Gazzetta n. 68 del 21 marzo 2002 (vai al sommario)
AGENZIA DELLE ENTRATE
PROVVEDIMENTO 14 marzo 2002
Ripresa della riscossione dei versamenti tributari sospesi a favore dei soggetti colpiti dagli eventi verificatisi a seguito dell'emergenza causata dall'encefalopatia spongiforme bovina (BSE).

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,

Dispone:

1. Ambito di efficacia.
1.1. Il presente provvedimento si applica nei confronti dei soggetti indicati nell'art. 1, comma 1, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 14 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 marzo 2001, n. 63, e nell'art. 1, comma 1, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 7 agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'11 agosto 2001, n. 186, colpiti dagli eventi verificatisi a seguito dell'emergenza causata dall'encefalopatia spongiforme bovina (BSE) che hanno usufruito della sospensione dei termini relativi ai versamenti diretti dei tributi, dal 15 febbraio 2001 al 15 dicembre 2001, disposta con i medesimi decreti ministeriali. 2. Ripresa dei versamenti diretti.
2.1. I soggetti di cui al punto 1.1 devono versare l'importo relativo ai versamenti mensili e trimestrali dell'imposta sul valore aggiunto i cui termini sono scaduti nel periodo della sospensione, nonche' l'imposta sul valore aggiunto dovuta in sede di dichiarazione relativa all'anno 2000, ripartito fino a un massimo di venti rate mensili di pari importo a decorrere dal 16 maggio 2002.
2.2. Con le stesse modalita' e negli stessi termini devono essere effettuati i versamenti del saldo IRPEF e delle relative addizionali, dell'IRPEG, dell'IRAP nonche' delle imposte sostitutive dovuti per il periodo d'imposta 2000 sulla base delle dichiarazioni presentate per tale periodo e i versamenti degli acconti d'imposta dovuti per il periodo d'imposta 2001 i cui termini di versamento sono scaduti nel periodo della sospensione.
2.3. Le disposizioni di cui al punto 2.2 si applicano anche per i versamenti delle imposte dovute, e non corrisposte nel periodo di sospensione, sulla base delle dichiarazioni presentate dai contribuenti con periodi di imposta non coincidenti con l'anno solare. 3. Versamenti dei sostituti d'imposta.
3.1. I sostituti d'imposta che non hanno effettuato i versamenti delle ritenute alla fonte operate a titolo di acconto ai sensi degli articoli 23, 24, 25, 25-bis e 28, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per effetto della sospensione di cui al punto 1, devono effettuare il versamento delle somme dovute ripartite fino a un massimo di venti rate mensili di pari importo a decorrere dal 16 maggio 2002. 4. Versamento di altri tributi.
4.1. I versamenti di tributi diversi da quelli disciplinati nei punti precedenti, i cui termini di pagamento sono scaduti nel periodo di sospensione, devono essere effettuati ripartendoli fino a un massimo di venti rate mensili di pari importo a partire dal 16 maggio 2002. 5. Modalita' di versamento.
5.1. Per i versamenti di cui ai punti precedenti, i soggetti interessati devono utilizzare i modelli di pagamento stabiliti per i singoli tributi e le relative modalita' di compilazione saranno stabilite con successivo atto dell'Agenzia delle entrate.
5.2. La ripresa della riscossione dei versamenti sospesi avviene senza aggravio di sanzioni e interessi. Motivazioni.
Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1 marzo 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 dell'8 marzo 2002, prevede che il recupero dei tributi non corrisposti dai soggetti colpiti dagli eventi verificatisi a seguito dell'emergenza causata dall'encefalopatia spongiforme bovina (BSE) deve essere effettuato a decorrere dal 18 marzo 2002.
In esecuzione dell'art. 1, comma 2, del citato decreto ministeriale, occorre stabilire le modalita' per l'effettuazione dei versamenti diretti non eseguiti per effetto delle sospensioni di che trattasi.
Atteso che l'art. 3, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, statuisce che le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previste, si e' reso necessario fissare il termine della prevista dilazione per il recupero dei tributi dal 16 maggio 2002.
La riscossione dei tributi sospesi avviene mediante ripartizione delle somme dovute fino ad un massimo di venti rate mensili di pari importo.
Il presente provvedimento si applica ai soggetti che hanno beneficiato delle sospensioni dei termini disposte con i decreti ministeriali del 14 marzo e 7 agosto 2001 a seguito dell'emergenza BSE.
Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento. Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate.
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4).
Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1).
Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1).
Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, concernente disposizioni recanti le modalita' di avvio delle agenzie fiscali e l'istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale dell'Amministrazione finanziaria a norma degli articoli 73 e 74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Disciplina normativa di riferimento.
Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 9, comma 2 che attribuisce al Ministro delle finanze, sentito il Ministro del tesoro, il potere di sospendere o differire con proprio decreto il termine per l'adempimento degli obblighi tributari per i contribuenti interessati da eventi eccezionali.
Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 3, comma 2 secondo cui le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previste.
Decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, concernente "Disposizioni urgenti per la distruzione del materiale specifico a rischio per encefalopatie spongiformi bovine e delle proteine e animali ad alto rischio.
Legge 9 marzo 2001 n. 49, art. 7-ter, che rinvia ad un successivo decreto del Ministro dell'economia, da adottare ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge 27 luglio 2001, n. 212, la sospensione o il differimento dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari a favore degli allevatori di bovini delle aziende di macellazione e degli esercenti attivita' di commercio all'ingrosso e al dettaglio di carni colpite da BSE.
Decreto ministeriale 14 marzo 2001, art. 1, comma 1, concernente la sospensione per sei mesi, a decorrere dal 15 febbraio 2001, dei termini relativi ai versamenti diretti dei tributi a favore dei soggetti indicati nell'art. 7-ter, comma 1, della legge 9 marzo 2001, n. 49.
Decreto ministeriale 14 marzo 2001, art. 1, comma 2, che prevede che la sospensione di cui al comma 1 si applichi anche ai versamenti delle ritenute alla fonte da operare a titolo di acconto dai soggetti indicati in qualita' di sostituti d'imposta, ai sensi degli articoli 23, 24, 25, 25-bis, e 28, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
Decreto ministeriale 7 agosto 2001, art. 1, comma 1, che prevede la proroga di 4 mesi, dal 15 agosto 2001, della sospensione dei termini relativi ai versamenti diretti dei tributi, concessa a favore dei soggetti indicati nell'art. 7-ter, comma 1, della legge 9 marzo 2001, n. 49.
Decreto ministeriale 7 agosto 2001, art. 1, comma 2, che prevede che la sospensione di cui al comma 1 si applica anche ai versamenti delle ritenute alla fonte da operare a titolo di acconto dai soggetti sopraccitati in qualita' di sostituti d'imposta, ai sensi degli articoli 23, 24, 25, 25-bis e 28, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600.
Decreto ministeriale 1 marzo 2002, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 57 dell'8 marzo 2002, concernente la ripresa della riscossione dei tributi sospesi a seguito dell'emergenza causata dalla BSE.
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, art. 23, che ha trasferito le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze al Ministero dell'economia e delle finanze.
Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 14 marzo 2002
Il direttore dell'Agenzia: Ferrara
 
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