Gazzetta n. 73 del 27 marzo 2002 (vai al sommario)
AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
COMUNICATO
Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al biennio economico 2000-2001 del personale non dirigente del CONI

In data 7 marzo 2002, alle ore 17 ha avuto luogo l'incontro per la definizione del CCNL in oggetto tra: ARAN nella persona del Dott. Antonio Guida, componente del Comitato Direttivo, per delega del Presidente, Avv. Guido Fantoni

e le seguenti organizzazioni e confederazioni sindacali
Organizzazioni Sindacali Confederazioni Sindacali
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CGIL/FP CGIL
CISL/FPS CISL
UIL/PA UIL
CONFSAL/UGL UGL
CISAL/SNALCO CISAL
RDB PI RDB CUB

Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto l'allegato CCNL per il personale non dirigente del CONI, biennio economico 2000-2001.
Art. 1.
Campo di applicazione
1. Il presente CCNL, relativo al biennio economico 2000-2001, si applica al personale ed ai professionisti dipendenti del CONI destinatari del CCNL stipulato il 15 maggio 2001.
 
Art. 2.
Aumenti dello stipendio tabellare
1. Gli stipendi tabellari derivanti dall'applicazione dell'art. 65 del CCNL del 15 maggio 2001, corrispondenti alle posizioni economiche rivestite nell'ambito del sistema di classificazione, sono incrementati con le decorrenze e negli importi lordi mensili, per tredici mensilita', indicati nella allegata tabella 1.
2. Gli importi annui degli stipendi tabellari, risultanti dalla applicazione del comma 1, sono rideterminati alle scadenze e nelle misure stabilite dalla allegata tabella 2.
3. Gli stipendi tabellari dei professionisti dipendenti di cui all'art. 82 del CCNL del 15 maggio 2001, sono incrementati con le decorrenze e negli importi lordi mensili, per tredici mensilita', indicati nella allegata tabella 3.
4. Gli importi annui degli stipendi tabellari dei professionisti dipendenti risultanti dalla applicazione del comma 3, sono rideterminati alle scadenze e nelle misure stabilite dalla allegata tabella 4.
5. Gli incrementi retributivi di cui ai commi 1 e 3 sono corrisposti al netto delle indennita' di vacanza contrattuale gia' percepite con le modalita' e nelle misure stabilite dall'art. 1, comma 4, del CCNL del 19 novembre 1996.
 
Art. 3.
Effetti dei nuovi stipendi
1. Le misure degli stipendi tabellari, risultanti dalla applicazione dell'art. 2, sono utili ai fini della tredicesima mensilita', dei trattamenti di previdenza e di quiescenza, dell'equo indennizzo e sono assunte a base ai fini delle ritenute previdenziali e assistenziali e relativi contributi, nonche' della determinazione della misura dei contributi di riscatto.
2. I benefici economici risultanti dalla applicazione dell'art. 2 sono computati ai fini previdenziali, secondo gli ordinamenti vigenti, alle scadenze e negli importi previsti dal medesimo articolo, nei confronti del personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza economica del presente contratto; agli effetti del trattamento di fine servizio, della indennita' sostitutiva del preavviso, nonche' di quella prevista dall'art. 2122 del codice civile, si considerano solo gli aumenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
 
Art. 4. Integrazione delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse
umane e per la produttivita'
1. Nel periodo luglio-dicembre 2000, le risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttivita' di cui all'art. 67 del CCNL del 15 maggio 2001 sono incrementate di un importo pari allo 0,17% del monte salari dell'anno 1999, esclusa la quota relativa alla dirigenza ed ai professionisti dipendenti.
2. A valere dal 2001, la percentuale di incremento di cui al comma 1 e' rideterminata nella misura dello 0,31%.
3. Il CONI, nel rispetto dei limiti del proprio bilancio e in presenza di condizioni organizzative e gestionali che consentano i controlli interni e la valutazione dei risultati secondo i principi generali di cui al decreto legislativo n. 286/1999, puo' destinare risorse aggiuntive al finanziamento dei trattamenti accessori correlati agli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicita' per un importo non superiore al 1,5% del monte salari dell'anno 1999 del personale esclusa la quota relativa alla dirigenza e ai professionisti dipendenti.
4. L'importo annuo della retribuzione individuale di anzianita' di cui all'art. 67, comma 1, lettera k), del CCNL del 15 maggio 2001 ricomprende anche le eventuali maggiorazioni e la quota di tredicesima mensilita'.
5. Dalla data di utilizzo delle risorse di cui all'art. 67 del CCNL del 15 maggio 2001 per il finanziamento delle progressioni economiche orizzontali, le disponibilita' dello stesso art. 67 sono ridotte delle somme corrispondenti le quali sono nuovamente utilizzabili per le finalita' di cui all'art. 68 dello stesso CCNL del 15 maggio 2001 dalla data di cessazione dal servizio a qualsiasi titolo o di passaggio di categoria dei dipendenti che ne hanno usufruito.
 
