Gazzetta n. 73 del 27 marzo 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
PROVVEDIMENTO 18 febbraio 2002
Iscrizione della denominazione "Ciliegia di Marostica" nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.

IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari
e la tutela del consumatore

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari;
Considerato che, con regolamento (CE) n. 245/2002 della Commissione dell'8 febbraio 2002, la denominazione "Ciliegia di Marostica" riferita ai prodotti ortofrutticoli, e' iscritta quale Indicazione geografica protetta nel registro delle denominazioni di origine protette (D.O.P.) e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.) previsto dall'art. 6, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2081/92;
Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il disciplinare di produzione e la scheda riepilogativa della Indicazione geografica protetta "Ciliegia di Marostica", affinche' le disposizioni contenute nei predetti documenti siano accessibili per informazione erga omnes sul territorio italiano;
Provvede alla pubblicazione degli allegati disciplinare di produzione e scheda riepilogativa della Indicazione geografica protetta "Ciliegia di Marostica", registrata in sede comunitaria con regolamento (CE) n. 245/2002 dell'8 febbraio 2002.
I produttori che intendono porre in commercio la denominazione "Ciliegia di Marostica" possono utilizzare, in sede di presentazione e designazione del prodotto, la menzione "Indicazione geografica protetta" solo sulle produzioni conformi al regolamento (CEE) n. 2081/92 e sono tenuti al rispetto di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.
Roma, 18 febbraio 2002
Il direttore generale: Ambrosio
 
Allegato
REGOLAMENTO CEE n. 2081/1992 DEL CONSIGLIO
Domanda di registrazione: Art. 5
D.O.P. ( ) I.G.P. (X)
Numero nazionale del fascicolo 7/2000 .

