Gazzetta n. 72 del 26 marzo 2002 (vai al sommario)
LEGGE 1 marzo 2002, n. 39
Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2001.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1
Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie

1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B nonche', qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perche' su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere dei competenti organi parlamentari. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine previsto per il parere dei competenti organi parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 4 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.
4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo puo' emanare, con la procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1.
5. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, i decreti legislativi eventualmente adottati nelle materie di competenza legislativa regionale e provinciale entrano in vigore, per le regioni e province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la propria normativa di attuazione, alla data di scadenza del termine stabilito per l'attuazione della rispettiva normativa comunitaria e perdono comunque efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE), nella nota finale unica relativa agli
allegati A) e B).
Note all'art. 1:
- La legge 23 agosto 1988, n. 400, disciplina
l'attivita' di Governo e l'ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri. L'art. 14 recita:
"Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni".
- L'art. 117 della Costituzione, quinto comma, cosi'
recita:
"Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
decisioni dirette alla formazione degli atti normativi
comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione
degli accordi internazionali e degli atti dell'unione
europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
del potere sostitutivo in caso di inadempienza".



 
Art. 2.
(Principi e criteri direttivi generali della delega legislativa). 1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti negli articoli seguenti ed in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 saranno informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali: a) le amministrazioni direttamente interessate provvederanno all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative; b) per evitare disarmonie con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, saranno introdotte le occorrenti modifiche o integrazioni alle discipline stesse; c) salva l'applicazione delle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, saranno previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 103.291 euro e dell'arresto fino a tre anni, saranno previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi generali dell'ordinamento interno, ivi compreso l'ecosistema. In tali casi saranno previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravita'. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 103 euro e non superiore a 103.291 euro sara' prevista per le infrazioni che ledano o espongano a pericolo interessi diversi da q uelli sopra indicati. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni sopra indicate saranno determinate nella loro entita', tenendo conto della diversa potenzialita' lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualita' personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonche' del vantaggio patrimoniale che l'infrazione puo' recare al colpevole o alla persona o ente nel cui interesse egli agisce. In ogni caso saranno previste sanzioni identiche a quelle eventualmente gia' comminate dalle leggi vigenti per le violazioni che siano omogenee e di pari offensivita' rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi; d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attivita' ordinaria delle amministrazioni statali o regionali potranno essere previste nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive; alla relativa copertura, nonche' alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile fare fronte con i fondi gia' assegnati alle competenti amministrazioni, si provvedera' a norma degli articoli 5 e 21 della legge 16 aprile 1987, n. 183, osservando altresi' il disposto dell'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni; e) all'attuazione di direttive che modificano precedenti direttive gia' attuate con legge o decreto legislativo si procedera', se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modifiche alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva modificata; f) i decreti legislativi assicureranno in ogni caso che, nelle materie trattate dalle direttive da attuare, la disciplina disposta sia pienamente conforme alle prescrizioni delle direttive medesime, tenuto anche conto delle eventuali modificazioni comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega; g) quando si verifichino sovrapposizioni di competenze fra amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le competenze di piu' amministrazioni statali, i decreti legislativi individueranno, attraverso le piu' opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di sussidiarieta', differenziazione e adeguatezza e le competenze delle regioni, le procedure per salvaguardare l'unitarieta' dei processi decisionali, la trasparenza, la celerita', l'efficacia e l'economicita' nell'azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili.



Note all'art. 2:
- La legge 16 aprile 1987, n. 183, reca: "Coordinamento
delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle
Comunita' europee ed adeguamento dell'ordinamento interno
agli atti normativi comunitari". Gli articoli 5 e 21 cosi'
recitano:
"Art. 5 (Fondo di rotazione). - 1. E' istituito,
nell'ambito del Ministero del tesoro - Ragioneria generale
dello Stato, un fondo di rotazione con amministrazione
autonoma e gestione fuori bilancio, ai sensi dell'art. 9
della legge 25 novembre 1971, n. 1041.
2. Il fondo di rotazione di cui al comma 1, si avvale
di un apposito conto corrente infruttifero, aperto presso
la tesoreria centrale dello Stato denominato "Ministero del
tesoro - fondo di rotazione per l'attuazione delle
politiche comunitarie", nel quale sono versate:
a) le disponibilita' residue del fondo di cui alla
legge 3 ottobre 1977, n. 863, che viene soppresso a
decorrere dalla data di inizio della operativita' del fondo
di cui al comma 1;
b) le somme erogate dalle istituzioni delle Comunita'
europee per contributi e sovvenzioni a favore dell'Italia;
c) le somme da individuare annualmente in sede di
legge finanziaria, sulla base delle indicazioni del
Comitato interministeriale per la programmazione economica
(CIPE) ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c),
nell'ambito delle autorizzazioni di spesa recate da
disposizioni di legge aventi le stesse finalita' di quelle
previste dalle norme comunitarie da attuare;
d) le somme annualmente determinate con la legge di
approvazione del bilancio dello Stato, sulla base dei dati
di cui all'art. 7.
3. Restano salvi i rapporti finanziari direttamente
intrattenuti con le Comunita' europee dalle amministrazioni
e dagli organismi di cui all'art. 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321, ed alla
legge 26 novembre 1975, n. 748".
"Art. 21 (Misure di intervento finanziario). - Quando i
decreti delegati di cui alla presente legge prevedano
misure di intervento finanziario non contemplate da leggi
vigenti e non rientranti nell'attivita' ordinaria delle
amministrazioni statali o regionali competenti, si provvede
a carico del fondo di rotazione di cui all'art. 5".
- La legge 5 agosto 1978, n. 468, reca: "Riforma di
alcune norme di contabilita' generale dello Stato in
materia di bilancio 2. L'art. 11-ter, comma 2, cosi'
recita:
"2. I disegni di legge, gli schemi di decreto
legislativo e gli emendamenti di iniziativa governativa che
comportino conseguenze finanziarie devono essere corredati
da una relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni
competenti e verificata dal Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica sulla
quantificazione delle entrate e degli oneri recati da
ciascuna disposizione, nonche' delle relative coperture,
con la specificazione, per la spesa corrente e per le
minori entrate, degli oneri annuali fino alla completa
attuazione delle norme e, per le spese in conto capitale,
della modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio
pluriennale e dell'onere complessivo in relazione agli
obiettivi fisici previsti. Nella relazione sono indicati i
dati e i metodi utilizzati per la quantificazione, le loro
fonti e ogni elemento utile per la verifica tecnica in sede
parlamentare secondo le norme da adottare con i regolamenti
parlamentari".



 
Art. 3. (Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di
disposizioni comunitarie). 1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie nell'ordinamento nazionale, il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, e' delegato ad emanare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di direttive comunitarie attuate in via regolamentare o amministrativa ai sensi della legge 22 febbraio 1994, n. 146, della legge 24 aprile 1998, n. 128, e della presente legge, e di regolamenti comunitari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali non siano gia' previste sanzioni penali o amministrative. 2. La delega di cui al comma 1 e' esercitata con decreti legislativi adottati a norma dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia. I decreti legislativi si informeranno ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c). 3. Sugli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo il Governo acquisisce i pareri dei competenti organi parlamentari che devono essere espressi entro sessanta giorni dalla ricezione degli schemi stessi. Decorsi inutilmente i termini predetti, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.



Note all'art. 3:
- La legge 22 febbraio 1994, n. 146, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 4 marzo 1994, n. 52 reca: "Disposizioni
per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria
1993".
- La legge 24 aprile 1998, n. 128, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 7 maggio 1998, n. 104 reca:
"Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla
appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. (Legge
comunitaria 1995-1997).
- Per quanto riguarda la legge 23 agosto 1988, n. 400
vedi le note all'art. 1.



 
Art. 4.
(Oneri relativi a prestazioni e controlli). 1. Nell'attuazione delle normative comunitarie, gli oneri di prestazioni e controlli da eseguire da parte di uffici pubblici in applicazione delle normative medesime sono posti a carico dei soggetti interessati in relazione al costo effettivo del servizio, ove cio' non risulti in contrasto con la disciplina comunitaria. Le tariffe di cui al precedente periodo sono predeterminate e pubbliche.
 
Art. 5. (Riordinamento normativo nelle materie interessate dalle direttive
comunitarie). 1. Il Governo e' delegato ad emanare, con le modalita' di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, testi unici delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite per il recepimento di direttive comunitarie, al fine di coordinare le medesime con le norme legislative vigenti nelle stesse materie, apportando le sole integrazioni e modificazioni necessarie a garantire la semplificazione e la coerenza logica, sistematica e lessicale della normativa. 2. I testi unici di cui al comma 1 riguardano materie o settori omogenei. Le disposizioni contenute nei testi unici non possono essere abrogate, sospese o comunque modificate se non in modo esplicito,mediante l'indicazione precisa delle disposizioni da abrogare, derogare, sospendere o modificare. 3. Il presente articolo non si applica alla materia della sicurezza e igiene del lavoro.
 
Art. 6.
(Modifiche alla legge 9 marzo 1989, n. 86). 1. Alla legge 9 marzo 1989, n. 86, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1-bis, comma 1, dopo le parole: "alle Camere per l'assegnazione alle Commissioni parlamentari competenti, nonche'", sono inserite le seguenti: "alla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini dell'inoltro"; b) all'articolo 3, comma 1, dopo la lettera a) e' inserita la seguente: "a-bis) disposizioni modificative o abrogative di vigenti norme di attuazione di direttive comunitarie che costituiscono oggetto di procedure di infrazione avviate dalla Commissione delle Comunita' europee nei confronti dell'Italia;";



Note all'art. 6:
- La legge 9 marzo 1989, n. 86 reca: "Norme generali
sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo
comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi
comunitari". Si riportano gli articoli 1-bis, comma 1 e 3,
comma 1, cosi' come modificati dalla presente legge:
"1. I progetti degli atti normativi e di indirizzo
degli organi dell'Unione europea e delle Comunita' europee,
nonche' gli atti preordinati alla formulazione degli
stessi, e le loro modificazioni, sono trasmessi,
contestualmente alla loro ricezione, alle Camere per
l'assegnazione alle commissioni parlamentari competenti
nonche' alla Conferenza dei presidenti delle regioni e
delle province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini
dell'inoltro, alle regioni anche a statuto speciale e alle
province autonome, dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o dal Ministro competente per le politiche
comunitarie, indicando la data presunta per la loro
discussione o adozione da parte degli organi predetti".
"1. Il periodico adeguamento dell'ordinamento nazionale
all'ordinamento comunitario e' assicurato, di norma, dalla
legge comunitaria annuale, mediante:
a) disposizioni modificative o abrogative di norme
vigenti in contrasto con gli obblighi indicati nell'art. 1,
comma 1;
a-bis) disposizioni modificative o abrogative di
vigenti norme di attuazione di direttive comunitarie che
costituiscono oggetto di procedure di infrazione avviate
dalla Commissione delle Comunita' europee nei confronti
dell'Italia;
b) disposizioni occorrenti per dare attuazione, o
assicurare l'applicazione, agli atti del Consiglio o della
Commissione delle Comunita' europee di cui alla lettera a)
del comma 1 dell'art. 1, anche mediante conferimento al
Governo di delega legislativa;
c) autorizzazione al Governo ad attuare in via
regolamentare le direttive o le raccomandazioni (CECA) a
norma dell'art. 4".



 
Art. 7. (Modifica all'articolo 8 della legge 11 ottobre 1986, n. 713, in
materia di prodotti cosmetici). 1. All'articolo 8 della legge 11 ottobre 1986, n. 713, e successive modificazioni, il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. I composti odoranti e aromatizzanti e le loro materie prime devono essere indicati con i termini "profumo" o "parfum" e "aroma". Gli ingredienti in concentrazione inferiore all'1 per cento possono essere menzionati in ordine sparso dopo quelli in concentrazione superiore all'1 per cento".



Note all'art. 7:
- La legge 11 ottobre 1986, n. 713, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 30 ottobre 1986, n. 253 reca: "Norme per
l'attuazione delle direttive della Comunita' economica
europea sulla produzione e la vendita dei cosmetici". Si
riporta il testo dell'art. 8, cosi' come modificato dalla
presente legge:
"Art. 8. - 1. I prodotti cosmetici, ivi compresi i
campioni gratuiti distribuiti al di fuori dei normali punti
di vendita, possono essere immessi sul mercato soltanto se
il contenitore a diretto contatto con il prodotto, di
seguito indicato come condizionamento primario, e
l'imballaggio secondario recano, oltre alle eventuali
denominazioni di fantasia, le seguenti indicazioni in
caratteri indelebili ed in modo facilmente leggibile e
visibile:
a) il nome o la ragione sociale e la sede legale del
produttore o del responsabile dell'immissione sul mercato
del prodotto cosmetico stabilito all'interno dell'Unione
europea. Tali indicazioni possono essere abbreviate purche'
sia possibile l'identificazione dell'impresa;
b) il contenuto nominale al momento del
confezionamento, espresso in misure legali del sistema
metrico, per prodotti aventi peso o volume netto superiore
o uguale, rispettivamente, a 5 grammi o 5 millilitri.
L'indicazione non e' obbligatoria per i campioni gratuiti,
per le monodosi, nonche' per gli imballaggi preconfezionati
solitamente commercializzati per insieme di pezzi, per i
quali l'indicazione del peso e del volume non ha rilevanza
pratica; in quest'ultimo caso sull'imballaggio deve essere
menzionato il numero dei pezzi, quando lo stesso non possa
essere agevolmente determinato dall'esterno. In aggiunta
alle indicazioni in misure legali del sistema metrico, il
contenuto nominale puo' essere espresso anche in unita' di
misura diverse, purche' con caratteri di dimensioni non
superiori a quelle delle misure legali;
c) la data di durata minima di un prodotto cosmetico,
che corrisponde a quella alla quale tale prodotto,
opportunamente conservato, continua a soddisfare la sua
funzione iniziale e rimane in particolare conforme alle
disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 7. Essa e'
indicata con la dicitura "Usare preferibilmente entro ...",
seguita dalla data stessa o dall'indicazione del punto
dell'etichetta in cui figura. Se necessario, tale scritta
e' completata dall'indicazione delle condizioni la cui
osservanza consente di garantire la durata indicata. La
data consta dell'indicazione, chiara e nell'ordine, del
mese e dell'anno. Per i prodotti cosmetici aventi una
durata minima superiore ai trenta mesi, l'indicazione della
data di durata non e' obbligatoria;
d) le precauzioni particolari per l'impiego,
segnatamente quelle indicate nelle colonne degli allegati
III e V intitolate "Modalita' di impiego e avvertenze da
indicare obbligatoriamente sull'etichetta", le quali
debbono figurare sul condizionamento primario e
sull'imballaggio secondario nonche' le eventuali
indicazioni concernenti precauzioni particolari da
osservare per i prodotti cosmetici di uso professionale, in
particolare quelli destinati ai parrucchieri. In caso di
impossibilita' pratica, un foglio di istruzioni, una
fascetta o un cartellino allegati devono riportare tali
indicazioni, alle quali il consumatore deve essere rinviato
mediante un'indicazione abbreviata o mediante il simbolo
raffigurato nell'allegato VI, che devono comparire sul
condizionamento primario e sull'imballaggio secondario;
e) il numero del lotto di fabbricazione o il
riferimento che consenta la identificazione deiia
fabbricazione; tuttavia, in caso di impossibilita' pratica
dovuta alle ridotte dimensioni del prodotto cosmetico, tale
menzione puo' figurare soltanto sull'imballaggio secondario
di detti prodotti;
f) il Paese d'origine per i prodotti fabbricati in
Paesi non membri dell'Unione europea;
g) la funzione del prodotto, salvo se risulta dalla
presentazione dello stesso;
h) l'elenco degli ingredienti nell'ordine decrescente
di peso al momento dell'incorporazione. Tale elenco viene
preceduto dal termine "ingredienti" o "ingredients". In
caso di impossibilita' pratica, queste indicazioni figurano
su un foglio di istruzioni o su una fascetta o un
cartellino allegati la cui presenza deve essere richiamata
sull'imballaggio secondario, se presente, ovvero sul
condizionamento primario mediante una indicazione
abbreviata o mediante il simbolo raffigurato nell'allegato
VI; tuttavia non sono considerati ingredienti:
1) le impurezze contenute nelle materie prime
utilizzate;
2) le sostanze tecniche secondarie utilizzate nella
fabbricazione, ma che non compaiono nella composizione del
prodotto finito;
3) le sostanze utilizzate nei quantitativi
assolutamente indispensabili come solventi o come vettori
di composti odoranti e aromatizzanti.
2. I composti odoranti e aromatizzanti e le loro
materie prime devono essere indicati con i termini
"profumo" o "parfum" e "aroma". Gli ingredienti in
concentrazione inferiore all'1 per cento possono essere
menzionati in ordine sparso dopo quelli in concentrazione
superiore all'1 per cento.
3. I coloranti possono essere indicati in ordine
sparso dopo gli altri ingredienti, conformemente al numero
Color lndex o alla denominazione di cui all'allegato IV.
4. Per i prodotti cosmetici da trucco, ivi compresi
quelli per le unghie e per i capelli, immessi sul mercato
in varie sfumature di colore puo' essere menzionato
l'insieme dei coloranti utilizzati nella gamma a condizione
di aggiungervi le parole "puo' contenere" o il simbolo
"+/-".
5. Gli ingredienti devono essere dichiarati con la
nomenclatura comune prevista dall'inventario europeo degli
ingredienti cosmetici di cui alla decisione della
Commissione delle Comunita' europee dell'8 maggio 1996,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee
n. L 132 del 1 giugno 1996, e sue modificazioni, ovvero, se
gli ingredienti non sono compresi in tale inventario, con
una delle altre denominazioni previste dal predetto
inventario.
6. Qualora, a causa delle dimensioni o della forma, sia
impossibile far figurare le indicazioni di cui alle lettere
d) ed h) del comma 1 su un foglio di istruzioni allegato,
dette indicazioni devono figurare su una fascetta o un
cartellino fissati al prodotto cosmetico.
7. Qualora, nel caso del sapone e delle perle da bagno,
o a causa delle dimensioni o della forma del prodotto, sia
impossibile far figurare le indicazioni di cui alla lettera
h) del comma 1 su una fascetta o un cartellino fissati sul
prodotto, oppure su un foglio di istruzioni allegato, dette
indicazioni devono figurare su un avviso collocato in
prossimita' del contenitore nel quale il prodotto cosmetico
e' esposto per la vendita.
8. Per i cosmetici confezionati dal venditore su
richiesta dell'acquirente o preconfezionati in vista della
loro vendita immediata, sempre nel rispetto delle
disposizioni di cui all'art. 10, le diciture di cui ai
commi 1, 2, 3 e 4 devono essere riportate almeno
sull'imballaggio secondario, a cura del venditore.
9. I cosmetici posti in vendita allo stato sfuso devono
essere venduti unitamente ad un foglio riportante le
indicazioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4.
10. Sul condizionamento primario e sull'imballaggio
secondario dei prodotti cosmetici e' consentito l'uso di
espressioni che facciano riferimento ad acque minerali, a
sorgenti o fanghi termali, soltanto se i prodotti stessi
contengono sali minerali o fango maturato in acqua termale
o fitoestratti da vegetazione termale, provenienti dagli
stabilimenti termali di cui all'articolo 14, lettera a),
del regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924, o da
stabilimenti termali esteri riconosciuti dalle competenti
autorita' nazionali.
11. Ai prodotti cosmetici non si applicano le
disposizioni di cui agli articoli 5 e 7 della legge
26 aprile 1983, n. 136, e successive modifiche.
12. I prodotti cosmetici non sono altresi' assoggettati
alle norme di cui alla legge 29 maggio 1974, n. 256, e al
decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e relative
norme di attuazione, concernenti la. classificazione,
l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze e dei
preparati pericolosi.
13. Le indicazioni di cui alle lettere b), c), d) e g)
del comma 1 devono essere redatte in lingua italiana.
14. Le indicazioni di cui alla lettera h) del comma 1
possono essere riportate anche solo sull'imballaggio
secondario del prodotto.
15. Chiunque contravviene alle disposizioni del
presente articolo soggiace alla sanzione amministrativa da
lire cinquecentomila a lire quattromilioni".



 
Art. 8. (Modifica all'articolo 18 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n.
339, in materia di acque minerali naturali e acque di sorgente). 1. All'articolo 18 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: "1-bis. Le acque di sorgente che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultano conformi alle norme igienico-sanitarie prescritte dalla direttiva 96/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 ottobre 1996, possono essere commercializzate fino al 31 marzo 2002".



Note all'art. 8:
- Il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1 ottobre 1999, n. 231
reca "Disciplina delle acque di sorgente e modificazioni al
decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, concernente le
acque minerali naturali, in attuazione della direttiva
96/70/CE". Si riporta il testo dell'art. 18, come
modificato dalla presente legge:
"Art. 18 (Esaurimento scorte). - 1. I prodotti non
conformi alle disposizioni del presente decreto,
etichettati secondo le disposizioni vigenti alla data di
entrata in vigore dello stesso, possono essere
commercializzati fino all'esaurimento delle scorte.
1-bis. Le acque di sorgente che alla data di entrata in
vigore del presente decreto risultano conformi alle norme
igienico-sanitarie prescritte dalla direttiva 96/70/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 ottobre 1996,
possono esser commercializzate fino al 31 marzo 2002"
- La Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
che modifica la direttiva 80/777/CEE del Consiglio in
materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati
membri sull'utilizzazione e la commercializzazione delle
acque minerali naturali e' pubblicata nella G.U.C.E.
23 novembre 1996, n. L 299.



 
Art. 9. (Modifica all'articolo 11 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, in materia di utilizzazione e di commercializzazione delle acque
minerali naturali). 1. All'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, e successive modificazioni, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: "c) l'indicazione della composizione analitica, risultante dalle analisi effettuate, con i componenti caratteristici;".



Note all'art. 9:
- Il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 1992, n. 39
reca "Attuazione della direttiva 80/777/CEE relativa alla
utilizzazione e alla commercializzazione delle acque
minerali naturali.
- Si riporta il testo dell'art. 11, comma 1, come
modificato dalla presente legge:
"Art. 11 (Etichette). - 1. Sulle etichette o sui
recipienti delle acque minerali naturali debbono essere
riportate le seguenti indicazioni:
a) "acqua minerale naturale integrata, se del caso,
con le seguenti menzioni:
1) "totalmente degassata , se l'anidride carbonica
libera presente alla sorgente e' stata totalmente
eliminata;
2) "parzialmente degassata , se l'anidride
carbonica libera presente alla sorgente e' stata
parzialmente eliminata;
3) "rinforzata col gas della sorgente , se il
tenore di anidride carbonica libera, proveniente dalla
stessa falda o giacimento, e' superiore a quello della
sorgente;
4) "aggiunta di anidride carbonica , se all'acqua
minerale naturale e' stata aggiunta anidride carbonica non
prelevata dalla stessa falda o giacimento;
5) "naturalmente gassata o "effervescente naturale
, se il tenore di anidride carbonica libera, superiore a
250 mg/l, e' uguale a quello della sorgente, tenuto conto
della eventuale reintegrazione di una quantita' di anidride
carbonica, proveniente dalla stessa falda o giacimento
dell'acqua minerale, pari a quella liberata nel corso delle
operazioni che precedono l'imbottigliamento, nonche' delle
tolleranze tecniche abituali;
b) la denominazione dell'acqua minerale naturale ed
il nome della sorgente ed il luogo di utilizzazione della
stessa;
c) l'indicazione della composizione analitica,
risultante dalle analisi effettuate, con i componenti
caratteristici;
d) la data in cui sono state eseguite le analisi di
cui al punto precedente e il laboratorio presso il quale
dette analisi sono state effettuate;
e) il contenuto nominale;
f) il titolare del provvedimento di cui all'art. 5;
g) il termine minimo di conservazione;
h) la dicitura di identificazione del lotto, salvo
quanto previsto all'art. 13, comma 6, lettera a), del
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109;
i) informazioni circa gli eventuali trattamenti di
cui all'art. 7, comma 1, lettere c) e d)".



 
Art. 10. (Modifiche al decreto legislativo 9 novembre 1998, n. 427, in materia di tutela dell'acquirente di diritto di godimento a tempo parziale di
beni immobili). 1. Al decreto legislativo 9 novembre 1998, n. 427, sono apportate le seguenti modificazioni: a) l'articolo 11 e' sostituito dal seguente: "Art. 11. (Diritti dell'acquirente nel caso di applicazione di legge straniera). - 1. Ove le parti abbiano scelto di applicare al contratto una legislazione diversa da quella italiana, all'acquirente devono comunque essere riconosciute le condizioni di tutela previste dal presente decreto legislativo, allorquando l'immobile oggetto del contratto sia situato nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea"; b) all'articolo 12, il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Salvo che il fatto costituisca reato, il venditore che contravviene alle norme di cui agli articoli 2, comma 1, lettere a), b), c), n. 1), d), n. 2) e n. 3), e), f), g), h), i), 3, comma 3, 4 e 6 e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 3.000 euro".



Note all'art. 10:
- Il decreto legislativo 9 novembre 1998, n. 427
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 1998, n.
291, reca: "Attuazione della direttiva 94/47/CE concernente
la tutela dell'acquirente per taluni aspetti dei contratti
relativi all'acquisizione di un diritto di godimento a
tempo parziale di beni immobili". Si riporta il testo
dell'art. 12, come modificato dalla presente legge:
"Art. 12 (Sanzioni). - 1. Salvo che il fatto
costituisca reato, il venditore che contravviene alle norme
di cui agli articoli. 2, comma 1, lettere a), b), c), n.
1), d), n. 2) e n. 3), e), f), g), h), i), 3 comma 3, 4 e 6
e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500
euro a 3.000 euro.
2. Si applica la sanzione amministrativa accessoria
della sospensione dall'esercizio dell'attivita' da quindici
giorni a tre mesi al venditore che abbia commesso una
ripetuta violazione delle disposizioni di cui al comma 1.
3. Ai fini dell'accertamento dell'infrazione e
dell'applicazione della sanzione si applica l'art. 11,
comma 3, del decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50".



 
Art. 11. (Modifica all'articolo 3 della legge 30 luglio 1998, n. 281, recante
disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti). 1. Al fine di completare l'attuazione della direttiva 98/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori, all'articolo 3 della legge 30 luglio 1998, n. 281, dopo il comma 5 e' inserito il seguente: "5-bis. In caso di inadempimento degli obblighi stabiliti dal provvedimento reso nel giudizio di cui al comma 1, ovvero previsti dal verbale di conciliazione di cui al comma 4, il giudice, anche su domanda dell'associazione che ha agito in giudizio, dispone il pagamento di una somma di denaro da 516 euro a 1.032 euro, per ogni giorno di ritardo rapportato alla gravita' del fatto. Tale somma e' versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze al Fondo da istituire nell'ambito di apposita unita' previsionale di base dello stato di previsione del Ministero delle attivita' produttive, per finanziare iniziative a vantaggio dei consumatori".



