Gazzetta n. 66 del 19 marzo 2002 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
DECRETO 2 marzo 2002
Costituzione del Comitato operativo della protezione civile.

IL MINISTRO DELL'INTERNO
delegato per il coordinamento
della protezione civile

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, concernente l'istituzione del Servizio nazionale della protezione civile;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, recante disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attivita' di protezione civile;
Viste, in particolare, le disposizioni di cui all'art. 5, commi 3, 3-ter e 3-quater della predetta legge n. 401/2001 concernenti il Comitato operativo della protezione civile, che rinviano ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero del Ministro dell'interno da lui delegato, per la relativa costituzione, organizzazione e funzionamento;
Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448, contenente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002) ed in particolare l'art. 18, concernente il riordino degli organismi collegiali, e ritenuto che il Comitato in questione rivesta il richiesto carattere tecnico e ad elevata specializzazione indispensabile per la realizzazione degli obiettivi istituzionali;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 settembre 2001, che delega le funzioni di coordinamento della protezione civile al Ministro dell'interno;
Ritenuto di dover provvedere alla costituzione del Comitato in questione e alla disciplina delle relative modalita' organizzative e di funzionamento;
Decreta:
Art. 1.
Costituzione

1. E' costituito il Comitato operativo della protezione civile, di seguito denominato Comitato, che opera presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai fini della direzione unitaria e del coordinamento delle attivita' di emergenza.
 
Art. 2.
Composizione

1. Il Comitato e' presieduto dal Capo Dipartimento della protezione civile ed e' composto:
a) da tre rappresentanti del Dipartimento stesso;
b) da un rappresentante del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
c) da un rappresentante delle Forze armate;
d) da un rappresentante delle Forze di polizia;
e) da un rappresentante del Corpo forestale dello Stato;
f) da un rappresentante della Croce rossa italiana;
g) da un rappresentante del Ministero della salute;
h) da un rappresentante del Comitato nazionale di volontariato di protezione civile, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;
i) da un rappresentante del Corpo nazionale del soccorso alpino;
j) da un rappresentante dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici;
k) da un rappresentante dei gruppi nazionali di ricerca scientifica di cui all'art. 17 della legge n. 225/1992, designato dal Presidente della Commissione nazionale grandi rischi;
l) da un rappresentante del CNR;
m) da un rappresentante dell'ENEA;
n) da due rappresentanti designati dalla Conferenza unificata Stato-regioni-citta' ed autonomie locali.
2. Per ciascuno dei componenti effettivi viene designato un componente supplente.
3. In caso di impedimento o assenza del Capo Dipartimento il Comitato e' presieduto dal Vice capo Dipartimento della protezione civile.
4. Alla nomina dei componenti il Comitato si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero del Ministro dell'interno da lui delegato.
5. Alle riunioni del Comitato possono essere invitate autorita' regionali e locali di protezione civile interessate a specifiche emergenze nonche' rappresentanti di altri enti o amministrazioni.
 
Art. 3.
Funzionamento

1. Il Comitato si riunisce di norma presso il Dipartimento della protezione civile e opera con la presenza di almeno la meta' piu' uno dei componenti. Nei casi di urgenza o emergenza il comitato puo' operare anche con la presenza dei soli componenti di cui all'art. 2, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), h), e n).
2. Salvo i casi di urgenza o emergenza, le convocazioni del Comitato sono disposte dal presidente con preavviso di almeno tre giorni e con indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno; negli stessi termini e' resa disponibile la relativa documentazione. Nei casi di urgenza o emergenza la convocazione puo' essere effettuata anche via fax o telefonicamente.
3. Il Comitato dura in carica tre anni.
4. Il servizio di segreteria, relazioni con il pubblico e organi collegiali del Dipartimento della protezione civile assicura i compiti di segreteria per il funzionamento del Comitato.
5. Eventuali oneri di missione dei componenti per le riunioni del Comitato sono a totale carico delle amministrazioni di appartenenza.
 
Art. 4.
Abrogazione

1. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 3 novembre 1992, n. 259, e' abrogato.
Il presente decreto entra in vigore alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 2 marzo 2002
Il Ministro: Scajola
 
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