Gazzetta n. 73 del 27 marzo 2002 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 8 marzo 2002 |
Individuazione di nuove aree territoriali omogenee per il comparto manifatturiero della lavorazione e trasformazione del vetro |
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IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi; Visto l'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, che prevede, da parte degli uffici del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze, l'elaborazione di appositi studi di settore in relazione ai vari settori economici; Visto l'articolo 3, comma 121, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in base al quale i soggetti che hanno dichiarato ricavi derivanti dall'esercizio di attivita' di impresa di cui all'articolo 53, comma 1, ad esclusione di quelli indicati alla lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o compensi derivanti dall'esercizio di arti e professioni di ammontare non superiore a lire dieci miliardi, pari a euro 5.164.569, sono tenuti a fornire all'Amministrazione finanziaria i dati contabili ed extracontabili necessari per l'elaborazione degli studi di settore; Visto i propri decreti concernenti l'approvazione degli studi di settore relativi ad attivita' imprenditoriali nel settore delle manifatture, dei servizi, del commercio e ad attivita' professionali; Visto i propri decreti 30 marzo 1999, 3 febbraio 2000, 26 febbraio 2000 e 20 marzo 2001 concernenti l'individuazione delle aree territoriali omogenee in relazione alle quali differenziare le modalita' di applicazione degli studi di settore; Visto l'articolo 1, della legge della regione Lazio 5 ottobre 1999, n. 25, concernente l'istituzione nella provincia di Roma del comune di Fonte Nuova per distacco delle frazioni di Tor Lupara di Mentana e di Santa Lucia di Mentana (provincia di Roma) e della frazione di Tor Lupara di Guidonia Montecelio per distacco dal comune di Guidonia Montecelio (provincia di Roma); Visto l'articolo 1, della legge della regione Lombardia 23 novembre 2001, n.21 concernente l'istituzione nella provincia di Milano del comune di Baranzate per distacco della frazione di Baranzate dal comune di Bollate (provincia di Milano); Visto l'articolo 10, della legge 8 maggio 1998, n. 146, che individua le modalita' di utilizzazione degli studi di settore in sede di accertamento nonche' le cause di esclusione degli stessi; Considerata la necessita' di individuare le peculiarita' determinate dal luogo di svolgimento di talune attivita' economiche; Visto il proprio decreto 10 novembre 1998, che ha istituito la Commissione di esperti prevista dall'articolo 10, comma 7, della legge n. 146 del 1998, integrata e modificata dal decreto ministeriale 24 ottobre 2000; Visto l'articolo 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300, che ha trasferito le funzioni dei Ministeri del bilancio, del tesoro e della programmazione economica e delle finanze al Ministero dell'economia e delle finanze; Visto l'articolo 57 del medesimo decreto legislativo n.300 del 1999 che ha istituito le Agenzie fiscali;
DECRETA:
Art. 1 (Individuazione di nuove aree territoriali)
1. Sono individuate nuove aree territoriali omogenee, per il comparto manifatturiero della lavorazione e trasformazione del vetro, in relazione alle quali differenziare le modalita' di applicazione degli studi di settore al fine di tenere conto del luogo in cui l'impresa svolge l'attivita' economica. La metodologia seguita per individuare le predette nuove aree territoriali omogenee e' indicata nell'allegato 1. 2. Nei decreti di approvazione degli studi di settore sono indicate le modalita' con cui effettuare le predette differenziazioni. |
| Art. 2 (Aggiornamento delle aree territoriali)
1. Le aree territoriali omogenee individuate nell'articolo 1, comma 1, del decreto ministeriale 30 marzo 1999, nell'articolo 2, comma 1, del decreto ministeriale 3 febbraio 2000, nell'articolo 1, comma 1, del decreto ministeriale 26 febbraio 2000, e nell'articolo 1, comma 1, del decreto ministeriale 20 marzo 2001, sono modificate al fine di tenere conto dell'istituzione dei comuni di Fonte Nuova e di Baranzate. I gruppi di appartenenza dei nuovi comuni sono riportati nell'allegato 2. Le predette modifiche si applicano a decorrere dal periodo d'imposta che inizia successivamente al 31 dicembre 2000.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 8 marzo 2002 Il Ministro: TREMONTI |
| Allegati
----> vedere allegati da pag. 243 a pag. 254 del S.O. <---- |
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