Gazzetta n. 78 del 3 aprile 2002 (vai al sommario)
AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
DELIBERAZIONE 27 marzo 2002
Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parita' di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni comunali e provinciali fissate per i giorni 19 e 26 maggio 2002. (Deliberazione n. 45/02/CSP).

L'AUTORITA' PER LE GARANZIE
NELLE COMUNICAZIONI
Nella riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 27 marzo 2002;
Visto l'art. 1, comma 6, lettera b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "istituzione dell'autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";
Vista la legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante "disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica", e successive modificazioni;
Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante "disposizioni per la parita' di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica";
Vista la legge 25 marzo 1993, n. 81, recante "elezione diretta del sindaco e del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale", e successive modificazioni;
Rilevato che con decreto del presidente della regione autonoma Valle d'Aosta del 13 febbraio 2002 sono state fissate per il giorno 19 maggio 2002 le elezioni del sindaco e del consiglio comunale dei tre comuni di cui all'elenco allegato A della presente delibera;
Rilevato che con decreto del presidente della regione autonoma Trentino - Alto Adige del 20 marzo 2002 sono state fissate per il giorno 19 maggio 2002 le elezioni del sindaco e del consiglio comunale dei quattro comuni di cui all'elenco allegato B della presente delibera;
Rilevato che con decreto del presidente della regione autonoma Friuli Venezia Giulia del 15 marzo 2002 sono state fissate per il giorno 26 maggio 2002 le elezioni del sindaco e del consiglio comunale dei ventuno comuni di cui all'elenco allegato C della presente delibera;
Rilevato che con decreto del presidente della regione siciliana del 25 marzo 2002 sono state fissate per il giorno 26 maggio 2002 le elezioni del sindaco e del consiglio comunale dei centocinquantadue comuni di cui all'elenco allegato D della presente delibera;
Rilevato che con decreto del Ministro dell'interno del 4 febbraio 2002, sono state fissate per il giorno 26 maggio 2002, le elezioni del sindaco e del consiglio comunale dei settecentottantotto comuni e del presidente della provincia e del consiglio provinciale delle dieci province di cui all'elenco allegato E della presente delibera;
Effettuate le consultazioni con la commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28;
Udita la relazione del commissario dott. Giuseppe Sangiorgi, relatore ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'autorita';
Delibera:
Art. 1.
Finalita' e ambito di applicazione
1. Il presente provvedimento reca disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in materia di disciplina dell'accesso ai mezzi di informazione durante le campagne per le elezioni, fissate per il giorno 19 maggio 2002, del sindaco e del consiglio comunale dei comuni di cui agli elenchi allegati A e B della presente delibera, nonche' per le elezioni, fissate per il giorno 26 maggio 2002, del sindaco e del consiglio comunale dei comuni di cui agli elenchi allegati C e D della presente delibera e del sindaco e del consiglio comunale e del presidente della provincia e del consiglio provinciale dei comuni e delle province di cui all'elenco E della presente delibera, al fine di garantire, rispetto a tutti i soggetti politici, imparzialita' e parita' di trattamento.
 
Art. 2.
Soggetti politici
1. Ai fini del presente provvedimento, in applicazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si intendono per soggetti politici:
I) nel periodo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la data di presentazione delle candidature:
a) le forze politiche che costituiscono un autonomo gruppo nei consigli comunali o provinciali da rinnovare;
b) le forze politiche, diverse da quelle di cui alla lettera a), che siano presenti con almeno due rappresentanti al Parlamento europeo o in uno dei due rami del Parlamento nazionale;
II) nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale:
a) le coalizioni collegate ad un candidato alla carica di sindaco o di presidente della provincia;
b) le forze politiche che presentano liste di candidati o gruppi di candidati per l'elezione del Consiglio comunale o del Consiglio provinciale.
 
Art. 3.
Riparto degli spazi per la comunicazione politica
1. Gli spazi che ciascuna emittente televisiva o radiofonica privata, nazionale e locale, intende dedicare alla comunicazione politica, relativa alla campagna elettorale in corso, nelle forme previste dall'art. 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono ripartiti:
a) nel periodo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la data di presentazione delle candidature, per il novanta per cento, ai soggetti politici di cui all'art. 2, comma 1, punto I), lettera a), tenendo conto della consistenza dei rispettivi gruppi consiliari, per il restante dieci per cento, ai soggetti politici di cui all'art. 2, comma 1, punto I), lettera b), in modo paritario;
b) nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale, in modo paritario, per meta', ai soggetti politici di cui all'art. 2, comma 1, punto II), lettera a), e per l'altra meta', ai soggetti politici di cui all'art. 2, comma 1, punto II), lettera b).
2. Le trasmissioni di comunicazione politica sono collocate in contenitori con cicli a cadenza quindicinale dalle emittenti televisive all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 7 e le ore 24, e dalle emittenti radiofoniche all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 5 e le ore 1 del giorno successivo. I calendari delle predette trasmissioni sono tempestivamente comunicati, anche a mezzo telefax, dalle emittenti radiofoniche e televisive nazionali, all'autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e, dalle emittenti radiofoniche e televisive locali, al competente comitato regionale per le comunicazioni o, ove questo non sia ancora stato costituito, al comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, che ne informa l'autorita' per le garanzie nelle comunicazioni. Ove possibile, tali trasmissioni sono diffuse con modalita' che ne consentano la fruizione anche ai non udenti.
 
Art. 4.
Messaggi politici autogestiti a titolo gratuito
1. Nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale, le emittenti radiofoniche e televisive nazionali private possono trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito per la presentazione non in contraddittorio di liste e programmi.
 
Art. 5.
Modalita' di trasmissione
dei messaggi politici autogestiti
1. Per la trasmissione dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito le emittenti di cui all'art. 4, comma 1, osservano le seguenti modalita', stabilite sulla base dei criteri fissati dall'art. 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28:
a) il numero complessivo dei messaggi e' ripartito secondo quanto previsto all'art. 3, comma 1, lettera b); i messaggi sono trasmessi a parita' di condizioni tra i soggetti politici, anche con riferimento alle fasce orarie;
b) i messaggi sono organizzati in modo autogestito e devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di una opinione politica, comunque compresa, a scelta del richiedente, fra uno e tre minuti per le emittenti televisive e fra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;
c) i messaggi non possono interrompere altri programmi, ne' essere interrotti, hanno una autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, fino a un massimo di quattro contenitori per ogni giornata di programmazione. I contenitori, ciascuno comprensivo di almeno tre messaggi, sono collocati uno per ciascuna delle seguenti fasce orarie, progressivamente a partire dalla prima: prima fascia 18 - 19,59; seconda fascia 14 - 15,59; terza fascia 22 - 23,59; quarta fascia 9 - 10,59;
d) i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;
e) ciascun messaggio puo' essere trasmesso una sola volta in ciascun contenitore;
f) nessun soggetto politico puo' diffondere piu' di due messaggi in ciascuna giornata di programmazione sulla stessa emittente;
g) ogni messaggio per tutta la sua durata reca la dicitura "messaggio autogestito" con l'indicazione del soggetto politico committente.
 
