Gazzetta n. 72 del 26 marzo 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
DECRETO 15 marzo 2002
Fissazione dei termini di presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni di cui al Programma operativo nazionale (P.O.N.) "Sviluppo imprenditoriale locale", misura 2.1.b., Pacchetto integrato di agevolazioni (P.I.A.) - Formazione.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Visto il Programma operativo nazionale (P.O.N.) "Sviluppo imprenditoriale locale", approvato dalla Commissione della Unione europea con decisione C (2000) 2342 dell'8 agosto 2000, ed in particolare la Misura 2, Pacchetto integrato di agevolazioni - P.I.A., che ha previsto un nuovo sistema agevolativo che, utilizzando regimi di aiuto esistenti e nel rispetto dei relativi inquadramenti comunitari, unifica, integra e semplifica le procedure di accesso e di concessione delle agevolazioni;
Visto il complemento di programmazione del citato P.O.N., approvato dal comitato di sorveglianza del P.O.N. medesimo nella riunione del 10 luglio 2001, relativo alla seconda modalita' operativa della suddetta Misura 2, denominata P.I.A. Formazione, finalizzata alla concessione di agevolazioni finanziarie alle imprese che intendono realizzare un'iniziativa consistente in un programma di investimento agevolabile dalla legge n. 488/1992 del settore "industria", che preveda un considerevole incremento occupazionale, ed in un correlato programma di formazione ammissibile agli "incentivi alla formazione";
Vista la circolare n. 1167510 del 28 novembre 2001 del Ministero delle attivita' produttive, che ha fissato le modalita' di attuazione di tale specifica misura denominata PIA Formazione;
Visti i punti 1.2 e 1.3 della detta circolare con i quali si stabilisce che il sistema agevolativo P.I.A. Formazione e' applicato utilizzando i bandi della legge n. 488/1992, settore "industria" e che le relative risorse finanziarie disponibili per ciascun bando sono stabilite con decreto del Ministro delle attivita' produttive;
Visto il punto 12 della predetta circolare che prevede in prima applicazione particolari modalita' per l'accesso alle agevolazioni e, in particolare, il punto 12.3 - che rende disponibili per tale prima applicazione risorse cofinanziate FSE pari a venticinque milioni di euro per i programmi agevolati dalla legge n. 488/1992 con le graduatorie pubblicate nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 121 del 26 maggio 2001 e pari a otto milioni di euro per i programmi agevolati con le graduatorie relative al bando i cui termini di presentazione delle domande si sono chiusi il 30 giugno 2001 - ed il punto 12.5, che chiarisce che i termini e le modalita' di presentazione delle domande di agevolazione sono fissati con decreto del Ministro delle attivita' produttive;
Visto il proprio decreto del 6 novembre 2001, relativo ai termini del bando del 2002 del settore "industria" della legge n. 488/1992;
Considerato che il P.O.N. "Sviluppo imprenditoriale locale" ha complessivamente destinato alla Misura 2 Pacchetto integrato di agevolazioni risorse cofinanziate FESR pari a 571,6 milioni di euro e risorse cofinanziate FSE pari a 96,429 milioni di euro;
Decreta:
Articolo unico
1. I termini di presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni di cui alla Misura 2.1.b Pacchetto integrato di agevolazioni - P.I.A. Formazione di cui alle premesse, le cui modalita' applicative sono state stabilite con circolare n. 1167510 del 28 novembre 2001, sono i medesimi del bando attualmente in corso del settore "industria" del 2002 (quattordicesimo bando) della legge n. 488/1992, il cui termine finale sara' fissato con successivo decreto. Tali domande sono presentate alle banche concessionarie di cui alla circolare n. 900940 del 1 ottobre 2001.
2. I termini di presentazione delle domande per l'accesso ai soli incentivi alla formazione da parte delle imprese che hanno gia' beneficiato delle agevolazioni per un programma di investimenti fissi ai sensi della legge n. 488/1992, secondo quanto indicato al punto 12 della richiamata circolare n. 1167510 del 28 novembre 2001, relativo alla prima applicazione della predetta misura P.I.A. Formazione, sono fissati dal giorno della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e fino al trentesimo giorno successivo ovvero, limitatamente alle domande presentate entro il 30 giugno 2001 ed agevolate nel bando del 2001, e qualora successivo, fino al trentesimo giorno dalla pubblicazione delle relative graduatorie. Tali domande sono presentate alla medesima banca concessionaria presso la quale e' stata presentata la domanda gia' agevolata ai sensi della legge n. 488/1992.
3. Per le domande di cui al precedente comma 2, le banche concessionarie trasmettono al Ministero delle attivita' produttive le risultanze istruttorie entro i trenta giorni successivi al termine finale di cui allo stesso comma 2 ed entro i successivi trenta giorni il Ministero delle attivita' produttive provvede a individuare, tra le domande istruite positivamente dalle banche concessionarie, quelle a cui concedere, nel limite delle risorse disponibili, gli incentivi alla formazione, secondo l'ordine delle posizioni occupate dai relativi programmi agevolati ai sensi della legge n. 488/1992 nelle pertinenti graduatorie. Il Ministero pubblica nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana l'elenco delle domande agevolate, con l'indicazione dell'importo delle agevolazioni concesse, e contestualmente emana i relativi decreti di concessione. La prima quota di agevolazione e' resa disponibile presso la banca concessionaria il trentunesimo giorno successivo alla pubblicazione del detto elenco.
4. Per l'agevolazione delle domande di cui al comma 1, sono assegnati quaranta milioni di euro cofinanziati dal FSE per le spese di formazione e 225,1 milioni di euro cofinanziati dal FESR per i correlati investimenti ammissibili ai sensi della legge n. 488/1992. Per l'agevolazione delle domande di cui al comma 2, le risorse sono quelle indicate al punto 12.3 della richiamata circolare n. 1167510 del 28 novembre 2001.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 15 marzo 2002
Il Ministro: Marzano
 
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