Gazzetta n. 78 del 3 aprile 2002 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 22 marzo 2002
Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dell'approvvigionamento idrico, del trasporto e della distribuzione delle acque per i diversi usi nella regione Puglia. (Ordinanza n. 3188).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
delegato per il coordinamento
della protezione civile
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visti gli articoli 86, 88, 89 e 107, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 21 settembre 2001, con il quale vengono delegate al Ministro dell'interno le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 11 aprile 2001 concernente la dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alla crisi di approvvigionamento idrico che ha colpito la regione Puglia fino al 31 dicembre 2001;
Visto il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in data 21 dicembre 2001 che dichiara lo stato di emergenza in relazione alla crisi di approvvigionamento idrico che ha colpito la regione Puglia, fino al 31 dicembre 2002;
Vista l'ordinanza 17 aprile 2001, n. 3125 recante "Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza idrica in Puglia";
Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183 recante "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo";
Vista la legge 5 gennaio 1994, n. 36, recante "Disposizioni in materia di risorse idriche";
Considerato che il perdurare di condizioni meteoclimatiche avverse ha aggravato lo stato di crisi idrica nella regione Puglia;
Considerato altresi', che la diminuita piovosita' ed il conseguente avviarsi di processi di depauperazione dei suoli fertili, l'accresciuto deficit idrico di alcuni territori della regione Puglia ed il conseguente incremento dei prelievi in falda, in particolare a fini irrigui, rendono ineludibile la difesa qualitativa e quantitativa della falda stessa e l'adozione di misure di risparmio idrico, sia eliminando, o comunque minimizzando, gli sprechi nelle reti interne ed esterne, sia sviluppando l'uso di risorse idriche non convenzionali;
Vista l'ordinanza n. 3077 del 4 agosto 2000 recante "Ulteriori disposizioni per fronteggiare l'emergenza in materia di gestione dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati nonche' in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione del territorio della regione Puglia";
Vista la nota dell'8 febbraio 2001 con il quale il commissario delegato - Presidente della regione Puglia ha richiesto integrazione e modifiche alla predetta ordinanza n. 3077/200, con particolare riferimento alle attivita' volte alla tutela delle acque, al risanamento ambientale ed igienico-sanitario, nonche' per l'attuazione organica del servizio idrico integrato;
Visto l'accordo di programma ex art. 17 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 sottoscritto in Roma il 5 agosto 1999 tra le regioni Basilicata e Puglia ed il Ministero dei lavori pubblici (ora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti);
Considerata la Misura 1.1 dell'asse I "Risorse naturali" del complemento di programmazione della regione Puglia concernente "Interventi di adeguamento e completamento degli schemi idrici e delle relative reti infrastrutturali";
Ritenuto quindi, necessario disporre le necessarie misure straordinarie per consentire il superamento dello stato di emergenza;
Acquisita l'intesa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;
Acquisita l'intesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
Acquisita l'intesa della regione Puglia;
Su proposta del capo del dipartimento della protezione civile;
Dispone:
Art. 1.
1. Il presidente della regione Puglia - commissario delegato adotta tutte le iniziative per fronteggiare lo stato di emergenza in relazione alla crisi di approvvigionamento idrico che ha colpito la regione Puglia.
2. Sono attribuiti al commissario delegato-Presidente della regione Puglia, i poteri in materia di approvvigionamento idrico primario ad uso plurimo e distribuzione delle acque ad uso civile, agricolo ed industriale su tutto il territorio della regione Puglia finalizzati a consentire la ripresa delle normali condizioni di vita.
3. Il prefetto di Foggia e' confermato commissario delegato ai sensi dell'ordinanza n. 3125 del 17 aprile 2001 e provvede al completamento degli interventi dallo stesso avviati con i poteri gia' conferiti con la medesima ordinanza, operando in raccordo con il presidente della regione Puglia - commissario delegato.
 