Art. 6.
Comunicazioni delle emittenti
e dei soggetti politici
1. Entro il quinto giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, le emittenti di cui all'art. 4, comma 1, che intendono trasmettere messaggi politici autogestiti:
a) rendono pubblico il loro intendimento mediante un comunicato da trasmettere almeno una volta nella fascia di maggiore ascolto. Nel comunicato l'emittente informa i soggetti politici che presso la sede dell'emittente, di cui viene indicato l'indirizzo, il numero telefonico e la persona da contattare, e' depositato un documento, che puo' essere reso disponibile anche sul sito web dell'emittente, concernente la trasmissione dei messaggi, il numero massimo dei contenitori predisposti, la collocazione nel palinsesto, gli standard tecnici richiesti e il termine di consegna per la trasmissione del materiale autoprodotto. A tale fine, le emittenti possono anche utilizzare i modelli MAG/1/EC, con riferimento alle consultazioni elettorali comunali, e MAG/1/EP, con riferimento alle consultazioni elettorali provinciali, resi disponibili nel sito web dell'autorita' per le garanzie nelle comunicazioni: www. agcom.it
b) inviano, anche a mezzo telefax, all'autorita' per le garanzie nelle comunicazioni il documento di cui alla lettera a), nonche', possibilmente con almeno cinque giorni di anticipo, ogni variazione successiva del documento stesso con riguardo al numero dei contenitori e alla loro collocazione nel palinsesto. A quest'ultimo fine, le emittenti possono anche utilizzare i modelli MAG/2/EC, con riferimento alle consultazioni elettorali comunali, e MAG/2/EP, con riferimento alle consultazioni elettorali provinciali, resi disponibili sul predetto sito web dell'autorita' per le garanzie nelle comunicazioni.
2. A decorrere dal sesto giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e fino al giorno di presentazione delle candidature, i soggetti politici interessati a trasmettere messaggi autogestiti comunicano alle emittenti e alla stessa autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, anche a mezzo telefax, le proprie richieste, indicando il responsabile elettorale e i relativi recapiti e la durata dei messaggi. A tale fine, possono essere anche utilizzati i modelli MAG/3/EC, con riferimento alle consultazioni elettorali comunali, e MAG/3/EP, con riferimento alle consultazioni elettorali provinciali, resi disponibili sul predetto sito web dell'autorita' per le garanzie nelle comunicazioni.
 
Art. 7.
Sorteggi e collocazione
dei messaggi politici autogestiti
1. La collocazione dei messaggi all'interno dei singoli contenitori previsti per il primo giorno avviene con sorteggi unici nella sede dell'autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, alla presenza di un funzionario della stessa.
2. La collocazione nei contenitori dei giorni successivi viene determinata secondo un criterio di rotazione a scalare di un posto all'interno di ciascun contenitore, in modo da rispettare il criterio di parita' di presenze all'interno delle singole fasce.
 
Art. 8.
Messaggi politici autogestiti
gratuiti e a pagamento
1. Nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale, le emittenti radiofoniche e televisive locali che accettano di trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito per la presentazione non in contraddittorio di liste e programmi hanno altresi' facolta' di diffondere, ai medesimi fini, messaggi politici autogestiti a pagamento.
2. Il tempo complessivamente destinato alla diffusione dei messaggi autogestiti a pagamento deve essere, di norma, pari nell'ambito della medesima settimana a quello destinato alla diffusione dei messaggi autogestiti a titolo gratuito.
3. Le tariffe praticate ai soggetti politici richiedenti gli spazi per messaggi autogestiti a pagamento devono essere pari al cinquanta per cento di quelle normalmente in vigore per i messaggi pubblicitari nelle stesse fasce orarie.
 
Art. 9.
Modalita' di trasmissione dei messaggi
politici autogestiti gratuiti
1. Per la trasmissione dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito le emittenti di cui all'art. 8, comma 1, osservano le seguenti modalita', stabilite sulla base dei criteri fissati dall'art. 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28:
a) il numero complessivo dei messaggi e' ripartito secondo quanto previsto all'art. 3, comma 1, lettera b); i messaggi sono trasmessi a parita' di condizioni tra i soggetti politici, anche con riferimento alle fasce orarie;
b) i messaggi sono organizzati in modo autogestito e devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di una opinione politica, comunque compresa, a scelta del richiedente, fra uno e tre minuti per le emittenti televisive e fra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;
c) i messaggi non possono interrompere altri programmi, ne' essere interrotti, hanno una autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, fino a un massimo di sei contenitori per ogni giornata di programmazione. I contenitori, ciascuno comprensivo di almeno tre messaggi, sono collocati uno per ciascuna delle seguenti fasce orarie, progressivamente a partire dalla prima: prima fascia 18 - 19,59; seconda fascia 12 - 14,59; terza fascia 21 - 23,59; quarta fascia 7 - 8,59; quinta fascia 15 - 17,59; sesta fascia 9 - 11,59;
d) i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;
e) nessun soggetto politico puo' diffondere piu' di un messaggio in ciascuna giornata di programmazione sulla stessa emittente;
f) ogni messaggio per tutta la sua durata reca la dicitura "messaggio autogestito gratuito" con l'indicazione del soggetto politico committente.
 
Art. 10.
Modalita' di trasmissione dei messaggi
politici autogestiti a pagamento
1. Per la trasmissione dei messaggi politici autogestiti a pagamento le emittenti di cui all'art. 8, comma 1, osservano le seguenti modalita' stabilite sulla base dei criteri fissati dall'art. 4, comma 7, della legge 22 febbraio 2000, n. 28:
a) i messaggi sono organizzati in modo autogestito, devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di una opinione politica, comunque compresa, a scelta del richiedente, fra uno e tre minuti per le emittenti televisive e fra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;
b) i messaggi non possono interrompere altri programmi ne' essere interrotti, hanno una autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, fino ad un massimo di sei per ogni giornata di programmazione, distinti da quelli dedicati ai messaggi a titolo gratuito;
c) i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;
d) nessun soggetto politico puo' diffondere piu' di due messaggi in ciascuna giornata di programmazione sulla stessa emittente;
e) ogni messaggio per tutta la sua durata reca la dicitura "messaggio autogestito a pagamento" con l'indicazione del soggetto politico committente.
 
