Gazzetta n. 79 del 4 aprile 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 1 marzo 2002
Limiti di giacenza per gli enti assoggettati alle norme sulla tesoreria unica, ai fini dell'attuazione dell'art. 66, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Anno 2002.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'art. 47, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che stabilisce che i pagamenti a carico dello Stato a favore degli enti assoggettati all'obbligo di tenere le disponibilita' liquide nei conti della tesoreria statale sono effettuati al raggiungimento dei limiti di giacenza che, per categorie di enti, vengono stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento dell'assegnazione di competenza;
Visto l'art. 66, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che ha confermato fino al 31 dicembre 2002 la validita' delle disposizioni di cui al citato art. 47, comma 1, della legge n. 449 del 1997, estendendone, inoltre, l'applicazione a tutte le province ed ai comuni con popolazione compresa fra 50.000 e 60.000 abitanti;
Considerato che ai sensi dei commi 5, 6 e 12 del predetto art. 66 della legge n. 388 del 2000, le entrate costituite da assegnazioni, contributi, devoluzioni o compartecipazioni di tributi erariali e quant'altro proveniente dal bilancio dello Stato a favore delle regioni devono essere versate, per quanto riguarda le regioni a statuto ordinario, a decorrere dal 1 marzo 2001, nelle contabilita' speciali infruttifere aperte presso le competenti sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, e, per quanto riguarda le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, sui rispettivi conti di tesoreria centrale dello Stato;
Considerato che per gli enti locali i limiti di giacenza devono essere stabiliti, ai sensi del predetto comma 1 dell'art. 47 della legge n. 449 del 1997, come integrato dal citato comma 1 dell'art. 66 della legge n. 388 del 2000, per tutte le province e per i comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;
Ravvisata l'opportunita' di stabilire per entrambe le predette categorie di enti il limite di giacenza nella misura massima del 20 per cento in considerazione del significativo ridimensionamento dei trasferimenti statali registrato, dalle province, a seguito dell'attribuzione del gettito dell'imposta sulle assicurazioni e dell'istituzione dell'imposta provinciale di trascrizione di cui agli articoli 56 e 60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e, dai comuni, per effetto dell'attribuzione della compartecipazione al gettito Irpef disposta per gli anni 2002 e 2003 dall'art. 25, comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448;
Ravvisata l'opportunita', al fine di semplificare l'attuazione del nuovo sistema di pagamenti, di determinare i limiti di giacenza esclusivamente per gli enti assoggettati alla tesoreria unica;
Ravvisata l'opportunita' di escludere dai limiti di giacenza i pagamenti in favore delle regioni a statuto ordinario considerato che le predette assegnazioni fanno riferimento, prevalentemente, all'attuazione delle norme sul federalismo amministrativo e fiscale;
Ravvisata l'opportunita', al fine di dare attuazione al richiamato art. 47, comma 1, di individuare la base cui commisurare i limiti di giacenza nelle assegnazioni di competenza da attribuire per l'anno 2002 ad ogni singolo ente, con esclusione delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, esclusivamente dall'amministrazione centrale vigilante ovvero, in caso di indisponibilita' di tali dati, nelle assegnazioni di competenza attribuite per l'anno 2001 sempre dall'amministrazione centrale vigilante;
Considerato che per le regioni a statuto speciale e le province autonome si rende necessario fare riferimento, al fine di individuare la base cui commisurare i limiti di giacenza, alle assegnazioni di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze;
Ravvisata altresi' la necessita' di escludere dai limiti di giacenza le somme a disposizione di giustizia che, in quanto tali, non rientrano nella disponibilita' degli enti;
Visti i propri decreti 16 gennaio 1998, 4 marzo 1999, 10 febbraio 2000 e 27 febbraio 2001 con i quali sono stati fissati per gli anni 1998, 1999, 2000 e 2001 i limiti di giacenza in attuazione del citato art. 47, comma 1, della legge n. 449 del 1997;
Visto l'art. 10, comma 2, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, recante disposizioni in materia universitaria e di ricerca scientifica e tecnologica;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 477, riguardante "Regolamento recante norme concernenti l'organizzazione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica";
Considerata l'opportunita' di emanare le disposizioni occorrenti per l'applicazione per l'anno 2002, dell'art. 47, comma 1, della citata legge n. 449 del 1997;
Decreta:
Art. 1.
Regioni a statuto speciale e province autonome
1. Il limite di giacenza per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano e' stabilito nella misura del 14 per cento e si riferisce ai conti di tesoreria centrale alimentati dai pagamenti disposti a valere sui capitoli del bilancio dello Stato. Il limite e' commisurato alle assegnazioni di competenza da attribuire per l'anno 2002 dal Ministero dell'economia e delle finanze a valere sull'unita' previsionale di base n. 4.1.2.12 con riferimento ai capitoli da numero 2790 a 2796 e numero 2798 (devoluzione tributi).
2. Il limite si applica esclusivamente ai pagamenti disposti dal Ministero dell'economia e delle finanze a valere sui capitoli richiamati al comma 1.
 