Note all'art. 11:
- La Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi
dei consumatori e' pubblicata nella G.U.C.E. 11 giugno
1998, n. L 166.
- La legge 30 luglio 1998, n. 281, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 14 agosto 1998, n. 189 reca: "disciplina
dei diritti dei consumatori e degli utenti".
- Si riporta il testo dell'art. 3, come modificato
dalla presente legge:
"Art. 3 (Legittimazione ad agire). - 1. Le associazioni
dei consumatori e degli utenti inserite nell'elenco di cui
all'art. 5 sono legittimate ad agire a tutela degli
interessi collettivi, richiedendo al giudice competente:
a) di inibire gli atti e i comportamenti lesivi degli
interessi dei consumatori e degli utenti;
b) di adottare le misure idonee a correggere o
eliminare gli effetti dannosi delle violazioni accertate;
c) di ordinare la pubblicazione del provvedimento su
uno o piu' quotidiani a diffusione nazionale oppure locale
nei casi in cui la pubblicita' del provvedimento puo'
contribuire a correggere o eliminare gli effetti delle
violazioni accertate.
1-bis. Gli organismi pubblici indipendenti, e le
organizzazioni riconosciuti in altro Stato dell'Unione
europea ed inseriti nell'elenco degli enti legittimati a
proporre azioni inibitorie a tutela degli interessi
collettivi dei consumatori, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunita' europee, possono agire ai sensi
del comma 1 nei confronti di atti o comportamenti lesivi
per i consumatori del proprio Paese, posti in essere in
tutto o in parte sul territorio dello Stato (3).
2. Le associazioni di cui al comma 1 e gli organismi e
le organizzazioni di cui al comma 1-bis possono attivare,
prima del ricorso al giudice, la procedura di conciliazione
dinanzi alla camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura competente per territorio a norma dell'art. 2,
comma 4, lettera a), della legge 29 dicembre 1993, n. 580.
La procedura e', in ogni caso, definita entro sessanta
giorni.
3. Il processo verbale di conciliazione, sottoscritto
dalle parti e dal rappresentante della camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, e' depositato per
l'omologazione nella cancelleria della pretura del luogo
nel quale si e' svolto il procedimento di conciliazione.
4. Il pretore, accertata la regolarita' formale del
processo verbale, lo dichiara esecutivo con decreto. Il
verbale di conciliazione omologato costituisce titolo
esecutivo.
5. In ogni caso l'azione di cui al comma 1 puo' essere
proposta solo dopo che siano decorsi quindici giorni dalla
data in cui le associazioni abbiano richiesto al soggetto
da esse ritenuto responsabile, a mezzo lettera raccomandata
con avviso di ricevimento, la cessazione del comportamento
lesivo degli interessi dei consumatori e degli utenti.
5-bis. In caso di inadempimento degli obblighi
stabiliti dal provvedimento reso nel giudizio di cui al
comma 1, ovvero previsti dal verbale di conciliazione di
cui al comma 4, il giudice, anche su domanda
dell'associazione che ha agito in giudizio, dispone il
pagamento di una somma di denaro da 516 euro a 1.032 euro,
per ogni giorno di ritardo rapportato alla gravita' del
fatto. Tale somma e' versata all'entrata del bilancio dello
Stato per essere riassegnata con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze al fondo da istituire
nell'ambito di apposita unita' previsionale di base dello
stato di previsione del Ministero delle attivita'
produttive, per finanziare iniziative a vantaggio dei
consumatori.
6. Nei casi in cui ricorrano giusti motivi di urgenza,
l'azione inibitoria si svolge a norma degli articoli
669-bis e seguenti del codice di procedura civile.
7. Fatte salve le norme sulla litispendenza, sulla
continenza, sulla connesione e sulla riunione dei
procedimenti, le disposizioni di cui al presente articolo
non precludono il diritto ad azioni individuali dei
consumatori che siano danneggiati dalle medesime
violazioni".



 
Art. 12. (Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria in materia
alimentare). 1. Il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, e' delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni dei regolamenti di cui al comma 1 dell'articolo 50 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, in materia di regolamentazione dei prodotti alimentari. 2. La delega di cui al comma 1 e' esercitata con decreti legislativi adottati a norma dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia. I decreti legislativi si informeranno ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c). Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perche' su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere dei competenti organi parlamentari. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza del parere.



Note all'art. 12:
- La legge 22 febbraio 1994, n. 146 reca: "Disposizioni
per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria
1993".
Il comma 1 dell'art. 50 cosi' recita:
"1. Il Governo emana, con uno o piu' regolamenti, norme
intese a rivedere e riordinare la materia della produzione
e commercializzazione dei prodotti alimentari conservati e
non, anche se disciplinata con legge".
- Si riporta il testo dell'art. 14 della citata legge
n. 400 del 1988:
"Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e
con l'indicazione, nel preambolo. della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni".



 
Art. 13. (Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo 14 maggio 2001, n. 223, recante norme sanzionatorie in materia di aiuto comunitario alla produzione di olio di oliva e alla trasformazione delle olive da
tavola). 1. All'articolo 1 del decreto legislativo 14 maggio 2001, n. 223, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, le parole: "ai sensi dell'articolo 6 della decisione n. 227/2000/CE della Commissione, del 7 marzo 2000" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi della decisione n. 2001/658/CE della Commissione, del 10 agosto 2001"; b) al comma 4, le parole: "di cui all'articolo 6, paragrafo 2, della decisione n. 227/2000/CE della Commissione, del 7 marzo 2000" sono sostituite dalle seguenti: "di cui alla decisione n. 2001/658/CE della Commissione, del 10 agosto 2001".



Note all'art. 13:
- Si riporta il testo all'art. 1 del d.lgs. 14 maggio
2001, n. 223 (Norme sanzionatorie in materia di aiuto
comunitario alla produzione di olio di oliva e alla
trasformazione delle olive da tavola), come modificato
dalla presente legge:
"Art. 1 (Norme sanzionatorie). - 1. Salvo che il fatto
costituisca reato, al titolare di frantoio o stabilimento
di molitura delle olive che omette o tiene irregolarmente
la contabilita' giornaliera di magazzino, omette o ritarda
il rilascio dell'attestazione relativa ad ogni operazione
di molitura prescritta dagli articoli 7, 8 e 9 del
regolamento (CE) n. 2366/98 della Commissione, del
30 ottobre 1998 e successive modificazioni ed integrazioni,
si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire
trecentomila a lire sei milioni. Nei casi piu' gravi si
applica anche la revoca del riconoscimento previsto dal
regolamento (CEE) n. 226 1/1984 del Consiglio, del 17
luglio 1984 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, la stessa
sanzione prevista al comma 1, si applica al titolare di
stabilimento di trasformazione delle olive da tavola che
omette o tiene irregolarmente la contabilita' giornaliera
di magazzino ovvero ritarda o omette il rilascio
dell'attestazione relativa ad ogni operazione di
trasformazione delle olive ai sensi della decisione n.
2001/658/CE della Commissione, del 10 agosto 2001 ai fini
dell'aiuto previsto dall'art. 5, paragrafo 4, del
regolamento (CEE) n. 136/66 del 22 settembre 1966, come da
ultimo sostituito dall'art. 1, paragrafo 3, del regolamento
(CE) n. 1638/98 del Consiglio, del 20 luglio 1998.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, al produttore
di cui all'art. 10, paragrafo 1, del citato regolamento
(CE) n. 2366/98 del 30 ottobre 1998 che omette o ritarda la
presentazione agli organismi competenti della dichiarazione
o documentazione di cui all'art. 10 dello stesso
regolamento relativa alla destinazione o alle scorte di
olio, per il quale sia stata presentata domanda di aiuto,
si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire
centomila a lire trecentomila.
4. La sanzione di cui al comma 3 si applica al
produttore di olio in caso di violazione dell'art. 10,
paragrafo 1, comma 1, del citato regolamento nonche' al
titolare di stabilimento di trasformazione di olive da
tavola per la mancata comunicazione dei dati ed
informazioni di cui alla decisione n. 2001/658/CE della
Commissione, del 10 agosto 2001.
5. Ai principali destinatari di olio di oliva o di
sansa usciti dal frantoio, diversi dal produttore che ha
ritirato l'olio ottenuto dalla molitura delle proprie
olive, che violino gli obblighi di cui all'art. 30,
paragrafo 3, del citato regolamento (CE) n. 2366/98 del
30 ottobre 1998, si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria da lire centomila a lire tre milioni.
6. Salvo che il fatto costituisca reato,
all'associazione o unione di olivicoltori riconosciuta ai
sensi del regolamento (CEE) n. 2261/84 del Consiglio, del
17 luglio 1984 e successive modificazioni ed integrazioni,
che violi gli obblighi derivanti da detto regolamento e dai
relativi regolamenti di applicazione, tali da non
determinare la revoca del riconoscimento prevista dal
regolamento (CEE) n. 2262/84 del Consiglio, del 17 luglio
1984 e successive modificazioni ed integrazioni, si applica
la sanzione amministrativa pecuniaria da lire tre milioni a
lire nove milioni.
7. Le regioni, nei casi previsti dai commi 1, 2, 3, 4 e
5 provvedono, anche ai sensi del decreto del Ministro delle
politiche acricole e forestali del 21 giugno 2000, n. 217,
alle irrogazioni delle relative sanzioni".



 
Art. 14. (Modifica all'articolo 53 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.
22, in materia di traffico illecito di rifiuti). 1. All'articolo 53 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio, del 1 febbraio 1993, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso, e' punito con la pena dell'ammenda da 1.549 euro a 25.822 euro e con l'arresto fino a due anni. La pena e' aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi".



Note all'art. 14:
- Il decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 reca:
"Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti,
91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli
imballaggi e sui rifiuti di imballaggio" pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 15 febbraio 1997, n. 38, supplemento
ordinario.
- Si riporta il testo dell'art. 53, come modificato
dalla presente legge:
"Art. 53 (Traffico illecito di rifiuti). - 1. Chiunque
effettua una spedizione di rifiuti, costituente traffico
illecito, ai sensi dell'art. 26 del regolamento (CEE) n.
259/93 del Consiglio, del 1 febbraio 1993, o effettua una
spedizione di rifiuti elencati nell'allegato II del citato
regolamento in violazione dell'art. 1, comma 3, lettere a),
b), c) e d), del regolamento stesso, e' punito con la pena
dell'ammenda da 1. 549 euro a 25.822 euro e con l'arresto
fino a due anni. La pena e' aumentata in caso di spedizione
di rifiuti pericolosi.
2. Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai
sensi dell'art. 444 del Codice di procedura penale, per i
reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al
trasporto illecito di cui agli articoli 51 e 52, comma 3,
consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di
trasporto".
- Il regolamento del Consiglio (CEE) del 1 febbraio
1993 n. 259 reca: "relativo alla sorveglianza e al
controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della
Comunita' europea, nonche' in entrata e in uscita dal suo
territorio" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle
Comunita' europee 6 febbraio 1993, n. L 30.



 
Art. 15. (Modifiche all'articolo 9-quinquies del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, in materia di raccolta e riciclaggio di batterie
esauste) 1. All'articolo 9-quinquies del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 6 sono aggiunte, in fine, le parole: "o autorizzati, in base alla normativa vigente, a esercitare le attivita' di gestione di tali rifiuti. L'obbligo di conferimento non esclude la facolta' per il detentore di cedere le batterie esauste ed i rifiuti piombosi ad imprese di altro Stato membro della Comunita' europea"; b) dopo il comma 6, e' inserito il seguente: "6-bis. I soggetti non incaricati dal consorzio che effettuano attivita' di raccolta di batterie esauste o di rifiuti piombosi, devono trasmettere al consorzio, contestualmente alla comunicazione di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, copia della comunicazione stessa. Alla violazione dell'obbligo si applicano le medesime sanzioni previste per la mancata comunicazione di cui al citato articolo 11, comma 3".



Note all'art. 15:
- Il decreto-legge 9 settembre 1988 n. 397 reca:
"Disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti
industriali" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
10 settembre 1988, n. 213 e convertito in legge, con
modificazioni, con legge 9 novembre 1988, n. 475 (Gazzetta
Ufficiale 10 novembre 1988, n. 264). Si riporta il testo
dell'art. 9-quinquies, come modificato dalla presente
legge:
"Art. 9-quinquies (Raccolta e riciclaggio delle
batterie esauste). - 1. E' obbligatoria la raccolta e lo
smaltimento mediante riciclaggio delle batterie al piombo
esauste.
2. E' istituito il consorzio obbligatorio delle
batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi, al quale
e' attribuita la personalita' giuridica. Il consorzio
svolge per tutto il territorio nazionale i seguenti
compiti:
a) assicurare la raccolta delle batterie al piombo
esauste e dei rifiuti piombosi e organizzare lo stoccaggio;
b) cedere i prodotti di cui alla lettera a) alle
imprese che ne effettuano lo smaltimento tramite il
riciclaggio;
c) assicurare l'eliminazione dei prodotti stessi, nel
caso non sia possibile o economicamente conveniente il
riciclaggio, nel rispetto delle disposizioni contro
l'inquinamento;
d) promuovere lo svolgimento di indagini di mercato e
azioni di ricerca tecnico-scientifica per il miglioramento
tecnologico del ciclo di smaltimento.
3. Al consorzio partecipano tutte le imprese che
smaltiscono tramite il riciclaggio i prodotti di cui al
comma 1. Le quote di partecipazione sono determinate in
base al rapporto tra la capacita' produttiva di piombo
secondario di ciascun consorziato e la capacita' produttiva
complessiva di tutti i consorziati, installata nell'anno
precedente.
4. Il consorzio non ha fini di lucro ed e' retto da uno
statuto approvato con decreto del Ministro dell'ambiente.
5. Le deliberazioni degli organi del consorzio,
adottate in relazione agli scopi del presente decreto ed a
norma dello statuto, sono obbligatorie per tutte le imprese
partecipanti.
6. A decorrere dalla scadenza del termine di novanta
giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
del decreto ministeriale di approvazione dello statuto del
consorzio, chiunque detiene batterie al piombo esauste o
rifiuti piombosi e' obbligato al loro conferimento al
consorzio direttamente o mediante consegna a soggetti
incaricati del consorzio o autorizzati, in base alla
normativa vigente, a esercitare le attivita' di gestione di
tali rifiuti. L'obbligo di conferimento non esclude la
facolta' per il detentore di cedere le batterie esauste ed
i rifiuti piombosi ad imprese di altro Stato membro della
Comunita' europea.
6-bis. I soggetti non incaricati dal consorzio che
effettuano attivita' di raccolta di batterie esauste o di
rifiuti piombosi, devono trasmettere al consorzio,
contestualmente alla comunicazione di cui all'art. 11,
comma 3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e
successive modificazioni, copia della comunicazione stessa.
Alla violazione dell'obbligo si applicano le medesime
sanzioni previste per la mancata comunicazione di cui al
citato art. 11, comma 3.
7. Al fine di assicurare al consorzio i mezzi
finanziari per lo svolgimento dei propri compiti e'
istituito un sovrapprezzo di vendita delle batterie in
relazione al contenuto a peso di piombo da applicarsi da
parte dei produttori e degli importatori delle batterie
stesse, con diritto di rivalsa sugli acquirenti in tutte le
successive fasi della commercializzazione. I produttori e
gli importatori verseranno direttamente al consorzio i
proventi del sovrapprezzo.
8. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto
con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, sono determinati: il sovrapprezzo; la
percentuale dei costi da coprirsi con l'applicazione del
sovrapprezzo: le capacita' produttive delle singole
imprese, ed e' approvato lo stato del consorzio.
9. Restano comunque applicabili le disposizioni
nazionali e regionali che disciplinano la materia dei
rifiuti.
10. Chiunque, in ragione della propria attivita' ed in
attesa del conferimento al consorzio, detenga batterie
esauste, e' obbligato a stoccare le batterie stesse in
apposito contenitore conforme alle disposizioni vigenti in
materia di smaltimento dei rifiuti".



 
Art. 16. (Modifica all'articolo 8 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, recante libera prestazione di servizi da parte degli avvocati cittadini degli
Stati membri dell'Unione europea). 1. All'articolo 8 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, le parole: "otto anni" sono sostituite dalle seguenti: "dodici anni".



Note all'art. 16:
- Si riporta il testo dell'art. 8 della legge
9 febbraio 1982, n. 31 (Libera prestazione dei servizi da
parte degli avvocati cittadini degli stati membri delle
comunita' europee), come modificato dalla presente legge:
"Art. 8 (Patrocinio davanti alle giurisdizioni
superiori). - Gli avvocati indicati all'art. 1 sono ammessi
al patrocinio davanti alla Corte di cassazione ed alle
altre giurisdizioni di cui all'art. 4, secondo comma, del
regio decreto - legge 27 novembre 1993, n. 1578 convertito,
con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36,
indipendentemente dall'iscrizione nell'albo speciale di cui
all'art. 33 del predetto regio decreto - legge n. 1578,
purche' dimostrino di aver esercitato la professione per
almeno dodici anni, ovvero di essere ammessi ad esercitare
la professione nello Stato membro di provenienza dinanzi ad
autorita' giurisdizionali corrispondenti".



 
Art. 17. (Modifica dell'articolo 12 della legge 8 marzo 1991, n. 81, recante legge-quadro per la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida
alpina). 1. L'articolo 12 della legge 8 marzo 1991, n. 81, e' sostituito dal seguente: "Art. 12. (Maestri di sci stranieri). - 1. Le regioni disciplinano l'esercizio non saltuario nel proprio territorio dell'attivita' di maestro di sci da parte di cittadini in possesso di titoli rilasciati da Paesi diversi dall'Italia e non iscritti in albi regionali italiani. 2. Per i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea o degli altri Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, in possesso di titoli professionali per l'esercizio dell'attivita' di maestro di sci, rilasciati da altri Stati membri dell'Unione europea o facenti parte dell'Accordo sullo spazio economico europeo, l'autorizzazione all'esercizio della professione e' subordinata al riconoscimento professionale di cui al decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, e successive modificazioni. 3. Per i cittadini provenienti da Stati diversi da quelli indicati al comma 2 e in possesso di titoli rilasciati da tali Stati, l'autorizzazione all'esercizio della professione e' subordinata all'applicazione di quanto previsto dal testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. 4. La Federazione italiana sport invernali comunica alle regioni l'elenco aggiornato dei titoli di cui ai commi 2 e 3 corrispondenti all'abilitazione di cui all'articolo 6".



Note all'art. 17:
- La legge 8 marzo 1991, n. 81 reca: "Legge-quadro per
la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni
in materia di ordinamento della professione di guida
alpina".



 
Art. 18. (Modifica all'articolo 27 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, di attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro
diplomi, certificati e altri titoli). 1. All'articolo 27 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, il comma 7 e' abrogato.



Note all'art. 18.
- Il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 cosi'
recita: "Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di
libera circolazione dei medici e di reciproco
riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri
titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE e 99/46/CE che
modificano la direttiva 93/16/CEE". Si riporta il testo
dell'art. 27, come modificato dalla presente legge:
"Art. 27. - 1. La formazione specifica in medicina
generale comporta la partecipazione personale del candidato
all'attivita' professionale e l'assunzione delle
responsabilita' connesse all'attivita' svolta. Le attivita'
teoriche sono articolate in attivita' seminariali, studio
guidato proposto dai rispettivi tutori, studio finalizzato
proposto dai coordinatori delle attivita' seminariali,
sessioni di confronto con i tutori e sessioni di ricerca,
riflessione e confronto tra i tirocinanti della stessa area
didattica. Il programma delle attivita' teoriche e quello
delle attivita' pratiche si integrano tra loro a livello di
obiettivi didattici, ma sono autonomi nella realizzazione
concreta.
2. Presso le strutture accreditate di cui all'art. 26,
comma 3, la funzione tutoriale per le attivita' didattiche
di natura pratica deve essere affidata a dirigenti medici
del personale del Servizio sanitario nazionale o posizione
corrispondente qualora si tratti di docente universitario
con funzioni assistenziali, in accordo con il responsabile
della unita' operativa.
3. I tutori di cui all'art. 26 sono medici di medicina
generale convenzionati con il servizio sanitario nazionale
con un'anziantia' di almeno dieci anni di attivita'
convenzionale con il servizio sanitario nazionale, nonche'
possedere la titolarita' di un numero di assistiti nella
misura almeno pari alla meta' del massimale vigente e
operare in uno studio professionale accreditato ai sensi
dell'art. 26, comma 3. I medici che svolgono la funzione
docente o di coordinamento o tutoriale sono iscritti in un
elenco regionale all'uopo istituto.
4. I medici tutori di cui al comma 3 durante il periodo
di formazione di loro competenza, eseguono la valutazione
del livello di formazione. Al termine di ciascuna fase del
percorso formativo il coordinatore delle attivita' pratiche
esprime, sulla base di giudizi analitici e motivati
espressi dai singoli tutori, un giudizio complessivo sul
profitto del partecipante al corso. Analoga certificazione
e' rilasciata dal coordinatore delle attivita' teoriche.
5. L'accesso alle varie fasi in cui il corso e'
articolato e' subordinato al superamento con esito positivo
della fase svolta in precedenza. Qualora il partecipante
alla formazione, a giudizio del medico preposto alla
formazione o del tutore, non abbia conseguito un idoneo
apprendimento nel singolo periodo formativo, e' ammesso a
frequentare nuovamente il periodo stesso per una sola
volta.
6. Qualora il partecipante alla formazione, sulla base
dei giudizi formulati dai singoli medici preposti alle
varie attivita' formative, non abbia raggiunto gli
obiettivi previsti per una parte di un determinato periodo
di apprendimento puo' recuperare, ove ne sussistano le
condizioni, nello stesso biennio le attivita' finalizzate
al raggiungimento di quel gruppo specifico di obiettivi
mancati. Qualora il partecipante alla formazione, sulla
base dei giudizi formulati dai singoli medici preposti alle
varie attivita' formative, non abbia conseguito un idoneo
apprendimento per gli obiettivi di un intero periodo di
apprendimento, e' ammesso a frequentare nuovamente il
periodo stesso per una sola volta nel biennio successivo.
Il giudizio non favorevole formulato a seguito della nuova
ammissione comporta l'immediata esclusione del partecipante
dalla frequenza del corso.
7. (abrogato)".



 
Art. 19. (Delega al Governo per la modifica del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, recante attuazione di direttive comunitarie in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie
estrattive). 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con l'osservanza delle procedure indicate dagli articoli 1 e 34 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, e dall'articolo 6 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, prevedendo che, per talune tipologie di attivita' estrattive, con decreto del Ministro delle attivita' produttive, di concerto, ove d'interesse, con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, possano essere individuati i requisiti professionali per la nomina di direttore responsabile, anche diversi da quelli di cui all'articolo 20 del citato decreto legislativo n. 624 del 1996.



Note all'art. 19:
- Il decreto legislativo 25 novembre 1996 n. 624 cosi'
recita: "Attuazione della direttiva 82/91 CEE relativa alla
sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie
estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE
relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle
industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee".
- La legge 22 febbraio 1994 n. 146 cosi' recita:
"Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee -
legge comunitaria 1993". Si riporta il testo degli articoli
1 e 34:
"Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di
direttive comunitarie). - 1. Il Governo e' delegato ad
emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata
in vigore della presente legge, i decreti legislativi
recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle
direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato A.
2. Se per effetto di direttive notificate nel secondo
semestre dell'anno di cui al comma 1, la disciplina
risultante da direttive comprese nell'elenco e' modificata,
senza che siano introdotte nuove norme di principio, la
scadenza del termine e' prorogata di sei mesi.
3. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (2), su
proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche
comunitarie congiuntamente ai Ministri con competenza
istituzionale prevalente per la materia e di concerto con i
Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e del
tesoro, se non proponenti.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui
all'allegato B, a seguito di deliberazione preliminare del
Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei
deputati ed al Senato della Repubblica perche' su di essi
sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di
trasmissione, il parere delle Commissioni competenti per
materia. Decorso tale termine i decreti son adottati.
5. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Governo puo' emanare disposizioni
integrative e correttive, nel rispetto dei principi e
criteri direttivi da essa fissati, con la procedura
indicata nei commi 3 e 4".
"Art. 34 (Sicurezza e salute dei lavoratori durante il
lavoro). - 1. Il Governo e' delegato ad emanare i decreti
legislativi di attuazione delle direttive particolari gia'
adottate successivamente alla legge 19 febbraio 1992, n.
142, e successive modificazioni, ad eccezione delle
direttive 92/57/CEE, 92/85/CEE, 92/91/CEE e 92/104/CEE,
comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B
richiamati dall'art. 1 della presente legge, o che saranno
adottate entro un anno dalla data di entrata in vigore
della presente legge dal Consiglio delle comunita' europee,
ai sensi dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva
89/391/CEE, con le stesse modalita' e con gli stessi
criteri di cui agli articoli 1, 2 e 43 della legge
19 febbraio 1992, n. 142, e successive modificazioni,
nonche' all'art. 27 della legge 19 dicembre 1992, n. 489.
2. I decreti legislativi di attuazione delle direttive
particolari gia' adottate ai sensi dell'art. 16,
paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE successivamente
alla legge 19 febbraio 1992, n. 142, e successive
modificazioni, sono emanati entro un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge. I decreti
legislativi di attuazione delle direttive particolari che
saranno adottate entro un anno dalla data di entrata in
vigore della presente legge dal Consiglio delle comunita'
europee, ai sensi del citato art. 16, paragrafo 1, della
stessa direttiva 89/391/CEE, sono emanati entro due anni
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. All'art. 43, comma 1, della legge 19 febbraio 1992,
n. 142, dopo le parole: "90/679/CEE" sono aggiunte le
seguenti: "nonche' 91/383/CEE".
- Si riporta il testo dell'art. 6 della legge
6 febbraio 1996 n. 52 (Disposizioni per l'adempimento di
obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle
Comunita' europee - legge comunitaria 1994):
"Art. 6. - 1. Il termine di cui all'art. 1, comma 1,
della legge 22 febbraio 1994, n. 146, per quanto attiene
all'attuazione delle direttive di cui agli articoli 20, 26
28 limitatamente alle direttive 92/65/CEE e 92/118/CEE, 33,
37, 38 e 57 della legge medesima, e' sostituito dal termine
di cui all'art. 1, comma 1, della presente legge.
2. Il termine di cui all'art. 6, comma 5, della legge
22 febbraio 1994, n. 146 (10), e' sostituito dal termine di
cui all'art. 1, comma 1, della presente legge limitatamente
all'attuazione della direttiva di cui all'art. 45 della
legge 19 febbraio 1992, n. 142.
3. I termini di cui all'art. 34, comma 2, della legge
22 febbraio 1994, n. 146 (10), sono differiti di nove mesi
a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge, salvo per quanto concerne le direttive 92/57/CEE e
92/58/CEE, per l'attuazione delle quali dovra' provvedersi
con decreto legislativo da emanare entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge. I decreti
per l'attuazione delle direttive di cui al presente comma
sono sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari
competenti per materia.
4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Governo e' autorizzato ad attuare in via
regolamentare, a norma dell'art. 3, comma 1, lett. c), e
dell'art. 4 della legge 9 marzo 1989, n. 86 (11), e
successive modificazioni, le direttive 89/392/CEE del
Consiglio del 14 giugno 1989 e 91/368/CEE del Consiglio del
20 giugno 1991, previa consultazione delle Commissioni
parlamentari competenti, ai sensi del comma 4 del predetto
art. 4 e applicando anche il disposto dell'art. 5, comma 1,
della medesima legge".
- L'art. 20 del decreto legislativo 25 novembre 1996 n.
624 (Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla
sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie
estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE
relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle
industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee cosi'
recita:
"Art. 20. - Direttore responsabile e sorvegliante -
Denunce di esercizio.
1-2 (omissis).
3. Il direttore responsabile sottoscrive il DSS.
4. Il direttore responsabile, nella pianificazione
dell'attivita' lavorativa deve attuare quanto previsto dal
DSS.
5. Per tutti i luoghi di lavoro occupati dai lavoratori
il titolare designa, all'atto della denuncia di esercizio,
i sorveglianti in possesso delle capacita' e delle
competenze necessarie.
6. I sorveglianti sottoscrivono il DSS.
7. Il comma 1 dell'art. 50 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 128 del 1959 si applica a tutte le
attivita' estrattive di cui al titolo III.
8. Il titolare attesta e specifica, all'atto della
denuncia di esercizio, il possesso dei requisiti da parte
del direttore responsabile e dei sorveglianti.
9. Il titolare puo' assumere egli stesso i compiti di
direttore responsabile qualora sia in possesso dei
requisiti.
10. Il titolare puo' assumere egli stesso i compiti di
sorvegliante qualora sia in possesso delle capacita' e
delle competenze necessarie.
11. Nell'intestazione del Titolo II del Capo I del
decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959, le
parole "Disposizioni relative alle miniere" sono soppresse
e l'art. 24 dello stesso decreto e' sostituito dal
seguente: (omissis).
12-18 (omissis)".



 
Art. 20. (Modifiche all'articolo 36 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, di attuazione di direttive comunitarie riguardanti il
miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori). 1. Il termine di cui al comma 8-bis dell'articolo 36 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, introdotto dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 359, di recepimento della direttiva 95/63/CE del Consiglio, del 5 dicembre 1995, concernente le attrezzature di lavoro, e' differito al 5 dicembre 2002 limitatamente alle attrezzature individuate ai punti 1.3 e 1.4 dell'allegato XV.