Art. 11.
Comunicazioni delle emittenti
e dei soggetti politici
1. Entro il quinto giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, le emittenti radiofoniche e televisive locali che accettano di trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito e che si avvalgono della facolta' di diffondere messaggi politici autogestiti a pagamento:
a) rendono pubblico il loro intendimento mediante un comunicato da trasmettere almeno una volta nella fascia di maggiore ascolto. Nel comunicato l'emittente informa i soggetti politici che presso la sede dell'emittente, di cui viene indicato l'indirizzo, il numero telefonico e la persona da contattare, e' depositato un documento, che puo' essere reso disponibile anche sul sito web dell'emittente, concernente la trasmissione dei messaggi, il numero massimo dei contenitori predisposti, la collocazione nel palinsesto, gli standard tecnici richiesti e il termine di consegna per la trasmissione del materiale autoprodotto. A tale fine, le emittenti possono anche utilizzare, per i messaggi politici autogestiti gratuiti, i modelli MAG/1/EC con riferimento alle consultazioni elettorali comunali e MAG/1/EP con riferimento alle consultazioni elettorali provinciali, nonche', per i messaggi politici autogestiti a pagamento, i modelli MAP/1/EC con riferimento alle consultazioni elettorali comunali e MAP/1/EP con riferimento alle consultazioni elettorali provinciali, resi disponibili nel sito web dell'autorita' per le garanzie nelle comunicazioni: www.agcom.it
b) inviano, anche a mezzo telefax, al competente comitato regionale per le comunicazioni o, ove non costituito, al comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, che ne informa l'autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, il documento di cui alla lettera a), nonche', possibilmente con almeno cinque giorni di anticipo, ogni variazione apportata successivamente al documento stesso con riguardo al numero dei contenitori e alla loro collocazione nel palinsesto. A quest'ultimo fine, le emittenti possono anche utilizzare, per i messaggi politici autogestiti gratuiti, i modelli MAG/2/EC con riferimento alle consultazioni elettorali comunali e MAG/2/EP con riferimento alle consultazioni elettorali provinciali, nonche', per i messaggi politici autogestiti a pagamento, i modelli MAP/2/EC con riferimento alle consultazioni elettorali comunali e MAP/2/EP con riferimento alle consultazioni elettorali provinciali, resi disponibili nel predetto sito web dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni.
2. A decorrere dal sesto giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e fino al giorno di presentazione delle candidature, i soggetti politici interessati a trasmettere messaggi autogestiti comunicano, anche a mezzo telefax, alle emittenti e ai competenti comitati regionali per le comunicazioni o, ove non costituiti, ai comitati regionali per i servizi radiotelevisivi, che ne informano l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, le proprie richieste, indicando il responsabile elettorale e i relativi recapiti, la durata dei messaggi. A tale fine, possono anche essere utilizzati, per i messaggi politici autogestiti gratuiti, i modelli MAG/3/EC con riferimento alle consultazioni elettorali comunali e MAG/3/EP con riferimento alle consultazioni elettorali provinciali, nonche', per i messaggi politici autogestiti a pagamento, i modelli MAP/3/EC con riferimento alle consultazioni elettorali comunali e MAP/3/EP con riferimento alle consultazioni elettorali provinciali, resi disponibili nel predetto sito web dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni.
 
Art. 12.
Numero complessivo dei messaggi
autogestiti gratuiti
1. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni approva la proposta del competente comitato regionale per le comunicazioni o, ove questo non sia ancora stato costituito, del comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, ai fini della fissazione del numero complessivo dei messaggi autogestiti gratuiti da ripartire tra i soggetti politici richiedenti in ciascuna regione, in relazione alle risorse disponibili previste dall'art. 1, comma 3, del decreto 5 febbraio 2001 del Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
 
Art. 13.
Sorteggi e collocazione dei messaggi
autogestiti gratuiti
1. La collocazione dei messaggi all'interno dei singoli contenitori previsti per il primo giorno avviene con sorteggi unici nella sede del comitato regionale per le comunicazioni o, ove non costituito, del comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, nella cui area di competenza ha sede o domicilio eletto l'emittente che trasmettera' i messaggi, alla presenza di un funzionario dello stesso.
2. La collocazione nei contenitori dei giorni successivi viene determinata, sempre alla presenza di un funzionario del comitato, secondo un criterio di rotazione a scalare di un posto all'interno di ciascun contenitore, in modo da rispettare il criterio di parita' di presenze all'interno delle singole fasce.
 
Art. 14.
Programmi di informazione
1. A decorrere dalla data di convocazione dei comizi elettorali fino alla chiusura delle operazioni di voto, al fine di garantire la parita' di trattamento, l'obiettivita', la completezza e l'imparzialita' dell'informazione relativa alla campagna elettorale in corso, i programmi radiotelevisivi di informazione, riconducibili alla responsabilita' di una specifica testata giornalistica, si conformano ai seguenti criteri:
a) la presenza di candidati, esponenti di partiti e movimenti politici, membri del Governo, delle giunte e consigli regionali e degli enti locali e' ammessa solo in quanto risponda all'esigenza di assicurare la completezza e l'imparzialita' dell'informazione su fatti od eventi di interesse giornalistico legati all'attualita' della cronaca. La presenza delle persone suindicate e' vietata in tutte le altre trasmissioni radiotelevisive diverse da quelle di comunicazione politica e dai messaggi politici autogestiti;
b) quando vengono trattate, senza la partecipazione diretta delle persone indicate alla lettera a), questioni relative alla competizione elettorale, le posizioni dei diversi soggetti politici impegnati nella competizione vanno rappresentate in modo corretto e obiettivo, anche con riferimento alle pari opportunita' tra i due sessi, evitando sproporzioni nelle cronache e nelle riprese delle persone indicate alla lettera a). Resta salva per l'emittente la liberta' di commento e di critica che, in chiara distinzione tra informazione e opinione, salvaguardi comunque il rispetto delle persone.
2. Nel periodo di cui al precedente comma 1, in qualunque trasmissione radio-televisiva, diversa da quelle di comunicazione politica e dai messaggi politici autogestiti, e' vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni o preferenze di voto. Direttori dei programmi, registi, conduttori ed ospiti devono attenersi ad un comportamento tale da non influenzare, anche in modo surrettizio e allusivo, le libere scelte degli elettori.
 
Art. 15.
Circuiti di emittenti radiotelevisive locali
1. Ai fini del presente provvedimento, le trasmissioni in contemporanea da parte di emittenti locali che operano in circuiti nazionali, comunque denominati, sono considerate come trasmissioni in ambito nazionale; il consorzio costituito per la gestione del circuito o, in difetto, le singole emittenti che fanno parte del circuito sono tenuti al rispetto delle disposizioni previste per le emittenti nazionali dai capi primo e secondo del presente titolo, che si applicano altresi' alle emittenti autorizzate alla ripetizione dei programmi esteri ai sensi dell'art. 38 della legge 14 aprile 1975, n. 103.
2. Ai fini del presente provvedimento, il circuito nazionale si determina con riferimento all'art. 3, comma 5, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
3. Rimangono ferme per ogni emittente del circuito, per il tempo di trasmissione autonoma, le disposizioni previste per le emittenti locali dai capi primo e terzo del presente titolo.
4. Ogni emittente risponde direttamente delle violazioni realizzatesi nell'ambito delle trasmissioni in contemporanea.
 