1. Servizio competente dello Stato membro:
Nome: Ministero delle politiche agricole e forestali;
Indirizzo: via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma;
Recapito telefonico: 06/4819968 - Fax 06/42013126;
e-mail: qualita@politiche agricole.it 2. Associazione richiedente:
2.1 Nome: Consorzio cooperativo ortofrutticolo di Mason Vicentino S.c. a r.l.;
2.2 Indirizzo: via Guglielmo Marconi, 63 - 36064 Mason Vicentino (Vicenza);
2.3 Composizione: produttori/trasformatori (X) altro ( ). 3. Tipo di prodotto: Ciliegia.
Classe 1.6 Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati. 4. Descrizione del disciplinare: (riepilogo delle condizioni di cui all'art. 4, paragr. 2):
4.1 Nome: Ciliegia di Marostica;
4.2 Descrizione: Frutto ottenuto dalla coltivazione delle seguenti varieta' di Prunus avium L.:
a) precocissime "Sandra" e "Francese", quest'ultima ascrivibile alla varieta' Bigareaux, Moreaux e Burlat;
b) medio precoce: "Roana" e il durone precoce "Romana";
c) tardive duracine: "Milanese", "Durone Rosso" (Ferrovia Simile) e "Bella Italia";
d) "Sandra Tardiva";
ed inoltre le varieta' "Van", "Giorgia", "Ferrovia", "Durone Nero I", "Durone Nero II", "Mora di Cazzano", "Ulster".
4.3 Zona geografica: La zona di produzione della "Ciliegia di Marostica", delimitata in apposita cartografia, comprende i territori di nove comuni in provincia di Vicenza. L'area interessata copre una superficie agricola di circa 10.000 ha, dei quali circa 8.000 sono superfici agricole utilizzate. La parte nord del territorio si estende su un territorio collinare con altitudine sul mare compresa fra i 1.100 e 1.400 metri circa.
La parte sud comprende terreni di alta pianura con altitudine prevalente compresa fra i 90 e 1.100 metri circa sul livello del mare.
4.4 Prova dell'origine: La coltivazione delle ciliegie di Marostica sembra avere origini molto antiche e legate alla vicenda storica della "partita a scacchi". Nell'anno 1454 Taddeo Parisio, castellano e governatore della "terra e castello nobile di Marostica", a seguito della richiesta in moglie di sua figlia da parte di due cavalieri, decise, per evitare duelli, di darla in sposa a chi dei due avesse battuto l'altro a una partita a scacchi vivente.
Cosi' fu disputata la partita e il vincitore ebbe in sposa la figlia, il perdente la sorella del governatore. Il giorno delle nozze di sua figlia e della sorella, Taddeo Parisio ordino' che si mettessero a dimora in tutto il territorio delle piante di ciliegie a ricordo del fausto evento.
Nel corso della "Mostra regionale delle ciliegie", che si tiene annualmente nella zona di produzione verso la fine di maggio, si ricorda questo evento con l'elezione delle giovani che vestiranno i panni delle due promesse spose durante la rappresentazione della vicenda storica. La rintracciabilita' del prodotto e' garantito dal fatto che i produttori delle "Ciliegie di Marostica" che intendono porre in commercio le ciliegie con l'Indicazione Geografica Protetta, devono iscrivere gli impianti in un apposito elenco e sono tenuti a comunicare annualmente all'Organismo di controllo sia la data indicativa d'inizio raccolta che la denuncia finale di produzione. Anche i confezionatori sono tenuti alla presentazione di analoga denuncia.
4.5 Metodo di ottenimento: Per produrre le "Ciliegie di Marostica", al momento dell'impianto, deve essere effettuata almeno la lavorazione localizzata "a buche", con dimensioni minime di metri 1,0 \times 1,0 \times 1,0 e le analisi chimico-fisiche del terreno allo scopo di predeterminare la necessita' e le quantita' di eventuali concimazioni di fondo. Sono ammessi sia l'impiego di astoni innestati su Prunus Avium che l'innesto a dimora del selvatico.
I sesti d'impianto non dovranno essere inferiori a metri 4 \times
4. La difesa fitosanitaria deve essere attuata secondo i criteri della difesa integrata. La raccolta delle ciliegie deve essere effettuata a mano, disponendo il prodotto in contenitori con pareti rigide.
4.6 Legame: La zona di produzione delle "Ciliegie di Marostica" e' da diverso tempo indicata quale territorio vocato alla cerasicoltura e diversi autori nel tempo hanno sottolineato la qualita' delle ciliegie raccolte nella zona di Marostica.
L'esistenza di un mercato delle ciliegie nella zona di Marostica, risalente fin dal 1882, conferma la tradizionale vocazionalita' di tale territorio per la coltura del ciliegio.
Nella zona di Marostica esiste una "Strada delle ciliegie" che ha inizio fuori Bassano e per via piano inizialmente e poi per colli e vallette collega i paesi interessati dalla produzione delle ciliegie.
4.7 Struttura di controllo:
Nome: C.S.Q.A.;
Indirizzo: via San Gaetano, 74, Thiene (Vicenza);
4.8 Etichettatura: Le "Ciliegie di Marostica" sono confezionate, per l'immissione al consumo, in appositi contenitori con una capacita' della minima unita' commerciabile pari al massimo di 10 kg di prodotto.
Il contenuto di ogni imballaggio deve essere omogeneo e comprendere esclusivamente ciliegie di uguale varieta' e qualita'.
All'esterno di ogni imballaggio devono essere apposte con indicazione diretta o con apposite etichette l'indicazione "Ciliegie di Marostica - I.G.P.". Deve essere inserito, inoltre, il logo raffigurante una ciliegia sovrapposta ad una torre medioevale che rappresenta un pezzo della scacchiera della partita a scacchi. La descrizione ed il logo sono riportati nell'allegato.
4.9 Condizioni nazionali:
N. CE ............;
Data di ricevimento del fascicolo integrale ....

Allegato alla scheda riepilogativa

Il logo della "Ciliegia di Marostica" raffigura una ciliegia di colore rosso pantone 0 32C con peduncolo, di colore verde pantone 361 C, con foglia di colore grigio pantone 404 C, sovrapposta ad una torre medioevale che rappresenta un pezzo della scacchiera della partita a scacchi, di colore grigio pantone 404 C, su sfondo bianco e con ai margini riportata la scritta "Ciliegie di Marostica - Ciliegie I.G.P.", carattere serie elvetica, di colore rosso pantone 0 32 C; la dimensione dei disegni f.to cm 9 x 7 e cm 3 x 4 del logo, la grandezza di caratteri per le etichette grandi 28/29 punti, per le etichette piccole 11/12 punti, per le dimensioni il logo apposto sulle confezioni dovra' rispettare il rapporto altezza/base pari a 1,2.