Art. 2.
1. Il commissario delegato - presidente della regione Puglia predispone un programma di interventi urgenti e necessari per fronteggiare la situazione di crisi idrica nei settori della captazione, trasporto, adduzione, trattamento dell'acqua grezza e distribuzione delle acque.
2. Il programma di cui al precedente comma 1 deve essere predisposto in conformita', rispettivamente:
al piano tecnico-finanziario di cui all'art. 11, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36;
al piano di tutela di cui all'art. 44 dei decreti legislativi 11 maggio 1999, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni;
al programma straordinario di interventi per il riutilizzo delle acque reflue depurate di cui al relativo stato di emergenza ed alle ordinanze ad esso collegate;
alla programmazione regionale o statale in materia, in particolare, a quella relativa agli accordi di programma in applicazione dell'art. 17 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 ed alle intese istituzionali di programma Stato-regioni in applicazione dell'art. 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
3. Il programma di cui al precedente comma 1 deve, altresi', contenere:
un quadro economico e finanziario;
il fabbisogno finanziario, con indicazione della fonte pubblica e/o privata del finanziamento.
4. Il programma di cui al precedente comma 1 sara' sottoposto alla presa d'atto da parte della Presidenza del Consiglio - Dipartimento della protezione civile, del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
 
Art. 3.
1. Ai fini della presente ordinanza il commissario delegato - presidente della regione Puglia provvede a:
individuare nuovi punti di captazione e stipulare accordi e/o contratti per l'utilizzo e l'approvvigionamento delle acque;
acquisire fonti di approvvigionamento esistenti mediante provvedimenti di occupazione d'urgenza e requisizione temporanea, nonche' modificare temporaneamente la destinazione delle risorse idriche e l'assegnazione delle portate da utilizzare, avuto comunque riguardo ai principi sanciti dagli articoli 2 e 28 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e dal regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;
disporre la progettazione e la realizzazione di impianti ed opere di captazione, trasporto, adduzione, trattamento e distribuzione delle acque, al fine di consentire il recapito nelle condizioni di massima efficacia, efficienza ed economicita';
accelerare l'esecuzione di interventi gia' finanziati o presenti nella programmazione regionale, interregionale e statale, predisponendo ed approvando i progetti, provvedendo alle occupazioni d'urgenza ed agli espropri, disponendo la realizzazione delle opere anche in deroga alle disposizioni vigenti sugli appalti, autorizzandone l'esercizio e l'affidamento ai soggetti gestori, sentite le autorita' titolari del relativo servizio idrico, ove gia' presenti;
stabilire o apportare, ove ritenuto strettamente necessario, modifiche tariffarie all'utenza per i diversi usi conseguenti agli adeguamenti dei proventi derivanti dalla concessione del demanio idrico ai sensi dell'art. 86 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e stabiliti dallo Stato, dagli accordi di programma in applicazione dell'art. 17 della legge 5 gennaio 1994 n. 36, dalla regione Puglia.
2. Gli oneri derivanti da consumi energetici per il sollevamento delle acque e dall'uso di acque gia' destinate all'uso idroelettrico, relativi ai quantitativi necessari al superamento dell'emergenza, graveranno sui fondi messi a disposizione del commissario delegato.
 
Art. 4.
1. Per le attivita' di propria competenza, il commissario delegato-Presidente della regione Puglia, si avvale di un'apposita struttura composta da un numero massimo di 25 unita' di personale, dotato di specifica professionalita' di cui almeno 20 scelte tra personale della pubblica amministrazione.
2. In favore delle unita' di personale di cui al precedente comma 1, per la durata dell'incarico, e' autorizza la corresponsione di un compenso determinato ai sensi delle vigenti ordinanze in materia di emergenza socio-economico-ambientale nella regione Puglia. Per le missioni del personale di cui al presente articolo, richieste ed autorizzate dal commissario delegato, e' riconosciuto il trattamento spettante in relazione alle qualifiche di appartenenza e, ove autorizzato, anche l'uso del mezzo proprio, con rimborso degli oneri relativi alla polizza assicurativa stipulata ai sensi dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 44/1990.
3. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo sono posti a carico dei fondi messi a disposizione del commissario delegato - Presidente della regione Puglia.
 