Art. 5.
Istituzione e disciplina dell'indennita' di amministrazione
1. A valere dall'anno 2001 e' istituita l'indennita' di amministrazione per il personale delle categorie A, B, C e per il personale di cui all'art. 44 del CCNL del 19 novembre 1996.
2. A decorrere dal 1 gennaio 2001, gli importi mensili lordi per dodici mensilita' dell'indennita' di cui al comma 1 sono stabiliti, per ciascuna categoria e per il personale di cui all'art. 44 del CCNL del 19 novembre 1996, nelle misure di cui all'allegata tabella 5.
3. Il finanziamento dell'indennita' di amministrazione avviene attraverso le risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 67 del CCNL del 15 maggio 2001, come integrate dall'art. 4 del presente contratto.
4. L'indennita' di amministrazione viene corrisposta, di norma, nelle medesime fattispecie in cui viene erogato lo stipendio tabellare e ne segue le discipline che prevedono riduzioni o sospensioni.
5. A seguito della istituzione della indennita' di amministrazione di cui al presente articolo, al personale della categoria C cui sia conferito uno degli incarichi di posizione organizzativa di cui all'art. 54 del CCNL stipulato il 15 maggio 2001, compete, a titolo di indennita' di posizione, la differenza tra il valore economico dell'incarico conferito ed il valore in godimento dell'indennita' di amministrazione.
 
Art. 6. Integrazione del fondo per la retribuzione accessoria dei
professionisti dipendenti
1. Nel periodo luglio-dicembre 2000, le risorse del fondo per il salario accessorio dei professionisti dipendenti di cui all'art. 84 del CCNL del 15 maggio 2001 sono incrementate di un importo pari allo 0,52% del monte salari dell'anno 1999 degli stessi professionisti dipendenti.
2. A valere dal 2001, la percentuale di incremento di cui al comma 1 e' rideterminata nella misura dello 0,97%.
3. Il CONI, nel rispetto dei limiti del proprio bilancio e in presenza di condizioni organizzative e gestionali che consentano i controlli interni e la valutazione dei risultati dei professionisti secondo i principi generali di cui al decreto legislativo n. 286/1999, puo' destinare risorse aggiuntive al finanziamento dei trattamenti accessori correlati agli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicita' per un importo non superiore al 1,5% del monte salari dell'anno 1999 dei professionisti dipendenti.
 
Art. 7. Indennita' attribuite al personale con qualifica ad personam di
ispettore generale e direttore di divisione
1. La lettera c), comma 2, art. 68 del CCNL stipulato il 15 maggio 2001 e' sostituita come segue: "c) corrispondere l'indennita' di cui all'art. 44, comma 7, del CCNL del 19 novembre 1996".
2. I valori dell'indennita' di cui all'art. 68, comma 2, lettera c), del CCNL stipulato il 15 maggio 2001, attribuita al personale con qualifica ad personam di ispettore generale e direttore di divisione, sono compresi tra un minimo di Euro 165,27 (pari a L. 320.000) ed un massimo di Euro 216,91 (pari a L. 420.000) mensili lorde per dodici mensilita'. Gli stessi valori sono quantificati in relazione alla rilevanza delle funzioni affidate, secondo criteri definiti in sede di contrattazione integrativa.
3. E' abrogato l'art. 85, comma 1 del CCNL stipulato il 15 maggio 2001. Conseguentemente, il riferimento al predetto comma di cui all'art. 54, comma 4, del CCNL stipulato il 15 maggio 2001 e' da intendersi al successivo comma 4 del presente CCNL.
4. Sono confermate le funzioni attribuite al personale con qualifica ad personam di ispettore generale e direttore di divisione, di cui all'art. 44 del CCNL 19 novembre 1996. Al predetto personale, ove siano conferiti gli incarichi di posizione organizzativa di cui all'art. 54 del CCNL stipulato il 15 maggio 2001, compete l'eventuale differenza tra l'indennita' di posizione correlata all'incarico conferito ed il valore complessivamente in godimento dell'indennita' di funzione di cui all'art. 68, comma 2, lettera c), dello stesso CCNL e dell'indennita' di amministrazione di cui all'art. 5 del presente contratto. Tale differenza viene corrisposta ad integrazione della indennita' di funzione.
 
