Gazzetta n. 69 del 22 marzo 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 1 marzo 2002
Norme sull'afflusso dei veicoli sull'isola di Procida.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura;
Vista la circolare n. 5222 del 8 settembre 1999 con la quale sono state dettate le istruzioni relative all'applicazione del summenzionato art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
Considerato che ai sensi del predetto articolo compete al Ministro dei lavori pubblici, ora Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni ed i comuni interessati, la facolta' di vietare nei mesi di piu' intenso movimento turistico, l'afflusso e la circolazione di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile;
Vista la delibera della giunta municipale di Procida in data 17 dicembre 2001 n. 372, concernente il divieto di afflusso e di circolazione sull'isola di Procida degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotri appartenenti a persone facenti parte della popolazione stabilmente residente sull'isola;
Vista la deliberazione commissariale dell'azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo delle isole di Ischia e Procida n. 0071 del 22 gennaio 2002, concernente il divieto di afflusso e di circolazione sull'isola di Procida degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente nel comune di Procida;
Vista la nota della prefettura di Napoli in data 10016 Gab n. 20 gennaio 2002, con la quale si esprime parere favorevole all'emissione del decreto;
Vista la nota n. 5934 del 26 settembre 2001, con la quale si chiedeva alla regione Campania l'emissione del parere di competenza;
Ritenuto opportuno adottare i richiesti provvedimenti restrittivi della circolazione stradale per le ragioni espresse nei succitati atti;

Decreta:

Art. 1.

Divieto

Dal 28 marzo 2002 al 30 settembre 2002, sono vietati l'afflusso e la circolazione sull'isola di Procida (Napoli), degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente sull'isola.
 
Art. 2.

Autorizzazione in deroga

Nel periodo menzionato all'art. 1 del presente decreto sono concesse autorizzazioni in deroga al divieto per i seguenti veicoli:
a) autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori appartenenti ai proprietari di abitazioni ubicate nel territorio dell'isola che pur non essendo residenti, risultino iscritti nei ruoli comunali della tassa per la nettezza urbana. Tale deroga e' limitata ad un solo veicolo per nucleo familiare e il comune dovra' rilasciare un contrassegno speciale per l'afflusso di tali veicoli;
b) autoambulanze, veicoli delle forze dell'ordine, veicoli tecnici delle aziende erogatrici di pubblici servizi nell'isola, carri funebri e autoveicoli appartenenti al servizio ecologico dell'amministrazione della provincia di Napoli;
c) autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori con targa estera e autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori di proprieta' di soggetti non residenti nella regione Campania, sempre che siano condotti da persone non residenti in alcun comune della Campania;
d) autoveicoli che trasportano invalidi, purche' muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, rilasciato da una competente autorita' italiana o estera;
e) autoveicoli che trasportano artisti e materiale occorrente per manifestazioni turistiche, culturali e sportive, previa autorizzazione rilasciata dall'amministrazione comunale;
f) autovetture trainanti caravan o carrelli tenda, nonche' autocaravan, che in ogni caso dovranno rimanere ferme per tutto il periodo di divieto di cui all'art. 1 nel punto in cui hanno effettuato il primo parcheggio dopo lo sbarco;
g) autoveicoli e motocarri destinati agli approvvigionamenti alimentari;
h) veicoli adibiti al trasporto di cose, appartenenti a lavoratori non residenti nell'isola, limitatamente ai giorni feriali dal lunedi' al venerdi';
i) autoveicoli di proprieta' dell'amministrazione provinciale di Napoli condotti dagli agenti di vigilanza venatoria e autoveicoli A.N.A.S.
 
Art. 3.
Al prefetto di Napoli e' concessa la facolta' in caso di appurata e reale necessita' ed urgenza, di concedere deroghe al divieto di sbarco e di circolazione sull'isola di Procida.
 
Art. 4.

Sanzioni

Chiunque viola i divieti di cui al presente decreto e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 327,00 a Euro 1311,00 cosi' come previsto dal comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con gli aggiornamenti di cui al decreto del Ministro della giustizia in data 29 dicembre 2000.
 
Art. 5.

Vigilanza

Il prefetto di Napoli e' incaricato della esecuzione e della assidua e sistematica sorveglianza sul rispetto dei divieti stabiliti con il presente decreto per tutto il periodo considerato.
Roma, 1 marzo 2002
Il Ministro: Lunardi

Registrato alla Corte dei conti il 18 marzo 2002 Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 155
 
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