Note all'art. 20:
- Si riporta il testo del comma 8-bis dell'art. 36 del
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (Attuazione
delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE,
89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE,
93/88/CEE, 97/42/CE e 1999/38/CE riguardanti il
miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori
durante il lavoro):
"8-bis. Il datore di lavoro adegua ai requisiti di cui
all'allegato XV, entro il 30 giugno 2001, le attrezzature
di lavoro indicate nel predetto allegato, gia' messe a
disposizione dei lavoratori alla data del 5 dicembre 1998 e
non soggette a norme nazionali di attuazione di direttive
comunitarie concernenti disposizioni di carattere
costruttivo, allorche' esiste per l'attrezzatura di lavoro
considerata un rischio corrispondente".



 
Art. 21. (Delega al Governo per l'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunita' europee del 15 novembre 2001, nella causa
C-49/00 e parziale attuazione). 1. Il Governo e' delegato ad emanare, nel termine di cui al comma 1 dell'articolo 1 della presente legge, un decreto legislativo recante le modifiche al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, necessarie ai fini dell'adeguamento ai principi e criteri affermati dalla sentenza della Corte di giustizia delle Comunita' europee del 15 novembre 2001, nella causa C-49/00. Il decreto legislativo e' emanato con le modalita' di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1, e nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti nell'articolo 2. 2. L'articolo 4, comma 1, del citato decreto legislativo n. 626 del 1994, e' sostituito dal seguente: "1. Il datore di lavoro, in relazione alla natura dell'attivita' dell'azienda ovvero dell'unita' produttiva, valuta tutti i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonche' nella sistemazione dei luoghi di lavoro". 3. All'articolo 8, comma 6, del citato decreto legislativo n. 626 del 1994, dopo la parola: "lavoro", la parola: "puo'" e' sostituita dalla seguente: "deve". 4. Agli eventuali oneri derivanti dall'applicazione dei commi 1, 2 e 3 si provvede ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d).



Note all'art. 21:
- Si riporta il testo del comma 6 dell'art. 8 del
citato decreto legislativo n. 626 del 1994, come modificato
dalla presente legge:
"6. Salvo quanto previsto dal comma 5, se le capacita'
dei dipendenti all'interno dell'azienda ovvero dell'unita'
produttiva sono insufficienti, il datore di lavoro deve far
ricorso a persone o servizi esterni all'azienda, previa
consultazione del rappresentate per la sicurezza".



 
Art. 22. (Delega al Governo per l'attuazione delle direttive 93/104/CE in materia di orario di lavoro, 2000/34/CE di modifica della direttiva 93/104/CE, 1999/63/CE relativa all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare, 2000/79/CE relativa all'attuazione dell'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro
del personale di volo nell'aviazione civile). 1. Il Governo e' delegato ad emanare, su proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi recanti le norme per l'attuazione organica delle direttive 93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, in materia di orario di lavoro, 2000/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 2000, di modifica della direttiva 93/104/CE, 1999/63/CE del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativa all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare, 2000/79/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa all'attuazione dell'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo nell'aviazione civile. 2. L'attuazione delle direttive sara' informata ai seguenti principi e criteri direttivi: a) recezione dei criteri di attuazione di cui all'avviso comune sottoscritto dalle parti sociali il 12 novembre 1997; b) riconoscimento degli effetti dei contratti collettivi vigenti alla data di entrata in vigore del provvedimento di attuazione della direttiva. 3. Il Governo, ai sensi della delega di cui ai commi 1 e 2, e al fine di garantire un corretto ed integrale recepimento delle predette direttive, sentite le associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente rappresentative, potra' apportare modifiche e integrazioni al decreto legislativo 26 novembre 1999, n. 532, in materia di lavoro notturno e al decreto-legge 29 settembre 1998, n. 335, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1998, n. 409, in materia di lavoro straordinario, nonche' alle singole discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, con particolare riferimento al commercio, turismo, pubblici esercizi ed agricoltura. 4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.



Note all'art. 22:
- La direttiva del consiglio 23 novembre 1993, n.
93/104/CE cosi' recita: "taluni aspetti dell'organizzazione
dell'orario di lavoro" e' pubblicata nella G.U.C.E.
13 dicembre 1993, n. L 307.
- La direttiva del 22 giugno 2000 n. 2000/34/CE cosi'
recita "Direttiva del Parlamento europeo e del consiglio
che modifica la direttiva 93/104/CE del consiglio
concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario
di lavoro, al fine di comprendere i settori e le attivita'
esclusi dalla suddetta direttiva" e' pubblicata nella
G.U.C.E. 1 agosto 2000, n. L 195.
- La direttiva del 21 giugno 1999, n. 1999/63/CE cosi'
recita "Direttiva del consiglio relativa all'accordo
dell'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di
mare concluso dall'associazione armatori della Comunita'
europea (ECSA) e dalla federazione dei sindacati dei
trasporti dell'Unione europea (FST)" e' pubblicata nella
G.U.C.E. 2 luglio 1999, n. L 167.
- La direttiva del 27 novembre 2000, n. 2000/79/CE
cosi' recita: "Direttiva del consiglio relativa
all'attuazione dell'accordo europeo sull'organizzazione
dell'orario di lavoro del personale di volo nell'aviazione
civile concluso da Association of European Airlines (AEA),
European Transport Workers'Federation (EFT), European
Cockpit Association (ECA), European Regions Airline
Association (ERA) e International Air Carrier Association
(IACA)" e' pubblicata nella G.U.C.E. 1 dicembre 2000, n.
L 302.
- Il decreto legislativo 26 novembre 1999, n. 532 reca
"Disposizioni in materia di lavoro notturno, a norma
dell'art. 17, comma 2, della legge 5 febbraio 1999, n. 25
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 gennaio 2000, n.
16.



 
Art. 23. (Delega al Governo per la modifica del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, recante attuazione di direttive comunitarie relative ai
medicinali veterinari). 1. Il Governo e' delegato ad emanare un decreto legislativo volto a riordinare la disciplina relativa ai medicinali veterinari recata dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, apportandovi ulteriori modificazioni e integrazioni, nel rispetto dei principi e delle disposizioni comunitarie in materia, nonche' dei seguenti principi e criteri direttivi: a) riorganizzare la disciplina relativa al medicinale veterinario, con riguardo, in particolare, agli aspetti della distribuzione, del rifornimento, della detenzione, dell'utilizzo, della tenuta delle scorte, delle modalita' di prescrizione, della registrazione e dei campioni gratuiti, nonche' agli aspetti comunque funzionalmente connessi; b) prevedere, limitatamente all'impiego di farmaci su animali non produttori di alimenti per l'uomo, nei casi di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, la possibilita' e le modalita', da parte dei medici veterinari, di approvvigionarsi, utilizzare e detenere a tale fine scorte di medicinali ad uso umano, compresi quelli cedibili solo a ospedali e case di cura; c) delegificare le disposizioni relative alle procedure e ai procedimenti amministrativi. 2. La delega di cui al comma 1 e' esercitata nel termine di cui all'articolo 1, comma 1, e in osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 2 e 4. Lo schema di decreto legislativo e' trasmesso, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perche' su di esso sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere dei competenti organi parlamentari. Decorso tale termine il decreto e' emanato anche in mancanza del parere.



Note all'art. 23:
- Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, cosi'
recita "Attuazione delle direttive n. 81/851/CEE, n.
81/852/CEE, n. 87/20/CEE e n. 90/676/CEE relative ai
medicinali veterinari" e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 18 febbraio 1992, n. 40. Il comma 5 dell'art. 3
e' il seguente:
"5. Ove non esistano medicinali autorizzati per una
determinata malattia, al fine, in particolare, di evitare
agli animali evidenti stati di sofferenza, il medico
veterinario puo' somministrare ad uno o piu' animali che in
una azienda determinata costituiscono gruppo, ovvero ad
animali da compagnia e con l'osservanza del comma 6:
a) un medicinale veterinario il cui impiego sia
autorizzato in Italia per un'altra specie animale o per
altri animali della stessa specie, ma per un'altra
affezione;
b) in mancanza di tale medicinale, un medicinale
autorizzato in Italia per l'impiego sull'uomo. In tal caso,
il medicinale, se somministrato ad animali da compagnia, e'
soggetto a prescrizione medica veterinaria non ripetibile;
c) se il medicinale di cui alla lettera b) non esiste
e comunque, entro i limiti imposti dalla normativa vigente,
un medicinale veterinario preparato estemporaneamente da un
farmacista conformemente alle indicazioni contenute nella
prescrizione veterinaria".



 
Art. 24. (Modifiche all'articolo 1 della legge 23 giugno 2000, n. 178, recante istituzione del Centro nazionale di informazione e documentazione
europea). 1. All'articolo 1 della legge 23 giugno 2000, n. 178, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 5-bis, dopo le parole: "e' istituito", sono inserite le seguenti: "per l'anno 2000"; b) al comma 6, le parole: "2.000 milioni di lire a decorrere dal 2000" sono sostituite dalle seguenti: "2.000 milioni di lire per l'anno 2000 e di 1.500 milioni di lire a decorrere dall'anno 2001".



Note all'art. 24:
- La legge 23 giugno 2000, n 178, reca: "Istituzione
del centro nazionale di informazione e documentazione
europea" e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 3 luglio
2000, n. 153. Si riporta il testo dell'art. 1, come
modificato della presente legge:
"Art. 1. - 1. Il Governo e' autorizzato a stipulare
un'intesa con la commissione delle Comunita' europee per
istituire il centro nazionale di informazione e
documentazione europea, costituito nella forma di Gruppo
europeo di interesse economico (GEIE), ai sensi del
regolamento (CEE) n. 2137/1985, del consiglio, del
25 luglio 1985, e del decreto legislativo 23 luglio 1991,
n. 240.
2. Il Centro sara' finanziato dalla commissione delle
Comunita' europee e dallo Stato italiano quali soci
fondatori del GEIE e sara' disciplinato mediante l'intesa
di cui al comma 1, con la quale si provvedera' in
particolare:
a) a prevedere la possibilita' dell'ingresso, in
qualita' di soci ordinari, di persone fisiche, persone
giuridiche private ed enti pubblici;
b) a stabilire il quadro delle fonti di finanziamento
in aggiunta alle quote dei soci fondatori;
c) a definire forme congiunte di indirizzo e
vigilanza, ferme restando le competenze degli organismi di
controllo previste dalle norme statali e comunitarie
vigenti.
3. Il centro opera in conformita' alla trasparenza che
deve informare le attivita' delle istituzioni dell'Unione
europea, con l'obiettivo:
a) di realizzare, anche attraverso le possibilita'
offerte dalle nuove tecnologie della comunicazione,
programmi sistematici di diffusione dell'informazione e
documentazione europea destinati, sia direttamente, sia
attraverso sportelli decentrati, ai cittadini e a
determinate categorie di utenti;
b) di formare il personale per la diffusione e
gestione della documentazione comunitaria;
e) di coordinare e razionalizzare le attivita' di
documentazione, elaborazione e studio gia' esistenti
attraverso una serie di convenzioni con altri centri di
studio e documentazione con sede in Italia o negli altri
Stati membri dell'Unione europea.
4. In favore del centro trovano applicazione le
disposizioni di cui all'art. 1 della legge 11 luglio 1986,
n. 390.
5. Le commissioni parlamentari competenti per gli
affari comunitari esprimono il parere sullo schema
dell'intesa di cui al comma 1, sulle successive
modificazioni della stessa, sull'ingresso in qualita' di
soci ordinari, dei soggetti di cui al comma 2, lettera a),
e sulla designazione dei componenti degli organi direttivi
del centro da parte del Governo. Il Ministro per le
politiche comunitarie presenta annualmente alle predette
commissioni una relazione sull'attivita' svolta, sul
bilancio e sul programma di attivita' del centro.
5-bis. Al fine di facilitare un processo multiforme di
integrazione europea e' istituito per l'anno 2000 un fondo
straordinario di lire 500 milioni, per iniziative, anche
visive e su supporti magnetici ed informatici, di
informazione, comunicazione, studio, ricerca,
documentazione e cultura, compresa quella musicale. Le
iniziative, che possono avvalersi dei cofinanziamenti
previsti dai programmi comunitari e, in particolare, dai
programmi PHARE e TACIS di cui ai regolamenti (CEE) n.
3906/89 del Consiglio, del l8 dicembre 1989 e (CE) n.
1279/96 del Consiglio, del 25 giugno 1996, e successive
modificazioni, debbono avere per oggetto o quadro di
riferimento organismi o iniziative europee cui partecipino,
oltre all'Italia, almeno altri tre Stati europei di cui
almeno uno membro dell'unione europea. Esse sono promosse
dal Centro, previo parere o proposta della delegazione
parlamentare presso gli organismi europei interessati.
6. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al
presente articolo, nel limite massimo annuo di 2.000
milioni di lire per l'anno 2000 e di 1.500 milioni di lire
a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per
l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli
affari esteri.
7. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorenti variazioni di bilancio.".



 
Art. 25. (Modifica all'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, in materia di procedure di dismissione di partecipazioni dello Stato e
degli enti pubblici in societa' per azioni). 1. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, le parole: "iscritti da almeno cinque anni negli albi previsti dalla legge" sono soppresse.



Note all'art. 25:
- Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 1 del
decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332 "Norme per
l'accelerazione delle procedure di dimissione di
partecipazioni dello Stato e degli enti pubblici in
societa' per azioni", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1
giugno 1994, n. 126, e convertito in legge, con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 30 luglio 1994,
n. 474 (Gazzetta Ufficiale 30 luglio 1994, n. 177), come
modificato dalla presente legge:
"5. Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro
del bilancio e della programmazione economica e con il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
per quanto concerne le partecipazioni del Ministero del
tesoro, e gli altri enti pubblici per le loro
partecipazioni, ai fini della predisposizione ed esecuzione
delle operazioni di alienazione delle azioni delle societa'
di cui al comma 1 e loro controllate e delle operazioni di
conferimento, possono affidare, salvo quanto previsto dalla
direttiva 92/50/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, a
societa' di provata esperienza e capacita' operativa
nazionali ed estere, nonche' a singoli professionisti
incarichi di studio, consulenza, valutazione, assistenza
operativa, amministrazione di titoli di proprieta' dello
Stato e direzione delle operazioni di collocamento con
facolta' di compiere per conto dello Stato operazioni
strumentali e complementari, fatte salve le
incompatibilita' derivanti da conflitti d'interesse. Gli
incarichi di valutazione non possono essere affidati a
societa' di revisione che abbiano svolto incarichi di
consulenza in favore delle societa' di cui al comma 1 nei
due anni precedenti la data di entrata in vigore del
presente decreto. I compensi e le modalita' di pagamento
degli incarichi di cui al presente comma devono essere
previamente stabiliti dalle parti".



 
Art. 26. (Attuazione della direttiva 2000/35/CE, in materia di lotta contro i
ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali). 1. Al fine di contrastare i ritardi di pagamento che costituiscono un ostacolo al buon funzionamento del mercato interno e di garantire l'applicazione di norme uniformi sia alle operazioni interne che a quelle transfrontaliere, il Governo e' delegato ad emanare, entro il termine di cui all'articolo 1, comma 1, uno o piu' decreti legislativi per adeguare la normativa vigente in materia di ritardi di pagamento ai principi e alle prescrizioni della direttiva 2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. 2. L'attuazione della direttiva 2000/35/CE sara', in particolare, informata ai seguenti principi e criteri direttivi: a) prevedere che il provvedimento di ingiunzione di cui all'articolo 633 del codice di procedura civile sia adottato dal giudice nel termine di trenta giorni dalla data di presentazione del ricorso; b) prevedere l'abrogazione dell'ultimo comma dell'articolo 633 del codice di procedura civile; c) prevedere che il termine di cui all'articolo 641, primo comma, del codice di procedura civile, in caso di notifica in uno degli Stati europei, sia di cinquanta giorni, che puo' essere ridotto fino a venti giorni ed aumentato fino a sessanta giorni, quando concorrono giusti motivi, e che lo stesso termine, in caso di notifica in altri Stati, non possa essere inferiore a trenta giorni ne' superiore a centoventi giorni; di conseguenza, sopprimere il secondo periodo del secondo comma dell'articolo 641 del codice di procedura civile; d) prevedere che nell'ipotesi di cui all'articolo 648, primo comma, del codice di procedura civile, il giudice istruttore conceda l'esecuzione provvisoria parziale del decreto ingiuntivo opposto, in relazione alle somme non contestate, salvo che l'opposizione riguardi aspetti procedurali; e) coordinare la nuova disciplina con le disposizioni in materia di subfornitura nelle attivita' produttive di cui alla legge 18 giugno 1998, n. 192, apportando ad essa le opportune modifiche in modo da uniformare il saggio degli interessi moratori di cui all'articolo 3, comma 3, della medesima legge n. 192 del 1998 al livello degli interessi di mora (tasso legale) previsto dalle disposizioni in materia di ritardi di pagamento, di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), della direttiva; f) prevedere che le azioni di accertamento di cui all'articolo 3, paragrafo 5, della direttiva possano essere esperite in ogni sede dalle associazioni di categoria degli imprenditori presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) prevalentemente in rappresentanza delle piccole e medie imprese e degli artigiani; g) prevedere che le associazioni di cui alla lettera f) siano legittimate ad esperire, oltre che le suddette azioni di accertamento, anche azioni inibitorie dei comportamenti abusivi.



Note all'art. 26:
- La direttiva del 29 giugno 2000, n. 2000/35/CE reca
"Direttiva del Parlamento europeo e del consiglio relativa
alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni
commerciali" e' pubblica nella G.U.C.E. 8 agosto 2000.
- Si riporta il testo degli articoli 633, 641 e 648,
primmo comma del codice di procedura civile:
"Art. 633 (Condizioni di ammissibilita). - Su domanda
di chi e' creditore di una somma liquida di danaro o di una
determinata quantita' di cose fungibili, o di chi ha
diritto alla consegna di una cosa mobile determinata, il
giudice competente pronuncia ingiunzione di pagamento o di
consegna:
1) se del diritto fatto valere si da' prova scritta;
2) se il credito riguarda onorari per presentazioni
giudiziali o stragiudiziali o rimborso di spese fatte da
avvocati, procuratori, cancellieri, ufficiali giudiziari
[c.p.c. 91] o da chiunque altro ha prestato la sua opera in
occasione di un processo;
3) se il credito riguarda onorari, diritti o rimborsi
spettanti ai notai a norma della loro legge professionale,
oppure ad altri esercenti una libera professione o arte,
per la quale esiste una tariffa legalmente approvata.
L'ingiunzione puo' essere pronunciata anche se il
diritto dipende da una contro-presentazione o da una
condizione, purche' il ricorrente offra elementi atti a far
presumere l'adempimento della condizione.
L'ingiunzione non puo' essere pronunciata se la
notificazione all'intimato di cui all'art. 643 deve
avvenire fuori della Repubblica o dei territori soggetti
alla sovranita' italiana".
"Art. 641 (Accoglimento della domanda). - Se esistono
le condizioni previste nell'art. 633, il giudice, con
decreto motivato, ingiunge all'altra parte di pagare la
somma o di consegnare la cosa o la quantita' di cose
chieste o in vece di queste la somma di cui all'art. 639
nel termine di quaranta giorni, con l'espresso puo' essere
fatta opposizione a norma degli articoli seguenti e che, in
mancanza di opposizione, si procedera' a esecuzione
forzata.
Quando concorrono giusti motivi, il termine puo' essere
ridotto sino a dieci giorni oppure aumentato a sessanta.
L'intimato risiede nelle provincie libiche o in territori
soggetti alla sovranita' italiana, il termine non puo'
essere minore di trenta, ne' maggiore di centoventi giorni.
Nel decreto, eccetto per quello emesso sulla base di
titolo che hanno gia' efficacia esecutiva secondo le
vigenti disposizioni, il giudice liquida le spese e le
competenze e ne ingiunge il pagamento".
"Art. 648 (Esecuzione provvisoria in pendenza di
opposizione). - Il giudice istruttore, se l'opposizione non
e' fondata su prova scritta o di pronta soluzione, puo'
concedere, con ordinanza non impugnabile, l'esecuzione
provvisoria del decreto, qualora non sia gia' stata
concessa a norma dell'art. 642.
Deve in ogni caso concederla, se la parte che l'ha
chiesta offre cauzione per l'ammontare delle eventuali
restituzioni, spese e danni".
- Si riporta il comma 3 dell'art. 3 della citata legge
18 giugno 1998, n. 192:
"3. In caso di mancato rispetto del termine di
pagamento il committente deve al subfornitore, senza
bisogno di costituzione in mora, interessi corrispondenti
al tasso ufficiale di sconto maggiorato di cinque punti
percentuali, salva la pattuizione tra le parti di interessi
moratori in misura superiore e salva la prova del danno
ulteriore. Ove il ritardo nel pagamento ecceda i trenta
giorni dal termine convenuto, il committente incorre,
inoltre, in una penale pari al 5 per cento dell'importo in
relazione al quale non ha rispettato i termini.".



 
Art. 27. (Attuazione della direttiva 2000/13/CE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonche' la relativa
pubblicita). 1. L'attuazione della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonche' la relativa pubblicita', sara' informata al principio e criterio direttivo della introduzione, accanto al sistema di etichettatura obbligatorio, di un sistema di etichettatura volontario aggiuntivo, certificato da organismi di controllo riconosciuti dalla Comunita' europea, che consenta di evidenziare le caratteristiche qualitative e di tipicita' del prodotto commercializzato.



Note all'art. 27:
- La direttiva del 20 marzo 2000, n. 2000/13/CE reca
"Direttiva del Parlamento europeo e del consiglio relativa
al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti
alimentari, nonche' la relativa pubblicita'" e' pubblicata
nella G.U.C.E. 6 maggio 2000, n. L 109.



 
Art. 28. (Attuazione della direttiva 2000/36/CE, relativa ai prodotti di cacao
e di cioccolato destinati all'alimentazione umana). 1. L'attuazione della direttiva 2000/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2000, relativa ai prodotti di cacao e di cioccolato destinati all'alimentazione umana, sara' informata ai seguenti principi e criteri direttivi: a) garantire che l'etichettatura dei prodotti di cacao e di cioccolato, oltre ad assicurare la trasparenza, rechi una distinta indicazione a seconda che il bene sia prodotto con aggiunta di grassi vegetali diversi dal burro di cacao o che sia prodotto utilizzando esclusivamente burro di cacao; nel primo caso l'etichetta dovra' contenere la dizione "cioccolato" mentre nel secondo caso potra' essere utilizzata la dizione "cioccolato puro"; b) individuare meccanismi di certificazione di qualita' per i prodotti tipici che utilizzano esclusivamente burro di cacao per la produzione di cioccolato.



Note all'art. 28:
- La direttiva del 23 giugno 2000, n. 2000/36/CE reca
"Direttiva del Parlamento europeo e del consiglio relativa
ai prodotti di cacao e di cioccolato destinati
all'alimentazione umana" e' pubblicata nella G.U.C.E.
3 agosto 2000, n. L 197.



 
Art. 29. (Attuazione della direttiva 2000/43/CE, che attua il principio della parita' di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e
dall'origine etnica). 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il termine e con le modalita' di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, uno o piu' decreti legislativi al fine di dare organica attuazione alla direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, e di coordinare le disposizioni vigenti in materia di garanzie contro le discriminazioni per cause direttamente o indirettamente connesse con la razza o l'origine etnica, anche attraverso la modifica e l'integrazione delle norme in materia di garanzie contro le discriminazioni, ivi compresi gli articoli 43 e 44 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) assicurare il rispetto del principio della parita' di trattamento fra le persone, garantendo che le differenze di razza od origine etnica non siano causa di discriminazione, in un'ottica che tenga conto del diverso impatto che le stesse forme di razzismo possono avere su donne e uomini, dell'esistenza di forme di razzismo e di forme di discriminazione a carattere culturale e religioso mirate in modo particolare alle donne, e dell'esistenza di discriminazioni basate sia sul sesso sia sulla razza od origine etnica; b) definire la nozione di discriminazione come "diretta" quando, a causa della sua razza od origine etnica, una persona e' trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra in una situazione analoga; definire la nozione di discriminazione come "indiretta" quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri mettono persone di una determinata razza od origine etnica in una posizione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone, salvo che tale disposizione, criterio, prassi, atto, patto o comportamento siano giustificati da ragioni oggettive, non basate sulle suddette qualita' ovvero, nel caso di attivita' di lavoro o di impresa, riguardino requisiti essenziali al loro svolgimento; nell'ambito delle predette definizioni sono comunque fatte salve le disposizioni che disciplinano l'ingresso ed il soggiorno dei cittadini dei Paesi terzi e il loro accesso all'occupazione e all'impiego; prevedere che siano considerate come di scriminazioni anche le molestie quando venga posto in essere, per motivi di razza o di origine etnica, un comportamento indesiderato che persista, anche quando e' stato inequivocabilmente dichiarato dalla persona che lo subisce come offensivo, cosi' pregiudicando oggettivamente la sua dignita' e liberta', ovvero creando un clima di intimidazione nei suoi confronti; c) promuovere l'eliminazione di ogni discriminazione diretta e indiretta e prevedere l'adozione di misure specifiche, ivi compresi progetti di azioni positive, dirette ad evitare o compensare svantaggi connessi con una determinata razza od origine etnica; d) prevedere l'applicazione del principio della parita' di trattamento senza distinzione di razza od origine etnica sia nel settore pubblico sia nel settore privato, assicurando che, ferma restando la normativa sostanziale di settore, la tutela giurisdizionale e amministrativa sia azionabile quando le discriminazioni si verificano nell'ambito delle seguenti aree: 1) condizioni di accesso all'occupazione e al lavoro sia dipendente che autonomo, compresi i criteri di selezione, le condizioni di assunzione, nonche' gli avanzamenti di carriera; 2) accesso a tutti i tipi e livelli di orientamento e formazione professionale, perfezionamento e riqualificazione professionale, inclusi i tirocini professionali; 3) occupazione e condizioni di lavoro, comprese le condizioni di licenziamento e la retribuzione; 4) attivita' prestata presso le organizzazioni dei lavoratori o dei datori di lavoro e accesso alle prestazioni erogate da tali organizzazioni; 5) protezione sociale, compresa la sicurezza sociale; 6) assistenza sanitaria; 7) prestazioni sociali; 8) istruzione; 9) accesso a beni e servizi e alla loro fornitura, incluso l'alloggio; e) riconoscere la legittimazione ad agire nei procedimenti giurisdizionali e amministrativi anche ad associazioni rappresentative degli interessi lesi dalla discriminazione, su delega della persona interessata; prevedere che, in caso di discriminazione collettiva, anche quando non siano individuabili in modo immediato e diretto le persone lese dalla discriminazione, la domanda possa essere proposta dalle suddette associazioni; f) prevedere criteri oggettivi che dimostrino l'effettiva rappresentativita' delle associazioni di cui alla lettera e); g) prevedere che quando la persona che si ritiene lesa dalla discriminazione fornisce all'autorita' giudiziaria elementi di fatto idonei a fondare, in termini gravi, precisi e concordanti, l'indizio dell'esistenza di una discriminazione diretta o indiretta, spetti al convenuto l'onere della prova sull'insussistenza della discriminazione; tale onere non e' previsto per i procedimenti penali; h) prevedere le misure necessarie per proteggere le persone da trattamenti o conseguenze sfavorevoli, quale reazione a un reclamo o a un'azione volta a ottenere il rispetto del principio di parita' di trattamento; i) prevedere l'istituzione nell'anno 2003 presso il Dipartimento per le pari opportunita' della Presidenza del Consiglio dei ministri di un ufficio di controllo e di garanzia della parita' di trattamento e dell'operativita' degli strumenti di garanzia, diretto da un responsabile nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un Ministro da lui delegato, che svolga attivita' di promozione della parita' e di rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica, in particolare attraverso: 1) l'assistenza indipendente alle persone lese dalle discriminazioni nei procedimenti giurisdizionali o amministrativi intrapresi; 2) lo svolgimento di inchieste indipendenti in materia di discriminazione, nel rispetto delle prerogative e delle funzioni dell'autorita' giudiziaria; 3) la promozione dell'adozione, da parte di soggetti pubblici o privati, di misure specifiche, ivi compresi progetti di azioni positive, dirette a evitare o compensare svantaggi connessi con una determinata razza od origine etnica; 4) la formulazione di pareri e la formulazione di proposte di modifica della normativa vigente in materia; 5) la formulazione di raccomandazioni su questioni connesse con le discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica; 6) la redazione di una relazione annuale al Parlamento sull'applicazione del principio di parita' di trattamento e sull'operativita' dei meccanismi di tutela contro le discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica, nonche' di una relazione annuale al Presidente del Consiglio dei ministri sull'attivita' svolta nell'anno precedente; 7) la diffusione delle informazioni relative alle disposizioni vigenti in materia di parita' di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica; l) prevedere che l'ufficio di cui alla lettera i) possa avvalersi anche di personale di altre amministrazioni pubbliche, ivi compresi magistrati e avvocati e procuratori dello Stato, nonche' di esperti e di consulenti. 2. All'onere derivante dall'istituzione dell'ufficio di cui al comma 1, lettere i) e l), valutato in 2.035.357 euro annui a decorrere dal 2003, si provvede ai sensi dell'articolo 21 della legge 16 aprile 1987, n. 183. 3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, l'applicazione dei criteri e dei principi enunciati nel presente articolo non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato. 4. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perche' su di essi sia espresso, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, il parere dei competenti organi parlamentari. Decorso inutilmente tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere parlamentare.