Art. 16.
Imprese radiofoniche di partiti politici
1. In conformita' a quanto disposto dall'art. 6 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, le disposizioni di cui ai capi primo, secondo, terzo e quarto del presente titolo non si applicano alle imprese di radiodiffusione sonora che risultino essere organo ufficiale di un partito politico rappresentato in almeno un ramo del Parlamento ai sensi dell'art. 11, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67. Per tali imprese e' comunque vietata la cessione, a titolo sia oneroso sia gratuito, di spazi per messaggi autogestiti.
2. I partiti sono tenuti a fornire con tempestivita' all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni ogni indicazione necessaria a qualificare l'impresa di radiodiffusione come organo ufficiale del partito.
 
Art. 17.
Conservazione delle registrazioni
1. Le emittenti radiotelevisive sono tenute a conservare le registrazioni della totalita' dei programmi trasmessi sino al giorno della votazione per i tre mesi successivi a tale data e, comunque, a conservare, sino alla conclusione del procedimento, le registrazioni dei programmi in ordine ai quali sia stata notificata contestazione di violazione di disposizioni della legge 10 dicembre 1993, n. 515, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, ovvero di quelle emanate dalla commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi o recate dal presente provvedimento.
 
Art. 18.
Comunicato preventivo per la diffusione
di messaggi politici elettorali
su quotidiani e periodici
1. Entro il quinto giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, gli editori di quotidiani e periodici che intendono diffondere a qualsiasi titolo fino a tutto il penultimo giorno prima delle elezioni nelle forme ammesse dall'art. 7, comma 2, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, messaggi politici elettorali sono tenuti a dare notizia dell'offerta dei relativi spazi attraverso un apposito comunicato pubblicato sulla stessa testata interessata alla diffusione di messaggi politici elettorali. Per la stampa periodica si tiene conto della data di effettiva distribuzione, desumibile dagli adempimenti di deposito delle copie d'obbligo e non di quella di copertina. Ove in ragione della periodicita' della testata non sia stato possibile pubblicare sulla stessa nel termine predetto il comunicato preventivo, la diffusione dei messaggi non potra' avere inizio che dal numero successivo a quello recante la pubblicazione del comunicato sulla testata, salvo che il comunicato sia stato pubblicato, nel termine prescritto e nei modi di cui al comma 2, su altra testata, quotidiana o periodica, di analoga diffusione.
2. Il comunicato preventivo deve essere pubblicato con adeguato rilievo, sia per collocazione, sia per modalita' grafiche, e deve precisare le condizioni generali dell'accesso, nonche' l'indirizzo ed il numero di telefono della redazione della testata presso cui e' depositato un documento analitico, consultabile su richiesta, concernente:
a) le condizioni temporali di prenotazione degli spazi con puntuale indicazione del termine ultimo, rapportato ad ogni singolo giorno di pubblicazione entro il quale gli spazi medesimi possono essere prenotati;
b) le tariffe per l'accesso a tali spazi, quali autonomamente determinate per ogni singola testata, nonche' le eventuali condizioni di gratuita';
c) ogni eventuale ulteriore circostanza od elemento tecnico rilevante per la fruizione degli spazi medesimi, in particolare la definizione del criterio di accettazione delle prenotazioni in base alla loro progressione temporale.
3. Devono essere riconosciute, ai soggetti politici richiedenti gli spazi per messaggi politici elettorali, le condizioni di migliore favore praticate ad uno di essi per il modulo acquistato.
4. Ogni editore e' tenuto a fare verificare in modo documentale, su richiesta dei soggetti politici interessati, le condizioni praticate per l'accesso agli spazi in questione, nonche' i listini in relazione ai quali ha determinato le tariffe per gli spazi medesimi.
5. Nel caso di edizioni locali o, comunque, di pagine locali di testate a diffusione nazionale, tali intendendosi, ai fini del presente atto, le testate con diffusione pluriregionale, dovranno indicarsi distintamente le tariffe praticate per le pagine locali e le pagine nazionali, nonche', ove diverse, le altre modalita' di cui al comma 2.
6. La pubblicazione del comunicato preventivo di cui al comma 1 costituisce condizione per la diffusione dei messaggi politici elettorali nel periodo considerato dallo stesso comma 1. In caso di mancato rispetto del termine a tale fine stabilito nel comma 1 e salvo quanto previsto nello stesso comma per le testate periodiche, la diffusione dei messaggi puo' avere inizio dal secondo giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato preventivo.
 
Art. 19.
Pubblicazione di messaggi politici
elettorali su quotidiani e periodici
1. I messaggi politici elettorali di cui all'art. 7 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, devono essere riconoscibili, anche mediante specifica impaginazione in spazi chiaramente evidenziati, secondo modalita' uniformi per ciascuna testata e devono recare la dicitura "messaggio politico elettorale" con l'indicazione del soggetto politico committente.
2. Sono vietate forme di messaggio politico elettorale diverse da quelle elencate al comma 2 dell'art. 7 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.
 
Art. 20.
Organi ufficiali di stampa dei partiti
1. Le disposizioni sulla diffusione, a qualsiasi titolo, di messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici e sull'accesso in condizioni di parita' ai relativi spazi non si applicano agli organi ufficiali di stampa dei partiti e movimenti politici e alle stampe elettorali di liste, gruppi di candidati e candidati.
2. Si considera organo ufficiale di partito o movimento politico il giornale quotidiano o periodico che risulta registrato come tale ai sensi dell'art. 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, ovvero che rechi indicazione in tale senso nella testata, ovvero che risulti indicato come tale nello statuto o altro atto ufficiale del partito o del movimento politico.
3. I partiti, i movimenti politici, le coalizioni e le liste sono tenuti a fornire con tempestivita' all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni ogni indicazione necessaria a qualificare gli organi ufficiali di stampa dei partiti e dei movimenti politici, nonche' le stampe elettorali di coalizioni, liste, gruppi di candidati e candidati.
 
