Gazzetta n. 67 del 20 marzo 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
DECRETO 14 febbraio 2002
Autorizzazione provvisoria all'Organismo OCE - Organismo certificazione europea S.r.l., in Roma, ad emettere certificazione CE di conformita' in materia di emissione acustica ambientale per le macchine e le attrezzature elencate all'art. 12 della direttiva, secondo gli allegati VI e VII.

IL DIRETTORE GENERALE
dello sviluppo produttivo e della competitivita'

Vista la direttiva 2000/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto;
Considerato che la direttiva 2000/14/CE e' stata inserita nella legge comunitaria 2001 e che le relative disposizioni di attuazione diverranno efficaci dal 3 gennaio 2001;
Ritenuto urgente, nelle more dell'attuazione della direttiva stessa, di doversi comunque consentire agli operatori economici di avvalersi dell'operato di Organismi di certificazione nazionali;
Vista la direttiva 16 settembre 1998 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 26 del 10 novembre 1998, concernente la documentazione da produrre per l'autorizzazione degli Organismi di certificazione CE;
Vista l'istanza presentata dall'Organismo OCE - Organismo certificazione europea S.r.l., acquisita agli atti dell'Ispettorato tecnico in data 12 febbraio 2002, protocollo n. 779474;
Vista l'istruttoria effettuata dalla Direzione generale sviluppo produttivo e competitivita' - Ispettorato tecnico;
Tenuto conto che la documentazione prodotta dall'Organismo OCE - Organismo certificazione europea S.r.l., soddisfa quanto richiesto dalla sopracitata direttiva del Ministro dell'industria, dell'artigianato del 16 settembre 1998 e consente l'accertamento del possesso dei requisiti per il rilascio dell'autorizzazione alla certificazione CE;
Considerato che l'Organismo OCE - Organismo certificazione europea S.r.l., ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti minimi di cui all'allegato IX della direttiva 2000/14/CE;

Decreta:
Art. 1.

L'Organismo OCE - Organismo certificazione europea S.r.l., con sede legale in Roma, via Ancona, 21, e' autorizzato in via provvisoria, in conformita' all'art. 15 della direttiva 2000/14/CE, ad emettere certificazione CE di conformita' in materia di emissione acustica ambientale per le macchine e le attrezzature elencate all'art. 12 della direttiva stessa, secondo quanto riportato negli allegati seguenti:
allegato VI: controllo interno della produzione con valutazione della documentazione tecnica e controlli periodici;
allegato VII: verifica dell'esemplare unico.
 
Art. 2.

1. La certificazione CE di cui al precedente art. 1 deve essere svolta secondo le forme, modalita' e procedure previste dalla direttiva 2000/14/CE e nel pieno rispetto e mantenimento della struttura dell'organismo, nonche' dell'organizzazione e gestione del personale e risorse strumentali cosi' come individuate nella documentazione presentata all'Ispettorato tecnico.
2. Con periodicita' trimestrale, copia integrale su supporto magnetico delle certificazioni rilasciate e' inviata al Ministero delle attivita' produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e competitivita' - Ispettorato tecnico.
3. Entro il 31 dicembre di ogni anno di validita' della presente autorizzazione l'organismo invia al Ministero delle attivita' produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e competitivita' - Ispettorato tecnico, evidenza documentale di partecipazione ad attivita' di studio e coordinamento, anche internazionali, nel campo della materia oggetto dell'autorizzazione nonche' relazione sull'attivita' svolta.
 
Art. 3.

1. L'autorizzazione provvisoria di cui all'art. 1 decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.
2. Durante il periodo di validita' il Ministero delle attivita' produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e competitivita' - Ispettorato tecnico, si riserva di effettuare verifiche e controlli, anche presso la sede dell'organismo, al fine di accertare la permanenza dei requisiti di base e il regolare svolgimento dell'attivita'.
3. Ove nel corso dell'attivita', anche a seguito dei previsti controlli venga accertato il non mantenimento delle capacita' tecniche, professionali e strumentali o la mancata osservanza dei criteri minimi di cui all'allegato IX della direttiva 2000/14/CE, anche per sopravvenute variazioni agli stessi non preventivamente concordate, si procede alla revoca dell'autorizzazione.
4. Tutti gli atti relativi all'attivita' di certificazione, ivi compresi rapporti di prova e relazioni tecniche, devono essere conservati per un periodo non inferiore a dieci anni.
 
Art. 4.

Gli oneri relativi al rilascio ed al mantenimento dell'autorizzazione di cui al precedente art. 1, nonche' quelli relativi alle verifiche e controlli di cui all'art. 3, sono a carico dell'Organismo e saranno determinati ai sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 14 febbraio 2002
Il direttore generale: Visconti
 
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