Gazzetta n. 65 del 18 marzo 2002 (vai al sommario)
AGENZIA DEL TERRITORIO
PROVVEDIMENTO 28 febbraio 2002
Regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardante la determinazione dei termini di conclusione e dei responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza degli uffici centrali e periferici dell'Agenzia del territorio.

IL DIRETTORE
dell'Agenzia del territorio

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, gli articoli 2 e 4 della medesima legge, per la disciplina dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi e l'individuazione delle unita' organizzative responsabili della relativa istruttoria;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, di delega per la riforma della pubblica amministrazione e la semplificazione amministrativa;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del Governo ai sensi dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto lo statuto dell'Agenzia, adottato ai sensi dell'art. 66 del citato decreto legislativo n. 300/1999, nonche' il regolamento di amministrazione, entrambi pubblicati nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 193 del 21 agosto 2001;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, contenente le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di approvazione del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Visto il decreto ministeriale 19 ottobre 1994, n. 678, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 1994, e successive modificazioni, con il quale e' stato adottato il regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per la determinazione dei termini e dei responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza del Ministero delle finanze;
Considerata la necessita', a seguito del processo di riforma organizzativa che ha interessato il Ministero delle finanze e delle modifiche procedurali intervenute nelle materie attualmente di competenza dell'Agenzia del territorio, di procedere al riesame complessivo dei procedimenti amministrativi, dei tempi di conclusione degli stessi e dei relativi responsabili, nonche' all'individuazione degli organi competenti all'emanazione dei provvedimenti finali, gia' determinati con il decreto ministeriale 19 ottobre 1994, n. 678, e successive modifiche;

A d o t t a

il seguente regolamento:
Art. 1.
Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento sostituisce, per i procedimenti amministrativi di competenza dell'Agenzia del territorio, il precedente adottato con decreto ministeriale 19 ottobre 1994, n. 678, e successive modificazioni, e si applica ai procedimenti da emanare obbligatoriamente, a iniziativa di parte o d'ufficio.
2. I procedimenti di cui al comma l devono concludersi con un provvedimento espresso nel termine stabilito, per ciascun procedimento, nella tabella allegata, che costituisce parte integrante del presente regolamento e che contiene, altresi', l'indicazione dell'unita' organizzativa responsabile del procedimento, dell'organo che adotta il provvedimento finale nonche' delle principali fonti normative. In caso di mancata inclusione del procedimento nell'allegata tabella, lo stesso si concludera' nel termine previsto da altra fonte legislativa o regolamentare, o in mancanza, nel termine di trenta giorni di cui all'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
 
Art. 2.
Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti d'ufficio

1. Per i procedimenti d'ufficio, il termine iniziale decorre dalla data in cui l'Agenzia abbia formale notizia del fatto da cui sorge l'obbligo di provvedere.
2. Qualora l'atto iniziale del procedimento promani da organo o ufficio di altra amministrazione, il termine decorre dalla data di ricevimento della richiesta o della proposta da parte dell'unita' organizzativa responsabile del procedimento.
3. In riferimento alle istanze per le quali non sussiste l'obbligo a provvedere, il termine iniziale decorre dalla comunicazione all'interessato dell'avvio del procedimento.
 
Art. 3.
Decorrenza del termine iniziale
per i procedimenti a iniziativa di parte

1. Per i procedimenti ad iniziativa di parte il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento della domanda o dell'istanza da parte dell'unita' organizzativa responsabile del procedimento.
2. La domanda o l'istanza deve essere redatta nelle forme e nei modi stabiliti dall'Agenzia, ove determinati e portati a idonea conoscenza degli amministrati, e deve essere corredata della prevista documentazione, dalla quale risulti la sussistenza dei requisiti e delle condizioni richiesti da legge o da regolamento per l'adozione del provvedimento.
3. All'atto della presentazione della domanda e' rilasciata all'interessato una ricevuta contenente, ove possibile, le indicazioni di cui all'art. 8 della legge n. 241 del 1990. Le dette indicazioni sono comunque fornite all'atto della comunicazione dell'avvio del procedimento di cui all'art. 7 della medesima legge n. 241 e all'art. 4 del presente regolamento. Per le domande o le istanze inviate a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, la ricevuta e' costituita dall'avviso stesso.
4. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne da' comunicazione all'interessato entro sessanta giorni, indicando le cause dell'irregolarita' o dell'incompletezza. In questi casi il termine iniziale decorre dalla presentazione da ricevimento della domanda perfezionata o completata.
5. Restano salvi la facolta' di autocertificazione e il dovere di procedere agli accertamenti d'ufficio previsti, rispettivamente, dagli articoli 38 e 43 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
 
Art. 4.
Comunicazione dell'inizio del procedimento

1. Salvo che non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerita', il responsabile del procedimento da' comunicazione dell'inizio del procedimento stesso ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti, ai soggetti la cui partecipazione al procedimento sia prevista da legge o regolamento nonche' ai soggetti, individuati o facilmente individuabili, ai quali, dal provvedimento, possa derivare un pregiudizio.
2. L'avvio del procedimento e' comunicato ai soggetti di cui al comma 1 mediante comunicazione personale contenente, ove gia' non rese note ai sensi dell'art. 3, comma 3, le indicazioni di cui all'art. 8 della legge n. 241 del 1990. Qualora, per il numero degli aventi titolo, la comunicazione personale risulti, per tutti o per taluni di essi, impossibile o particolarmente gravosa, nonche' nei casi in cui vi siano particolari esigenze di celerita', il responsabile del procedimento procede, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge n. 241 del 1990, mediante altre forme idonee.
3. L'omissione, il ritardo o l'incompletezza della comunicazione puo' essere fatta valere, anche nel corso del procedimento, solo dai soggetti che abbiano titolo alla comunicazione stessa, mediante segnalazione scritta al dirigente preposto all'unita' organizzativa competente, il quale e' tenuto a fornire, nel termine di dieci giorni, gli opportuni chiarimenti o ad adottare le misure necessarie, anche ai fini dei termini posti per l'intervento del privato nel procedimento.
4. Resta fermo quanto stabilito dal precedente art. 3 in ordine alla decorrenza del termine iniziale del procedimento.
 