Note all'art. 29:
- La direttiva del 29 giugno 2000, n. 2000/43/CE reca
"Direttiva del consiglio che attua il principio della
parita' di trattamento fra le persone indipendentemente
dalla razza e dall'origine etica" e' pubblicata nella
G.U.C.E. 19 luglio 2000, n. L 180.
- Si riporta il testo degli articoli 43 e 44 del citato
decreto legislativo n. 286 del 1998:
"Art. 43. (Discriminazione per motivi razziali, etici,
nazionali o religiosi. Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 41).
- 1. Ai fini del presente capo, costituisce discriminazione
ogni comportamento che, direttamente o indirettamente,
comporti una distinzione, esclusione, restrizione o
preferenza basata sulla razza, il colore, l'ascendenza o
l'origine nazionale o etnica, le convinzioni e le pratiche
religiose, e che abbia lo scopo o l'effetto di distruggere
o di compromettere il riconoscimento, il godimento o
l'esercizio, in condizioni di parita', dei diritti umani e
delle liberta' fondamentali in campo politico, economico,
sociale e culturale e in ogni altro settore della vita
pubblica.
2. In ogni caso compie un atto di discriminazione:
a) il pubblico ufficiale o la persona incaricata di
pubblico servizio o la persona esercente un servizio di
pubblica necessita' che nell'esercizio delle sue funzioni
compia od ometta atti nei riguardi di un cittadino
straniero che, soltanto a causa della sua condizione di
straniero o di appartenente ad una determinata razza,
religione, etnia o nazionalita', lo discriminino
ingiustamente;
b) chiunque imponga condizioni piu' svantaggiose o si
rifiuti di fornire beni o servizi offerti al pubblico ad
uno straniero soltanto a causa della sua condizione di
straniero o di appartenente ad una determinata razza,
religione, etnia o nazionalita';
c) chiunque illegittimamente imponga condizioni piu'
svantaggiose o si rifiuti di fornire l'accesso
all'occupazione, all'alloggio, all'istruzione, alla
formazione e ai servizi sociali e socio-assistenziali allo
straniero regolarmente soggiornante in Italia soltanto in
ragione della sua condizione di straniero o di appartenente
ad una determinata razza, religione, etnia o nazionalita';
d) chiunque impedisca, mediante azioni od omissioni,
l'esercizio di un'attivita' economica legittimamente
intrapresa da uno straniero regolarmente soggiornante in
Italia, soltanto in ragione della sua condizione di
straniero o di appartenente ad una determinata razza,
confessione religiosa, etnia o nazionalita';
e) il datore di lavoro o i suoi preposti i quali, ai
sensi dell'art. 15 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (33),
come modificata e integrata dalla legge 9 dicembre 1977, n.
903 (33), e dalla legge 11 maggio 1990, n. 108 (33),
compiano qualsiasi atto o comportamento che produca un
effetto pregiudizievole discriminando, anche
indirettamente, i lavoratori in ragione della loro
appartenenza ad una razza, ad un gruppo etnico o
linguistico, ad una confessione religiosa, ad una
cittadinanza. Costituisce discriminazione indiretta ogni
trattamento pregiudizievole conseguente all'adozione di
criteri che svantaggino in modo proporzionalmente maggiore
i lavoratori appartenenti ad una determinata razza, ad un
determinato gruppo etnico o linguistico, ad una determinata
confessione religiosa o ad una cittadinanza e riguardino
requisiti non essenziali allo svolgimento dell'attivita'
lavorativa.
3. Il presente articolo e l'art. 44 si applicano anche
agli atti xenofobi, razzisti o discriminatori compiuti nei
confronti dei cittadini italiani, di apolidi e di cittadini
di altri Stati membri dell'Unione europea presenti in
Italia".
"Art. 44 (Azione civile contro la discriminazione)
(Legge 6 marzo 1988, n. 40, art. 42). - 1. Quando il
comportamento di un privato o della pubblica
amministrazione produce una discriminazione per motivi
razziali, etnici, nazionali o religiosi, il giudice pero',
su istanza di parte, ordinare la cessazione del
comportamento pregiudizievole e adottare ogni altro
provvedimento idoneo, secondo le circostanze, a rimuovere
gli effetti della discriminazione.
2. La domanda si propone con ricorso depositato, anche
personalmente dalla parte, nella cancelleria del pretore
del luogo di domicilio dell'istante.
3. Il pretore, sentite le parti, omessa ogni formalita'
non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che
ritiene piu' opportuno agli atti di istruzione
indispensabili in relazione ai presupposti e ai fini del
provvedimento richiesto.
4. Il pretore provvede con ordinanza all'accoglimento o
al rigetto della domanda. Se accoglie la domanda emette i
provvedimenti richiesti che sono immediatamente esecutivi.
5. Nei casi di urgenza il pretore provvede con decreto
motivato, assunte, ove occorre, sommarie informazioni. In
tal caso fissa, con lo stesso decreto, l'udienza di
comparizione delle parti davanti a se' entro un termine non
superiore a quindici giorni, assegnando all'istante un
termine non superiore a otto giorni per la notificazione
del ricorso e del decreto. A tale udienza, il pretore, con
ordinanza, conferma, modifica o revoca i provvedimenti
emanati nel decreto.
6. Contro i provvedimenti del pretore e' ammesso
reclamo al tribunale nei termini di cui all'art. 739,
secondo comma, del codice di procedura civile. Si
applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737, 738 e
739 del codice di procedura civile.
7. Con la decisione che definisce il giudizio il
giudice puo' altresi' condannare il convenuto al
risarcimento del danno, anche non patrimoniale.
8. Chiunque elude l'esecuzione di provvedimenti del
pretore di cui ai commi 4 e 5 e dei provvedimenti del
tribunale di cui al comma 6 e' punito ai sensi dell'art.
388, primo comma, del codice penale.
9. Il ricorrente, al fine di dimostrare la sussistenza
a proprio danno del comportamento discriminatorio in
ragione della razza, del gruppo etnico o linguistico, della
provenienza geografica, della confessione religiosa o della
cittadinanza puo' dedurre elementi di fatto anche a
carattere statistico relativi alle assunzioni, ai regimi
contributivi, all'assegnazione delle mansioni e qualifiche,
ai trasferimenti, alla progressione in carriera e ai
licenziamenti dell'azienda interessata. Il giudice valuta i
fatti dedotti nei limiti di cui all'art. 2729, primo comma,
del codice civile.
10. Qualora il datore di lavoro ponga in essere un atto
o un comportamento discriminatorio di carattere collettivo,
anche in casi in cui non siano individuabili in modo
immediato e diretto i lavoratori lesi dalle
discriminazioni, il ricorso puo' essere presentato dalle
rappresentanze locali delle organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale.
Il giudice, nella sentenza che accerta le discriminazioni
sulla base del ricorso presentato ai sensi del presente
articolo, ordina al datore di lavoro di definire, sentiti i
predetti soggetti e organismi un piano di rimozione delle
discriminazioni accertate.
11. Ogni accertamento di atti o comportamenti
discriminatori ai sensi dell'art. 43 posti in essere da
imprese alle quali siano stati accordati benefici ai sensi
delle leggi vigenti dello Stato o delle regioni, ovvero che
abbiano stipulato contratti di appalto attinenti
all'esecuzione di opere pubbliche, di servizi o di
forniture, e' immediatamente comunicato dal pretore,
secondo le modalita' previste dal regolamento di
attuazione, alle amministrazioni pubbliche o enti pubblici
che abbiano disposto la concessione del beneficio, incluse
le agevolazioni finanziarie o creditizie, o dell'appalto.
Tali amministrazioni, o enti revocano il beneficio e. nei
casi piu' gravi, dispongono l'esclusione del responsabile
per due anni da qualsiasi ulteriore concessione di
agevolazioni finanziarie o creditizie. ovvero da qualsiasi
appalto.
12. Le regioni, in collaborazione con le province e con
i comuni, con le associazioni di immigrati e del
volontariato sociale, ai fini dell'applicazione delle norme
del presente articolo e dello studio del fenomeno,
predispongono centri di osservazione di informazione e di
assistenza legale per gli stranieri, vittime delle
discriminazioni per motivi razziali, etnici, nazionali o
religiosi".
- Si riporta il testo dell'art. 21 della legge 16
aprile 1987, n. 183 (Coordinamento delle politiche
riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita'
europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti
normativi comunitari):
"Art. 21 (Misure di intervento finanziario). - 1.
Quando i decreti delegati di cui alla presente legge
prevedano misure di intervento finanziario non contemplate
da leggi vigenti e non rientranti nell'attivita' ordinaria
delle amministrazioni statali o regionali competenti, si
provvede a carico del fondo di rotazione di cui all'art.
5".



 
Art. 30. (Attuazione della direttiva 2001/29/CE, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella societa'
dell'informazione). 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il termine e con le modalita' di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, un decreto legislativo al fine di dare organica attuazione alla direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, e di adeguare e coordinare le disposizioni vigenti dell'ordinamento interno in materia di diritto d'autore e di diritti connessi, ivi compresa la legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, alle norme derivanti dagli obblighi internazionali in materia, nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, oltre che dei seguenti: a) ridefinire l'oggetto del diritto esclusivo di riproduzione degli autori e dei titolari dei diritti connessi, specificando che lo stesso concerne ogni forma di riproduzione, anche indiretta, temporanea o parziale; b) ridefinire il diritto esclusivo di comunicazione al pubblico spettante all'autore, tenendo conto dei modi di comunicazione con filo o senza filo, anche con riferimento alla messa a disposizione del pubblico delle opere in modo che ciascuno possa avervi accesso nel luogo e nel momento individualmente prescelti; c) riconoscere, nell'ambito del diritto di comunicazione al pubblico, il diritto esclusivo di autorizzare la messa a disposizione del pubblico, in modo che ciascuno possa avervi accesso nel luogo e nel momento individualmente prescelti, rispettivamente agli artisti interpreti ed esecutori, nonche' ai produttori di fonogrammi, di opere cinematografiche ed audiovisive, ed agli organismi di diffusione radiotelevisiva; d) ridefinire il diritto di distribuzione spettante agli autori, rivedendo l'esaurimento dello stesso in caso di prima vendita o primo atto di trasferimento di proprieta' nell'Unione europea, effettuato dal titolare del diritto o con il suo consenso; e) ridisciplinare le eccezioni ai diritti esclusivi di riproduzione, distribuzione e comunicazione al pubblico, esercitando le opzioni previste dall'articolo 5 della direttiva senza peraltro trascurare l'esigenza generale di una rigorosa tutela del diritto d'autore; f) rideterminare il regime della protezione giuridica contro l'elusione dei meccanismi tecnologici per la protezione del diritto d'autore e dei diritti connessi, prevedendo adeguati obblighi e divieti; g) prevedere un'adeguata protezione giuridica a tutela delle informazioni sul regime dei diritti, stabilendo idonei obblighi e divieti.



Note all'art. 30:
- La direttiva del 22 maggio 2001, n. 2001/29 CE reca:
"Direttiva del Parlamento europeo e del consiglio
sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore
e dei diritti connessi nella societa' dell'informazione" e'
pubblicata nella G.U.C.E. 22 giugno 2001, n. L 167.
- La legge 22 aprile 1941, n. 633 reca: "Protezione del
diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo
esercizio".



 
Art. 31. (Attuazione della direttiva 2000/31/CE, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della societa' dell'informazione, in
particolare il commercio elettronico, nel mercato interno). 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il termine e con le modalita' di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, un decreto legislativo per dare organica attuazione alla direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della societa' dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno, nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, nonche' dei seguenti principi e criteri direttivi: a) definire le informazioni obbligatorie generali che devono essere fornite dal prestatore di un servizio ai destinatari del servizio stesso ed alle competenti autorita' da designare ai sensi della normativa vigente nonche' le modalita' per renderle accessibili, in modo facile, diretto e permanente; in particolare, devono essere indicati in modo chiaro e inequivocabile i prezzi dei servizi, anche riguardo alle imposte e ai costi di consegna e deve essere reso esplicito che l'obbligo di registrazione della testata editoriale telematica si applica esclusivamente alle attivita' per le quali i prestatori del servizio intendano avvalersi delle provvidenze previste dalla legge 7 marzo 2001, n. 62, o che comunque ne facciano specifica richiesta; b) definire gli obblighi di informazione sia per la comunicazione commerciale che per la comunicazione non sollecitata; quanto a quest'ultima, ai sensi della normativa sul trattamento dei dati personali, devono essere incoraggiati ed agevolati sistemi di filtraggio da parte delle imprese. In ogni caso, l'invio di comunicazioni non sollecitate per posta elettronica non deve dare luogo a costi supplementari di comunicazione per il destinatario; c) definire l'impiego di comunicazioni commerciali fornite da soggetti che esercitano una professione regolamentata, nel rispetto delle relative norme applicabili, nonche' forme e procedure di consultazione e cooperazione con gli ordini professionali, nel rispetto della loro autonomia, per la predisposizione delle pertinenti norme e per incoraggiare l'elaborazione di codici di condotta a livello comunitario che precisino le informazioni che possono essere fornite a fini di comunicazioni commerciali; d) disciplinare la responsabilita' dei prestatori intermediari con riferimento all'attivita' di semplice trasporto; in particolare, il prestatore non sara' considerato responsabile delle informazioni trasmesse a condizione che: 1) non sia esso stesso a dare origine alla trasmissione; 2) non selezioni il destinatario della trasmissione; 3) non selezioni ne' modifichi le informazioni trasmesse; e) disciplinare la responsabilita' dei prestatori con riferimento alla memorizzazione temporanea detta "caching"; il prestatore non sara' considerato responsabile della memorizzazione automatica, intermedia e temporanea di tali informazioni, effettuata al solo scopo di rendere piu' efficace il successivo inoltro ad altri destinatari a loro richiesta, a condizione che egli: 1) non modifichi le informazioni; 2) si conformi alle condizioni di accesso alle informazioni; 3) si conformi alle norme di aggiornamento delle informazioni; 4) indichi tali informazioni in un modo ampiamente riconosciuto e utilizzato dalle imprese del settore; 5) non interferisca con l'uso lecito delle tecnologie ampiamente riconosciute ed utilizzate nel settore per ottenere dati sull'impiego delle stesse informazioni; 6) agisca prontamente per rimuovere le informazioni che ha memorizzato o per disabilitarne l'accesso, non appena venga effettivamente a conoscenza del fatto che le informazioni sono state rimosse dal luogo dove si trovavano inizialmente sulla rete o che l'accesso alle informazioni e' stato disabilitato oppure che un organo giurisdizionale o un'autorita' amministrativa ne ha disposto la rimozione o la disabilitazione dell'accesso; f) disciplinare la responsabilita' dei prestatori con riferimento all'attivita' cosiddetta di "hosting"; il prestatore non sara' considerato responsabile delle informazioni memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio, a condizione che egli: 1) non sia effettivamente al corrente del fatto che l'attivita' o l'informazione e' illecita; 2) per quanto attiene alle azioni risarcitorie, non sia al corrente dei fatti o di circostanze che rendano manifesta l'illegalita' dell'attivita' o dell'informazione; 3) non appena al corrente di tali fatti, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l'accesso; g) disciplinare le modalita' con le quali i prestatori di servizi delle societa' dell'informazione sono tenuti ad informare senza indugio la pubblica autorita' competente di presunte attivita' o informazioni illecite dei destinatari dei loro servizi o a comunicare alle autorita' competenti, a loro richiesta, informazioni che consentano l'identificazione dei destinatari dei loro servizi, con cui hanno accordi di memorizzazione dei dati; h) favorire l'elaborazione, da parte di associazioni o di organizzazioni imprenditoriali, professionali o di consumatori, di codici di condotta per evitare violazioni dei diritti, garantire la protezione dei minori e salvaguardare la dignita' umana; i) prevedere misure sanzionatorie effettive, proporzionate e dissuasive nei confronti delle violazioni; l) prevedere che il prestatore di servizi e' civilmente responsabile del contenuto di tali servizi nel caso in cui, richiesto dall'autorita' giudiziaria o amministrativa, non ha agito prontamente per impedire l'accesso a detto contenuto, ovvero se, avendo avuto conoscenza del carattere illecito o pregiudizievole per un terzo del contenuto di un servizio al quale assicura l'accesso, non ha usato la dovuta diligenza; m) prevedere che, in caso di dissenso fra prestatore e destinatario del servizio della societa' dell'informazione, la composizione extragiudiziale delle controversie possa adeguatamente avvenire anche per via elettronica.



Note all'art. 31:
- La direttiva dell'8 giugno 2000, n. 2000/31/CE reca:
"Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa
a taluni aspetti giuridici dei servizi della societa'
dell'informazione, in particolare il commercio elettronico,
nel mercato interno" ("Direttiva sul commercio
elettronico") e' pubblicata nella G.U.C.E. 17 luglio 2000,
n. L 178.
- La legge 7 marzo 2001, n. 62 reca: "Nuove norme
sull'editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla
legge 5 agosto 1981, n. 416".



 
Art. 32. (Attuazione della direttiva 2000/59/CE, relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui
del carico). 1. Il Governo e' delegato ad emanare, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, entro il termine e con le modalita' di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, uno o piu' decreti legislativi al fine di dare organica attuazione alla direttiva 2000/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico, nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, nonche' dei seguenti principi e criteri direttivi: prevedere per il naviglio militare dello Stato che con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri interessati, siano determinate, tenuto conto della particolare struttura delle unita' navali, le specifiche prescrizioni tecniche cui le navi da guerra ed ausiliarie si devono attenere, con riferimento alle caratteristiche di ogni classe di unita'; prevedere altresi' per le navi delle Forze di polizia ad ordinamento civile che, con decreto del Ministro dell' interno, di concerto con gli altri Ministri interessati, siano determinate, tenuto conto della particolare struttura delle unita' navali, le specifiche prescrizioni tecniche cui le navi delle predette Forze di polizia si devono attenere, con riferimento alle caratteristiche di ogni classe di unita'.



Note all'art. 32:
- La direttiva del 27 novembre 2000, n. 2000/59/CE
reca: "Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti
prodotti dalle navi e i residui del carico" e' pubblicata
nella G.U.C.E. 28 dicembre 2000, n. L 332.



 
Art. 33. (Modifiche agli articoli 134 e 138 del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza). 1. Al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 134, secondo comma, dopo le parole: "cittadinanza italiana" sono inserite le seguenti: "ovvero di uno Stato membro dell'Unione europea"; b) all'articolo 134, dopo il secondo comma e' inserito il seguente: "I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea possono conseguire la licenza per prestare opera di vigilanza o custodia di beni mobiliari o immobiliari alle stesse condizioni previste per i cittadini italiani"; c) all'articolo 138, primo comma, n. 1o, dopo le parole: "cittadino italiano" sono aggiunte le seguenti: "o di uno Stato membro dell'Unione europea"; d) all'articolo 138, dopo il secondo comma e' aggiunto il seguente: "Le guardie particolari giurate, cittadini di Stati membri dell'Unione europea, possono conseguire la licenza di porto d'armi secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, e dal relativo regolamento di esecuzione, di cui al decreto del Ministro dell'interno 30 ottobre 1996, n. 635. Si osservano, altresi', le disposizioni degli articoli 71 e 256 del regolamento di esecuzione del presente testo unico".



Note all'art. 33:
- Il regio decreto del 18 giugno 1931, n. 773 reca:
"Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza" e' pubblicato nella (Gazzetta Ufficiale 26
giugno 1931, n. 146. Si riporta il testo degli articoli 134
e 138, come modificati della presente legge:
"Art. 134 (art. 135, testo unico 1926). - Senza licenza
del prefetto e' vietato ad enti o privati di prestare opere
di vigilanza o custodia di proprieta' mobiliari od
immobiliari e di eseguire investigazioni o ricerche o di
raccogliere informazioni per conto di privati.
Salvo il disposto dell'art. 11, la licenza non puo'
essere conceduta alle persone che non abbiano la
cittadinanza italiana ovvero di uno Stato membro
dell'Unione europea o siano incapaci di obbligarsi o
abbiano riportato condanna per delitto non colposo.
I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea
possono conseguire la licenza per prestare opera di
vigilanza o custodia di beni mobiliari o immobiliari alle
stesse condizioni previste per i cittadini italiani
La licenza non puo' essere conceduta per operazioni che
importano un esercizio di pubbliche funzioni o una
menomazione della liberta' individuale".
"Art. 138 (art. 139, testo unico 1926). - Le guardie
particolari devono possedere i requisiti seguenti:
1) essere cittadino italiano o di uno Stato membro
dell'Unione europea;
2) avere raggiunto la maggiore eta' ed avere
adempiuto agli obblighi di leva;
3) sapere leggere e scrivere;
4) non avere riportato condanna per delitto;
5) essere persona di ottima condotta politica e
morale;
6) essere munito della carta di identita';
7) essere iscritto alla cassa nazionale delle
assicurazioni sociali e a quella degli infortuni sul
lavoro.
La nomina delle guardie particolari deve essere
approvata dal prefetto.
Le guardie particolari giurate, cittadini di Stati
membri dell'Unione europea, possono conseguire la licenza
di porto d'armi secondo quanto stabilito dal decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, e dal relativo
regolamento di esecuzione, di cui al decreto del Ministro
dell'interno 30 ottobre 1996, n. 635. Si osservano,
altresi', le disposizioni degli articoli 71 e 256 del
regolamento di esecuzione del presente testo unico.



 
Art. 34. (Modifica all'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio). 1. Il comma 4 dell'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e' sostituito dal seguente: "4. La cattura per la cessione a fini di richiamo e' consentita solo per esemplari appartenenti alle seguenti specie: allodola; cesena; tordo sassello; tordo bottaccio; merlo; pavoncella e colombaccio. Gli esemplari appartenenti ad altre specie eventualmente catturati devono essere inanellati ed immediatamente liberati".



Note all'art. 34:
- La legge 11 febbraio 1992, n. 157 reca: "Norme per la
protezione della fauna selvatica omeoterma e per il
prelievo venatorio".
- Si riporta il testo dell'art. 4, come modificato
dalla presente legge:
"Art. 4 (Cattura temporanea e inanellamento). - 1. Le
regioni, su parere dell'istituto nazionale per la fauna
selvatica, possono autorizzare esclusivamente gli istituti
scientifici delle universita' e del Consiglio nazionale
delle ricerche e i musei di storia naturale ad effettuare,
a scopo di studio e ricerca scientifica, la cattura e
l'utilizzazione di mammiferi ed uccelli, nonche' il
prelievo di uova, nidi e piccoli nati.
2. L'attivita' di cattura temporanea per
l'inanellamento degli uccelli a scopo scientifico e'
organizzata e coordinata sull'intero territorio nazionale
dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica; tale
attivita' funge da schema nazionale di inanellamento in
seno all'Unione europea per l'inanellamento (EURING).
L'attivita' di inanellamento puo' essere svolta
esclusivamente da titolari di specifica autorizzazione,
rilasciata dalle regioni su parere dell'istituto nazionale
per la fauna selvatica; l'espressione di tale parere e'
subordinata alla partecipazione a specifici corsi di
istruzione, organizzati dallo stesso Istituto, ed al
superamento del relativo esame finale.
3. L'attivita' di cattura per l'inanellamento e per la
cessione a fini di richiamo puo' essere svolta
esclusivamente da impianti della cui autorizzazione siano
titolari le province e che siano gestiti da personale
qualificato e valutato idoneo dall'istituto nazionale per
la fauna selvatica. L'autorizzazione alla gestione di tali
impianti e' concessa dalle regioni su parere dell'istituto
nazionale per la fauna selvatica, il quale svolge altresi'
compiti di controllo e di certificazione dell'attivita'
svolta dagli impianti stessi e ne determina il periodo di
attivita'.
4. La cattura per la cessione a fini di richiamo e'
consentita solo per esemplari appartenenti alle seguenti
specie: allodola; cesena; tordo sassello; tordo bottaccio;
merlo; pavoncella e colombaccio. Gli esemplari appartenenti
ad altre specie eventualmente catturati devono essere
inanellati ed immediatamente liberati.
5. E' fatto obbligo a chiunque abbatte, cattura o
rinviene uccelli inanellati di darne notizia all'Istituto
nazionale per la fauna selvatica o al comune nel cui
territorio e' avvenuto il fatto, il quale provvede ad
informare il predetto Istituto.
6. Le regioni emanano norme in ordine al soccorso, alla
detenzione temporanea e alla successiva liberazione di
fauna selvatica in difficolta'".



 
Art. 35. (Modifiche all'allegato A al testo unico di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, in materia di valori applicabili alle categorie di beni culturali illecitamente usciti dal territorio di uno Stato membro dell'Unione europea suscettibili di
restituzione). 1. La lettera B dell'allegato A al testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e' sostituita dalla seguente: "B. Valori applicabili alle categorie indicate nella lettera A (in euro): 1) qualunque ne sia il valore 1. Reperti archeologici 2. Smembramento di monumenti 9. Incunaboli e manoscritti 12. Archivi 2) 13.979 5. Mosaici e disegni 6. Incisioni 8. Fotografie 11. Carte geografiche stampate 3) 27.959 4. Acquerelli, guazzi e pastelli 4) 46.598 7. Arte statuaria 10. Libri 13. Collezioni 14. Mezzi di trasporto 15. Altri oggetti 5) 139.794 3. Quadri Il rispetto delle condizioni relative ai valori deve essere accertato al momento della presentazione della domanda di restituzione. Il valore e' quello del bene nello Stato membro destinatario della richiesta di restituzione".



Note all'art. 35:
- Il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 reca:
"Testo unico delle disposizioni legislative in materia di
beni culturali e ambientali, a norma dell'art. 1 della
legge 8 ottobre 1997, n. 352".



 
Art. 36. (Modifica all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, in materia di produzione e
commercializzazione di sfarinati e paste alimentari). 1. L'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, e' soppresso.