Art. 2.
Province e comuni
1. Il limite di giacenza per le province e per i comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti e' stabilito nella misura del 20 per cento ed e' commisurato alle assegnazioni di competenza da attribuire per l'anno 2002 dal Ministero dell'interno a valere sulle unita' previsionali di base n. 2.1.2.6 e n. 2.2.3.5 con specifico riferimento ai capitoli numero: 1316 (fondo ordinario), 1317 (fondo perequativo), 1318 (fondo consolidato) e 7232 (fondo sviluppo investimenti).
2. I limiti si applicano esclusivamente ai pagamenti disposti dal Ministero dell'interno a valere sui capitoli richiamati al comma 1.
3. I limiti di giacenza non si applicano agli enti locali della regione Friuli-Venezia Giulia, in quanto esclusi dal sistema di tesoreria unica ai sensi delle leggi regionali 4 aprile 1997, n. 8 e 15 febbraio 2000, n. 1 (art. 38).
4. I limiti di giacenza non si applicano, altresi', agli enti locali della regione Trentino-Alto Adige in quanto non destinatari di trasferimenti erariali da parte del Ministero dell'interno.
 
Art. 3.
Universita'
1. Il limite di giacenza per le universita' statali e' stabilito nella misura del 14 per cento.
2. Il limite e' commisurato alle assegnazioni di competenza attribuite per l'anno 2001 dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca sulle unita' previsionali di base n. 2.1.2.3 e n. 2.2.1.2 con specifico riferimento ai capitoli numero : 1263 (finanziamento ordinario), 7105 (conto interessi mutui), 7107 e 7108 (rate ammortamento), e 7109 (edilizia universitaria).
3. Il limite si applica esclusivamente ai pagamenti disposti dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca a valere sul capitolo n. 5507 (finanziamento ordinario) dell'unita' previsionale di base 25.1.2.5. I pagamenti sono effettuati, al raggiungimento del limite di cui al comma 1, per un importo di volta in volta non superiore al 25 per cento delle citate assegnazione di competenza 2001.
4. I pagamenti non possono comunque superare complessivamente, nel corso dell'anno 2002, l'importo risultante dalla differenza tra il fabbisogno finanziario programmato per ciascun ateneo e il 90 per cento della giacenza di tesoreria al 31 dicembre 2001.
5. In caso di istituzione di nuove universita' nel corso del 2002 il limite di giacenza di cui al comma 1 si applica con riferimento alle assegnazioni provvisorie di competenza per il 2002 da attribuire a valere sulle unita' previsionali di base n. 25.1.2.5 e n. 25.2.3.3.
 
Art. 4.
Grandi enti di ricerca
1. Il limite di giacenza per gli enti di ricerca di cui all'art. 56, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' stabilito nella misura del 14 per cento;
2. Il limite e' commisurato alle assegnazioni di competenza da attribuire per l'anno 2002 dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, a valere sulle unita' previsionali di base n. 25.1.2.1 e n. 25.2.3.1 con specifico riferimento ai capitoli numero 5484 (sincrotrone), 8920 (contributo all'I.N.F.M.) e 8922 (fondo ordinario per enti ed istituti di ricerca) - quest'ultimo con riferimento alle assegnazioni 2001 attribuite al C.N.R., all'A.S.I. e all'I.N.F.N. a valere sui corrispondenti capitoli numero 7351 (C.N.R. e A.S.I.) e 7345 (I.N.F.N.) dello stato di previsione della spesa per l'anno 2001 - e dal Ministero delle attivita' produttive a valere sull'unita' previsionale di base n. 4.2.3.4 con specifico riferimento al capitolo numero 7630 (E.N.E.A.).
3. Il limite si applica esclusivamente ai pagamenti disposti dai predetti Ministeri a valere sui capitoli richiamati al comma 2. I pagamenti sono effettuati, al raggiungimento del limite di cui al comma 1, per un importo di volta in volta non superiore al 25 per cento delle assegnazioni di competenza 2002 e 2001, queste ultime con riferimento al C.N.R., all'A.S.I. e all'I.N.F.N. di cui al citato capitolo 8922.
4. I pagamenti non possono comunque superare complessivamente, nel corso dell'anno 2002, l'importo risultante dalla differenza tra il fabbisogno finanziario programmato per ciascun ente e il 90 per cento della giacenza di tesoreria al 31 dicembre 2001.
 