Art. 5. Partecipazione al procedimento 1. Ai sensi dell'art. 10, lettera a), della legge n. 241 del 1990, presso le sedi degli uffici dell'Agenzia sono rese note, mediante affissione in appositi albi o con altre idonee forme di pubblicita', le modalita' per prendere visione degli atti del procedimento.
2. Ai sensi dell'art. 10, lettera b), della legge n. 241 del 1990, coloro che hanno titolo a prendere parte al procedimento possono presentare memorie e documenti entro un termine pari a due terzi di quello fissato per la relativa durata, sempre che il procedimento non sia gia' concluso. La presentazione di memorie e documenti oltre il detto termine non puo' comunque determinare la proroga del termine finale.
 
Art. 6.
Termine finale del procedimento

1. I termini per la conclusione dei procedimenti di cui alla tabella indicata al comma 2 dell'art. l si riferiscono alla data di adozione del provvedimento finale, ovvero, nel caso di provvedimenti recettivi, alla data in cui il destinatario ne riceve comunicazione;
essi sono comprensivi, in ogni caso, dei tempi normalmente necessari per l'acquisizione dei pareri obbligatori.
2. Ove nel corso del procedimento talune fasi, al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 16 e dall'art. 17 della legge n. 241 del 1990, siano di competenza di amministrazioni diverse dall'Agenzia del territorio, il termine finale del procedimento deve intendersi comprensivo dei periodi di tempo necessari per l'espletamento delle fasi stesse. Nei casi in cui l'emissione del provvedimento o atto finale sia ritardata o impedita dall'adozione di atti di competenza di altre amministrazioni, determinando l'inosservanza del termine di conclusione, il responsabile del procedimento ne da' comunicazione al soggetto interessato.
3. Ove non sia diversamente disposto, per i procedimenti di modifica di provvedimenti gia' emanati si applicano gli stessi termini finali indicati per il procedimento principale.
4. Quando la legge preveda che la domanda dell'interessato si intende respinta o accolta dopo l'inutile decorso di un determinato tempo dalla presentazione della domanda stessa, il termine previsto dalla legge o dal regolamento per la formazione del silenzio-rifiuto o del silenzio-assenso costituisce altresi' il termine entro il quale l'Agenzia deve adottare la propria determinazione.
 
Art. 7.
Responsabile del procedimento

1. Il responsabile dell'unita' organizzativa ai sensi dell'art. 5 della legge n. 241 del 1990, puo' affidare ad altro dipendente addetto all'unita' la responsabilita' del-l'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente al singolo procedimento.
2. Il responsabile del procedimento esercita le attribuzioni contemplate dall'art. 6 della legge n. 241 del 1990 e dal presente regolamento e svolge tutti gli altri compiti indicati nelle disposizioni organizzative e di servizio nonche' quelli attinenti all'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
 
Art. 8.
Organo competente per l'adozione del provvedimento finale

1. Il provvedimento finale e' adottato dal responsabile deI procedimento di cui all'art. 7, ovvero dall'organo espressamente indicato nella tabella allegata, fermo restando la facolta' di delega, ove consentita dalla legge.
 
Art. 9.
Integrazione e modificazione del presente regolamento

1. I termini e i soggetti responsabili dei procedimenti amministrativi individuati successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento saranno disciplinati con apposito atto, con le modalita' previste nel presente regolamento.
2. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, e successivamente ogni tre anni, l'Agenzia verifica lo stato di attuazione della normativa emanata e apporta, nelle prescritte forme, le modificazioni ritenute necessarie.
 
Art. 10.
Pubblicita'

1. Il presente regolamento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed e' reso pubblico mediante ulteriori forme e modalita' stabilite dall'Agenzia, tra cui il proprio sito internet (www.agenzia. territorio.it). Le stesse forme e modalita' sono utilizzate per le successive modifiche e integrazioni.
 
Art. 14.
Norme transitorie

1. Per i procedimenti gia' iniziati alla data di entrata in vigore del presente regolamento, valgono le disposizioni contenute nel precedente decreto ministeriale 19 ottobre 1994, n. 678.
2. Fino all'attivazione delle direzioni regionali, previste dal regolamento di amministrazione dell'Agenzia, i procedimenti dichiarati propri delle direzioni regionali sono attribuiti alla competenza delle direzioni compartimentali. Tale circostanza e' segnalata nell'allegata tabella mediante il simbolo "*". Qualora per detti procedimenti l'autorita' competente all'adozione del provvedimento finale e' il direttore compartimentale, tale circostanza e' segnalata nell'allegata tabella mediante il simbolo "**".
 
Art. 15.
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 28 febbraio 2002 Il direttore: Picardi
 
ALLEGATO

----> Vedere allegato da pag. 14 a pag. 29 della G.U. <----
 
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