Note all'art. 36:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio
2001, n. 187 reca: "Regolamento per la revisione della
normativa sulla produzione e commercializzazione di
sfarinati e paste alimentari, a norma dell'art. 50 della
legge 22 febbraio 1994, n. 146".
- Si riporta il testo dell'art. 9, come modificato
dalla presente legge:
"Art. 9 (Paste alimentari fresche e stabilizzate). - 1.
E consentita la produzione di paste alimentari fresche e
stabilizzate secondo le prescrizioni stabilite dagli
articoli 6, 7 e 8, eccetto che per l'umidita' e l'acidita'.
2. E' consentito l'impiego delle farine di grano
tenero.
3. L'acidita' non deve superare il limite di 7 gradi.
4. Le paste alimentari fresche, poste in vendita allo
stato sfuso, devono essere conservate, dalla produzione
alla vendita, a temperatura non superiore a + 4oC, con
tolleranza di 3oC durante il trasporto e di 2oC negli altri
casi; durante il trasporto dal luogo di produzione al punto
di vendita devono essere contenute in imballaggi, non
destinati al consumatore finale, che assicurino un'adeguata
protezione dagli agenti esterni e che rechino la dicitura
"paste fresche da vendersi sfuse ".
5. Le paste alimentari fresche, poste in vendita in
imballaggi preconfezionati, devono possedere i seguenti
requisiti:
a) avere un tenore di umidita' non inferiore al 24
per cento:
b) avere un'attivita' dell'acqua libera (Aw) non
inferiore a 0,92 ne' superiore a 0,97;
c) essere state sottoposte al trattamento termico
equivalente almeno alla pastorizzazione;
d) essere conservate, dalla produzione alla vendita,
a temperatura non superiore a + 4oC, con una tolleranza di
2oC.
6. Sono denominate paste stabilizzate le paste
alimentari che hanno un tenore di umidita' non inferiore al
20 per cento e un'attivita' dell'acqua libera (Aw) non
superiore a 0,92 e che sono state sottoposte a trattamenti
termici e a tecnologie di produzione che consentono il
trasporto e la conservazione a temperatura ambiente".



 
Art. 37. (Modifica dell'articolo 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, di attuazione della direttiva 89/398/CE in materia di
prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare). 1. L'articolo 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, e' sostituito dal seguente: "Art. 12. - (Tariffe) - 1. Le spese relative alle prestazioni rese dal Ministero della salute per il rilascio dell'autorizzazione o per la procedura di notifica dei prodotti disciplinati dal presente decreto sono a carico del fabbricante o dell'importatore, secondo tariffe stabilite con il decreto del Ministro della sanita' 14 febbraio 1991, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 63 del 15 marzo 1991, e successivi aggiornamenti".



Note all'art. 37:
- Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111 reca:
"Attuazione della direttiva 89/398/CEE concernente i
prodotti alimentari destinati ad una alimentazione
particolare".



 
Art. 38. (Modifica all'articolo 40 della legge 24 aprile 1998, n. 128, in materia di organizzazioni dei produttori nel settore ortofrutticolo). 1. Il comma 4 dell'articolo 40 della legge 24 aprile 1998, n. 128, e' sostituito dal seguente: "4. La zona di operativita' al fine di consentire la libera organizzazione dei produttori e' individuata nell'intero territorio nazionale". 2. Le disposizioni di cui al comma 1 non devono comportare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.



Note all'art. 38:
- La legge 24 aprile 1998, n. 128 reca: "Disposizioni
per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza
dell'Italia alle Comunita' europee. (Legge comunitaria
1995-1997). Si riporta il testo dell'art. 40, come
modificato dalla presente legge:
"Art. 40 (Organizzazioni dei produttori nel settore
ortofrutticolo). - 1. In attuazione di quanto previsto dai
regolamenti (CE) n. 2200/96 e n. 2201/96 del Consiglio, del
28 ottobre 1996, il Ministero per le politiche agricole e'
l'autorita' nazionale preposta al coordinamento della loro
attuazione e responsabile dell'attivita' di controllo. Le
modalita' dei controlli da effettuare da parte delle
regioni e delle province autonome sono definite con decreto
del Ministro per le politiche agricole, d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Ai fini dell'attuazione del regolamento (CE) n.
2200/96, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel
settore degli ortofrutticoli, e del regolamento (CE) n.
412/1997, che ne fissa le modalita' di applicazione
relativamente al riconoscimento delle organizzazioni dei
produttori, si applicano i seguenti criteri:
a) per le organizzazioni dei produttori di
ortofrutticoli in generale, di frutta e di prodotti
destinati alla trasformazione. i parametri minimi per
numero di produttori e fatturato sono individuati
rispettivamente in 100 produttori e in 10 milioni di ECU.
Tuttavia, nei casi in cui il numero dei produttori sia
compreso tra 50 e 99 e tra 5 e 49, il fatturato e'
stabilito in 12,5 e in 15 milioni di ECU;
b) per gli agrumi e gli ortaggi, il numero minimo di
produttori e il volume minimo di produzione
commercializzabile sono stabiliti in 100 soci e in 8
milioni di ECU:
c) per la frutta in guscio, il numero minimo di
produttori e il volume minimo di fatturato sono stabiliti
in 50 soci e in 2 milioni di ECU;
d) per la categoria produttiva dei funghi, il numero
minimo di soci e il volume minimo di fatturato sono
stabiliti in 5 soci e in 0,25 milioni di ECU;
e) i produttori che aderiscono ad una organizzazione
di produttori generali possono anche aderire ad
organizzazioni di produttori specializzati nel caso in cui
la prima non commercializzi quella specifica produzione;
f) il riconoscimento e' operato dalla regione o dalla
provincia autonoma nel cui territorio e' situata la sede
legale dell'organizzazione in cui e' prodotta
la maggioranza del fatturato;
f-bis) ai fini del calcolo dei requisiti minimi di
fatturato previsti dalle lettere precedenti per la
concessione del riconoscimento di organizzazioni di
produttori e nel rispetto dei volumi minimi di produzione
commercializzabile fissati negli allegati 1 e 2 del
regolamento (CE) n. 412/1997 della Commissione, del 3 marzo
1997, si tiene conto del valore delle produzioni
ortofrutticole allo stadio di prodotto trasformato.
3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni
previste dal regolamento (CE) n. 2200/96 possono essere
riconosciute, dalle regioni e provincie autonome,
associazioni di organizzazioni di produttori costituite da
almeno due organizzazioni di produttori riconosciute ai
sensi del regolamento (CE) n. 2200/96 o del regolamento
(CEE) n. 1035/72 il cui statuto preveda il perseguimento ad
un livello superiore dei medesimi scopi delle
organizzazioni di produttori associati indicati all'art. 11
del regolamento (CE) n. 2200/96 e l'obbligo per le medesime
organizzazioni di produttori di:
a) elaborare, presentare ed attuare il programma
operativo tramite la associazione di organizzazioni di
produttori di appartenenza oppure di affidare alla medesima
il coordinamento l'esecuzione delle misure comuni ai
programmi operativi presentati a titolo individuale dalle
organizzazioni di produttori ai sensi dell'art. 16,
paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2200/96;
b) elaborare programmi di commercializzazione delle
produzioni per il tramite dell'associazione di
organizzazioni di produttori di appartenenza.
4. La zona di operativita' al fine di consentire la
libera organizzazione dei produttori e' individuata
nell'intero territorio nazionale.
5. Con decreto del Ministro per le politiche agricole,
di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, sono stabiliti i requisiti, i tempi e le modalita'
di adeguamento delle associazioni riconosciute ai sensi del
regolamento (CEE) n. 1035/72 quanto disposto all'art. 11,
paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2200/96.
6. Le organizzazioni dei produttori ortofrutticoli e le
loro associazioni che presentano domanda di riconoscimento
ai sensi del regolamento (CE) n. 2200/96 devono possedere
una forma giuridica societaria.
7. Al fine di favorire i processi di aggregazione
produttiva e commerciale dei produttori, nelle regioni dove
il valore della produzione ortofrutticola
commercializzabile complessiva delle organizzazioni di
produttori riconosciute al 31 dicembre 1997 e' inferiore al
35 per cento della produzione lorda vendibile totale
regionale, in deroga a quanto previsto dal comma 2 si
applicano i parametri minimi previsti dall'art. 2 del
regolamento (CE) n. 412/97 della Commissione, del 3 marzo
1997, relativamente al numero dei produttori ed al
fatturato necessari al riconoscimento delle organizzazioni
di produttori. Nelle regioni Molise e Valle d'Aosta si
applicano in ogni caso i parametri previsti dal suddetto
regolamento (CE) n. 412/97 (78/d).
8. Al fine di agevolare l'applicazione della normativa
sull'organizzazione comune dei mercati nel settore
ortofrutticoli, il decreto ministeriale di cui al comma 5
prevede un regime transitorio per il riconoscimento delle
organizzazioni dei produttori aventi natura di cooperative,
consorzi ed associazioni riconosciute ai sensi del
regolamento (CEE) n. 1035/72, relative alle prime cinque
categorie di prodotti di cui all'art. 11, paragrafo 1,
lettera a), del regolamento (CE) n. 2200/96. Il decreto
stabilisce, inoltre, le condizioni di prericonoscimento
delle suddette categorie di organizzazioni dei produttori,
nel rispetto delle disposizioni previste dal regolamento
(CE) n. 478/97. Tale regime non si applica nelle regioni
dove ricorrono le condizioni previste dal comma 7.
9. Il Governo esercita, ai sensi dell'art. 11 della
legge 9 marzo 1989, n. 86, il potere sostituivo in caso di
inadempienza delle regioni o province autonome
nell'adozione dei provvedimenti amministrativi relativi
all'attuazione dei regolamenti suddetti.



 
Art. 39. (Modifiche all'articolo 108 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, nonche' all'articolo 4 e all'allegato III del decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187, di attuazione di direttive
EURATOM in materia di radiazioni ionizzanti). 1. All'articolo 108 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: "e solo nell'ambito di programmi approvati dal Ministro della sanita', che puo' stabilire, in relazione ai programmi stessi, specifiche procedure e vincoli di dose per le persone esposte" sono sostituite dalle seguenti: "e solo nell'ambito di programmi notificati almeno trenta giorni prima del loro inizio al Ministero della salute. La documentazione trasmessa deve contenere il parere vincolante del Comitato etico, acquisito secondo quanto disposto dalle norme vigenti"; b) il comma 2 e' abrogato. 2. All'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187, e' soppresso il secondo periodo. 3. All'allegato III del decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il secondo periodo del primo capoverso del punto 2 e' soppresso; b) il punto 3 e' sostituito dal seguente: "3. - Autorizzazione. - Prima di avviare un programma di ricerca medica o biomedica deve essere acquisito il parere vincolante del Comitato etico, che terra' conto, nella valutazione, dei principi della pubblicazione 62 dell'ICRP (International Commission on Radiological Protection) nonche' delle indicazioni della Commissione europea "Radiation Protection 99 - Guidance on medical exposure in medical and biomedical research". Il piano della ricerca, con allegato il parere favorevole del predetto Comitato etico, deve essere notificato al Ministero della salute almeno trenta giorni prima dell'inizio della ricerca"; c) il secondo periodo del primo capoverso del punto 7 e' soppresso.



Note all'art. 39:
- Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 reca:
"Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom,
92/3/Euratom, 96/29/Euratom, in materia di radiazioni
ionizzanti". Si riporta il testo dell'art. 108, come
modificato dalla presente legge:
"Art. 108. (Ricerca scientifica clinica). - 1. Le
esposizioni di persone a scopo di ricerca scientifica
clinica possono essere effettuate soltanto con il consenso
scritto delle persone medesime, previa informazione sui
rischi connessi con l'esposizione alle radiazioni
ionizzanti e solo nell'ambito di programmi notificati
almeno trenta giorni prima del loro inizio al Ministero
della salute. La documentazione trasmessa deve contenere il
parere vincolante del comitato etico, acquisito secondo
quanto disposto dalle norme vigenti.
2. (Abrogato).
3. In caso di minori o di soggetti con ridotta
capacita' di intendere e di volere, il consenso di cui al
comma 1 deve essere espresso da coloro che ne hanno la
rappresentanza.
4. La ricerca scientifica clinica non puo' essere
condotta su donne sane in eta' fertile, salvo i casi in cui
la gravidanza possa essere sicuramente esclusa.
- Il decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187 reca:
"Attuazione della direttiva 97/43/Euratom in materia di
protezione sanitaria delle persone contro i pericoli delle
radiazioni ionizzanti commesse ad esposizioni mediche. Si
riporta il testo dell'art. 4 e dell'allegato III come
modificati dalla presente legge:
"Art. 4 (Principio di ottimizzazione). - 1. Tutte le
dosi dovute a esposizioni mediche per scopi radiologici di
cui all'art. 1, comma 2, ad eccezione delle procedure
radioterapeutiche, devono essere mantenute al livello piu'
basso ragionevolmente ottenibile e compatibile con il
raggiungimento dell'informazione diagnostica richiesta,
tenendo conto di fattori economici e sociali; il principio
di ottimizzazione riguarda la scelta delle attrezzature, la
produzione adeguata di un'informazione diagnostica
appropriata o del risultato terapeutico. la delega degli
aspetti pratici, nonche' i programmi per la garanzia di
qualita', inclusi il controllo della qualita', l'esame e la
valutazione delle dosi o delle attivita' somministrate al
paziente.
2. Per tutte le esposizioni mediche a scopo terapeutico
di cui all'art. 1, comma 2, lettera a) , lo specialista
deve programmare individualmente l'esposizione dei volumi
bersaglio tenendo conto che le dosi a volumi e tessuti non
bersaglio devono essere le piu' basse ragionevolmente
ottenibili e compatibili con il fine radioterapeutico
perseguito con l'esposizione.
3. Ai fini dell'ottimizzazione dell'esecuzione degli
esami radiodiagnostici si deve tenere conto dei livelli
diagnostici di riferimento (LDR) secondo le linee guida
indicate nell'allegato II.
4. Le procedure di giustificazione e di ottimizzazione
della ricerca scientifica comportante esposizioni a
radiazioni ionizzanti di cui all'art. 1, comma 2, lettera
d), si conformano a quanto previsto nell'allegato III.
5. In deroga a quanto stabilito al comma 4, nel caso di
pazienti che accettano volontariamente di sottoporsi a
trattamento sperimentale terapeutico o diagnostico e che si
aspettano di ricevere un beneficio terapeutico o
diagnostico da tale trattamento, lo specialista programma
su base individuale i livelli massimi delle dosi.
6. Particolare attenzione deve essere posta a che la
dose derivante da esposizione medico-legale di cui all'art.
1, comma 2, lettera e), sia mantenuta al livello piu' basso
ragionevolmente ottenibile.
7. Le procedure di ottimizzazione e i vincoli di dose
per le esposizioni di cui all'art. 1, comma 3, di soggetti
che coscientemente e volontariamente collaborano, al di
fuori della loro occupazione, all'assistenza ed al conforto
di pazienti sottoposti a diagnosi o, se del caso, a
terapia, sono quelli indicati nell'allegato I, parte II.
8. Nel caso di un paziente sottoposto ad un trattamento
o ad una diagnosi con radianuclidi, se del caso, il medico
nucleare o il radioterapista fornisce al paziente stesso o
al suo tutore legale istruzioni scritte volte a ridurre,
per quanto ragionevolmente conseguibile, le dosi per le
persone in diretto contatto con i paziente, nonche' le
informazioni sui rischi delle radiazioni ionizzanti. Tali
istruzioni sono impartiti prima di lasciare la struttura
sanitaria.
9. Per quanto riguarda l'attivita' dei radionuclidi
presenti nel paziente all'atto dell'eventuale dimissione da
strutture protette, si applica, in attesa dell'emanazione
del decreto previsto dall'art. 105, comma 1 del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 230, quanto previsto
nell'allegato I, parte II".

"Allegato III
(previsto dall'art. 4, comma 4)
PROCEDURE DI GIUSTIFICAZIONE E DI OTTIMIZZAZIONE
DELLA RICERCA SCIENTIFICA COMPORTANTE
ESPOSIZIONI A RADIAZIONI IONIZZANTI
1. Definizioni.
Ricerca medica e biomedica con radiazioni:
Ogni indagine sistematica nel campo della salute volta
a sviluppare ed o contribuire la conoscenza e la pratica
medica che comporta esposizione a radiazioni ionizzanti di
volontari.
Beneficio diretto:
Ogni beneficio, concernente la conservazione della
salute o il suo ripristino, che il volontario esposto per
motivi di ricerca possa conseguire a seguito della sua
partecipazione: puo' riguardare vari aspetti tra i quali:
la prevenzione (prevenzione di reazioni avverse;
individuazione di fattori di rischio, ecc.), la diagnosi,
la prognosi. l'impostazione e la condotta della terapia, la
palliazione della sofferenza, il miglioramento della
qualita' di vita, l'aumento della sopravvivenza.
Pratica medica sperimentale:
Ogni procedura diagnostica o terapeutica innovativa e/o
sperimentale effettuata da un medico specialista sotto la
sua diretta e personale responsabilita' e alla quale il
malato liberamente consente nell'attesa di un beneficio non
altrimenti conseguibile.
Sperimentatore:
Persona responsabile. per quel che sono le sue
competenze, della conduzione della ricerca presso un centro
di sperimentazione.
Sperimentatore coordinatore:
Medico specialista che, avendo adeguata e riconosciuta
competenza nella materia trattata e nella radioprotezione
delle persone esposte, assume la responsabilita' della
programmazione della ricerca, della sua condotta e delle
sue conseguenze, del coordinamento degli sperimentatori e
della divulgazione dei risultati.
Nel caso la ricerca sia condotta da una sola persona,
questa assume la responsabilita' dello sperimentatore
coordinatore.
Centro di sperimentazione:
Struttura sanitaria come definita dal decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
integrazioni e modifiche presso la quale si svolge la
ricerca.
Nel caso di ricerca pluricentrica, struttura nella
quale opera lo sperimentatore coordinatore.
Ogni altra struttura oltre quelle citate che venga
esplicitamente riconosciuta idonea dal Ministero della
sanita' alla sperimentazione con radiazioni ionizzanti su
persone.
2. Principi generali e Consenso.
La ricerca medica e biomedica con radiazioni ionizzanti
deve essere eseguita nel rispetto dei principi generali
espressi nelle norme vigenti in materia di ricerca
biomedica; essa deve altresi' essere conforme ai principi
della pubblicazione 62 dell'ICRP (International Commission
on Radiological Protection).
L'esposizione a radiazioni ionizzanti di volontari che
partecipano a programmi di ricerca medica e biomedica e'
possibile solo a seguito di consenso liberamente espresso.
3. AUTORIZZAZIONE.
Prima di avviare un programma di ricerca medica o
biomedica deve essere acquisito il parere vincolante del
comitato etico, che terra' conto, nella valutazione, dei
principi della pubblicazione 62 dell'ICRP (International
Commission on Radiological Protection) nonche' delle
indicazioni della Commissione europea "Radiation Protection
99 - Guidance on medical exposure in medical and biomedical
research". Il piano della ricerca, con allegato il parere
favorevole del predetto Comitato etico, deve essere
notificato al Ministero della salute almeno trenta giorni
prima dell'inizio della ricerca.
4. Giustificazione.
La ricerca con radiazioni ionizzanti su persone deve
venir giustificata sulla base del beneficio diretto che
puo' derivarne per le persone esposte o, allorche' questo
non sia ipotizzabile, sulla base dell'utilita' sociale dei
risultati conseguibili.
Non e' ipotizzabile beneficio diretto nel caso di
ricerche utilizzanti volontari sani. Ad essi sono
equiparati i pazienti con patologia non coerente con
l'oggetto della ricerca.
Allorche' non e' ipotizzabile beneficio diretto la
giustificazione deve essere particolarmente accurata e
tenere conto dell'utilita' sociale attesa. Oltre al rischio
da radiazione va considerato anche ogni altro rischio
associato od aggiuntivo che la ricerca possa comportare. In
tali casi si applicano, comunque, limiti di dose stabiliti
per le persone del pubblico.
Le pratiche sperimentali diagnostico-terapeutiche sono
giustificate in base a dati, reperibili nella letteratura
scientifica internazionale, che permettano di ipotizzarne
l'utilita'.
In questi casi il medico sperimentatore puo', sotto la
sua diretta responsabilita' impiegare procedure,
apparecchiature o radiofarmaci per una indicazione o una
via di somministrazione diversa da quella autorizzata per
l'immissione in commercio.
5. Ottimizzazione.
Le procedure e le caratteristiche delle apparecchiature
utilizzate vanno dichiarate nel programma di ricerca. La
permanenza dei requisiti di qualita' nel corso della
ricerca deve essere verificata con la periodicita'
dichiarata nel programma stesso. La dose efficace ai
volontari partecipanti deve essere contenuta nel livello
minimo compatibile con l'ottenimento del fine della ricerca
ed essere dichiarata nel programma di ricerca.
Lo sperimentatore coordinatore assume la
responsabilita' che le esposizioni vengano effettuate
secondo norme di buona tecnica.
6. Divieti e limiti.
Le donne con gravidanza accertata o sospetta sono
escluse dalla partecipazione a ricerche con radiazioni
ionizzanti.
Le donne che allattano al senso sono escluse da
ricerche che comportino somministrazione di radionuclidi o
radiofarmaci.
Soggetti in eta' infantile possono venire utilizzati
solo per ricerche su patologia propria dell'eta' infantile
di cui siano affetti e nell'ipotesi di un beneficio
diretto. E' d'obbligo il consenso scritto del responsabile
legale dell'infante.
I soggetti sani di eta' minore e comunque gli incapaci
di consapevole e libero consenso non possono partecipare a
ricerche con radiazioni, salvo quando strettamente
indispensabili allo studio di specifiche patologie, ed in
tal caso con il consenso scritto del tutore.
E' vietata l'esposizione per ricerca di persone che
abbiano gia' ricevuto esposizioni a radiazioni ionizzanti
in precedenti programmi di ricerca e per le quali non siano
prospettabili benefici diretti.
7. Vincoli di dose e particolari prescrizioni.
I vincoli di dose per i volontari sani per i quali non
sia ipotizzabile un beneficio diretto, sono basati sulle
indicazioni della Commissione Europea "Radiation Protection
99 - Guidance on medical exposure in medical and biomedical
research".
Quando siano prospettabili benefici diretti il medico
specialista responsabile delle esposizioni programma
individualmente, sottoponendoli alla decisione del Comitato
Etico, vincoli di dose che tengano conto di quanto
riportato nella letteratura scientifica internazionale. Le
inerenti indicazioni devono esser riportate nel programma
di ricerca.
Non sono sottoposti alla disciplina del decreto del
Ministro della sanita' 28 luglio 1977 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 216 del 9 agosto 1977 i radiofarmaci
utilizzati per ricerca per i quali siano disponibili
sufficienti dati sulla qualita' e sulla sicurezza di
impiego nell'uomo in rapporto alla indicazione proposta per
la ricerca. In tal caso lo sperimentatore coordinatore
dichiara, e il Comitato Etico accerta, che siano rispettate
le condizioni di affidabilita', con le inerenti specifiche,
di cui all'Allegato I del citato decreto".



 
Art. 40. (Modifica al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540, in materia
di etichettatura dei medicinali per uso umano). 1. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540, e successive modificazioni, dopo l'articolo 5 e' inserito il seguente: "Art. 5-bis. - (Bollini farmaceutici). - 1. Il Ministro della salute stabilisce, con proprio decreto, i requisiti tecnici e le modalita' per l'adozione, entro il 31 marzo 2001, della numerazione progressiva, per singola confezione, dei bollini autoadesivi a lettura automatica dei medicinali prescrivibili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale di cui al decreto del Ministro della sanita' 29 febbraio 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 5 aprile 1988, e successive modificazioni. A decorrere dal sesto mese successivo alla data di pubblicazione del decreto di cui al precedente periodo, le confezioni dei medicinali erogabili dal Servizio sanitario nazionale devono essere dotate di bollini conformi alle prescrizioni del predetto decreto. E' istituita, presso il Ministero della salute, una banca dati centrale che, partendo dai dati di produzione e fornitura dei bollini numerati di cui al primo periodo del presente comma, raccolga e registri i movimenti delle singole confezioni dei prodotti medicina li attraverso il rilevamento del codice prodotto e del numero identificativo delle confezioni apposti sulle stesse. Entro il 30 giugno 2002 il Ministro della salute con proprio decreto fissa le modalita' ed i tempi di impianto e funzionamento della banca dati e le modalita' di accesso alla stessa. I produttori sono tenuti ad archiviare e trasmettere a tale banca dati il codice prodotto ed il numero identificativo di ciascun pezzo uscito e la relativa destinazione; i depositari, i grossisti, le farmacie aperte al pubblico ed i centri sanitari autorizzati all'impiego di farmaci sono tenuti ad archiviare e trasmettere il codice prodotto ed il numero identificativo sia di ciascuno dei pezzi entrati sia di ciascuno dei pezzi comunque usciti o impiegati e, rispettivamente, la provenienza o la destinazione nei casi in cui sia diversa dal singolo consumatore finale; le aziende sanitarie locali sono tenute ad archiviare e trasmettere il numero di codice prodotto ed il numero identificativo di ciascuno dei pezzi prescrit ti per proprio conto; gli smaltitori autorizzati sono tenuti ad archiviare e trasmettere il codice prodotto ed il numero identificativo di ciascuna confezione farmaceutica avviata allo smaltimento quale rifiuto farmaceutico. A decorrere dal 1 gennaio 2003 tutte le confezioni di medicinali immesse in commercio dovranno essere dotate di bollini conformi a quanto disposto dal presente comma. La mancata o non corretta archiviazione dei dati ovvero la mancata o non corretta trasmissione degli stessi secondo le disposizioni del presente comma e del decreto ministeriale previsto dal quarto periodo del presente comma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 9.000 euro". 2. Il comma 14 dell'articolo 85 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' abrogato. 3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 1 milione di euro per l'anno 2002 e in 500.000 euro a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. 4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



Note all'art. 40:
- Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540 reca:
"Attuazione della direttiva 92/27/CEE concernente
l'etichettatura ed il foglietto illustrativo dei medicinali
per uso umano".
- La legge 23 dicembre 2000, n. 388, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2000, n. 302 reca:
"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)".



 
Art. 41. (Delega al Governo per l'attuazione integrale della direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento). 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per l'integrale attuazione della direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento, mediante modifiche al decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, in base ai seguenti principi e criteri direttivi: a) estensione delle disposizioni del citato decreto legislativo n. 372 del 1999, limitate agli impianti industriali esistenti,anche ai nuovi impianti e a quelli sostanzialmente modificati; b) indicazione esemplificativa delle autorizzazioni gia' in atto, da considerare assorbite nell'autorizzazione integrata.



Note all'art. 41:
- La direttiva 96/61/CE direttiva del Consiglio sulla
prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento e'
pubblicata nella G.U.C.E. 10 ottobre 1996, n. L 257.
Entrata in vigore 30 ottobre1996.
- Il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 1999, n.
252. Attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla
prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento.



 
Art. 42. (Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 1999/31/CE, relativa alle discariche di rifiuti, e criteri specifici di delega). 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante le norme occorrenti per dare attuazione alla direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti. 2. Il decreto legislativo e' emanato con le modalita' di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1 e nel rispetto dei criteri stabiliti nell'articolo 2, ad eccezione del comma 1, lettera d), del medesimo articolo 2. 3. Agli oneri derivanti dall'attuazione della citata direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, dovra' provvedersi nei limiti delle risorse finanziarie del fondo indicato all'articolo 2, comma 1, lettera d).



Note all'art. 42:
- La Direttiva del Consiglio 1999/31/CE relativa alle
discariche di rifiuti, e' pubblicata nella G.U.C.E.
16 luglio 1999, n. L 182.



 
Art. 43. (Delega al Governo per il recepimento della direttiva 2001/77/CE sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti
rinnovabili). 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le modalita' di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1, uno o piu' decreti legislativi per il recepimento della direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricita',nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) individuare gli obiettivi indicativi di consumo futuro di elettricita' da fonti rinnovabili di energia sulla base di previsioni realistiche, economicamente compatibili con lo sviluppo del Paese; b) prevedere che gli obiettivi di cui alla lettera a) siano conseguiti mediante produzione di elettricita' da impianti ubicati sul territorio nazionale, ovvero importazione di elettricita' da fonti rinnovabili esclusivamente da Paesi che adottino strumenti di promozione ed incentivazione delle fonti rinnovabili analoghi a quelli vigenti in Italia e riconoscano la stessa possibilita' ad impianti ubicati sul territorio italiano; c) assicurare che i regimi di sostegno siano compatibili con i principi di mercato dell'elettricita' e basati su meccanismi che favoriscano la competizione e la riduzione dei costi; d) attuare una semplificazione delle procedure amministrative per la realizzazione degli impianti, nel rispetto delle competenze di Stato, regioni ed enti locali; e) includere, tra le fonti energetiche ammesse a beneficiare del regime riservato alle fonti rinnovabili, i rifiuti, ivi compresa la frazione non biodegradabile; f) prevedere che dall'applicazione delle disposizioni del presente articolo non derivino nuovi o maggiori oneri, ne' minori entrate a carico del bilancio dello Stato.



