Gazzetta n. 68 del 21 marzo 2002 (vai al sommario)
BANCA D'ITALIA
PROVVEDIMENTO 15 marzo 2002
Concessione del servizio di gestione dell'archivio informatizzato ai sensi dell'art. 10-bis della legge 15 dicembre 1990, n. 386.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto l'art. 10-bis, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 386, cosi' come introdotto dall'art. 36, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, che istituisce presso la Banca d'Italia, al fine del rego-lare funzionamento del sistema dei pagamenti, un archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento irregolari;
Visto l'art. 10-bis, comma 2, della citata legge n. 386/1990, secondo il quale la Banca d'Italia per la gestione di detto archivio informatizzato puo' avvalersi di un ente esterno;
Considerata l'opportunita' di conferire in concessione il relativo servizio in ragione dell'elevato impatto sotto il profilo organizzativo che comporterebbe l'esercizio diretto;
Considerata l'estrema urgenza di provvedere, atteso che la struttura ed il funzionamento dell'archivio informatizzato sono stati disciplinati dal decreto del Ministro della giustizia del 7 novembre 2001, n. 458, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 gennaio 2002 e che l'entrata in funzione dello stesso archivio e' prevista, ai sensi dell'art. 105, comma 1, del citato decreto legislativo n. 507/1999 nonche' dell'art. 17, comma 1, del suddetto regolamento ministeriale, decorsi centocinquanta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del medesimo regolamento, vale a dire a far data dal 4 giugno 2002;
Considerato che la realizzazione e l'avvio dell'archivio nei tempi prescritti, nonche' l'esercizio del servizio postulano specifiche ed elevate professionalita' sia in ragione della rilevanza delle funzioni e dell'attivita' che il concessionario e' chiamato a svolgere per consentire il funzionamento del nuovo sistema di prevenzione e repressione dell'emissione illecita di assegni, sia in ragione della qualifica di responsabile del trattamento dei dati, spettante al concessionario in virtu' del disposto dell'art. 8, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, espressamente richiamato dal secondo comma dell'art. 10-bis, legge n. 386/1990, secondo il quale il responsabile del trattamento dei dati, se designato, deve essere nominato tra soggetti che per esperienza, capacita' ed affidabilita' forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza;
Considerata l'elevata competenza di cui la Societa' Interbancaria per l'Automazione - CedBorsa S.p.a. ha dato prova nell'ambito del sistema finanziario e dei sistemi di pagamento in ordine alla trasmissione di dati in via telematica e all'esercizio delle connesse rilevanti funzioni affidatele dalla Banca d'Italia e da altre pubbliche amministrazioni, svolte con estrema diligenza, efficacia ed imparzialita';
Considerato che la stessa Societa' fornisce, per esperienza, capacita' ed affidabilita', anche idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza, secondo quanto disposto dal citato art. 8, comma 2, della legge n. 675/1996 e dalle ulteriori disposizioni che disciplinano la materia;
Avuta presente l'istanza della Societa' Interbancaria per l'Automazione - CedBorsa S.p.a., che si e' dichiarata in condizione di provvedere alla gestione dell'archivio, cosi' come configurato nel decreto del Ministro della giustizia n. 458/ 2001, entro i ristretti termini prescritti dal legislatore,

E m a n a

il seguente provvedimento:

Art. 1.

Concessione del servizio

1. La gestione dell'archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento irregolari, istituito presso la Banca d'Italia ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 386/1990, e l'esercizio di tutte le connesse funzioni di cui al decreto legislativo n. 507/1999 ed al decreto del Ministro della giustizia n. 458/2001, sono concessi in esclusiva alla Societa' Interbancaria per l'Automazione - CedBorsa S.p.a..
2. La concessione e' subordinata al rispetto del decreto legislativo n. 507/1999, dei relativi regolamenti di attuazione e di tutte le disposizioni anche secondarie dettate in materia di tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali, nonche' alle modalita', limitazioni, condizioni ed obblighi stabiliti nel presente atto e nella convenzione di gestione che regolera' il servizio.
 
Art. 2.

Convenzione di gestione

1. I diritti e gli obblighi delle parti sono stabiliti in un'apposita convenzione, stipulata fra la Banca d'Italia e la Societa' Interbancaria per l'Automazione - CedBorsa S.p.a., che regola la gestione del servizio.
2. La Banca d'Italia, al fine di assicurare il regolare funzionamento del sistema dei pagamenti, nonche' la continuita' e la regolarita' del funzionamento dell'archivio, puo' apportare modifiche alla convenzione di gestione, fatti salvi i diritti patrimoniali della concessi onaria.
 
Art. 3.

Divieto di cessione e subconcessione

E' vietata la cessione e la subconcessione, anche parziale o temporanea ed in qualunque forma, dell' attivita' oggetto della presente concessione.
 
Art. 4.

Controlli della Banca d'Italia

La Banca d'Italia verifica, se del caso anche mediante sopralluoghi o accertamenti ispettivi, il rispetto di tutti gli obblighi connessi con l'esigenza di assicurare il regolare funzionamento dell'archivio.
 
Art. 5.

Poteri sostitutivi della Banca d'Italia

La Banca d'Italia, al fine di assicurare la continuita' e la regolarita' della gestione dell'archivio, puo' assumere temporaneamente, in caso di necessita' e di urgenza, l'esercizio diretto del servizio, secondo quanto previsto nella convenzione che regolera' la gestione del servizio.
 
Art. 6
Interruzione unilaterale del rapporto

La Banca d'Italia puo' disporre l'interruzione unilaterale del rapporto concessorio con la Societa' Interbancaria per l'Automazione - CedBorsa S.p.a. secondo le modalita' e i tempi che verranno disciplinati nella citata convenzione.
 
Art. 7.

Durata della concessione

La presente concessione scade decorsi tre anni a far tempo dalla data di entrata in funzione dell'archivio.
Roma, 15 marzo 2002
Il Governatore: Fazio
 
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