Tabelle

----> vedere tabelle da pag. 78 a pag. 79 della G.U. <----

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1
Le parti ritengono necessario che il CONI adotti, con proprio provvedimento e sentite le organizzazioni sindacali interessate, il codice di condotta relativo ai provvedimenti da assumere nella lotta contro le molestie sessuali nei luoghi di lavoro, come previsto dalla raccomandazione della Commissione europea del 27 novembre 1991, n. 93/131/CEE. Il testo tipo sara' portato a conoscenza del CONI a cura dell'Aran.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2
Le parti concordano nel rinviare ad apposita sequenza contrattuale la definizione della base di calcolo del TFR in correlazione con la disciplina contrattuale relativa alla previdenza complementare, tenendo conto di analoghe soluzioni che saranno adottate nel comparto degli enti pubblici non economici.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 3
Le parti si impegnano a verificare i risultati dell'applicazione del nuovo sistema di calcolo delle indennita' di turno di cui all'art. 42 del CCNL stipulato il 15 maggio 2001 e a riconsiderarne alcuni aspetti, in relazione alle esigenze emerse a seguito di tale verifica.
DICHIARAZIONE A VERBALE n. 1
La scrivente organizzazione sindacale fa presente che la sigla confederale di riferimento indicata in premessa "U.G.L." e' superata, poiche' dal 1999 in via sostanziale e dal 2000 in via formale aderisce alla Confederazione CONF.S.A.L.
Federazione Autonoma CONF.S.A.L. U.G.L. Il segretario responsabile
DICHIARAZIONE A VERBALE n. 2
In merito al presente accordo, relativo al secondo biennio economico 2000/2001, questa organizzazione sindacale all'atto della sottoscrizione definitiva riconferma il contenuto della precedente dichiarazione a verbale allegata al contratto, riguardante il quadriennio normativo 1998-2001 ed il primo biennio economico 1998/1999.
Tale posizione discende dal giudizio negativo sull'accordo espresso ripetutamente nel corso della trattativa, pur prendendo in considerazione di apporre la firma esclusivamente per avere l'opportunita' di tutelare i lavoratori rappresentati al tavolo negoziale per il contratto integrativo CONI.
Roma, 7 marzo 2002
CISAL FIALP
p. La segreteria generale
Il segretario nazionale

NOTA A VERBALE n. 3
La RdB Andico, in coerenza con quanto gia' espresso in occasione della stipula del CCNL relativo al quadriennio normativo 1998/2001 e al biennio economico 1998/1999 del personale del CONI, e richiamandosi al contenuto della nota a verbale presentata in quell'occasione, ribadisce il proprio formale dissenso sui contenuti dell'accordo relativo al secondo biennio economico 2000/2001, non sottoscrivendolo.
Per quanto riguarda il merito la RdB Andico fa rilevare che:
1. Gli aumenti sulla retribuzione tabellare sono assolutamente insufficienti e non tengono nemmeno conto del differenziale tra inflazione programmata e inflazione reale come avrebbe dovuto essere in base agli accordi di luglio 1993;
2. Gli aumenti della retribuzione tabellare hanno decorrenza da luglio 2000 e non gia' da gennaio;
3. Gli aumenti sul salario accessorio hanno carattere di incertezza in quanto legati ad eventi non quantificabili, quali ad esempio, gli eventuali pensionamenti;
4. La "indennita' di amministrazione" introdotta con l'art. 5 dell'ipotesi di accordo, nonostante quanto dichiarato dal Comitato di settore alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 5 aprile 2001, oltre a non essere stata rivalutata del medesimo tasso di inflazione applicato al resto del fondo unico di amministrazione non e' stata nemmeno inserita tra le voci che compongono la base di calcolo del trattamento di fine rapporto;
5. La stessa indennita' di amministrazione, in presenza di incarichi di posizione organizzativa del personale di categoria C, sara' detratta dagli emolumenti spettanti per tali incarichi rendendola particolarmente onerosa sotto il profilo dell'assunzione di responsabilita' per il dipendente e scarsamente remunerativa sotto il profilo economico.
In questo quadro l'RdB Andico conferma il proprio giudizio complessivamente negativo non sottoscrivendo l'articolato.
Roma, 7 marzo 2002 Rdb Andico
Rdb CUB
 
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