Art. 21.
Divieto di sondaggi politici ed elettorali
1. Nei quindici giorni precedenti la data della votazione e fino alla chiusura delle operazioni di voto, e' vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati, anche parziali, di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto. E' vietata, altresi', la pubblicazione e la trasmissione dei risultati di quesiti rivolti in modo sistematico a determinate categorie di soggetti perche' esprimano con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma le proprie preferenze di voto o i propri orientamenti politici.
2. Nel periodo che precede quello di cui al comma 1 la diffusione o pubblicazione integrale o parziale dei risultati dei sondaggi politici deve essere obbligatoriamente corredata da una "nota informativa" che ne costituisce parte integrante e contiene le seguenti indicazioni, di cui e' responsabile il soggetto che realizza il sondaggio:
a) il soggetto che ha realizzato il sondaggio;
b) il committente e l'acquirente del sondaggio;
c) i criteri seguiti per la formazione del campione, specificando se si tratta di "sondaggio rappresentativo" o di "sondaggio non rappresentativo";
d) il metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei dati;
e) il numero delle persone interpellate e l'universo di riferimento;
f) il testo integrale delle domande rivolte o, nel caso di pubblicazione parziale del sondaggio, dei singoli quesiti ai quali si fa riferimento;
g) la percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda;
h) la data in cui e' stato realizzato il sondaggio.
3. I sondaggi di cui al comma 2, inoltre, possono essere diffusi soltanto se contestualmente resi disponibili dal committente nella loro integralita' e corredati della "nota informativa" di cui al medesimo comma 2 sull'apposito sito web istituito e tenuto a cura del dipartimento per l'informazione e l'editoria presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri www.sondaggipolitico elettorali.it, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28.
4. In caso di pubblicazione dei risultati dei sondaggi a mezzo stampa, la "nota informativa" di cui al comma 2 e' sempre evidenziata con apposito riquadro.
5. In caso di diffusione dei risultati dei sondaggi sui mezzi di comunicazione televisiva, la "nota informativa" di cui al comma 2 viene preliminarmente letta dal conduttore e appare in apposito sottotitolo a scorrimento.
6. In caso di diffusione radiofonica dei risultati dei sondaggi, la "nota informativa" di cui al comma 2 viene letta ai radioascoltatori.
 
Art. 22.
Compiti dei comitati regionali
per le comunicazioni
1. I comitati regionali per le comunicazioni o, ove questi non siano stati ancora costituiti, i comitati regionali per i servizi radiotelevisivi assolvono nell'ambito territoriale di rispettiva competenza, oltre a quelli previsti agli articoli 11, 12 e 13, i seguenti compiti:
a) di vigilanza sulla corretta e uniforme applicazione della legislazione vigente e del presente provvedimento da parte delle emittenti locali, nonche' delle disposizioni dettate per la concessionaria del servizio pubblico dalla commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi per quanto concerne le trasmissioni a carattere regionale;
b) di accertamento delle eventuali violazioni, trasmettendo i relativi atti e gli eventuali supporti e formulando le conseguenti proposte all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni per i provvedimenti di competenza di quest'ultima, secondo quanto stabilito all'art. 23 del presente provvedimento.
 
Art. 23.
Procedimenti sanzionatori
1. Le violazioni delle disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28, nonche' di quelle emanate dalla commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi o dettate con il presente atto, sono perseguite d'ufficio dall'Autorita', al fine dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 10 della medesima legge. Ciascun soggetto politico interessato puo' comunque denunciare tali violazioni entro il termine perentorio di dieci giorni dal fatto.
2. La denuncia delle violazioni prevista al comma 1 deve essere inviata, anche a mezzo telefax, a ciascuno dei destinatari indicati dall'art. 10, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28.
3. La denuncia indirizzata all'Autorita' e' procedibile solo se sottoscritta in maniera leggibile e accompagnata dalla documentazione comprovante l'avvenuto invio della denuncia medesima anche agli altri destinatari indicati dalla legge. Il denunciante deve inoltre indicare il proprio recapito, numero telefonico e di telefax.
4. La denuncia contiene, a pena di inammissibilita', l'indicazione dell'emittente e della trasmissione, ovvero dell'editore e del giornale o periodico cui sono riferibili le presunte violazioni segnalate, completa, rispettivamente, di data e orario della trasmissione, ovvero di data ed edizione, nonche' di una motivata argomentazione.
5. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni provvede direttamente alle istruttorie sommarie di cui al comma 1 riguardanti emittenti radiotelevisive nazionali ed editori di giornali e periodici, mediante le proprie strutture, che si avvalgono, a tale fine, del nucleo della Guardia di finanza istituito presso l'Autorita' stessa.
6. I procedimenti riguardanti le emittenti radiotelevisive locali sono istruiti sommariamente dai competenti comitati regionali per le comunicazioni, ovvero, ove questi non siano ancora costituiti, dai comitati regionali per i servizi radiotelevisivi, che formulano le relative proposte all'Autorita' secondo quanto previsto al comma 8.
7. Il gruppo della Guardia di finanza competente per territorio, ricevuta la denuncia della violazione da parte di emittenti radiotelevisive locali delle disposizioni di cui al comma 1, provvede entro le dodici ore successive all'acquisizione delle registrazioni e alla trasmissione delle stesse agli uffici del competente comitato di cui al comma 6, dandone immediato avviso, anche a mezzo telefax, all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni.
8. Il comitato di cui al comma 6 procede ad una istruttoria sommaria, se del caso contesta i fatti, anche a mezzo telefax, sente gli interessati e acquisisce le eventuali controdeduzioni nelle ventiquattro ore successive alla contestazione. Qualora, allo scadere dello stesso termine, non si sia pervenuti ad un adeguamento, anche in via compositiva, agli obblighi di legge mediante immediato ripristino dell'equilibrio nell'accesso ai mezzi di comunicazione politica secondo le modalita' di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'art. 10 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, lo stesso comitato trasmette atti e supporti acquisiti, ivi incluso uno specifico verbale di accertamento, redatto, ove necessario, in cooperazione con il competente gruppo della Guardia di finanza, all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, che provvede nel termine di cui al comma 2 del precitato art. 10, decorrente dalla data di deposito presso gli uffici del dipartimento garanzie e contenzioso dell'Autorita' medesima.
9. In ogni caso, il comitato di cui al comma 6 segnala tempestivamente all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni le attivita' svolte e la sussistenza di episodi rilevanti o ripetuti di mancata attuazione della vigente normativa.
10. Gli ispettorati territoriali del Ministero delle comunicazioni collaborano, a richiesta, con i comitati regionali per le comunicazioni, ovvero, ove questi non siano ancora costituiti, con i comitati regionali per i servizi radiotelevisivi.
11. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni verifica il rispetto dei propri provvedimenti ai fini previsti dall'art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
12. Le sanzioni amministrative pecuniarie stabilite dall'art. 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, come modificato dall'art. 1, comma 23, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito con legge 23 dicembre 1996, n. 650, per le violazioni delle disposizioni delle legge medesima non abrogate dall'art. 13 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, ovvero delle relative disposizioni dettate dalla commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi o delle relative disposizioni di attuazione dettate con il presente provvedimento non sono evitabili con il pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 16 della legge 24 ottobre 1981, n. 689. Esse si applicano anche a carico dei soggetti a favore dei quali sono state commesse le violazioni qualora ne venga accertata la responsabilita'.
 
Art. 24.
Turno elettorale di ballottaggio
1. In caso di secondo turno elettorale per i due candidati a sindaco o a presidente della provincia ammessi al ballottaggio, nel periodo intercorrente tra la prima e la seconda votazione, gli spazi di comunicazione politica, nelle forme previste dall'art. 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, nonche' quelli relativi ai messaggi politici autogestiti a titolo gratuito sono ripartiti in modo eguale tra gli stessi candidati. Per il resto, si applicano anche in occasione dell'eventuale turno elettorale di ballottaggio le disposizioni dettate dal presente provvedimento.
 