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Allegato

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE
DELL'INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA
"Ciliegia di Marostica"

Art. 1.
Denominazione
L'indicazione geografica protetta "Ciliegia di Marostica" e' riservata ai frutti di ciliegia che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal regolamento CEE n. 2081/92 e indicati nel presente disciplinare di produzione.
Art. 2.
Piattaforma varietale
La denominazione "Ciliegia di Marostica" designa i frutti ottenuti dalla coltivazione delle seguenti varieta':
a) precocissime "Sandra" e "Francese", quest'ultima ascrivibile alle varieta' Bigareaux, Moreaux e Burlat;
b) medio precoce "Roana" e il durone precoce "Romana";
c) tardive duracine: "Milanese", "Durone Rosso" (Ferrovia simile) e "Bella Italia";
d) "Sandra Tardiva";
ed inoltre le varieta' "Van"; "Giorgia"; "Ferrovia"; "Durone Nero I"; "Durone Nero II"; "Mora di Cazzano"; "Ulster".
Art. 3.
Zona di produzione
La zona di produzione della "Ciliegia di Marostica" comprende i territori dei seguenti comuni in provincia di Vicenza: Salcedo, Fara Vicentino, Breganze, Mason, Molvena, Pianezze, Marostica, Bassano, limitatamente al territorio che si estende alla destra idrografica del fiume Brenta ed infine la parte del territorio del comune di Schiavon cosi' delimitata: a est della statale per Vicenza la porzione a nord di via Olmi fino all'altezza di via Vegra; ad ovest della statale per Vicenza la porzione a nord di via Roncaglia Vecchia.
Art. 4.
Ambiente di coltivazione e tecnica colturale
L'ambiente di coltivazione e la tecnica colturale per la produzione della "Ciliegia di Marostica" sono le seguenti:
terreni: i terreni dovranno essere ubicati nella zona di produzione di cui al precedente art. 3 con esclusione di quelli pianeggianti non drenati;
preparazione del terreno: la preparazione dei terreni per l'impianto dovra' essere eseguita con idonea lavorazione della superficie interessata. Nei terreni di collina e' obbligatoria almeno l'esecuzione di una lavorazione localizzata a "buche", con dimensioni minime delle stesse di metri 1,0 \times 1,0 \times 1,0. E' obbligatoria l'effettuazione di analisi chimico fisiche del terreno oggetto d'impianto da eseguirsi secondo i metodi ufficiali di analisi chimica del suolo allo scopo di predeterminare la necessita' e la quantita' di eventuali concimazioni di fondo;
impianto: viene ammesso esclusivamente l'impiego di astoni innestati su Prunus Avium. E' ammesso l'uso sia di astoni innestati con le varieta' di cui al precedente art. 2 e l'innesto a dimora del selvatico con le varieta' medesime;
forma di allevamento: sono ammesse tutte le forme di allevamento, sia in volume che in parete. Per le forme in volume la chioma dovra' assumere una forma mono/poli conica o tronco/conica, con base/i all'estremita' inferiore. Gli impianti dovranno in ogni caso rispondere ai seguenti altri requisiti:
le chiome di alberi contigui dovranno essere tra loro separate, ovvero senza presenza di intersecamenti tra rami delle stesse;
assenza di seccumi interni alle chiome;
densita' e distribuzione delle ramificazioni dovranno essere tali da garantire illuminazione e arieggiamento di tutta la chioma degli alberi.
Per i nuovi impianti, i sesti non dovranno essere inferiori alle seguenti ampiezze minime: metri 4.00 sul filare e metri 4.00 tra i filari;
consociazione varietale: la distribuzione delle varieta' nell'impianto dovra' essere rapportata all'epoca di fioritura e di maturazione delle stesse, predisponendo i nuovi impianti per blocchi varietali omogenei per epoca di fioritura e maturazione delle varieta' comprese in uno stesso blocco varietale o di consociazione varietale;
difesa fitosanitaria: allo scopo di salvaguardare e tutelare il patrimonio apistico locale:
sono rigorosamente vietati gli interventi antiparassitari durante la fase della fioritura;
prima dell'esecuzione di eventuali interventi dovra' essere eseguita la trinciatura dell'erba oppure lo sfalcio e la raccolta della stessa. La difesa fitosanitaria dovra' comunque essere attuata secondo i criteri della difesa integrata.
Per il preventivo contenimento del rischio di infezioni di Monilia sui fiori, e' obbligatoria la potatura di arieggiamento delle chiome e l'eliminazione dagli alberi delle eventuali produzioni non raccolte;