Note all'art. 43:
- La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
2001/77/CE sulla promozione dell'energia elettrica prodotta
da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno
dell'elettricita' e' pubblicata nella G.U.C.E. 27 ottobre
2001, n. L 283.



 
Art. 44.
(Installazione di generatori di calore). 1. L'ultimo periodo del comma 10 dell'articolo 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, come sostituito dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 551, e' soppresso.



Note all'art. 44:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto
1993, n. 412 "Regolamento recante norme per la
progettazione, l'installazione, l'esercizio e la
manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini
del contenimento dei consumi di energia, in attuazione
dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n.10" e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 ottobre 1993 n. 242,
supplemento ordinario.
- Si riporta il comma 10 dell'art. 5, come modificato
dalla presente legge:
"10. In tutti i casi di nuova installazione o di
ristrutturazione dell'impianto termico, che comportino
l'installazione di generatori di calore individuali che
rientrano nel campo di applicazione della direttiva
90/396/CEE del 29 giugno 1990, e' prescritto l'impiego di
generatori muniti di marcatura CE. In ogni caso i
generatori di calore di tipo B1 (secondo classificazione
della norma tecnica UNI-CIG 7129) installati all'interno di
locali abitati devono essere muniti all'origine di un
dispositivo di sicurezza dello scarico dei prodotti della
combustione, secondo quanto indicato nella norma tecnica
UNI-CIG EN 297 del 1996".
- Il decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45 reca:
"Attuazione della direttiva 98/18/CE relativa alle
disposizioni e alle norme di sicurezza per le navi da
passeggeri adibite a viaggi nazionali".
- Si riporta il testo dell'art. 1, come modificato
dalla presente legge:
"Art. 1 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente
decreto e dei suoi allegati, si intende per:
a) "convenzioni internazionali":
1) La convenzione internazionale per la
salvaguardia della vita umana in mare, firmata a Londra nel
1974 e resa esecutiva con la legge 23 maggio 1980, n. 313,
e con la legge 4 giugno 1982, n. 438, che ha approvato il
successivo protocollo del 17 febbraio 1978, e successivi
emendamenti in vigore alla data del 17 marzo 1998, di
seguito denominata "Solas 1974";
2) la convenzione internazionale sulle linee di
massimo carico del 1966, resa esecutiva in Italia con
decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1968, n.
777 entrato in vigore il 21 luglio 1968, e successivi
emendamenti del 1971 e del 1979, resi esecutivi in Italia
con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1984,
n. 968, e successivi emendamenti in vigore alla data del
17 marzo 1998, di seguito denominata "LL66";
b) "codice sulla stabilita' a nave integra": il
codice sulla stabilita' a nave integra per tutti i tipi di
nave oggetto degli strumenti della organizzazione marittima
internazionale I.M.O. (Code on Intact Stability), contenuto
nella risoluzione A.749 (18) dell'assemblea
dell'organizzazione stessa del 4 novembre 1993, nel testo
modificato alla data del 17 marzo 1998;
c) "codice per le unita' veloci (HSC)": il codice
internazionale di sicurezza per le unita' veloci
(International Code for Safety of High Speed Crafts)
adottato dal comitato della sicurezza marittima dell'IMO
con la risoluzione MSC 36 (63) del 20 maggio 1994, nel
testo modificato alla data del 17 marzo 1998;
d) "GMDSS": il sistema globale di sicurezza e
soccorso in mare (Global Maritime Distress and Safety
System), definito nel capitolo IV della "Solas 1974";
e) "nave da passeggeri": qualsiasi nave che trasporti
piu' di dodici passeggeri;
f) "unita' veloce da passeggeri": una unita veloce
come definita alla regola 1 del capitolo X della "Solas
1974", che trasporti piu' di dodici passeggeri; non sono
considerate unita' veloci da passeggeri le navi da
passeggeri adibite a viaggi nazionali marittimi delle
classi B, C e D, quando:
1) il loro dislocamento rispetto alla linea di
galleggiamento corrisponda a meno di cinquecento metri
cubi;
2) la loro velocita' massima, come definita dal
paragrafo 1.4.30 del codice per le unita' veloci (HSC
Code), sia inferiore ai venti nodi;
g) "nave nuova": una nave la cui chiglia sia stata
impostata, o che si trovi a un equivalente stadio di
costruzione, alla data del 1 luglio 1998 o successivamente.
Per equivalente stadio di costruzione si intende lo stato
in cui:
1) ha inizio la costruzione identificabile con una
nave specifica;
2) ha avuto inizio, per quella determinata nave, la
sistemazione in posto di almeno cinquanta tonnellate o
dell'uno per cento della massa stimata di tutto il
materiale strutturale, assumendo il minore di questi due
valori;
h) "nave esistente": una nave che non sia una nave
nuova;
i) "passeggero": qualsiasi persona che non sia:
1) il comandante, ne' un membro dell'equipaggio,
ne' altra persona impiegata o occupata in qualsiasi
qualita' a bordo di una nave per i suoi servizi;
2) un bambino di eta' inferiore a un anno;
l) "lunghezza della nave": se non altrimenti definita
nell'allegato I, il 96% della lunghezza totale calcolata su
un galleggiamento all'85% della piu' piccola altezza di
costruzione misurata dal limite superiore della chiglia
oppure la lunghezza misurata dalla faccia prodiera dei
dritto di prora all'asse di rotazione del timone al
predetto galleggiamento, se tale lunghezza e maggiore.
Nelle navi che, secondo progetto, presentano
un'inclinazione della chiglia, il galleggiamento al quale
si misura tale lunghezza deve essere parallelo al
galleggiamento del piano di costruzione;
m) "altezza di prora": l'altezza di prora definita
dalla regola 39 della convenzione "LL66" in quanto distanza
verticale sulla perpendicolare avanti, fra il
galleggiamento corrispondente al bordo libero estivo
assegnato e l'assetto di progetto, e la faccia superiore
del ponte esposto a murata;
n) "nave con ponte completo": una nave provvista di
un ponte completo, esposto alle intemperie e al mare,
dotato di mezzi permanenti che permettano la chiusura di
tutte le aperture nella parte esposta alle intemperie e
sotto il quale tutte le aperture praticate nelle fiancate
sono dotate di mezzi di chiusura permanenti, stagni almeno
alle intemperie. Il ponte completo puo' essere un ponte
stagno o una struttura equivalente a un ponte non stagno,
completamente coperto da una struttura stagna alle
intemperie, di resistenza sufficiente a mantenere
l'impermeabilita' alle intemperie e munita di mezzi di
chiusura stagni alle intemperie;
o) "viaggio internazionale": un viaggio per mare dal
porto di uno Stato membro a un porto situato al di fuori di
quello Stato o viceversa;
p) "viaggio nazionale": un viaggio effettuato in
tratti di mare da e verso lo stesso porto di uno Stato
membro, o da un porto a un altro porto di tale Stato
membro;
q) "tratti di mare": le aree marittime nelle quali le
classi di navi possono operare per tutto l'anno o,
eventualmente, per un periodo specifico;
r) "area portuale": un'area che si estende fino alle
strutture portuali permanenti piu' periferiche che
costituiscono parte integrante del sistema portuale o fino
ai limiti definiti da elementi geografici naturali che
proteggono un estuario o un area protetta affine;
s) "luogo di rifugio": qualsiasi area protetta
naturalmente o artificialmente che possa essere usata come
rifugio da una nave o da un'unita' veloce, che si trovi in
condizioni di pericolo;
t) "amministrazione" il Ministero dei trasporti e
della navigazione - Comando generale del Corpo delle
capitanerie di porto;
u) "Autorita' marittime": comandi periferici secondo
funzioni delegate con direttive del comando generale del
Corpo delle capitanerie di porto;
v) "Stato ospite": lo Stato membro dai cui porti, o
verso i cui porti una nave o una unita' veloce, battente
bandiera diversa da quella di detto Stato membro, effettua
viaggi nazionali;
z) "organismo riconosciuto": l'organismo riconosciuto
a norma dell'art. 3 del decreto legislativo 3 agosto 1998,
n. 314;
aa) "miglio": lunghezza equivalente a 1.852 metri;
bb) "onda significativa": l'onda media corrispondente
a un terzo dell'altezza delle onde piu' alte osservate in
un determinato periodo".



 
Art. 45. (Modifica al decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, recante attuazione della direttiva 98/18/CE relativa alle disposizioni e alle norme di sicurezza per le navi da passeggeri adibite a viaggi
nazionali). 1. All'articolo 1, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, le parole: "di emanazione del presente decreto o successivamente" sono sostituite dalle seguenti: "del 1 luglio 1998 o successivamente".
 
Art. 46. (Modifica all'articolo 3 della legge 8 agosto 1991, n. 264, recante disciplina dell'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi
di trasporto). 1. All'articolo 3 della legge 8 agosto 1991, n. 264, e successive modificazioni, e' aggiunto il seguente comma: "4-bis. L'autorizzazione non e' richiesta per l'esercente attivita' di servizi tecnico amministrativi di altro Stato membro dell'Unione europea secondo le disposizioni di quest'ultimo, che fornisca occasionalmente in Italia, per conto della propria clientela, le prestazioni di consulenza di cui alla presente legge".



Note all'art. 46:
- La legge 8 agosto 1991, n. 264 reca: "Disciplina
dell'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi
di trasporto". Si riporta il testo dell'art. 3, come
modificato dalla presente legge:
"Art. 3 (Autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di
consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto). -
1. Nel riquadro dello sviluppo programmato del settore di
cui all'art. 2, l'autorizzazione all'esercizio
dell'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi
di trasporto e' rilasciata, dalla provincia, al titolare
dell'impresa che sia in possesso dei seguenti requisiti:
a) sia cittadino italiano o cittadino di uno degli
Stati membri della Comunita' economica europea stabilito in
Italia;
b) abbia raggiunto la maggiore eta';
c) non abbia riportato condanne per delitti contro la
pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della
giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia
pubblica, l'industria e il commercio, ovvero per i delitti
di cui agli articoli 575, 624, 628, 629, 630, 640, 646, 648
e 648-bis del codice penale, per il delitto di emissione di
assegno senza provvista di cui all'art. 2 della legge
15 dicembre 1990, n. 386 (3), o per qualsiasi altro delitto
non colposo per il quale la legge preveda la pena della
reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel
massimo, a cinque anni, salvo che non sia intervenuta
sentenza definitiva di riabilitazione;
d) non sia stato sottoposto a misure amministrative
di sicurezza personali o a misure di prevenzione;
e) non sia stato interdetto o inabilitato o
dichiarato fallito, ovvero non sia in corso, nei suoi
confronti, un procedimento per dichiarazione di fallimento;
f) sia in possesso dell'attestato di idoneita'
professionale di cui all'art. 5;
g) disponga di locali idonei e di adeguata capacita'
finanziaria valutati alla stregua di criteri definiti,
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, dal Ministro dei trasporti con
proprio decreto, sentite le associazioni di
categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale.
2. Nel caso di societa', l'autorizzazione di cui al
comma 1 e' rilasciata alla societa'. A tal fine, i
requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del
comma 1 devono essere posseduti:
a) da tutti i soci, quando trattasi di societa' di
persone;
b) dai soci accomandatari, quando trattasi di
societa' in accomandita semplice o in accomandita per
azioni;
c) dagli amministratori, per ogni altro tipo di
societa'.
3. Nel caso di societa', il requisito di cui alla
lettera f) del comma 1 deve essere posseduto da almeno uno
dei soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 e
il requisito di cui alla lettera g) del comma 1 deve essere
posseduto dalla societa'.
4. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 e'
subordinato al versamento del contributo una tantum, di cui
al comma 4 dell'art. 8.
4-bis. L'autorizzazione non e' richiesta per
l'esercente attivita' di servizi tecnico-amministrativi di
altro Stato membro dell'Unione europea secondo le
disposizioni di quest'ultimo, che fornisca occasionalmente
in Italia, per conto della propria clientela, le
prestazioni di consulenza di cui alla presente legge".



 
Art. 47. (Adeguamento alla normativa europea di disposizioni del codice della
navigazione concernenti le licenze di volo). 1. Dopo il quarto comma dell'articolo 731 del codice della navigazione, e' aggiunto il seguente: "Per il conseguimento delle licenze di cui ai commi primo, secondo, terzo e quarto non e' richiesto il possesso di un titolo di studio". 2. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1988, n. 566, sono apportate le seguenti modificazioni: a) ambedue le lettere a) di cui al comma 2 dell'articolo 51 sono abrogate; b) ambedue le lettere a) di cui al comma 2 dell'articolo 52 sono abrogate; c) la lettera a) del comma 2 dell'articolo 55 e' abrogata; d) la lettera a) del comma 2 dell'articolo 56 e' abrogata; e) la lettera a) del comma 2 dell'articolo 57 e' abrogata; f) la lettera a) del comma 2 dell'articolo 58 e' abrogata; g) all'articolo 60, comma 2, lettera b), le parole: "e del diploma di scuola media superiore" sono soppresse; h) la lettera c) del comma 2 dell'articolo 74 e' abrogata.



Note all'art. 47:
- Si riporta il testo dell'art. 731 del codice della
navigazione, come modificato dalla presente legge:
"Art. 731 (Distinzione della gente dell'aria). - La
gente dell'aria comprende:
a) il personale di volo;
b) il personale addetto ai servizi a terra;
c) il personale tecnico-direttivo delle costruzioni
aeronautiche;
c-bis) il personale addetto al controllo del traffico
aereo.
Il personale di cui alle lettere a) e c-bis) del primo
comma ed il personale di cui alla lettera b), limitatamente
al servizio pubblico di informazione al volo, deve essere
provvisto di licenze, attestati e abilitazioni.
Devono essere altresi' provvisti di licenze, attestati
e abilitazioni i soggetti che, pur non rientrando nelle
categorie della gente dell'aria, svolgono attivita' di
pilota o di paracadutista.
Il regolamento per disciplinare i casi e le modalita'
per il rilascio, il rinnovo, la reintegrazione, la
sospensione o la revoca delle licenze, degli attestati e
delle abilitazioni, e' emanato con decreto del Presidente
della Repubblica su proposta del Ministro dei trasporti,
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
parere del Consiglio di Stato, uniformandosi ai criteri
stabiliti nell'allegato 1 "Licenze del personale" alla
convenzione relativa all'aviazione civile internazionale
stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, approvata e resa
esecutiva con decreto-legge 6 marzo 1948, n. 616,
ratificato con la legge 17 aprile 1956, n. 561.
Per il conseguimento delle licenze di cui ai commi
primo, secondo, terzo e quarto non e' richiesto il possesso
di un titolo di studio".
- Il decreto del Presidente della Repubblica
18 novembre 1988, n. 566 reca: "Approvazione del
regolamento in materia di licenze, attestati e abilitazioni
aeronautiche, ai sensi dell'art. 731 del codice della
navigazione, come modificato dall'art. 3 della legge
13 maggio 1983, n. 213".
- Si riporta il testo degli articoli 51, 52, 55, 56,
57, 58, 60 e 74, come modificato dalla presente legge:
"Art. 51 (Licenza di pilota commerciale di velivolo). -
1. La licenza di pilota commerciale di velivolo, salvo
quanto stabilito all'art. 5, comma 5, autorizza il
titolare, entro i limiti di seguito specificati e secondo
le abilitazioni possedute, a:
a) svolgere le funzioni di pilota privato di
velivolo;
b) svolgere, come attivita' professionale, nei
servizi di trasporto aereo di linea e non di linea nonche'
in quello di lavoro aereo, le funzioni di:
1) pilota responsabile su velivoli certificati per
un solo pilota;
2) copilota su velivoli, per la cui condotta sia
prescritto piu' di un pilota;
c) esercitare le attivita' consentite
dall'abilitazione al volo strumentale su velivolo (I.F.R.).
2. Per essere ammessi agli accertamenti di idoneita'
per il conseguimento della licenza di pilota commerciale di
velivolo, occorre:
a) (abrogata);
b) la licenza di pilota commerciale limitato di
velivolo oppure la licenza di pilota privato di velivolo
(5);
c) avere svolto l'attivita' di volo ed effettuato
l'addestramento teorico-pratico stabiliti dai programmi
ministeriali, ivi incluso quello per l'abilitazione al volo
strumentale (I.F.R.).
Oppure:
a) (abrogata);
b) aver seguito uno specifico corso approvato,
finalizzato al conseguimento della licenza di pilota
commerciale di velivolo".
"Art. 52 (Licenza di pilota commerciale di elicottero).
- 1. La licenza di pilota commerciale di elicottero, salvo
quanto stabilito all'art. 5, comma 5, autorizza il
titolare, entro i limiti di seguito specificati e secondo
le abilitazioni possedute, a:
a) svolgere le funzioni di pilota privato di
elicottero;
b) svolgere, come attivita' professionale, nei
servizi di trasporto aereo di linea e non di linea nonche'
in quello di lavoro aereo, le funzioni di:
1) pilota responsabile su elicotteri certificati
per un solo pilota;
2) copilota su elicotteri, per la cui condotta sia
prescritto piu' di un pilota.
2. Per essere ammessi agli accertamenti di idoneita'
per il conseguimento della licenza di pilota commerciale di
elicottero, occorre:
a) (abrogata);
b) la licenza di pilota privato di elicottero;
c) avere svolto l'attivita' di volo ed effettuato
l'addestramento teorico-pratico stabiliti dai programmi
ministeriali.
Oppure:
a) (abrogata);
b) aver seguito uno specifico corso approvato,
finalizzato al conseguimento della licenza di pilota
commerciale di elicottero".
"Art. 55 (Licenza di navigatore). - 1. La licenza di
navigatore, salvo quanto stabilito all'art. 5, comma 5,
autorizza il titolare, secondo le abilitazioni possedute,
a:
a) svolgere, come attivita' professionale, le
funzioni di navigatore su aeromobili impiegati nei servizi
di trasporto aereo di linea e non di linea.
2. Per essere ammessi agli accertamenti d'idoneita' per
il conseguimento della licenza di navigatore occore:
a) (abrogata);
b) avere svolto l'attivita' di volo ed effettuato
l'addestramento teorico-pratico stabiliti dai programmi
ministeriali".
"Art. 56 (Licenza di tecnico di volo). - 1. La licenza
di tecnico di volo, salvo quanto stabilito dall'art. 5,
comma 5, autorizza il titolare, secondo le abilitazioni
possedute, a:
a) svolgere, come attivita' professionale, le
funzioni di addetto all'impiego degli impianti ed al
controllo degli apparati motore di bordo in conformita'
alle procedure normali, anormali e di emergenza previste
dal manuale di impiego dell'aeromobile;
b) effettuare rilevazione dati ed analisi varie.
2. Per essere ammessi agli accertamenti di idoneita'
per il conseguimento della licenza di tecnico di volo
occorre:
a) (abrogata);
b) aver svolto come allievo nelle mansioni proprie
del tecnico di volo, la prescritta attivita' di volo;
c) aver effettuato l'addestramento teorico-pratico
stabilito dai programmi ministeriali, comprensivo
dell'istruzione per l'abilitazione alla radiotelefonia per
aeromobili, in lingua inglese".
"Art. 57 (Licenza di tecnico di volo per i collaudi di
produzione). - 1. La licenza di tecnico di volo per i
collaudi di produzione, salvo quanto stabilito all'art. 5,
comma 5, autorizza il titolare a svolgere su aeromobili,
come attivita' professionale, le funzioni di:
a) controllo e messa a punto degli impianti e dei
sistemi di bordo durante i voli di collaudo degli
aeromobili di serie, di nuova costruzione o quando sia
richiesto dai competenti organi tecnici;
b) addetto al controllo di apparati-sistemi di lavoro
o degli apparati di registrazione connessi con l'attivita'
di sperimentazione.
2. Per essere ammessi agli accertamenti di idoneita'
per il conseguimento della licenza di tecnico di volo per i
collaudi di produzione, occorre:
a) (abrogata);
b) aver effettuato l'addestramento teorico-pratico
stabilito dai programmi ministeriali".
Art. 58 (Licenza di tecnico di volo per i collaudi di
sperimentazione). - 1. La licenza di tecnico di volo per i
collaudi di sperimentazione, salvo quanto stabilito
all'art. 5, comma 5, autorizza il titolare a svolgere, su
aeromobili, come attivita' professionale;
a) le funzioni di tecnico di volo per i collaudi di
produzione;
b) le specifiche mansioni, a terra ed in volo,
connesse alla conduzione di programmi di sperimentazione di
aeromobili prototipi, di aeromobili di serie che abbiano
subito interventi di tale importanza da aver determinato, a
giudizio dell'organo competente, significative
modificazioni delle caratteristiche di robustezza e
prestazioni, di qualita' di volo o d'impiego, o di
aeromobili comunque impiegati per programmi sperimentali.
2. Per conseguire la licenza di tecnico di volo per i
collaudi di sperimentazione, occorre:
a) (abrogata);
b) aver superato uno specifico corso riconosciuto dal
Ministero dei Trasporti".
"Art. 60 (Licenza di operatore radiotelefonista di
stazione aeronautica). - 1. La licenza di operatore
radiotelefonista di stazione aeronautica, salvo quanto
stabilito all'art. 5, comma 5, autorizza il titolare a
svolgere, come attivita' professionale:
a) le funzioni connesse all'impiego di una stazione
radio a terra, per i collegamenti con gli aeromobili in
volo, della quale conosca il tipo di strumentazione e le
relative procedure operative.
2. Per essere ammessi agli accertamenti di idoneita'
per il conseguimento della licenza di operatore
radiotelefonista di stazione aeronautica, occorre:
a) avere superato uno specifico corso di studi presso
gli Istituti Tecnici Aeronautici di Stato.
Oppure:
aver conseguito il brevetto di pilota civile di
secondo grado o la licenza di pilota privato ed avere
svolto per almeno cinque anni, presso un aeroclub o presso
una stazione ricetrasmittente aeronautica a terra, le
mansioni di operatore radio addetto alla manovra degli
apparati;
oppure:
avere svolto, secondo le modalita' stabilite con
decreto del Ministro dei trasporti, le mansioni di
controllore del traffico aereo presso i competenti organi
civili o militari di assistenza al volo;
b) essere in possesso del certificato di
radiotelefonista, di cui all'art. 341 del codice postale
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
29 marzo 1973, n. 156, rilasciato dall'amministrazione
delle poste e telecomunicazioni.
3. I programmi delle prove teorico-pratiche sono
stabiliti dal Ministero dei trasporti d'intesa con il
Ministero delle poste e telecomunicazioni.
"Art. 74 (Abilitazione di istruttore di volo su
aliante). - 1. L'abilitazione di istruttore di volo su
aliante autorizza il titolare, nei limiti della licenza e
delle abilitazioni possedute, a svolgere attivita'
d'istruzione su alianti e motoalianti, a terra ed in volo,
nonche' a svolgere attivita' di direzione dei voli.
2. Per essere ammessi agli accertamenti di idoneita'
per il conseguimento della suddetta abilitazione occorre:
a) la licenza di pilota d'aliante in corso di
validita';
b) la licenza di pilota privato di velivolo in corso
di validita';
c) (abrogata);
d) avere superato un corso riconosciuto dal Ministero
dei trasporti.
3. Il requisito di cui al precedente comma 2, lettera
b) non e' richiesto quando la stessa abilitazione venga
rilasciata con la limitazione ad effettuare l'istruzione
esclusivamente con l'impiego di verricello".



 
Art. 48.
(Modifica all'articolo 788 del codice della navigazione). 1. Dopo il primo comma dell'articolo 788 del codice della navigazione e' inserito il seguente: "I servizi di lavoro aereo possono essere effettuati anche da operatori di altro Stato membro dell'Unione europea, non stabiliti sul territorio italiano, previa autorizzazione temporanea rilasciata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Gli stessi dovranno essere preventivamente accreditati dalle competenti autorita' dello Stato di appartenenza e comunque essere in possesso dei requisiti tecnico-operativi necessari a garantire un adeguato livello di sicurezza nell'espletamento del servizio".



Note all'art. 48:
- Si riporta il testo dell'art. 788 del codice della
navigazione, come modificato della presente legge:
"Art. 788 (Licenze ed autorizzazioni). - I servizi di
trasporto aereo non di linea, di lavoro aereo e le scuole
di pilotaggio, non possono essere esercitati senza la
preventiva licenza del Ministero dei trasporti, rilasciata
alle condizioni e nei limiti stabiliti dagli
articoli 789, 790, 791 e dal regolamento di attuazione del
presente capo, emanato con decreto del Ministro dei
trasporti.
I servizi di lavoro aereo possono essere effettuati
anche da operatori di altro Stato membro dell'unione
europea, non stabiliti sul territorio italiano, previa
autorizzazione temporanea rilasciata dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti. Gli stessi dovranno essere
preventivamente accreditati dalle competenti autorita'
dello Stato di appartenenza e comunque essere in possesso
dei requisiti tecnico-operativi necessari a garantire un
adeguato livello di sicurezza nell'espletamento del
servizio.
I servizi di trasporto aereo non di linea possono
essere effettuati anche da stranieri a condizioni di
reciprocita', previa autorizzazione per singoli voli o per
serie di voli da rilasciarsi di volta in volta, salvo che
non sia altrimenti disposto in convenzioni internazionali e
fatto salvo il disposto dell'art. 780 (riserva del
cabotaggio). Gli esercenti stranieri devono essere
preventivamente accreditati dalle competenti autorita'
dello Stato di appartenenza.
Conseguita la licenza o l'autorizzazione i voli possono
essere effettuati nel rispetto di tutte le condizioni
operative prescritte, nonche' delle disposizioni del
regolamento di cui al primo comma.
Le scuole di pilotaggio possono operare anche su
aviosuperfici disciplinate dalla legge 2 aprile 1968, n.
518. Il Ministero dei trasporti e della navigazione puo' in
applicazione dell'art. 10 del decreto del Ministro dei
trasporti 10 marzo 1988, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 205 del 1 settembre 1988, modificativo del
decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile
27 dicembre 1971, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
164 del 28 giugno 1972, recante norme di attuazione della
legge 2 aprile 1968, n. 518, emanare disposizioni
limitative dell'attivita' di scuola di pilotaggio avuto
riguardo alle condizioni delle singole aviosuperfici".



 
Art. 49. (Attuazione della direttiva 2000/26/CE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilita' civile risultante dalla circolazione dei
veicoli). 1. L'attuazione della direttiva 2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 maggio 2000, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilita' civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e che modifica le direttive 73/239/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1973, e 88/357/CEE del Consiglio, del 22 giugno 1988, e' informata ai seguenti principi e criteri direttivi: a) istituire presso l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) un centro di informazioni avente la finalita' di consentire alle persone lese di chiedere un indennizzo; b) riconoscere alla concessionaria di servizi assicurativi pubblici, CONSAP spa, la funzione di organismo di indennizzo incaricato di risarcire le persone lese; c) attribuire al risarcimento ad opera dell'organismo di indennizzo il carattere di sussidiarieta'; d) prevedere che la comunicazione del nome e dell'indirizzo del mandatario sia una condizione da aggiungere a quelle gia' previste per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' assicurativa; e) prevedere che, nel caso in cui l'impresa di assicurazione non abbia nominato un rappresentante, ai sensi dell'articolo 12-bis, paragrafo 4, della citata direttiva 88/357/CEE, il mandatario assuma la funzione attribuita a tale rappresentante.



Note all'art. 49:
- La direttiva n. 2000/26/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio concernente il riavvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione
della responsabilita' civile risultante dalla circolazione
di autoveicoli e che modifica le direttive n. 73/239/CEE e
88/357/CEE del Consiglio, e' pubblicata nella G.U.C.E.
20 luglio 2000, n. L 181.
- La direttiva n. 73/239/CEE del Consiglio recante
coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari
ed amministrative in materia di accesso e di esercizio
dell'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla
vita, e' Pubblicata nella G.U.C.E. 16 agosto 1973, n. L
228.
- La direttiva n. 88/357/CEE del Consiglio che coordina
le disposizioni legislative, regolamentari ed
amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa
dall'assicurazione sulla vita, e fissa le disposizioni
volte ad agevolare l'esercizio effettivo della libera
prestazione di servizi e modifica la direttiva n.
73/239/CEE, e' pubblicata nella G.U.C.E. 4 luglio 1988, n.
L 172.



