Gazzetta n. 75 del 29 marzo 2002 (vai al sommario)
ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA
DIRETTIVA 15 novembre 2001
Disposizioni per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici di statistica delle comunita' montane ed isolane o di arcipelago. (Direttiva n. 8).

IL COMITATO
DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO
DELL'INFORMAZIONE STATISTICA

Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322;
Visto l'art. 27 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che configura le comunita' montane come enti locali costituiti per l'esercizio di funzioni proprie, di funzioni conferite e per l'esercizio associato di funzioni comunali;
Visto l'art. 11 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, che affida alle comunita' montane il compito di promuovere l'esercizio associato di funzioni e servizi comunali, anche attraverso la costituzione di strutture tecnico-amministrative di supporto alle attivita' istituzionali dei comuni;
Visto l'art. 29 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che estende la disciplina delle comunita' montane alle comunita' isolane o di arcipelago;
Visti gli articoli 14 e 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che attribuiscono al sindaco, quale ufficiale del Governo, l'esercizio delle funzioni inerenti la gestione del servizio di statistica;
Acquisito, in data 6 settembre 2001, il parere della Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali;
Ritenuto di dover disciplinare gli aspetti specifici dell'attivita' e delle funzioni degli uffici di statistica delle comunita' montane ed isolane o di arcipelago, ad integrazione delle disposizioni di carattere generale emanate con la direttiva n. 1 del 15 ottobre 1991, concernente "Disposizioni per gli uffici di statistica del Sistema statistico nazionale, di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 322/1989, loro organizzazione e loro eventuale riorganizzazione;

A d o t t a

la seguente direttiva:
Art. 1.
Organizzazione
1. L'ufficio di statistica delle comunita' montane ed isolane o di arcipelago ha autonomia funzionale nello svolgimento dell'attivita' statistica. A tal fine, l'ente provvede alla costituzione dell'ufficio come struttura dipendente dal presidente della comunita' montana, isolana o di arcipelago. Qualora cio' non sia possibile per motivi organizzativi o economici, la funzione statistica puo' essere attribuita con altre ad un'unica struttura organizzativa, purche' abbia carattere preminente ed assolva a finalita' di supporto dell'attivita' svolta dagli organi di vertice.
2. A norma degli articoli 3 del decreto legislativo 6 settembre 1989, numeri 322 e 11 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, i comuni facenti parte della comunita' montana, isolana o di arcipelago attribuiscono di norma all'ufficio di statistica di quest'ultima, o di uno dei comuni stessi, l'esercizio associato della funzione statistica di propria competenza. La costituzione dell'ufficio in forma associata deve avvenire nel rispetto delle indicazioni fissate con la direttiva n. 7 del 18 dicembre 1992 del Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica e con le circolari n. 1/Sistan dell'8 agosto 1994 e n. 3/Sistan del 27 aprile 1999.
3. Dei provvedimenti di costituzione dell'ufficio di statistica, in forma autonoma o associata, ovvero di attribuzione della funzione statistica ad altra struttura della comunita', viene data comunicazione all'Istituto nazionale di statistica.
 
Art. 2.
Personale
1. L'affidamento dell'incarico di responsabile dell'ufficio tiene conto del rilievo dell'attivita' nell'ente di appartenenza. Ove possibile, il responsabile dell'ufficio di statistica deve essere un funzionario con precedenti esperienze statistiche, per aver diretto uffici di statistica, curato indagini statistiche, svolto ricerche o pubblicato lavori di rilievo in campo statistico. Alternativamente, l'incarico di responsabile dell'ufficio puo' essere affidato ad un funzionario in possesso di laurea o diploma universitario in discipline statistiche, ovveroin discipline diverse, qualora abbia superato corsi universitari o di qualificazione professionale in materie statistiche.
2. In assenza di personale avente i requisiti di cui al comma precedente, la responsabilita' dell'ufficio potra' essere affidata ad un dipendente in possesso del diploma di scuola media superiore, che abbia frequentato corsi di preparazione statistica organizzati, o riconosciuti, dall'Istituto nazionale di statistica. La frequenza dei corsi puo' eventualmente aver luogo successivamente alla nomina a responsabile dell'ufficio.
3. All'ufficio di statistica saranno assegnate le risorse necessarie allo svolgimento dei compiti previsti dal successivo art. 3. La qualificazione professionale del personale dell'ufficio di statistica potra' essere conseguita anche successivamente all'assegnazione all'ufficio medesimo mediante frequenza di corsi di formazione organizzati o riconosciuti dall'Istituto nazionale di statistica.
4. Delle variazioni riguardanti il funzionario preposto all'ufficio viene data comunicazione all'Istituto nazionale di statistica.
 
Art. 3.
Attivita'
1. I compiti e le funzioni dell'ufficio di statistica delle comunita' montane ed isolane o di arcipelago sono indicati negli articoli 2 e 3 della direttiva n. 1 del 15 ottobre 1991 del comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica e, nell'ipotesi di affidamento dell'esercizio in forma associata della funzione statistica di competenza dei comuni partecipanti, all'art. 3 della direttiva n. 2 del 15 ottobre 1991 del comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica. L'ufficio di statistica svolge inoltre le altre attivita' ad esso affidate dall'ente di appartenenza.
2. L'ufficio di statistica cura la produzione statistica relativa ai servizi svolti dalla comunita' montana, isolana o di arcipelago di appartenenza ed esprime i pareri tecnici che le strutture dell'ente, richiedano, allorche', nell'esercizio dei rispettivi compiti, facciano uso di dati statistici.
3. L'ufficio di statistica al quale i singoli comuni abbiano affidato la gestione in forma associata della funzione statistica provvede, inoltre, all'esecuzione delle indagini e delle elaborazioni statistiche di competenza comunale ed in particolare quelle comprese nel Programma statistico nazionale.
4. L'ufficio di statistica e' responsabile delle attivita' di acquisizione, elaborazione e trasmissione di dati ad essi affidati e deve garantire che esse avvengano nel rispetto della normativa vigente in materia di segreto statistico e tutela della riservatezza, delle disposizioni contenute nella direttiva n. 3 del 15 ottobre 1991, del Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica, e del codice di deontologia e buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi statistici effettuati nell'ambito del sistema statistico nazionale di cui agli articoli 6 e 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281.
5. L'ufficio di statistica assicura il necessario supporto tecnico per lo svolgimento delle funzioni dell'ente di appartenenza, con particolare riguardo all'attivita' di programmazione, controllo interno e valutazione.
 
Art. 4.
Attuazione della direttiva
1. L'ufficio di statistica segnala all'ente di appartenenza gli adempimenti di carattere organizzativo e gestionale necessari per rendere operative le disposizioni della presente direttiva.
Roma, 15 novembre 2001
Il presidente: Biggeri
 
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