Art. 5.
Altri enti assoggettati a tesoreria unica
1. Il limite di giacenza per gli enti diversi da quelli indicati negli articoli precedenti e soggetti al sistema di tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, ad eccezione delle regioni a statuto ordinario, alle quali non si applicano le disposizioni del presente decreto, e' stabilito nella misura del 14 per cento delle assegnazioni di competenza da attribuire ad ogni singolo ente dall'amministrazione centrale vigilante in conto competenza 2002 ovvero, in caso di indisponibilita' di tali dati, delle assegnazioni attribuite in conto competenza 2001.
2. Il limite si applica esclusivamente ai pagamenti disposti dall'amministrazione vigilante. I pagamenti sono effettuati, al raggiungimento del limite di cui al comma 1, per un importo di volta in volta non superiore al 25 per cento delle assegnazioni di competenza.
3. Il limite non si applica nel caso in cui le assegnazioni di competenza di cui al comma 1 dell'amministrazione vigilante non superino complessivamente l'importo di 10.330.000,00 euro.
4. Gli enti locali diversi da quelli indicati nell'art. 2 del presente decreto non sono soggetti ai limiti di giacenza come stabilito dall'art. 66, comma 1, della legge n. 388 del 2000.
 
Art. 6.
Disposizioni di carattere generale
1. Dalle giacenze da assumere a riferimento per l'emissione da parte dell'amministrazione centrale vigilante dei titoli di pagamento a favore degli enti destinatari delle disposizioni del presente decreto sono escluse le somme a disposizione di giustizia (pignoramenti, ecc.) . A tal fine, i tesorieri o i cassieri degli enti sono tenuti a segnalare, e ad aggiornare periodicamente, alla competente amministrazione centrale vigilante l'ammontare delle somme che sono tenuti a vincolare ai sensi dell'art. 1-bis della legge 29 ottobre 1984, n. 720, introdotto dall'art. 24-bis del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, e integrato dall'art. 11, comma 1-ter, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68. Per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano la segnalazione va effettuata al Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Ferma restando l'esclusione di cui al comma 1, l'ammontare delle giacenze esistenti nelle contabilita' speciali o nei conti correnti con il Tesoro e' calcolato al lordo delle somme con vincolo di destinazione. In assenza di disponibilita' libere e per il pagamento di spese correnti, gli enti di cui al presente decreto utilizzano le somme vincolate nei limiti delle assegnazioni di competenza 2002, prive di vincoli, comunicate dalle amministrazioni centrali e non ancora accreditate nei conti di tesoreria. Per le province e i comuni di cui all'art. 2 le somme vincolate sono inoltre utilizzate nei limiti delle analoghe assegnazioni di competenza 2001 che non abbiano gia' prodotto l'utilizzo di somme vincolate nel corso dello stesso anno 2001. Resta altresi' ferma la possibilita' di utilizzare ulteriormente le somme vincolate secondo quanto in proposito eventualmente stabilito dalla specifica normativa di settore.
3. Sono esclusi dalla disciplina prevista dal presente decreto i pagamenti a carico del bilancio dello Stato relativi ai servizi resi dall'ente beneficiario all'amministrazione centrale emittente (interventi di primo soccorso per calamita' naturali, fitti, ecc.) e all'espletamento di funzioni delegate. Ai fini del controllo dei titoli di pagamento da parte degli uffici centrali di bilancio interessati, le amministrazioni centrali tenute al rispetto dei limiti di giacenza stabiliti dal presente decreto appongono sui medesimi titoli la seguente annotazione: "Pagamento escluso dai limiti di giacenza dell'art. 47, comma 1, legge n. 449/1997".
4. Non sono comunque soggetti ai limiti di giacenza stabiliti dal presente decreto i pagamenti a carico del bilancio dello Stato relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e all' acquisto di beni e servizi; sui relativi titoli di pagamento e' apposta l'annotazione di cui al comma 3.
5. Il Ministero dell'economia e delle finanze, su richiesta dell'amministrazione centrale tenuta al rispetto del limite di giacenza, puo' autorizzare deroghe al rispetto dei limiti di cui al presente decreto per motivate esigenze.
6. Nei confronti degli enti di cui all'art. 2, le deroghe al rispetto dei predetti limiti di giacenza possono essere disposte dal Ministero dell'interno, previo accertamento del possesso dei prescritti requisiti da parte dell'ente richiedente.
7. Le amministrazioni centrali vigilanti e il Ministero dell' economia e delle finanze che dispongono i pagamenti nei confronti degli enti di cui al presente decreto acquisiscono i dati relativi alle giacenze di tesoreria presso i coesistenti uffici centrali di bilancio.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 1 marzo 2002
Il Ministro: Tremonti
 
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