 
Art. 50. (Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni comunitarie e agli accordi internazionali in materia di
prodotti e tecnologie a duplice uso). 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie, e del Ministro delle attivita' produttive, con le modalita' di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1, un decreto legislativo ai fini del riordino e della semplificazione delle procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti e tecnologie a duplice uso, nel rispetto dei principi e delle disposizioni comunitarie in materia, nonche' dei seguenti principi e criteri direttivi: a) adeguamento al regolamento (CE) n. 1334/2000 del Consiglio, del 22 giugno 2000, e alle altre disposizioni comunitarie, nonche' agli accordi internazionali gia' adottati o che saranno adottati entro il termine di esercizio della delega stessa; b) disciplina unitaria della materia dei prodotti a duplice uso, coordinando le norme legislative vigenti e apportando le integrazioni, modificazioni ed abrogazioni necessarie a garantire la semplificazione e la coerenza logica, sistematica e lessicale della normativa; c) razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative; d) previsione delle procedure eventualmente adottabili nei casi di divieto di esportazione per motivi di sicurezza pubblica o di rispetto per i diritti dell'uomo, dei prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'allegato I del citato regolamento (CE) n. 1334/2000, e successive modificazioni; e) previsione di misure sanzionatorie effettive, proporzionate e dissuasive nei confronti delle violazioni. 2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 1 e con la stessa procedura, puo' emanare disposizioni correttive e integrative del medesimo decreto legislativo.



Note all'art. 50:
- Il regolamento (CE) n. 1334/2000 del 22 giugno 2000
del Consiglio che istituisce un regime comunitario di
controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a
duplice uso e' pubblicato nella G.U.C.E. 30 giugno 2000, n.
L 159.



 
Art. 51.
(Disposizioni in materia di trasmissioni transfrontaliere). 1. Dopo l'articolo 3 della legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive modificazioni, e' inserito il seguente: "Art. 3-bis. - (Principi generali sulle trasmissioni transfrontaliere). - 1. Le emittenti televisive appartenenti a Stati membri dell'Unione europea sottoposte alla giurisdizione italiana ai sensi dell'articolo 2 della direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, come modificata dalla direttiva 97/36/CE del Consiglio, del 30 giugno 1997, sono tenute al rispetto delle norme dell'ordinamento giuridico italiano applicabili al contenuto delle trasmissioni televisive destinate al pubblico in territorio italiano. 2. Salvi i casi previsti dal comma 3, e' assicurata la liberta' di ricezione e non viene ostacolata la ritrasmissione di trasmissioni televisive provenienti da Stati dell'Unione europea per ragioni attinenti ai settori coordinati dalla medesima direttiva 89/552/CEE, come modificata dalla direttiva 97/36/CE. 3. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni puo' disporre la sospensione provvisoria di ricezione o ritrasmissione di trasmissioni televisive provenienti da Stati dell'Unione europea nei seguenti casi di violazioni, gia' commesse per almeno due volte nel corso dei dodici mesi precedenti: a) violazione manifesta, seria e grave del divieto di trasmissione di programmi che possano nuocere gravemente allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minorenni, in particolare di programmi che contengano scene pornografiche o di violenza gratuita; b) violazione manifesta, seria e grave del divieto di trasmissione di programmi che possano nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minorenni, a meno che la scelta dell'ora di trasmissione o qualsiasi altro accorgimento tecnico escludano che i minorenni che si trovano nell'area di diffusione assistano normalmente a tali programmi; c) violazione manifesta, seria e grave del divieto di trasmissione di programmi che contengano incitamento all'odio basato su differenza di razza, sesso, religione o nazionalita'. 4. I provvedimenti di cui al comma 3 vengono adottati e notificati alla Commissione delle Comunita' europee da parte dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni nel termine non inferiore a quindici giorni dalla notifica per iscritto all'emittente televisiva e alla stessa Commissione delle violazioni rilevate e dei provvedimenti che la stessa Autorita' intende adottare. 5. Le emittenti sottoposte alla giurisdizione italiana non possono esercitare i diritti esclusivi di trasmissione televisiva da esse acquisiti dopo il 30 luglio 1997 su eventi che, nel rispetto del diritto comunitario vigente, siano stati dichiarati di particolare importanza per la societa' da uno Stato membro dell'Unione europea, in modo da privare una parte importante del pubblico residente in tale Stato della possibilita' di seguire tali eventi su di un canale liberamente accessibile in diretta integrale o parziale o, a causa di ragioni di pubblico interesse, in differita integrale o parziale, secondo le modalita' previste per ogni singolo evento dalla normativa di tale Stato, quale risultante dalla Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee".



Note all'art. 51:
- La legge 31 luglio 1997, n. 249 reca: "Istituzione
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme
sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisive".
- La legge 30 aprile 1998, n. 122 reca: "Differimento
di termini previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249,
relativi all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni,
nonche' norme in materia di programmazione e di
interruzioni pubblicitarie televisive.



 
Art. 52.
(Disposizioni in materia di televendita). 1. Dopo l'articolo 3 della legge 30 aprile 1998, n. 122, e successive modificazioni, e' inserito il seguente: "Art. 3-bis. - (Televendita). - 1. E' vietata la televendita che vilipenda la dignita' umana, comporti discriminazioni di razza, sesso o nazionalita', offenda convinzioni religiose e politiche, induca a comportamenti pregiudizievoli per la salute o la sicurezza o la protezione dell'ambiente. E' vietata la televendita di sigarette o di altri prodotti a base di tabacco. 2. La televendita non deve esortare i minorenni a stipulare contratti di compravendita o di locazione di prodotti e di servizi. La televendita non deve arrecare pregiudizio morale o fisico ai minorenni e deve rispettare i seguenti criteri a loro tutela: a) non esortare direttamente i minorenni ad acquistare un prodotto o un servizio, sfruttandone l'inesperienza o la credulita'; b) non esortare direttamente i minorenni a persuadere genitori o altri ad acquistare tali prodotti o servizi; c) non sfruttare la particolare fiducia che i minorenni ripongono nei genitori, negli insegnanti o in altri; d) non mostrare, senza motivo, minorenni in situazioni pericolose".
 
Art. 53. (Modifica all'articolo 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, di attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi e abrogazione del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 27 febbraio 1997, n. 116). 1. All'articolo 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, il comma 6 e' sostituito dal seguente: "6. I parametri di valutazione e di ponderazione degli elementi di cui al comma 1, lettera b), volti a garantire il corretto rapporto prezzo-qualita' in relazione al servizio da affidare, sono stabiliti dalle singole amministrazioni aggiudicatrici in sede di bando o di lettera di invito". 2. Il regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 1997, n. 116, e' abrogato.



Note all'art. 53:
- Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 reca:
"Attuazione della direttiva n. 92/50/CEE in materia di
appalti pubblici di servizi".
- Si riporta il testo dell'art. 23, come modificato
dalla presente legge:
"Art. 23 (Criteri di aggiudicazione). 1. Fatte salve le
disposizioni legislative, regolamentari o amministrative
riguardanti la remunerazione di particolari servizi, gli
appalti pubblici di servizi di cui al presente decreto sono
aggiudicati in base a uno dei seguenti criteri:
a) unicamente al prezzo piu' basso;
b) a favore dell'offerta economicamente piu'
vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi,
variabili secondo il contratto in questione, quali, ad
esempio, il merito tecnico, la qualita', le caratteristiche
estetiche e funzionali, il servizio successivo alla
vendita, l'assistenza tecnica, il termine di consegna o
esecuzione, il prezzo.
2. Nel caso di aggiudicazione ai sensi del comma 1,
lettera b), le amministrazioni aggiudicatrici devono
menzionare, nel capitolato d'oneri o nel bando di gara, i
criteri di aggiudicazione di cui si prevede l'applicazione,
possibilmente nell'ordine decrescente d'importanza.
3. L'amministrazione aggiudicatrice puo' richiedere,
nel bando di gara, che i concorrenti formulino l'offerta
precisando modalita' atte ad assicurare, in caso di
aggiudicazione in loro favore, l'efficace e continuativo
collegamento con la stessa amministrazione aggiudicatrice
per tutta la durata della prestazione del servizio.
4. L'affidamento della progettazione non e' compatibile
con l'aggiudicazione, a favore dello stesso affidatario
degli appalti pubblici relativi ai lavori e ai servizi
progettati; della suddetta incompatibilita' deve essere
data notizia nel bando di gara.
5. L'amministrazione aggiudicatrice comunica, entro
dieci giorni dall'espletamento della gara, l'esito di essa
all'aggiudicatario e al concorrente che segue nella
graduatoria.
6. I parametri di valutazione e di ponderazione degli
elementi di cui al comma 1, lettera b), volti a garantire
il corretto rapporto prezzo-qualita' in relazione al
servizio da affidare, sono stabiliti dalle singole
amministrazioni aggiudicatrici in sede di bando o di
lettera d'invito".



 
Art. 54. (Misure relative all'attuazione della programmazione cofinanziata
dall'Unione europea per il periodo 2000-2006). 1. Il fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e' autorizzato a destinare, a valere sulle proprie disponibilita' finanziarie, un importo non superiore a 5.164.569 euro annui, per l'attivazione ed il potenziamento del sistema di monitoraggio, di pagamento e di controllo degli interventi cofinanziati dall'Unione europea, nonche' per lo studio di particolari problematiche connesse con il finanziamento del bilancio comunitario, anche attraverso collaborazioni esterne, fatte salve le competenze delle amministrazioni interessate in relazione ai loro interventi. 2. Al fine di assicurare l'integrale utilizzo delle risorse comunitarie relative al Programma scuola 2000-2006 - obiettivo 1, il fondo di rotazione di cui al comma 1 e' autorizzato ad anticipare, nei limiti delle risorse disponibili, su richiesta del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, le quote dei contributi comunitari e statali previste per il biennio 2000-2001. Per le annualita' successive, il fondo procede alle relative anticipazioni sulla base dello stato di avanzamento del programma. 3. Per il reintegro delle somme anticipate dal fondo ai sensi del comma 2, si provvede, per la parte comunitaria, con imputazione agli accrediti disposti dall'Unione europea a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute e, per la parte statale, con imputazione agli stanziamenti autorizzati in favore dei medesimi programmi nell'ambito delle procedure previste dalla citata legge n. 183 del 1987.



Note all'art. 54:
- La legge 16 aprile 1987, n. 183, reca: "Coordinamento
delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle
Comunita' europee ed adeguamento dell'ordinamento interno
agli atti normativi comunitari". L'art. 5 cosi' recita:
"Art. 5 (Fondo di rotazione). - 1. E' istituito,
nell'ambito del Ministero del tesoro - Ragioneria generale
dello Stato, un fondo di rotazione con amministrazione
autonoma e gestione fuori bilancio, ai sensi dell'art. 9
della legge 25 novembre 1971, n. 1041.
2. Il fondo di rotazione di cui al comma 1 si avvale di
un apposito conto corrente infruttifero, aperto presso la
tesoreria centrale dello Stato denominato "Ministero del
tesoro - fondo di rotazione per l'attuazione delle
politiche comunitarie", nel quale sono versate:
a) le disponibilita' residue del fondo di cui alla
legge 3 ottobre 1977, n. 863, che viene soppresso a
decorrere dalla data di inizio della operativita' del fondo
di cui al comma 1;
b) le somme erogate dalle istituzioni delle Comunita'
europee per contributi e sovvenzioni a favore dell'Italia;
c) le somme da individuare annualmente in sede di
legge finanziaria, sulla base delle indicazioni del
Comitato interministeriale per la programmazione economica
(CIPE) ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c),
nell'ambito delle autorizzazioni di spesa recate da
disposizioni di legge aventi le stesse finalita' di quelle
previste dalle norme comunitarie da attuare;
d) le somme annualmente determinate con la legge di
approvazione del bilancio dello Stato, sulla base dei dati
di cui all'art. 7.
3. Restano salvi i rapporti finanziari direttamente
intrattenuti con le Comunita' europee dalle amministrazioni
e dagli organismi di cui all'art. 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321, ed alla
legge 26 novembre 1975, n. 748".



 
Art. 55.
(Istituti di moneta elettronica). 1. Ai fini dell'attuazione delle direttive 2000/46/CE e 2000/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, entrambe del 18 settembre 2000, in materia di istituti di moneta elettronica, al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1, comma 2, sono aggiunte le seguenti lettere: "h-bis) "istituti di moneta elettronica": le imprese, diverse dalle banche, che emettono moneta elettronica; h-ter) "moneta elettronica": un valore monetario rappresentato da un credito nei confronti dell'emittente che sia memorizzato su un dispositivo elettronico, emesso previa ricezione di fondi di valore non inferiore al valore monetario emesso e accettato come mezzo di pagamento da soggetti diversi dall'emittente"; b) all'articolo 11, dopo il comma 2, e' inserito il seguente: "2-bis. Non costituisce raccolta del risparmio tra il pubblico la ricezione di fondi connessa all'emissione di moneta elettronica"; c) dopo il Titolo V e' inserito il seguente: "Titolo V-bis. Istituti di moneta elettronica. Art. 114-bis. - (Emissione di moneta elettronica). - 1. L'emissione di moneta elettronica e' riservata alle banche e agli istituti di moneta elettronica. Gli istituti possono svolgere esclusivamente l'attivita' di emissione di moneta elettronica, mediante trasformazione immediata dei fondi ricevuti. Nei limiti stabiliti dalla Banca d'Italia, gli istituti possono svolgere altresi' attivita' connesse e strumentali, nonche' prestare servizi di pagamento; e' comunque preclusa la concessione di crediti in qualunque forma. 2. La Banca d'Italia iscrive in un apposito albo gli istituti di moneta elettronica italiani e le succursali in Italia di quelli con sede legale in uno Stato comunitario o extracomunitario. 3. Il detentore di moneta elettronica ha diritto di richiedere all'emittente, secondo le modalita' indicate nel contratto, il rimborso al valore nominale della moneta elettronica in moneta legale ovvero mediante versamento su un conto corrente, corrispondendo all'emittente le spese strettamente necessarie per l'effettuazione dell'operazione. Il contratto puo' prevedere un limite minimo di rimborso non superiore all'importo stabilito dalla Banca d'Italia in conformita' alla disciplina comunitaria. Art. 114-ter. - (Autorizzazione all'attivita' e operativita' transfrontaliera). - 1. La Banca d'Italia autorizza gli istituti di moneta elettronica all'esercizio dell'attivita' quando ricorrono le condizioni previste dall'articolo 14, comma 1, fatta eccezione per quanto previsto dall'articolo 19, commi 6 e 7. Agli istituti di moneta elettronica si applicano altresi' i commi 2, 2-bis e 3 dell'articolo 14. 2. Gli istituti di moneta elettronica italiani possono operare: a) in uno Stato comunitario, anche senza stabilirvi succursali, nel rispetto delle procedure fissate dalla Banca d'Italia; b) in uno Stato extracomunitario, anche senza stabilirvi succursali, previa autorizzazione della Banca d'Italia. 3. Agli istituti di moneta elettronica con sede legale in un altro Stato comunitario, che intendono operare in Italia, si applicano gli articoli 15, comma 3, e 16, comma 3. Agli istituti di moneta elettronica con sede legale in uno Stato extracomunitario che intendono operare in Italia, si applicano gli articoli 14, comma 4, 15, comma 4, e 16, comma 4. Art. 114-quater. - (Vigilanza). - 1. Agli istituti di moneta elettronica si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel Titolo II, Capi III, fatta eccezione per l'articolo 19, commi 6 e 7, e IV; nel Titolo III, fatta eccezione per l'articolo 56; nel Titolo IV, Capo I, fatta eccezione per la Sezione IV; nel Titolo VI, Capi I e III; nel Titolo VIII, articoli 134, 139 e 140. 2. Ai fini dell'applicazione del Titolo III, Capo II, gli istituti di moneta elettronica sono assimilati alle societa' finanziarie previste dall'articolo 59, comma 1, lettera b). La Banca d'Italia puo' emanare disposizioni per sottoporre a vigilanza su base consolidata gli istituti e i soggetti che svolgono attivita' connesse o strumentali o altre attivita' finanziarie, non sottoposti a vigilanza su base consolidata ai sensi del Titolo III, Capo II, Sezione II. 3. La Banca d'ltalia puo' stabilire, a fini prudenziali, un limite massimo al valore nominale della moneta elettronica. La Banca d'Italia, ai sensi dell'articolo 146, emana disposizioni volte a favorire lo sviluppo della moneta elettronica, ad assicurarne l'affidabilita' e a promuovere il regolare funzionamento del relativo circuito. Art. 114-quinquies. - (Deroghe). - 1. La Banca d'Italia puo' esentare gli istituti di moneta elettronica dall'applicazione di disposizioni previste dal presente titolo, quando ricorrono una o piu' delle seguenti condizioni: br; a) l'importo complessivo della moneta elettronica emessa dall'istituto di moneta elettronica non e' superiore all'ammontare massimo stabilito dalla Banca d'Italia in conformita' alla disciplina comunitaria; b) la moneta elettronica emessa dall'istituto di moneta elettronica e' accettata in pagamento esclusivamente da soggetti controllati dall'istituto, che svolgono funzioni operative o altre funzioni accessorie connesse con la moneta elettronica emessa o distribuita dall'istituto, da soggetti controllanti l'istituto emittente e da altri soggetti controllati dal medesimo controllante; c) la moneta elettronica emessa dall'istituto di moneta elettronica e' accettata in pagamento solo da un numero limitato di imprese, individuate in base alla loro ubicazione o al loro stretto rapporto finanziario o commerciale con l'istituto. 2. Ai fini dell'esenzione prevista dal comma 1, gli accordi contrattuali devono prevedere un limite massimo al valore nominale della moneta elettronica a disposizione di ciascun cliente non superiore all'importo stabilito dalla Banca d'Italia in conformita' alla disciplina comunitaria. 3. Gli istituti di moneta elettronica esentati ai sensi del comma 1 non beneficiano delle disposizioni per il mutuo riconoscimento"; d) all'articolo 96-bis, comma 4, lettera g), dopo le parole: "gruppo bancario;" sono aggiunte le seguenti: "degli istituti di moneta elettronica"; e) dopo l'articolo 131 e' inserito il seguente: "Art. 131-bis. - (Abusiva emissione di moneta elettronica). - 1. Chiunque emette moneta elettronica senza essere iscritto nell'albo previsto dall'articolo 13 o in quello previsto dall'articolo 114-bis, comma 2, e' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da 2.066 euro a 10.329 euro"; f) l'articolo 132-bis e' sostituito dal seguente: "Art. 132-bis. - (Denunzia al pubblico ministero) - 1. Se vi e' fondato sospetto che una societa' svolga attivita' di raccolta del risparmio, attivita' bancaria, attivita' di emissione di moneta elettronica o attivita' finanziaria in violazione degli articoli 130, 131, 131-bis e 132, la Banca d'Italia o l'Ufficio italiano cambi (UIC) possono denunziare i fatti al pubblico ministero ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 2409 del codice civile"; g) all'articolo 133: 1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "(Abuso di denominazione)"; 2) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: "1-bis. L'uso, nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, dell'espressione "moneta elettronica" ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dell'attivita' di emissione di moneta elettronica e' vietato a soggetti diversi dagli istituti di moneta elettronica e dalle banche"; 3) al comma 2, le parole: "nel comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "nei commi 1 e 1-bis" e dopo la parola: "banche" sono aggiunte le seguenti: "e dagli istituti di moneta elettronica"; h) all'articolo 144, comma 1, dopo le parole: "109, commi 2 e 3," e' inserita la seguente: "114-quater,".



Note all'art. 55:
- La direttiva n. 2000/46/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio riguardante l'avvio, l'esercizio e la
vigilanza prudenziale dell'attivita' degli istituti di
moneta elettronica e' pubblicata nella G.U.C.E. 27 ottobre
2000, n. L 275.
- La direttiva n. 2000/28/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio che modifica la direttiva n. 2000/12/CE
relativa all'accesso all'attivita' degli enti creditizi ed
al suo esercizio e' pubblicata nella G.U.C.E. 27 ottobre
2000, n. L 275.
- Il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385,
reca: "Testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia".
- Si riporta il testo degli articoli 1, 11, 96-bis, 133
e 144, come modificati dalla presente legge:
"Art. 1 (Definizioni). - Nel presente decreto
legislativo l'espressione:
a) "autorita' creditizie" indica il Comitato
interministeriale per il credito e il risparmio, il
Ministro del tesoro e la Banca d'Italia;
b) "banca" indica l'impresa autorizzata all'esercizio
dell'attivita' bancaria;
c) "CICR" indica il Comitato interministeriale per il
credito e il risparmio;
d) "CONSOB" indica la Commissione nazionale per le
societa' e la borsa;
d-bis) "COVIP" indica la Commissione di vigilanza sui
fondi pensione;
e) "ISVAP" indica l'Istituto per la vigilanza sulle
assicurazioni private e di interesse collettivo;
f) "UIC" indica l'Ufficio italiano dei cambi;
g) "Stato comunitario" indica lo Stato membro della
Comunita' europea;
h) "Stato extracomunitario" indica lo Stato non
membro della Comunita' europea;
i) "legge fallimentare" indica il regio decreto
16 marzo 1942, n. 267;
l) "autorita' competenti" indica, a seconda dei casi,
uno o piu' fra le autorita' di vigilanza sulle banche,
sulle imprese di investimento, sugli organismi di
investimento collettivo del risparmio, sulle imprese di
assicurazione e sui mercati finanziari;
m) "Ministro del tesoro" indica il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
2. Nel presente decreto legislativo si intendono per:
a) "banca italiana": la banca avente sede legale in
Italia;
b) "banca comunitaria": la banca avente sede legale e
amministrazione centrale in un medesimo Stato comunitario
diverso dall'Italia;
c) "banca extracomunitaria": la banca avente sede
legale in uno Stato extracomunitario;
d) "banche autorizzate in Italia": le banche italiane
e le succursali in Italia di banche extracomunitarie;
e) "succursale": una sede che costituisce parte,
sprovvista di personalita' giuridica, di una banca e che
effettua direttamente, in tutto o in parte, l'attivita'
della banca;
f) "attivita' ammesse al mutuo riconoscimento": le
attivita' di:
1) raccolta di depositi o di altri fondi con
obbligo di restituzione;
2) operazioni di prestito (compreso in particolare
il credito al consumo, il credito con garanzia ipotecaria,
il factoring, le cessioni di credito pro soluto e pro
solvendo, il credito commerciale incluso il "forfaiting"):
3) leasing finanziario;
4) servizi di pagamento;
5) emissione e gestione di mezzi di pagamento
(carte di credito "travellers cheques", lettere di
credito);
6) rilascio di garanzie e di impegni di firma;
7) operazioni per proprio conto o per conto della
clientela in:
strumenti di mercato monetario (assegni,
cambiali, certificati di deposito, ecc.);
cambi;
strumenti finanziari a termine e opzioni;
contratti su tassi di cambio e tassi d'interesse;
valori mobiliari.
8) partecipazione alle emissioni di titoli e
prestazioni di servizi connessi;
9) consulenza alle imprese in materia di struttura
finanziaria, di strategia industriale e di questioni
connesse, nonche' consulenza e servizi nel campo delle
concentrazioni e del rilievo di imprese;
10) servizi di intermediazione finanziaria del tipo
"money broking";
11) gestione o consulenza nella gestione di
patrimoni;
12) custodia e amministrazione di valori mobiliari;
13) servizi di informazione commerciale;
14) locazione di cassette di sicurezza;
15) altre attivita' che, in virtu' delle misure di
adattamento assunte dalle autorita' comunitarie, sono
aggiunte all'elenco allegato alla seconda direttiva in
materia creditizia del Consiglio delle Comunita' europee n.
89/646/CEE del 15 dicembre 1989:
g) "intermediari finanziari": i soggetti iscritti
nell'elenco previsto dall'art. 106;
h) "stretti legami": i rapporti tra una banca e un
soggetto italiano o estero che:
1) controlla la banca;
2) e' controllato dalla banca;
3) e' controllato dallo stesso soggetto che
controlla la banca;
4) partecipa al capitale della banca in misura
pari almeno al 20% del capitale con diritto di voto;
5) e' partecipato dalla banca in misura pari
almeno al 20% del capitale con diritto di voto.
h-bis) "istituti di moneta elettronica : le
imprese, diverse dalle banche, che emettono moneta
elettronica;
h-ter) "moneta elettronica : un valore monetario
rappresentato da un credito nei confronti dell'emittente
che sia memorizzato su un dispositivo elettronico, emesso
previa ricezione di fondi di valore non inferiore al valore
monetario emesso e accettato come mezzo di pagamento da
soggetti diversi dall'emittente.
3. La Banca d'Italia, puo' ulteriormente qualificare,
in conformita' delle deliberazioni del CICR, la definizione
di stretti legami prevista dal comma 2, lettera h), al fine
di evitare situazioni di ostacolo all'effettivo esercizio
delle funzioni di vigilanza".
"Art. 11 (Raccolta del risparmio). - 1. Ai fini del
presente decreto legislativo e' raccolta del risparmio
l'acquisizione di fondi con obbligo di rimborso, sia sotto
forma di depositi sia sotto altra forma.
2. La raccolta del risparmio tra il pubblico e' vietata
ai soggetti diversi dalle banche.
2-bis. Non costituisce raccolta del risparmio tra il
pubblico la ricezione di fondi connessa all'emissione di
moneta elettronica.
3. Il CICR stabilisce limiti e criteri, anche con
riguardo all'attivita' e alla forma giuridica dei soggetti,
in base ai quali non costituisce raccolta del risparmio tra
il pubblico quella effettuata:
a) presso soci e dipendenti;
b) presso societa' controllanti, controllate o
collegate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile e
presso controllate da una stessa controllante.
4. Il divieto del comma 2 non si applica:
a) agli Stati comunitari, agli organismi
internazionali ai quali aderiscono uno o piu' Stati
comunitari, agli enti pubblici territoriali ai quali la
raccolta del risparmio e' consentita in base agli
ordinamenti nazionali degli Stati comunitari;
b) agli Stati extracomunitari e ai soggetti esteri
abilitati da speciali disposizioni del diritto italiano;
c) alle societa' per azioni e in accomandita per
azioni per la raccolta effettuata, nei limiti previsti dal
codice civile, mediante l'emissione di obbligazioni;
c-bis) alle societa' cooperative per la raccolta
effettuata mediante l'emissione di obbligazioni;
d) alle societa' e agli enti con titoli negoziati in
un mercato regolamentato per la raccolta effettuata
mediante titoli anche obbligazionari;
d-bis) agli enti sottoposti a forme di vigilanza
prudenziale individuati dal CICR;
e) alle imprese per la raccolta effettuata tramite
banche ed enti sottoposti a forme di vigilanza prudenziale
che esercitano attivita' assicurativa o finanziaria;
f) agli enti sottoposti a forme di vigilanza
prudenziale che svolgono attivita' assicurativa o
finanziaria, per la raccolta a essi specificamente
consentita da disposizioni di legge;
g) alle societa' per la cartolarizzazione dei crediti
previste dalla legge 30 aprile 1999, n. 130, per la
raccolta effettuata ai sensi della medesima legge;
4-bis. Il CICR stabilisce limiti e criteri per la
raccolta effettuata dai soggetti indicati nelle lettere
c-bis), d), d-bis) ed e) del comma 4, avendo riguardo anche
all'attivita' dell'emittente a fini di tutela della riserva
dell'attivita' bancaria stabilita dall'art. 10. Per la
raccolta effettuata dai soggetti indicati nelle lettere d)
e d-bis), le disposizioni del CICR possono derogare ai
limiti previsti dal primo comma dell'art. 2410, del codice
civile. Il CICR, su proposta formulata dalla Banca d'Italia
sentita la CONSOB, individua le caratteristiche, anche di
durata e di taglio, dei titoli mediante i quali la raccolta
puo' essere effettuata.
5. Nei casi previsti dal comma 4, lettere c), c-bis),
d), d-bis), e) e f) sono comunque precluse la raccolta di
fondi a vista e ogni forma di raccolta collegata
all'emissione o alla gestione di mezzi di pagamento a
spendibilita' generalizzata".
"Art. 96-bis (Interventi). - 1. I sistemi di garanzia
effettuano i rimborsi nei casi di liquidazione coatta
amministrativa delle banche autorizzate in Italia. Per le
succursali di banche comunitarie operanti in Italia, che
abbiano aderito in via integrativa a un sistema di garanzia
italiano, i rimborsi hanno luogo nei casi in cui sia
intervenuto il sistema di garanzia dello Stato di
appartenenza. I sistemi di garanzia possono prevedere
ulteriori casi e forme di intervento.
2. I sistemi di garanzia tutelano i depositanti delle
succursali comunitarie delle banche italiane; essi possono
altresi' prevedere la tutela dei depositanti delle
succursali extracomunitarie delle banche italiane.
3. Sono ammessi al rimborso i crediti relativi ai fondi
acquisiti dalle banche con obbligo di restituzione, sotto
forma di depositi o sotto altra forma, nonche' agli assegni
circolari e agli altri titoli di credito ad essi
assimilabili.
4. Sono esclusi dalla tutela:
a) i depositi e gli altri fondi rimborsabili al
portatore:
b) le obbligazioni e i crediti derivanti da
accettazioni, paghero' cambiari ed operazioni in titoli;
c) il capitale sociale, le riserve e gli altri
elementi patrimoniali della banca;
d) i depositi derivanti da transazioni in relazione
alle quali sia intervenuta una condanna per i reati
previsti negli articoli 648-bis e 648-ter del codice
penale;
e) i depositi delle amministrazioni dello Stato,
degli enti regionali, provinciali, comunali e degli altri
enti pubblici territoriali;
f) i depositi effettuati da banche in nome e per
conto proprio, nonche' i crediti delle stesse;
g) i depositi delle societa' finanziarie indicate
nell'art. 59, comma 1, lettera b), delle compagnie di
assicurazione; degli organismi di investimento collettivo
del risparmio; di altre societa' dello stesso gruppo
bancario; degli istituti di moneta elettronica;
h) i depositi, anche effettuati per interposta
persona, dei componenti gli organi sociali e dell'alta
direzione della banca o della capogruppo del gruppo
bancario:
i) i depositi, anche effettuati per interposta
persona, dei soci che detengano almeno il 5 per cento del
capitale sociale della banca;
l) i depositi per i quali il depositante ha ottenuto
dalla banca, a titolo individuale, tassi e condizioni che
hanno concorso a deteriorare la situazione finanziaria
della banca, in base a quanto accertato dai commissari
liquidatori.
5. Il limite massimo di rimborso per ciascun
depositante non puo' essere inferiore a lire duecento
milioni.
6. Sono ammessi al rimborso i crediti, non esclusi ai
sensi del comma 4, che possono essere fatti valere nei
confronti della banca in liquidazione coatta
amministrativa, secondo quanto previsto dalla sezione III
del presente titolo.
7. Il rimborso e' effettuato, sino all'ammontare del
controvalore di 20.000 ECU, entro tre mesi dalla data del
provvedimento di liquidazione coatta amministrativa. Il
termine puo' essere prorogato dalla Banca d'Italia, in
circostanze eccezionali o in casi speciali, per un periodo
complessivo non superiore a nove mesi. La Banca d'Italia
stabilisce modalita' e termini per il rimborso
dell'ammontare residuo dovuto ed aggiorna il limite di
20.000 ECU per adeguarlo alle eventuali modifiche della
normativa comunitaria.
8. I sistemi di garanzia subentrano nei diritti dei
depositanti nei confronti della banca in liquidazione
coatta amministrativa nei limiti dei rimborsi effettuati e,
entro tali limiti, percepiscono i riparti erogati dalla
liquidazione in via prioritaria rispetto ai depositanti
destinatari dei rimborsi medesimi".
"Art. 133 (Abuso di denominazione). - 1. L'uso, nella
denominazione o in qualsiasi segno distintivo o
comunicazione rivolta al pubblico, delle parole "banca ,
"banco , "credito , "risparmio ovvero di altre parole o
locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a trarre in
inganno sulla legittimazione allo svolgimento
dell'attivita' bancaria e' vietato a soggetti diversi dalle
banche.
1-bis. L'uso, nella denominazione o in qualsiasi segno
distintivo o comunicazione rivolta al pubblico,
dell'espressione "moneta elettronica ovvero di altre parole
o locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a trarre in
inganno sulla legittimazione allo svolgimento
dell'attivita' di emissione di moneta elettronica e'
vietato a soggetti diversi dagli istituti di moneta
elettronica e dalle banche.
2. La Banca d'Italia determina in via generale le
ipotesi in cui, per l'esistenza di controlli amministrativi
o in base a elementi di fatto, le parole o le locuzioni
indicate nei commi 1 e 1-bis possono essere utilizzate da
soggetti diversi dalle banche e dagli istituti di moneta
elettronica.
3. Chiunque contravviene al disposto del comma 1 e'
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire
due milioni a lire venti milioni. La stessa sanzione si
applica a chi, attraverso informazioni e comunicazioni in
qualsiasi forma, induce in altri il falso convincimento di
essere sottoposto alla vigilanza della Banca d'Italia ai
sensi dell'art. 107".
"Art. 144 (Altre sanzioni amministrative pecuniarie). -
1. Nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione o di direzione, nonche' dei dipendenti e'
applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria da lire
un milione a lire cinquanta milioni per l'inosservanza
delle norme degli articoli 18, comma 4, 26, commi 2 e 3,
34, comma 2, 35, 49, 51, 53, 54, 55, 64, commi 2 e 4, 66,
67, 68, 106, commi 6 e 7, 107, 109, commi 2 e 3,
114-quater, 145, comma 3, 147 e 161, comma 5, o delle
relative disposizioni generali o particolari impartite
dalle autorita' creditizie.
2. Le sanzioni previste nel comma 1 si applicano anche
ai soggetti che svolgono funzioni di controllo per la
violazione delle norme e delle disposizioni indicate nel
medesimo comma o per non aver vigilato affinche' le stesse
fossero osservate da altri. Per la violazione degli
articoli 52, 61, comma 5, e 112, e' applicabile la sanzione
prevista dal comma 1.
3. Nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione o di direzione, dei dipendenti, nonche' dei
soggetti indicati nell'art. 121, comma 3, e' applicabile la
sanzione amministrativa pecuniaria da lire due milioni a
lire venticinque milioni per l'inosservanza delle norme
contenute negli articoli 116 e 123 o delle relative
disposizioni generali o particolari impartite dalle
autorita' creditizie.
4. Nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione o di direzione, dei dipendenti, nonche' dei
soggetti indicati nell'art. 121, comma 3, e' applicabile la
sanzione amministrativa pecuniaria fino a lire cento
milioni per l'inosservanza delle norme contenute nell'art.
128, comma 1, ovvero nel caso di ostacolo all'esercizio
delle funzioni di controllo previste dal medesimo art. 128.
La stessa sanzione e' applicabile nel caso di frazionamento
artificioso di un unico contratto di credito al consumo in
una pluralita' di contratti dei quali almeno uno sia di
importo inferiore al limite inferiore previsto dall'art.
121, comma 4, lettera a).
5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste per i
dipendenti dai commi 1, 3 e 4 si applicano anche a coloro
che operano sulla base di rapporti che ne determinano
l'inserimento nell'organizzazione della banca, anche in
forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato".



