Gazzetta n. 76 del 30 marzo 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 31 dicembre 2001
Sostituzione delle tabelle A ed eliminazione delle tabelle E allegate al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 2000, recante "Trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, alle regioni Marche e Calabria".

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche, recante "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modifiche, recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 maggio 2000, recante "Individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni in materia di funzioni di concessione dei trattamenti economici a favore degli invalidi civili, ai sensi dell'art. 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 novembre 2000, recante "Criteri di ripartizione e ripartizione tra le regioni per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di concessione dei trattamenti economici a favore degli invalidi civili";
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 dicembre 2000, recante "Trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, alla regione Calabria e agli enti locali della regione";
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 dicembre 2000, recante "Trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, alla regione Marche e agli enti locali della regione";
Visto l'art. 80, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che riconosce alle regioni la possibilita' di attribuire all'I.N.P.S. l'esercizio della potesta' concessiva dei trattamenti di invalidita' civile, sulla base di specifici accordi stipulati tra le regioni stesse e l'I.N.P.S.;
Vista la legge regionale 7 maggio 2001, n. 11, della regione Marche, recante "Provvedimento generale di rifinanziamento e modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione (legge finanziaria 2001)";
Visto, in particolare l'art. 1, comma 2, della predetta legge regionale n. 11/2001 con la quale si stabilisce che la regione Marche si avvale dell'I.N.P.S. per lo svolgimento delle funzioni concessorie degli emolumenti in favore degli invalidi civili;
Vista la legge regionale 19 ottobre 2001, n. 20, della regione Calabria recante "Affidamento all'I.N.P.S. dell'esercizio delle funzioni di concessione dei nuovi trattamenti economici a favore degli invalidi";
Visto, in particolare, l'art. 51, comma 1, della predetta legge regionale n. 20/2001 con la quale si stabilisce che la regione Calabria si riserva le funzioni amministrative concernenti lo svolgimento delle funzioni concessorie degli emolumenti in favore degli invalidi civili;
Visto l'art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 2000, il quale stabilisce che entro il 31 dicembre 2001 alle eventuali modifiche nell'attribuzione delle risorse finanziarie tra le regioni, le province e i comuni, conseguenti all'emanazione di leggi regionali successive al 1 gennaio 2001, per le funzioni trasferite ai sensi del decreto legislativo n. 112 del 1998, si provvede, su proposta della Conferenza unificata, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con il Ministro dell'interno;
Vista la proposta della Conferenza unificata del 22 novembre 2001, di modificare l'attribuzione delle risorse finanziarie trasferite per l'esercizio delle funzioni in materia di concessione degli emolumenti a favore degli invalidi civili, sulla base di quanto disposto dalle leggi regionali n. 11 e 20 del 2001 rispettivamente della regione Marche e della regione Calabria;
Acquisita l'intesa del Ministro dell'interno, prevista dall'art. 8 del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 2000;
Decreta:
Art. 1.
1. Per l'esercizio delle funzioni di concessione degli emolumenti agli invalidi civili le risorse finanziarie riferite alle province della regione Marche, pari a lire 118.087.018, e quelle riferite ai comuni della regione Calabria, pari a lire 210.510.711, cosi' come individuate nelle tabelle A ed E allegate ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 2000, recanti per le medesime regioni ed i relativi enti locali il trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative per l'esercizio delle funzioni amministrative conferite dal decreto legislativo n. 112 del 1998, sono assegnate direttamente alle regioni Marche e Calabria che, secondo quanto previsto dalle rispettive leggi regionali n. 11/2001 e n. 20/2001, hanno stabilito, per quanto riguarda la regione Marche, di riservarsi le funzioni concessorie degli emolumenti in favore degli invalidi civili e, per quanto concerne la regione Calabria, di riservarsi l'esercizio della funzione concessoria degli emolumenti in favore degli invalidi affidandola in convenzione all'I.N.P.S.
2. A seguito della modifica dell'attribuzione delle risorse finanziarie disposta dal comma 1, le tabelle A, allegate ai citati decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 2000 sono, relativamente alle regioni Marche e Calabria, sostituite con le tabelle allegate al presente decreto. Sono eliminati i prospetti relativi all'assegnazione delle risorse finanziarie alle province della regione Marche ed ai comuni della regione Calabria per la materia relativa agli invalidi civili, di cui alle tabelle E allegate ai predetti decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 2000.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede con decreto alle necessarie variazioni di bilancio.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 31 dicembre 2001
Il Ministro: Tremonti
 
Allegato

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