raccolta e condizionamento: la raccolta delle ciliegie deve essere effettuata a mano, disponendo il prodotto in contenitori con pareti rigide. Gia' in azienda agricola le ciliegie devono essere sottoposte a cernita per eliminare i frutti di scarto e con pezzatura insufficiente.
Fino al momento della consegna per la commercializzazione i frutti devono comunque essere mantenuti in luoghi freschi e ombreggiati per evitare perdite di qualita' e conservabilita'.
Qualora non venisse effettuata una commercializzazione della produzione nell'arco delle 48 ore i frutti dovranno essere sottoposti a raffreddamento anche con la tecnica dell'idrocooling.
Art. 5.
Controlli
Gli impianti idonei alla produzione della I.G.P. "Ciliegia di Marostica" sono iscritti in un apposito elenco attivato, tenuto ed aggiornato dall'organismo di controllo di cui all'art. 10, comma 2, del regolamento (CEE) n. 2081/92.
Il produttore o l'organismo associativo deve comunicare all'Organismo di controllo la data indicativa d'inizio raccolta dieci giorni prima che avvenga la stessa.
Entro trenta giorni dalla data di fine raccolta, il produttore deve presentare all'Organismo di controllo una denuncia finale di produzione annuale.
Analogamente, alla fine del periodo di commercializzazione il confezionatore deve presentare all'Organismo di controllo una denuncia finale.
Art. 6.
Caratteristiche del prodotto
Caratteristiche qualitative: le caratteristiche qualitative del prodotto devono essere, tranne che per il calibro, quelle corrispondenti alla categoria "I" (prima) stabilite dalle norme comunitarie di commercializzazione.
Calibrazione: la calibrazione e' determinata dal diametro massimo della sezione normale all'asse del frutto. Le ciliegie devono avere un calibro minimo di 20 mm.
Colorazione: la colorazione dei frutti commerciabili dovra' in linea generale essere:
rosso fuoco/rosso scuro per le ciliegie appartenenti alle seguenti varieta': Francese, Sandra, Durone rosso, Milanese, Ferrovia, Mora di Cazzano, Romana;
rosso scuro per le altre varieta'.
Tolleranze: e' consentita una tolleranza nella calibrazione e colorazione del 10% in numero o in peso di ciliegie non rispondenti alle caratteristiche sopra indicate.
Art. 7.
Confezionamento Disposizioni generali relative alla presentazione.
Per essere ammesse al consumo le ciliegie dovranno essere confezionate in apposito contenitore (di legno, plastica, cartone o altro materiale idoneo) con una capacita' della minima unita' commercializzabile pari al massimo a 10 kg di prodotto. Omogeneita'.
Il contenuto di ogni imballaggio deve essere omogeneo e comprendere esclusivamente ciliegie di uguale varieta' e qualita'. La grandezza dei frutti deve essere omogenea. Inoltre le ciliegie devono presentare colorazione e maturazione uniformi.
La parte visibile del contenuto dell'imballaggio deve essere rappresentativa dell'insieme. Condizionamento.
I materiali utilizzati all'interno dell'imballaggio devono essere nuovi, puliti e di sostanze che non possano provocare alterazioni esterne o interne dei prodotti. L'impiego di materiali e in particolare di carte o marchi recanti indicazioni commerciali deve essere effettuato solo con stampa o etichettatura realizzate con inchiostro o colla non tossici.
Gli imballaggi devono essere privi di qualsiasi corpo estraneo.
All'esterno di ogni imballaggio devono essere apposte con indicazione diretta o con apposita etichetta le seguenti indicazioni: CILIEGIA DI MAROSTICA - I.G.P. Inoltre, nello stesso campo visivo, devono essere indicati gli estremi atti ad individuare:
nome, ragione sociale ed indirizzo del confezionatore;
data di confezionamento.
Deve essere inoltre inserito il logo sotto riportato e raffigurante una ciliegia di colore rosso pantone 032 C con peduncolo, di colore verde pantone 361 C, con foglia di colore grigio pantone 404 C, sovrapposta ad una torre medioevale che rappresenta un pezzo della scacchiera della partita a scacchi, di colore grigio pantone 404 C, su sfondo bianco e con ai margini riportata la scritta "CILIEGIA DI MAROSTICA CILIEGIA I.G.P.", carattere serie Elvetica, di colore rosso Pantone 032 C; la dimensione dei disegni f.to cm 9 x 7 e cm 3 x 4 del logo, la grandezza dei caratteri per le etichette grandi 28/29 punti, per le etichette piccoli 11/12 punti, per le dimensioni il logo apposto sulle confezioni dovra' rispettare il rapporto altezza/base pari a 1,2.

----> vedere Logo a pag. 32 della G.U. <----
 
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