fu"r das Lehramt fu"r die Sekundarstufe I" (Attestato di secondo grado d'esame di Stato per la cattedra nelle scuole secondarie di primo e secondo grado), conseguito il 15 novembre 1995 presso l'Universita' statale di Dortmund;
Vista la "dichiarazione di valore in loco" rilasciata in data 6 ottobre 2000 dal Consolato d'Italia di Dortmund;
Rilevato che i titoli di cui sopra legittimano l'interessata (art. 1, comma 1, citato decreto legislativo n. 115), in base all'ordinamento scolastico del Paese di provenienza, all'insegnamento della lingua francese nelle scuole secondarie;
Vista la richiesta formulata dall'interessata medesima tesa ad ottenere il riconoscimento dei propri titoli di formazione professionale per l'insegnamento della seguente disciplina: lingua straniera francese;
Rilevato che il riconoscimento e' richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente a quella cui l'interessato e' abilitato nel Paese che ha rilasciato i titoli (art. 1, comma 2, citato decreto legislativo n. 115);
Rilevato che l'esercizio della professione in argomento e' subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3, ed art. 2 citato decreto legislativo n. 115), al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni;
Vista la documentazione prodotta relativa: alle materie sulle quali verte la formazione professionale attestata dai titoli; alle attivita' comprese nella professione cui si riferiscono i titoli; alla conoscenza della lingua italiana;
Vista la valutazione espressa in sede di conferenza di servizi, indetta per quanto prescrive l'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115, nella seduta del 25 gennaio 2002;
Ritenuto, conformemente alla predetta valutazione, che sussistono i presupposti per il riconoscimento atteso che i titoli posseduti dall'interessato comprovano una formazione professionale che per requisiti, composizione e durata soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115 per l'insegnamento di: lingua straniera francese;
Ritenuto, infine, che il riconoscimento non debba essere subordinato a misure compensative (art. 6 del citato decreto legislativo n. 115) atteso:
che la formazione professionale attestata dai titoli non verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente;
che la professione cui si riferisce il riconoscimento dei titoli non comprende attivita' che non esistono nella professione corrispondente del Paese che ha rilasciato i titoli;

Decreta:

1. I titoli, citati in premessa, della cittadina comunitaria:
cognome: Osterhaus;
nome: Gerda;
nata a: Waltrop (Nordreno - Westfalia) - Germania;
il: 27 luglio 1967;
nazionalita': tedesca; comprovanti una formazione professionale al cui possesso la legislazione del Paese membro della Comunita' europea che li ha rilasciati subordina l'esercizio della professione di insegnante, costituiscono, per la medesima titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nelle classi di concorso:
45/A "Lingua straniera" - Francese;
46/A "Lingue e civilta' straniere" - Francese.
2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
Roma, 7 febbraio 2002
Il direttore generale: Criscuoli
 
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