Art. 5.
1. Per la finalita' di cui alla presente ordinanza e' istituita una commissione tecnica con funzioni consultive, composta da sei esperti, di cui il presidente e un componente designati dal commissario delegato - presidente della regione Puglia, due componenti designati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, un componente designato dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed un componente designato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
2. La commissione e' nominata con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il commissario delegato - presidente della regione Puglia, che ne fissa anche i compensi e le modalita' dei rimborsi spese, ed ha sede presso gli uffici del commissario delegato. Il relativo onere grava sulle disponibilita' finanziarie del commissario delegato - presidente della regione Puglia.
 
Art. 6.
1. Per la realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, sono attribuite al commissario delegato - presidente della regione Puglia le seguenti risorse:
Euro 7.102.433,48 a valere sulle economie di stanziamento di cui al decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile n. 3400 del 19 dicembre 1996.
Euro 5 milioni di cui all'art. 52, comma 60, della legge 28 dicembre 2001, n. 488.
2. Per le medesime finalita' di cui al precedente comma 1, il commissario delegato - presidente della regione Puglia e' autorizzato ad avvalersi delle risorse comunitarie, nazionali, regionali e locali, comunque assegnate o destinate alla realizzazione di interventi in materia di approvvigionamento idrico primario ad uso plurimo e distribuzione delle acque ad uso civile, agricolo ed industriale; ad attivare le procedure necessarie per assicurare il cofinanziamento comunitario degli interventi previsti dalla presente ordinanza; ad utilizzare i proventi di cui al precedente art. 3; ad avanzare istanze di finanziamento su programmi nazionali e comunitari.
3. Il commissario delegato e' altresi' autorizzato ad avvalersi delle somme che verranno erogate sul finanziamento di Euro 51,65 milioni di cui alla deliberazione programmatica C.I.P.E. del 3 maggio 2001.
 
Art. 7.
1. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, il commissario delegato - presidente della regione Puglia, e' autorizzato, nei limiti necessari per la realizzazione degli interventi di emergenza e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, a derogare alle seguenti disposizioni:
decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, articoli 42, 43 e 44;
decreto legislativo 15 marzo 1995, n. 157;
decreto legislativo 15 marzo 1995, n. 158;
legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, articoli 6, 8, 9, 10, 13, 16, 17, 20, 21, 25, 26, 29, 32, 34 e 37-bis, 37-ter, 37-quater;
legge 5 gennaio 1994, n. 36: art. 3, comma 1, art. 4, comma 1, lettere b), c), e), g), h), i), articoli 11 e 13, articolo 17, comma 5;
legge regionale 6 settembre 1999, n. 28;
decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, per le parti strettamente collegate all'applicazione delle disposizioni della legge 11 febbraio 1994, n. 109;
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, art. 86;
delibera C.I.P.E. n. 8 del 19 febbraio 1999.
2. Salva l'efficacia di provvedimenti giurisdizionali, anche se in corso di emanazione, rimangono fermi gli effetti prodotti dalle determinazioni del prefetto di Foggia - commissario delegato.
3. Sono fatte salve le disposizioni contenute nelle precedenti citate ordinanze che non risultino in contrasto con la presente ordinanza.
 
Art. 8.
Il Dipartimento della protezione civile e' estraneo ad ogni rapporto contrattuale scaturito dall'applicazione della presente ordinanza e pertanto eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenzioso, a qualsiasi titolo insorgente, sono a carico dei bilanci dei soggetti attuatori.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 22 marzo 2002
Il Ministro: Scajola
 
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