Art. 25.
Periodo di applicazione e ambito territoriale
1. Le disposizioni del presente provvedimento hanno efficacia sino a tutto il 19 maggio 2002, salva una eventuale estensione sino al 2 giugno 2002 in relazione a votazioni di ballottaggio per la carica di sindaco nelle elezioni dei comuni di cui agli elenchi allegati A e B della presente delibera.
2. Le disposizioni del presente provvedimento hanno efficacia sino a tutto il 26 maggio 2002, salva una eventuale estensione sino al 9 giugno 2002 in relazione a votazioni di ballottaggio per la carica di sindaco o di presidente della provincia nelle elezioni relative ai comuni e alle province di cui agli elenchi allegati C, D ed E della presente delibera.
3. La disciplina di cui al presente provvedimento non si applica ai programmi e alle trasmissioni destinati ad essere trasmessi esclusivamente in ambiti territoriali nei quali non e' prevista alcuna consultazione elettorale.
4. Restano applicabili le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28 di cui alla delibera n. 200/00/CSP con riguardo alla comunicazione politica e alla parita' di accesso ai mezzi di informazione che non attengono alla campagna per le elezioni comunali e provinciali di cui all'art. 1, comma 1, della presente delibera.
Il presente provvedimento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel bollettino ufficiale dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni ed e' reso disponibile nel sito web della stessa Autorita': www.agcom.it
Napoli, 27 marzo 2002
Il presidente: Cheli
 
Allegato A
(Alla delibera n. 45/02/Csp del 27 marzo 2002)
ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 19 MAGGIO 2002
Elezioni comunali

Aosta |Arnad
|Issime
|Valsavarenche
 
Allegato B
(Alla delibera n. 45/02/Csp del 27 marzo 2002)
ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 19 MAGGIO 2002
Elezioni Comunali

Trento |Borgo Valsugana
|Capriana
|Imer
|Lona-Lases
 
Allegato C
(Alla delibera n. 45/02/Csp del 27 marzo 2002)
ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2002
Elezioni Comunali

Gorizia |Cormons
|Gorizia
|Grado
|Sagrado
|San Canzian d'Isonzo Pordenone |Azzano Decimo
|Casarza della Delizia
|Cimolais
|Clauzetto
|Maniago
|Prata di Pordenone
|Vito d'Asio Trieste |Duino Aurisina Udine |Arta Terme
|Buia
|Cervignano del Friuli
|Lignano Sabbiadoro
|Pocenia
|Preone
|Tarvisio
|Varmo
 
Allegato D
(Alla delibera n. 45/02/Csp del 27 marzo 2002)
ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2002
Elezioni Comunali

Agrigento |Aragona
|Bivona
|Burgio
|Campobello di Licata
|Cattolica Eraclea
|Comitini
|Favara
|Grotte
|Lampedusa e Linosa
|Montallegro
|Naro
|Palma di Montechiaro
|Racalmuto
|Raffadali
|San Giovanni Gemini
|Santa Elisabetta
|Santa Margherita Belice
|Villafranca Sicula Caltanissetta |Acquaviva Platani
|Butera
|Campofranco
|Gela
|Marianopoli
|Mussomeli
|Resuttano
|San Cataldo
|Santa Caterina Villarmosa
|Sommatino
|Vallelunga Pratameno Catania |Aci Bonaccorsi
|Aci Castello
|Belpasso
|Bronte
|Calatabiano
|Caltagirone
|Castiglione di Sicilia
|Fiumefreddo di Sicilia
|Licodia Eubea
|Linguaglossa
|Mazzarrone
|Mirabella Imbaccari
|Misterbianco
|Nicolosi
|Paternò
|Pedara
|Raddusa
|San Michele di Ganzaria
|Sant'Agata li Battiati
|Scordia
|Vizzini Enna |Aidone
|Barrafranca
|Centuripe
|Nicosia
|Nissoria
|Regalbuto
|Sperlinga
|Valguarnera Caropepe
|Villarosa Messina |Acquedolci
|Alcara li Fusi
|Antillo
|Brolo
|Castroreale
|Cesarò
|Francavilla di Sicilia
|Furnari
|Gaggi
|Galati Mamertino
|Gallodoro
|Gioiosa Marea
|Itala
|Letojanni
|Librizzi
|Longi
|Malfa
|Mandanici
|Mazzarrà Sant'Andrea
|Merì
|Mirto
|Mistretta
|Montalbano Elicona
|Motta d'Affermo
|Naso
|Nizza di Sicilia
|Novara di Sicilia
|Oliveri
|Pettineo
|Piraino
|Raccuja
|Roccavaldina
|Roccella Valdemone
|Rodì Milici
|San Piero Patti
|Santa Marina Salina
|Sant'Alessio Siculo
|Sant'Angelo di Brolo
|Santo Stefano di Camastra
|Saponara
|Savoca
|Sinagra
|Taormina
|Terme Vigliatore
|Venetico
|Villafranca Tirrena Palermo |Alia
|Altofonte
|Balestrate
|Blufi
|Bolognetta
|Bompietro
|Campofelice di Fitalia
|Camporeale
|Castelbuono
|Castellana Sicula
|Cefalù
|Cerda
|Chiusa Sclafani
|Corleone
|Gangi
|Giardinello
|Isnello
|Mezzojuso
|Palazzo Adriano
|Petralia Sottana
|Piana degli Albanesi
|Prizzi
|San Cipirello
|San Giuseppe Jato
|Santa Flavia
|Terrasini
|Torretta
|Trappeto
|Valledolmo
|Vicari Ragusa |Chiaramonte Gulfi
|Giarratana
|Modica
|Monterosso Almo
|Pozzallo
|Santa Croce Camerina
|Vittoria Siracusa |Avola
|Cassaro
|Ferla
|Floridia
|Lentini
|Melilli
|Noto
|Solarino
|Sortino Trapani |Calatafimi - Segesta
|Castellammare del Golfo
 
Allegato E
(Alla delibera n. 45/02/Csp del 27 marzo 2002)
ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2002
Elezioni Provinciali

|Ancona
|Campobasso
|Como
|Genova
|La Spezia
|Reggio Calabria
|Treviso
|Varese
|Vercelli
|Vicenza