 
Art. 56.
(Disposizioni in materia di prevenzione dell'uso del sistema
finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita'
illecite).
1. Ai fini dell'attuazione delle direttive 2000/46/CE e 2000/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, entrambe del 18 settembre 2000, in materia di istituti di moneta elettronica:
a) all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come sostituito dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e' aggiunta, in fine, la seguente lettera:
"m-bis) istituti di moneta elettronica";
b) all'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come sostituito dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, la parola: "m)" e' sostituita dalla seguente: "m-bis)";
c) all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, dopo le parole: "gli enti creditizi,", sono inserite le seguenti: "gli istituti di moneta elettronica,".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 1 marzo 2002
CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Buttiglione, Ministro per le politiche comunitarie

Visto, il Guardasigilli: Castelli
LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1533):
Presentato dal Ministro per le politiche comunitarie
(Buttiglione) il 6 settembre 2001.
Assegnato alla XIV commissione (Unione europea), in
sede referente, il 12 settembre 2001, con pareri del
Comitato per la legislazione e delle commissioni I, II,
III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII e della
Commissione parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla XIV commissione, in sede referente, il
20, 27 settembre 2001; il 9, 23, 24, 31 ottobre 2001.
Relazione scritta presentata il 6 novembre 2001 (atto
n. 1533/A - relatore on. Guido Giuseppe Rossi).
Esaminato in aula il 5 e approvato il 6 novembre 2001.

Senato della Repubblica (atto n. 816):
Assegnato alla 1a commissione (Affari costituzionali),
in sede referente, il 14 novembre 2001, con pareri delle
commissioni 2a, 3a, 4a, 5a, 6a, 7a, 8a, 9a, 10a, 11a, 12a,
13a, della Giunta per gli affari delle Comunita' europee,
della Commissione straordinaria per la tutela e la
promozione dei diritti umani e della Commissione per le
questioni regionali.
Esaminato dalla 1a commisione, in sede referente, il 5,
6, 18 dicembre 2001.
Esaminato in aula il 21 dicembre 2001; il 23 gennaio
2002 ed approvato, con modificazioni, il 24 gennaio 2002.

Camera dei deputati (atto n. 1533-B):
Assegnato alla XIV commissione (Unione europea), in
sede referente, il 29 gennaio 2002, con i pareri delle
commissioni I, II, III, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII,
XIII e della Commissione parlamentare per le questioni
regionali.
Esaminato dalla XIV commisione, il 30 gennaio 2002; il
5 e 12 febbraio 2002.
Esaminato in aula il 18 febbraio 2002 ed approvato il
20 febbraio 2002.



Note all'art. 56:
- Per quanto riguarda le direttive 2000/46/CE e
2000/28/CE, vedi le note all'art. 55.
- Il decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, reca:
"Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e
della sicurezza pubblica. Si riporta il testo dell'art. 13,
come modificato dalla presente legge:
"Art. 13. - 1. Deve essere identificato a cura del
personale incaricato e deve indicare per iscritto, sotto la
propria personale responsabilita', le complete generalita'
del soggetto per conto del quale eventualmente esegue
l'operazione, chiunque compie operazioni che comportano
trasmissione o movimentazione di mezzi di pagamento di
qualsiasi tipo che siano di importo superiore a lire venti
milioni presso:
a) uffici della pubblica amministrazione, ivi
compresi gli uffici postali;
b) enti creditizi:
c) societa' di intermediazione mobiliare;
d) societa' commissionarie ammesse agli antirecinti
alle grida delle borse valori;
e) agenti di cambio;
f) societa' autorizzate al collocamento a domicilio
di valori mobiliari;
g) societa' di gestione di fondi comuni di
investimento mobiliare;
h) societa' fiduciarie;
i) imprese ed enti assicurativi;
l) societa' Monte Titoli S.p.a.;
m) intermediari che hanno per oggetto prevalente o
che comunque svolgono in via prevalente una o piu' delle
seguenti attivita': concessione di finanziamenti sotto
qualsiasi forma, compresa la locazione finanziaria;
assunzione di partecipazioni; intermediazione in cambi;
servizi di incasso, pagamento e trasferimento di fondi
anche mediante emissione e gestione di carte di credito;
m-bis) istituti di moneta elettronica.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche
allorquando per la natura e le modalita' delle operazioni
poste in essere si puo' ritenere che piu' operazioni
effettuate in momenti diversi e in un circoscritto periodo
di tempo, ancorche' singolarmente inferiori al limite di
importo indicato nel comma 1, costituiscano nondimeno parti
di un'unica operazione.
3. Ai fini dell'applicazione del comma 2, i soggetti di
cui alle lettere da a) ad m-bis) del comma 1 devono mettere
a disposizione del personale incaricato gli strumenti
tecnici idonei a conoscere, in tempo reale, le operazioni
eseguite dal cliente presso la stessa sede dell'ente o
istituto, nel corso della settimana precedente il giorno
dell'operazione.
4. La data e la causale dell'operazione, l'importo dei
singoli mezzi di pagamento, le complete generalita' ed il
documento di identificazione di chi effettua l'operazione,
nonche' le complete generalita' dell'eventuale soggetto per
conto del quale l'operazione stessa viene eseguita, devono
essere facilmente reperibili e, comunque, inseriti entro
trenta giorni in un unico archivio di pertinenza del
soggetto pubblico o privato presso il quale l'operazione
viene eseguita. Gli intermediari di cui al comma 1 sono
tenuti ad identificare mediante un apposito codice le
operazioni effettuate per contanti. Per le imprese e gli
enti assicurativi, il termine decorre dal giorno in cui
hanno ricevuto i dati da parte degli agenti e degli altri
collaboratori autonomi, i quali, a loro volta, devono
inoltrare i dati stessi entro trenta giorni. A decorrere
dal 1 gennaio 1992, i dati relativi alle operazioni
effettuate per contanti di importo superiore a lire venti
milioni sono integrati con il codice fiscale, quando
attribuibile, del soggetto che effettua l'operazione e di
quello eventuale per conto del quale l'operazione viene
eseguita. Gli stessi dati, compreso il codice fiscale,
verranno acquisiti a decorrere dal 1 gennaio 1992 in sede
di accensione di ogni conto, deposito o altro rapporto
continuativo. Per i conti, depositi e rapporti continuativi
in essere alla data predetta, tali dati saranno
compiutamente integrati entro il 31 dicembre 1992. Le
imprese e gli enti assicurativi acquisiscono il codice
fiscale nei termini sopra indicati; limitatamente ai
rapporti gia' in essere, il codice fiscale e' acquisito
soltanto nei casi in cui l'importo complessivo dei premi e'
superiore a lire venti milioni annui. I dati di cui al
presente comma sono utilizzabili ai fini fiscali secondo le
disposizioni vigenti.
5. L'archivio e' formato e gestito a mezzo di sistemi
informatici e deve essere aggiornato e ordinato in modo da
facilitare eventuali ricerche. Con decreto del Ministro del
tesoro, da emanare entro il 30 giugno 1992 e da pubblicare
nella Gazzetta Ufficiale, verranno stabilite le modalita'
di acquisizione e archiviazione dei dati, nonche' gli
standards e le compatibilita' informatiche da rispettare.
Sino alla costituzione del suddetto archivio, che deve
avvenire entro sei mesi dalla pubblicazione del decreto, le
informazioni di cui al comma 4 devono risultare da apposito
registro.
6. I dati e le informazioni di cui ai commi 4 e 5 vanno
conservati per la durata di dieci anni.
7. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, il
personale incaricato dell'operazione che contravviene alle
disposizioni di cui ai commi precedenti e' punito con la
multa da lire cinque milioni a lire venticinque milioni.
8. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato,
l'esecutore dell'operazione che omette di indicare le
generalita' del soggetto per conto del quale eventualmente
esegue l'operazione o le indica false e' punito con la
reclusione da sei mesi ad un anno e con la multa da lire un
milione a lire dieci milioni".
- Il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, reca:
"Provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e
dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire
l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di
riciclaggio".
- Si riporta il testo dell'art. 4, come modificato
dalla presente legge.
"Art. 4 (Disposizioni applicative). - 1. Gli
intermediari abilitati, nei limiti delle proprie attivita'
istituzionali, ad effettuare le operazioni di trasferimento
di cui all'art. 1 sono gli uffici della pubblica
amministrazione, ivi compresi gli uffici postali, gli enti
creditizi, gli istituti di moneta elettronica, le societa'
di intermediazione mobiliare, le societa' commissionarie
ammesse agli antirecinti alle grida delle borse valori, gli
agenti di cambio, le societa' autorizzate al collocamento a
domicilio di valori mobiliari, le societa' di gestione di
fondi comuni di investimento mobiliare, le societa'
fiduciarie, le imprese e gli enti assicurativi e la
societa' Monte Titoli S.p.a. di cui alla legge 19 giugno
1986, n. 289, nonche' gli altri intermediari abilitati ai
sensi del comma 2.
2. Il Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri
dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite
la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le
societa' e la borsa (CONSOB), determina le condizioni in
presenza delle quali altri intermediari possono, su
richiesta, essere abilitati dal Ministro del tesoro ad
effettuare le operazioni di trasferimento di cui all'art.
1. Tali intermediari devono comunque avere per oggetto
prevalente o svolgere in via prevalente una o piu' delle
seguenti attivita': concessione di finanziamenti sotto
qualsiasi forma, compresa la locazione finanziaria:
assunzione di partecipazioni; intermediazione in cambi;
servizi di incasso, pagamento e trasferimento di fondi
anche mediante emissione e gestione di carte di credito.
3. Il Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri
dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze,
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del
commercio con l'estero, ha facolta' di provvedere con
proprio decreto, di cui viene data comunicazione alle
competenti commissioni parlamentari, a:
a) modificare i limiti d'importo indicati nell'art. 1
del presente decreto e nell'art. 13 del decreto-legge
15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come da ultimo
sostituito dall'art. 2, comma l, del presente decreto;
b) stabilire i casi in cui la circolazione dei titoli
di cui all'art. 1, comma 2, non sia condizionata alla
clausola di non trasferibilita';
c) emanare disposizioni applicative delle norme del
presente capo, sentito il Comitato interministeriale per il
credito ed il risparmio, prevedendo adeguate forme di
pubblicita' dei soggetti di cui ai commi 1 e 2.
4. Per le materie riguardanti gli uffici postali, le
disposizioni di cui al comma 3 sono emanate di concerto
anche con il Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni".
Nota unica relativa agli allegati A e B:
La direttiva 98/24/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
5 maggio 1998, n. L 131.
La direttiva 1999/21/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 7
aprile 1999, n. L 91.
La direttiva 1999/36/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 1
giugno 1999, n. L 138.
La direttiva 2000/9/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
3 maggio 2000, n. L 106.
La direttiva 2000/14/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
3 luglio 2000, n. L 162.
La direttiva 2000/20/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
4 luglio 2000, n. L 163.
La direttiva 2000/37/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
10 giugno 2000, n. L 139.
La direttiva 2000/38/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
10 giugno 2000, n. L 139.
La direttiva 2000/62/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 1
novembre 2000, n. L 279.
La direttiva 2000/65/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
21 ottobre 2000, n. L 269.
La direttiva 2000/70/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
13 dicembre 2000, n. L 313.
La direttiva 2001/17/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
20 aprile 2001, n. L 110.
La direttiva 2001/20/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 1
maggio 2001, n. L 121.
La direttiva 2001/24/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
5 maggio 2001, n. L 125.
La direttiva 2001/37/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
l8 luglio 2001, n. L 194.
La direttiva 2001/40/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
2 giugno 2001, n. L 149.
La direttiva 2001/44/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
28 giugno 2001, n. L 175.
La direttiva 2001/55/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 7
agosto 2001, n. L 212.
La direttiva 2001/64/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 1
settembre 2001, n. L 234.
La direttiva 2001/1978/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
29 ottobre 2001, n. L 285.
La direttiva n. 93/104/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
13 dicembre 1993, n. L 307.
La direttiva n. 94/45/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
30 settembre 1994, n. L 254.
La direttiva n. 96/61/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
10 ottobre 1996, n. L 257.
La direttiva n. 99/31/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
16 luglio 1999, n. L 182.
La direttiva 99/42/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 31
luglio 1999, n. L 201.
La direttiva 99/63/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
2 luglio 1999, n. L 167.
La direttiva 99/64/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
10 luglio 1999, n. L 175.
La direttiva 99/92/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
28 gennaio 2000, n. L 23.
La direttiva 2000/13/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
6 maggio 2000, n. L 109.
La direttiva 2000/26/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 20
luglio 2000, n. L 181.
La direttiva 2000/31/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
17 luglio 2000, n. L 178.
La direttiva 2000/34/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 1
agosto 2000, n. L 195.
La direttiva 2000/35/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
8 agosto 2000, n. L 200.
La direttiva 2000/36/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
3 agosto 2000, n. L 197.
La direttiva 2000/43/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
19 luglio 2000, n. L 180.
La direttiva 2000/53/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
21 ottobre 2000, n. L 269.
La direttiva 2000/59/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
28 dicembre 2000, n. L 332.
La direttiva 2000/75/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
22 dicembre 2000, n. L 327.
La direttiva 2000/77/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
29 dicembre 2000, n. L 333.
La direttiva 2000/78/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
2 dicembre 2000, n. L 303.
La direttiva 2000/79/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 1
dicembre 2000, n. L 302.
La direttiva 2001/12/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
15 marzo 2001, n. L 75.
La direttiva 2001/13/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
15 marzo 2001, n. L 75.
La direttiva 2001/14/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
15 marzo 2001, n. L 75.
La direttiva 2001/15/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
22 febbraio 2001, n. L 52.
La direttiva 2001/16/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
20 aprile 2001, n. L 110.
La direttiva 2001/18/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
17 aprile 2001, n. L 106.
La direttiva 2001/19/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 31
luglio 2001, n. L 206.
La direttiva 2001/23/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
22 marzo 2001, n. L 82.
La direttiva 2001/29/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
22 giugno 2001, n. L 167.
La direttiva 2001/42/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
21 luglio 2001, n. L 197.
La direttiva 2001/45/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
19 luglio 2001, n. L 195.
La direttiva 2001/46/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 1
settembre 2001, n. L 234.
La direttiva 2001/65/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
27 ottobre 2001, n. L 283.
La direttiva 2001/77/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
27 ottobre 2001, n. L 283.
La direttiva 2001/84/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
13 ottobre 2001, n. L 272.
La direttiva 2001/1986/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
10 novembre 2001, n. L 294.



 
ALLEGATO A
(Articolo 1, commi 1 e 3) 98/24/CE del Consiglio, del 7 aprile 1998, sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro (quattordicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE). 1999/21/CE della Commissione, del 25 marzo 1999, sugli alimenti dietetici destinati a fini medici speciali. 1999/36/CE del Consiglio, del 29 aprile 1999, in materia di attrezzature a pressione trasportabili. 2000/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa agli impianti a fune adibiti al trasporto di persone. 2000/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 maggio 2000, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto. 2000/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 maggio 2000, che modifica la direttiva 64/432/CEE del Consiglio relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina. 2000/37/CE della Commissione, del 5 giugno 2000, che modifica il capitolo VI-bis - Farmacovigilanza - della direttiva 81/851/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai medicinali veterinari. 2000/38/CE della Commissione, del 5 giugno 2000, che modifica il capitolo V-bis - Farmacovigilanza - della direttiva 75/319/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alle specialita' medicinali. 2000/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 ottobre 2000, che modifica la direttiva 96/49/CE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia. 2000/65/CE del Consiglio, del 17 ottobre 2000, che modifica la direttiva 77/388/CEE quanto alla determinazione del debitore dell'imposta sul valore aggiunto. 2000/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2000, che modifica la direttiva 93/42/CE del Consiglio per quanto riguarda i dispositivi medici che incorporano derivati stabili del sangue o del plasma umano. 2001/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, in materia di risanamento e liquidazione delle imprese di assicurazione. 2001/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative all'applicazione della buona pratica clinica nell'esecuzione della sperimentazione clinica di medicinali ad uso umano. 2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, in materia di risanamento e di liquidazione degli enti creditizi. 2001/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2001, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco. 2001/40/CE del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento dei cittadini di paesi terzi. 2001/44/CE del Consiglio, del 15 giugno 2001, che modifica la direttiva 76/308/CEE relativa all'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da operazioni che fanno parte del sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, nonche' dei prelievi agricoli, dei dazi doganali, dell'imposta sul valore aggiunto e di talune accise. 2001/51/CE del Consiglio, del 28 giugno 2001, che integra le disposizioni dell'articolo 26 della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985. 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi. 2001/64/CE del Consiglio, del 31 agosto 2001, che modifica la direttiva 66/401/CEE relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere e la direttiva 66/402/CEE relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali. 2001/78/CE della Commissione, del 13 settembre 2001, che modifica l'allegato IV della direttiva 93/36/CEE del Consiglio, gli allegati IV, V e VI della direttiva 93/37/CEE del Consiglio, gli allegati III e IV della direttiva 92/50/CEE del Consiglio, modificate dalla direttiva 97/52/CE, nonche' gli allegati da XII a XV, XVII e XVIII della direttiva 93/38/CEE del Consiglio, modificata dalla direttiva 98/4/CE (Direttiva sull'impiego di modelli di formulari nella pubblicazione degli avvisi di gare d'appalto pubbliche).
 
ALLEGATO B
(Articolo 1, commi 1 e 3) 93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro. 94/45/CE del Consiglio, del 22 settembre 1994, riguardante l'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie. 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento. 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti. 1999/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 giugno 1999, che istituisce un meccanismo di riconoscimento delle qualifiche per le attivita' professionali disciplinate dalle direttive di liberalizzazione e dalle direttive recanti misure transitorie e che completa il sistema generale di riconoscimento delle qualifiche. 1999/63/CE del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativa all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare concluso dall'Associazione armatori della Comunita' europea (ECSA) e dalla Federazione dei sindacati dei trasportatori dell'Unione europea (FST). 1999/64/CE della Commissione, del 23 giugno 1999, che modifica la direttiva 90/388/CEE al fine di garantire che le reti di telecomunicazioni e le reti televisive via cavo appartenenti ad un unico proprietario siano gestite da persone giuridiche distinte. 1999/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999, relativa alle prescrizioni minime per il miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori che possono essere esposti al rischio di atmosfere esplosive (quindicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE). 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonche' la relativa pubblicita'. 2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 maggio 2000, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilita' civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e che modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE del Consiglio (quarta direttiva assicurazione autoveicoli). 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della societa' dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno ("direttiva sul commercio elettronico"). 2000/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 2000, che modifica la direttiva 93/104/CE del Consiglio concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, al fine di comprendere i settori e le attivita' esclusi dalla suddetta direttiva. 2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. 2000/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2000, relativa ai prodotti di cacao e di cioccolato destinati all'alimentazione umana. 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parita' di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica. 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso. 2000/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico. 2000/75/CE del Consiglio, del 20 novembre 2000, che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini. 2000/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2000, recante modifica della direttiva 95/53/CE del Consiglio che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale. 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parita' di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro. 2000/79/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa all'attuazione dell'accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo nell'aviazione civile concluso da Association of European Airlines (AEA), European Transport Workers' Federation (ETF), European Cockpit Association (ECA), European Regions Airline Association (ERA) e International Air Carrier Association (IACA). 2001/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, che modifica la direttiva 91/440/CEE del Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie. 2001/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, che modifica la direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie. 2001/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, relativa alla ripartizione della capacita' di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza. 2001/15/CE della Commissione, del 15 febbraio 2001, sulle sostanze che possono essere aggiunte a scopi nutrizionali specifici ai prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare. 2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, relativa all'interoperabilita' del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale. 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio. 2001/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2001, che modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali e le direttive 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE e 93/16/CEE del Consiglio concernenti le professioni di infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica, architetto, farmacista e medico. 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti. 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella societa' dell'informazione. 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente. 2001/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, che modifica la direttiva 89/655/CEE del Consiglio relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro (seconda direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE). 2001/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2001, recante modificazione della direttiva 95/53/CE del Consiglio che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale e delle direttive 70/524/CEE, 96/25/CE e 1999/29/CE del Consiglio, relative all'alimentazione animale. 2001/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE e 86/635/CEE per quanto riguarda le regole di valutazione per i conti annuali e consolidati di taluni tipi di societa' nonche' di banche e di altre istituzioni finanziarie. 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricita'. 2001/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, relativa al diritto dell'autore di un'opera d'arte sulle successive vendite dell'originale. 2001/86/CE del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, che completa lo statuto della societa' europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori.
 
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