Gazzetta n. 72 del 26 marzo 2002 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 gennaio 2002
Rideterminazione delle risorse finanziarie da trasferire alle regioni e agli enti locali per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di salute umana e sanita' veterinaria.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche, recante "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modifiche, recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
Visto, in particolare, l'art. 10 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che prevede: "Con le modalita' previste dai rispettivi statuti si provvede a trasferire alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano, in quanto non siano gia' attribuite, le funzioni ed i compiti conferiti dal presente decreto legislativo alle regioni a statuto ordinario";
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 maggio 2000 di individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di salute umana e sanita' veterinaria;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 novembre 2000 recante criteri di riparto e riparto dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di salute umana e sanita' veterinaria;
Visto i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 dicembre 2000 di trasferimento dei beni, delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo n. 112/1998, a ciascuna regione e ai propri enti locali;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 agosto 2001, recante delega al Ministro per la funzione pubblica per il coordinamento delle attivita' inerenti l'attuazione del decreto legislativo n. 112 del 1998;
Visto l'accordo generale quadro sancito, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 del 1998, dalla Conferenza unificata in data 22 aprile 1999, come successivamente modificato ed integrato;
Considerato che gli indennizzi di cui alla legge n. 210, del 1992 ineriscono a spese obbligatorie per le quali si e' ritenuto necessario procedere alla riderminazione delle risorse finanziarie individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 maggio 2000, sulla base dei dati relativi alle pratiche per indennizzi di cui alla citata legge n. 210 del 1992;
Considerati i risultati dell'istruttoria, concordemente raggiunti in sede tecnica tra Governo, regioni ed enti locali in merito alla rideterminazione delle risorse in materia di salute umana e sanita' veterinaria;
Acquisito, in data 8 agosto 2001, il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano unificata, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con la Conferenza Stato, citta' e autonomie locali;
Sentita l'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
Acquisito, in data 29 novembre 2001, il parere delle commissioni riunite V e XII del Senato della Repubblica e in data 29 novembre 2001, il parere della commissione XII della Camera dei deputati;
Sentiti il Ministro della sanita', il Ministro della funzione pubblica, il Ministro per gli affari regionali, il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro dell'interno;
Decreta:
Art. 1.
Ambito operativo
1. Fermo restando quanto previsto dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 maggio 2000, del 13 novembre 2000 e del 22 dicembre 2000 citati in premessa, le risorse finanziarie per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo n. 112 del 1998 in materia di salute umana, sono integrate e trasferite ai sensi del successivo art. 2.
 
Art. 2.
Rideterminazione e rendicontazione delle risorse finanziarie
1. L'onere presunto, relativo alle risorse da corrispondere per gli arretrati dovuti sino al 21 febbraio 2001, agli aventi diritto agli indennizzi di cui alla legge n. 210/1992, unitamente alle risorse di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 febbraio 2001, e' stimato in L. 510.458.814.182.
2. Al fine di procedere al trasferimento delle ulteriori risorse, stimate necessarie per l'esercizio della funzione trasferita, gli enti titolari delle funzioni di cui alla legge n. 210 del 1992, sono tenuti a predisporre, entro e non oltre la data del 30 giugno 2002, apposita rendicontazione al Ministero dell'economia e delle finanze, secondo criteri e modalita' da definire in sede di Conferenza unificata.
3. Sulla base della rendicontazione di cui al precedente comma, il Ministero dell'economia e delle finanze, effettua l'eventuale conguaglio delle risorse da assegnare agli enti titolari e procede, d'intesa con le regioni, alla rideterminazione delle risorse finanziarie per l'esercizio della funzione di salute umana a regime. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sara' definita l'entita' delle risorse spettanti a ciascuna regione o ente locale.
 
Art. 3.
Contenzioso
1. Restano a carico dello Stato, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 maggio 2000, gli oneri a qualsiasi titolo derivanti dal contenzioso riferito a qualsiasi ricorso giurisdizionale concernenti le istanze di indennizzo trasmesse sino al 21 febbraio 2001 al Ministero della sanita', dalle aziende sanitarie locali.
 
Art. 4.
Disposizioni transitorie
1. Restano a carico dello Stato gli oneri finanziari relativi agli indennizzi iscritti a ruolo sino al 21 febbraio 2001, al cui pagamento continuano a provvedere i dipartimenti provinciali del Tesoro.
2. Restano, altresi', nella competenza dello Stato i benefici previsti della legge n. 210/1992, per gli indennizzi riconosciuti sino al 21 febbraio 2001, ad esclusione di quanto previsto dall'art. 2, comma 3, della legge n. 210/1992, relativamente al caso di decesso.
3. Alle occorrenti variazioni di bilancio si provvede con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze.
 
Art. 5.
Regioni a statuto speciale e province autonome
1. Le risorse destinate alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano, saranno trasferite alle stesse ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nei limiti e con le modalita' previste dai rispettivi statuti.
Roma, 8 gennaio 2002

p. Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
Frattini

Il presente atto non e' soggetto al "Visto" di controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
 
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