Elezioni comunali

Alessandria |Acqui Terme
|Alessandria
|Alice Bel Colle
|Carezzano
|Carrosio
|Morano Sul Po
|Pomaro Monferrato
|Rosignano Monferrato
|Serravalle Scrivia Asti |Asti
|Capriglio
|Castagnole Monferrato
|Cerreto d'Asti
|Montegrosso d'Asti
|Tonco
|Vesime
|Villanova d'Asti Cuneo |Bagnolo Piemonte
|Barge
|Bene Vagienna
|Borgo San Dalmazzo
|Castelmagno
|Cissone
|Cuneo
|Frabosa Soprana
|Monastero di Vasco
|Mondovì
|Murello
|Racconigi
|Sambuco Novara |Arona
|Borgomanero
|Casalvolone
|Divignano
|Nebbiuno
|Varallo Pombia Torino |Angrogna
|Avigliana
|Bairo
|Cantoira
|Caselle Torinese
|Castellamonte
|Chivasso
|Feletto
|Fenestrelle
|Grugliasco
|La Loggia
|Moncalieri
|Montalenghe
|Montanaro
|Orio Canavese
|Rivalta di Torino
|Rosta
|San Maurizio Canavese
|Santena
|Valperga Verbano Cusio Ossola |Domodossola
|Druogno
|Formazza
|Gurro
|Omegna Vercelli |Alagna Valsesia
|Civiasco
|Saluggia
|Serravalle Sesia
|Trino
|Varallo Biella |Vallanzengo Bergamo |Albano Sant'Alessandro
|Averara
|Blello
|Brembate di Sopra
|Calusco d'Adda
|Capriate San Gervasio
|Cisano Bergamasco
|Curno
|Gandino
|Leffe
|Mapello
|Mezzoldo
|Mozzo
|Nembro
|Oltre il Colle
|Piazzolo
|Sovere
|Urgnano
|Villongo Brescia |Acquafredda
|Calvagese della Riviera
|Cazzago San Martino
|Darfo Boario Terme
|Desenzano del Garda
|Gottolengo
|Isorella
|Odolo
|Palazzolo sull'Oglio
|Paspardo
|Provaglio Val Sabbia
|Rovato Como |Appiano Gentile
|Beregazzo Con Figliaro
|Brienno
|Campione d'Italia
|Cantù
|Como
|Erba
|Gera Lario
|Orsenigo
|Rodero Cremona |Credera Rubbiano
|Crema
|Pozzaglio ed Uniti
|Robecco d'Oglio
|Torricella del Pizzo
|Vailate Lecco |Missaglia
|Rovagnate Lodi |Castiglione d'Adda
|Sant'Angelo Lodigiano
|Valera Fratta Mantova |Castellucchio
|Castiglione delle Stiviere
|Gazzuolo
|Goito
|Moglia
|Pomponesco
|Sermide Milano |Abbiategrasso
|Arcore
|Binasco
|Buccinasco
|Canegrate
|Carate Brianza
|Carnate
|Cassinetta di Lugagnano
|Cernusco sul Naviglio
|Cesate
|Cuggiono
|Dresano
|Garbagnate Milanese
|Legnano
|Lentate sul Seveso
|Lesmo
|Lissone
|Magenta
|Magnago
|Meda
|Melegnano
|Monza
|Motta Visconti
|Pero
|Pieve Emanuele
|Pregnana Milanese
|Rho
|San Donato Milanese
|San Giorgio su Legnano
|Sesto San Giovanni
|Vernate
|Vimodrone
|Vittuone Pavia |Calvignano
|Gravellona Lomellina
|Marzano
|Mortara
|Torrevecchia Pia
|Trivolzio
|Valle Lomellina Sondrio |Rasura
|Valdidentro
|Valfurva Varese |Besozzo
|Brissago-Valtravaglia
|Busto Arsizio
|Cardano al Campo
|Cassano Magnago
|Ferno
|Gerenzano
|Malnate
|Marchirolo
|Tradate
|Uboldo
|Varese Belluno |Auronzo di Cadore
|Cencenighe Agordino
|Cesiomaggiore
|Cortina d'Ampezzo
|Falcade
|Feltre
|Lamon
|Pieve di Cadore
|San Gregorio nelle Alpi
|Tambre Padova |Cittadella
|Conselve
|Gazzo
|Granze
|Loreggia
|Lozzo Atestino
|Merlara
|Piombino Dese
|Sant'Urbano
|Saonara
|Teolo
|Torreglia
|Vescovana
|Vigonza Rovigo |Fratta Polesine
|Giacciano con Baruchella
|Lusia
|Trecenta Treviso |Breda di Piave
|Cappella Maggiore
|Casale sul Sile
|Castelcucco
|Cessalto
|Conegliano
|Crespano del Grappa
|Fontanelle
|Godega di Sant'Urbano
|Montebelluna
|Possagno
|Santa Lucia di Piave
|Segusino
|Susegana
|Trevignano
|Villorba
|Zenson di Piave Venezia |Campagna Lupia
|Caorle
|Chioggia
|Fiesso d'Artico
|Iesolo
|Marcon
|Mira
|Musile di Piave
|Noventa di Piave
|Pramaggiore
|Salzano
|Santa Maria di Sala Verona |Bovolone
|Caldiero
|Casaleone
|Cerea
|Malcesine
|Ronco all'Adige
|Roverchiara
|San Giovanni Ilarione
|San Giovanni Lupatoto
|San Martino Buon Albergo
|Soave
|Verona
|Zevio Vicenza |Marano Vicentino
|Rosà
|Sarego
|Thiene
|Villaverla Genova |Chiavari
|Genova
|Rovegno Imperia |Bordighera
|Pieve di Teco
|Pornassio
|Ventimiglia La Spezia |La Spezia
|Lerici
|Ortonovo
|Santo Stefano di Magra Savona |Altare
|Boissano
|Borghetto Santo Spirito
|Calizzano
|Savona Bologna |Budrio
|Porretta Terme Ferrara |Comacchio Forlì-Cesena |Castrocaro Terme e Terra del Sole
|Dovadola Modena |Novi di Modena
|Serramazzoni Parma |Parma
|San Secondo Parmense Piacenza |Agazzano
|Bettola
|Carpaneto Piacentino
|Monticelli d'Ongina
|Piacenza
|Villanova sull'Arda Ravenna |Riolo Terme Reggio Emilia |Campegine Arezzo |Anghiari
|Montemignaio Firenze |Reggello
|Rignano sull'Arno Grosseto |Campagnatico
|Pitigliano Livorno |Marciana Marina
|Porto Azzurro Lucca |Camaiore
|Forte dei Marmi
|Lucca
|Porcari Massa Carrara |Carrara
|Mulazzo Pisa |Bientina
|Crespina Pistoia |Pistoia
|Quarrata
|San Marcello Pistoiese
|Serravalle Pistoiese Siena |Chiusi
|Monticiano
|Sarteano Perugia |Deruta
|Monteleone di Spoleto
|Todi
|Valfabbrica
|Valtopina Terni |Attigliano
|Narni
|Parrano Ancona |Corinaldo
|Fabriano
|Jesi
|Rosora Ascoli Piceno |Acquaviva Picena
|Pedaso
|Ripatransone Macerata |Civitanova Marche
