Gazzetta n. 67 del 20 marzo 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
DECRETO 14 febbraio 2002
Autorizzazione provvisoria all'Organismo I.C.E. - Istituto certificazione europea S.r.l., in Anzola Emilia, ad emettere certificazione CE di conformita' in materia di emissione acustica ambientale per le macchine e le attrezzature elencate all'art. 12 della direttiva, secondo gli allegati VI, VII e VIII.

IL DIRETTORE GENERALE
dello sviluppo produttivo e della competitivita'

Vista la direttiva 2000/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto;
Considerato che la direttiva 2000/14/CE e' stata inserita nella legge comunitaria 2001 e che le relative disposizioni di attuazione diverranno efficaci dal 3 gennaio 2001;
Ritenuto urgente, nelle more dell'attuazione della direttiva stessa, di doversi comunque consentire agli operatori economici di avvalersi dell'operato di Organismi di certificazione nazionali;
Vista la direttiva 16 settembre 1998 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 26 del 10 novembre 1998, concernente la documentazione da produrre per l'autorizzazione degli Organismi di certificazione CE;
Vista l'istanza presentata dall'Organismo I.C.E. - Istituto certificazione europea S.r.l., acquisita agli atti dell'Ispettorato tecnico in data 6 febbraio 2002, protocollo n. 779410;
Vista l'istruttoria effettuata dalla Direzione generale sviluppo produttivo e competitivita' - Ispettorato tecnico;
Tenuto conto che la documentazione prodotta dall'Organismo I.C.E. - Istituto certificazione europea, soddisfa quanto richiesto dalla sopracitata direttiva del Ministro dell'industria e dell'artigianato del 16 settembre 1998 e consente l'accertamento del possesso dei requisiti per il rilascio dell'autorizzazione alla certificazione CE;
Considerato che l'Organismo I.C.E. - Istituto certificazione europea S.r.l., ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti minimi di cui all'allegato IX della direttiva 2000/14/CE;
Decreta:
Art. 1.

L'Organismo I.C.E. - Istituto certificazione europea S.r.l., con sede legale in Anzola Emilia (Bologna), via Garibaldi, 20, e' autorizzato in via provvisoria, in conformita' all'art. 15 della direttiva 2000/14/CE, ad emettere certificazione CE di conformita' in materia di emissione acustica ambientale per le macchine e le attrezzature elencate all'art. 12 della direttiva stessa, secondo quanto riportato negli allegati seguenti:
allegato VI: controllo interno della produzione con valutazione della documentazione tecnica e controlli periodici;
allegato VII: verifica dell'esemplare unico;
allegato VIII: garanzia di qualita' totale.
 
Art. 2.

1. La certificazione CE di cui al precedente art. 1 deve essere svolta secondo le forme, modalita' e procedure previste dalla direttiva 2000/14/CE e nel pieno rispetto e mantenimento della struttura dell'organismo, nonche' dell'organizzazione e gestione del personale e risorse strumentali cosi' come individuate nella documentazione presentata all'Ispettorato tecnico.
2. Con particolare riferimento all'approvazione del sistema di garanzia di qualita' totale del fabbricante, l'organismo autorizzato procedera', secondo il punto 4.4 dell'allegato VIII, a periodiche prove dei livelli di emissione sonora, relazionando a questa Amministrazione con le modalita' di cui al successivo comma 3.
3. Con periodicita' trimestrale, copia integrale su supporto magnetico delle certificazioni rilasciate e' inviata al Ministero delle attivita' produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e competitivita' - Ispettorato tecnico.
4. Entro il 31 dicembre di ogni anno di validita' della presente autorizzazione l'organismo invia al Ministero delle attivita' produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e competitivita' - Ispettorato tecnico, evidenza documentale di partecipazione ad attivita' di studio e coordinamento, anche internazionali, nel campo della materia oggetto dell'autorizzazione nonche' relazione sull'attivita' svolta.
 
Art. 3.

1. L'autorizzazione provvisoria di cui all'art. 1 decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.
2. Durante il periodo di validita' il Ministero delle attivita' produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e competitivita' - Ispettorato tecnico, si riserva di effettuare verifiche e controlli, anche presso la sede dell'organismo, al fine di accertare la permanenza dei requisiti di base e il regolare svolgimento dell'attivita'.
3. Ove nel corso dell'attivita', anche a seguito dei previsti controlli venga accertato il non mantenimento delle capacita' tecniche, professionali e strumentali o la mancata osservanza dei criteri minimi di cui all'allegato IX della direttiva 2000/14/CE, anche per sopravvenute variazioni agli stessi non preventivamente concordate, si procede alla revoca dell'autorizzazione.
4. Tutti gli atti relativi all'attivita' di certificazione, ivi compresi rapporti di prova e relazioni tecniche, devono essere conservati per un periodo non inferiore a dieci anni.
 
Art. 4.

Gli oneri relativi al rilascio ed al mantenimento dell'autorizzazione di cui al precedente art. 1, nonche' quelli relativi alle verifiche e controlli di cui all'art. 3, sono a carico dell'Organismo e saranno determinati ai sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 14 febbraio 2002
Il direttore generale: Visconti
 
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