|Corridonia
|Penna San Giovanni
|Tolentino Frosinone |Alatri
|Campoli Appennino
|Casalvieri
|Ceccano
|Cervaro
|Fontana Liri
|Frosinone
|Picinisco
|Pofi
|San Biagio Saracinisco
|San Giovanni Incarico Latina |Aprilia
|Campodimele
|Castelforte
|Gaeta
|Latina
|Sabaudia
|Santi Cosma e Damiano
|Sonnino Rieti |Casaprota
|Cittaducale
|Montenero Sabino
|Nespolo
|Rieti
|Varco Sabino Roma |Allumiere
|Bracciano
|Camerata Nuova
|Castel Gandolfo
|Formello
|Labico
|Ladispoli
|Lanuvio
|Lariano
|Manziana
|Marano Equo
|Mentana
|Montelanico
|Nerola
|Pomezia
|Rocca di Papa
|Torrita Tiberina
|Valmontone Viterbo |Barbarano Romano
|Capranica
|Castel Sant'Elia
|Corchiano
|Montalto di Castro
|Ronciglione
|Tarquinia Chieti |Arielli
|Atessa
|Casalbordino
|Celenza Sul Trigno
|Furci
|Gamberale
|Giuliano Teatino
|Lettopalena
|Montelapiano
|Ortona
|Ripa Teatina
|Roccamontepiano
|Roccascalegna
|Roio del Sangro
|Rosello
|San Salvo
|San Vito Chietino
|Tollo L'Aquila |Avezzano
|Balsorano
|Barrea
|Calascio
|Campo di Giove
|Caporciano
|Civitella Alfedena
|Gioia dei Marsi
|L'Aquila
|Luco dei Marsi
|Massa d'Albe
|Montereale
|Ocre
|Prata d'Ansidonia
|Pratola Peligna
|Rocca di Mezzo
|Trasacco
|Villavallelonga Pescara |Alanno
|Brittoli
|Collecorvino
|San Valentino in Abruzzo Citeriore
|Scafa
|Spoltore
|Tocco da Casauria Teramo |Bisenti
|Civitella del Tronto
|Crognaleto
|Martinsicuro
|Pietracamela
|Penna Sant'Andrea
|Valle Castellana Campobasso | Busso |
|Campomarino
|Castellino del Biferno
|Castropignano
|Duronia
|Jelsi
|Limosano
|Montefalcone nel Sannio
|San Felice del Molise
|San Martino in Pensilis
|Termoli
|Torella del Sannio Isernia |Castelverrino
|Isernia
|Pozzilli
|Sant'Elena Sannita
|Sessano del Molise Avellino |Altavilla Irpina
|Andretta
|Atripalda
|Baiano
|Capriglia Irpina
|Chianche
|Flumeri
|Lauro
|Monteforte Irpino
|Montemarano
|Prata di Principato Ultra
|Solofra Benevento |Arpaia
|Calvi
|Campolattaro
|Durazzano
|Ginestra degli Schiavoni
|Guardia Sanframondi
|Limatola
|Molinara
|Pontelandolfo
|Puglianello
|Reino
|San Lupo
|San Salvatore Telesino
|Sassinoro
|Vitulano Caserta |Alvignano
|Aversa
|Bellona
|Camigliano
|Casaluce
|Caserta
|Castel Campagnano
|Cesa
|Falciano del Massico
|Gallo Matese
|Pietramelara
|Pontelatone
|Recale
|San Cipriano d'Aversa
|San Felice a Cancello
|San Prisco
|San Tammaro
|Santa Maria Capua Vetere
|Sessa Aurunca
|Trentola-Ducenta
|Vairano Patenora
|Valle di Maddaloni Napoli |Bacoli
|Barano d'Ischia
|Boscoreale
|Boscotrecase
|Cardito
|Casavatore
|Castellammare di Stabia
|Cercola
|Cicciano
|Crispano
|Frattaminore
|Ischia
|Lacco Ameno
|Lettere
|Marigliano
|Pimonte
|San Giorgio a Cremano
|San Giuseppe Vesuviano
|Sant'Anastasia
|Striano
|Torre del Greco
|Trecase
|Visciano Salerno |Acerno
|Agropoli
|Battipaglia
|Bracigliano
|Buccino
|Centola
|Colliano
|Corbara
|Giffoni sei Casali
|Giffoni Valle Piana
|Laurito
|Laviano
|Montecorice
|Morigerati
|Nocera Inferiore
|Pagani
|Palomonte
|Petina
|Piaggine
|Postiglione
|Roccagloriosa
|Roccapiemonte
|Roscigno
|Sacco
|San Marzano sul Sarno
|Santa Marina
|Santomenna
|Sanza
|Sapri
|Serre
|Stella Cilento
|Stio Bari |Alberobello
|Barletta
|Bisceglie
|Bitritto
|Canosa di Puglia
|Castellana Grotte
|Conversano
|Giovinazzo
|Minervino Murge
|Sannicandro di Bari
|Santeramo in Colle
|Spinazzola
|Turi Brindisi |Brindisi
|Ceglie Messapica
|Erchie
|Fasano
|Latiano
|Mesagne
|Ostuni
|San Michele Salentino
|Torchiarolo Foggia |Accadia
|Apricena
|Cagnano Varano
|Carpino
|Celenza Valfortore
|Chieuti
|Lucera
|Monte Sant'Angelo
|Motta Montecorvino
|Orsara di Puglia
|Orta Nova
|Panni
|Rignano Garganico
|Rodi Garganico
|San Ferdinando di Puglia
|Sannicandro Garganico
|Torremaggiore
|Vico del Gargano Lecce |Aradeo
|Castrignano de' Greci
|Castro
|Collepasso
|Lecce
|Leverano
|Martano
|Matino
|Nardò
|Otranto
|Racale
|Salice Salentino
|San Cesario di Lecce
|San Pietro in Lama
|Scorrano
|Uggiano la Chiesa Taranto |Castellaneta
|Fragagnano
|Manduria
|Martina Franca
|Maruggio
|Mottola
|Palagiano Matera |Colobraro
|Ferrandina
|Grassano
|Grottole
|Matera
|Montescaglioso
|Pisticci
|San Mauro Forte
|Stigliano
|Tursi Potenza |Abriola
|Albano di Lucania
|Baragiano
|Bella
|Castelsaraceno
|Episcopia
|Latronico
|Marsico Nuovo
|Montemilone
|Palazzo San Gervasio
|Rapolla
|Rionero in Vulture
|Ruoti
|San Costantino Albanese
|Sasso di Castalda
|Senise
|Teana
|Vietri di Potenza Catanzaro |Andali
|Belcastro
|Cenadi
|Centrache
|Cerva
|Gizzeria
|Isca sullo Ionio
|Maida
|Nocera Tirinese
|Petronà
|Platania
|San Pietro Apostolo
|San Vito sullo Ionio
|Satriano
|Sersale
|Settingiano Cosenza |Belsito
|Castroregio
|Castrovillari
|Cellara
|Cerzeto
|Cosenza
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