Gazzetta n. 79 del 4 aprile 2002 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 22 marzo 2002
Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, nonche' in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati e di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nel territorio della regione Calabria. (Ordinanza n. 3185).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
delegato per il coordinamento
della protezione civile
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 settembre 2001, con il quale e' stata attribuita la delega al coordinamento della protezione civile al Ministro dell'interno;
Viste le precedenti ordinanze con le quali sono state emanate disposizioni per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, nonche' in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati e di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nel territorio della regione Calabria e, da ultima, l'ordinanza n. 3149 del 1 ottobre 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 236 del 10 ottobre 2001;
Vista la nota n. 13290 del 20 settembre 2001, con la quale il commissario delegato - presidente della regione Calabria evidenzia la necessita' di reperire immediatamente risorse finanziarie, al fine di garantire la disponibilita' finanziaria necessaria al corretto andamento dei programmi di bonifica dei siti inquinati e di depurazione delle acque reflue;
Vista la successiva nota n. 16527 del 20 novembre 2001, con la quale il commissario delegato - presidente della regione Calabria chiede che venga prorogato di un ulteriore anno, necessario al completamento degli interventi ed alle attivita' per il rientro ad una gestione ordinaria;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 gennaio 2002 con il quale lo stato di emergenza nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, nonche' in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati e di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nel territorio della regione Calabria e' stato prorogato fino al 31 dicembre 2002;
Considerato lo stato di pericolosita' ambientale in cui versano alcuni siti da bonificare ed i problemi igienico-sanitari derivanti dalla mancata depurazione delle acque, gia' evidenziati dal commissario delegato - presidente della regione Calabria con precedenti note;
Ritenuto necessario ed urgente integrare le precedenti ordinanze al fine di consentire il superamento dell'emergenza ambientale in atto nella regione Calabria;
Acquisita l'intesa del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio;
Acquisita l'intesa della regione Calabria;
Dispone:
Art. 1.
1. Il presidente della regione Calabria e' confermato commissario delegato al completamento degli interventi necessari per superare l'emergenza in atto nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, nonche' in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati e di tutela delle acque superficiali e sotterranee e di cicli di depurazione nel territorio della regione Calabria.
2. Il commissario delegato - presidente della regione Calabria avvia inoltre tutte le attivita' necessarie al rientro delle competenze alla gestione ordinaria che sara' assicurata dal Dipartimento V della regione Calabria stessa, al quale verra' altresi' trasferito il personale che abbia prestato, in forma continuativa, la propria attivita' a favore degli uffici del commissario delegato.
 
Art. 2.
1. All'ordinanza n. 3062 del 6 luglio 2000 sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:
all'art. 6, commi 1, 2 e 4, le parole "Ministero dell'ambiente" sono soppresse e sostituite dalle seguenti: "Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio".
2. All'ordinanza n. 3106 del 20 febbraio 2001 sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:
all'art. 1, comma 7 la parola: "Ministero" e' soppressa e sostituita dalle parole: "Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio";
all'art. 2, comma 1 nonche' all'art.4, comma 3 le parole "Ministero dell'ambiente" sono soppresse e sostituite dalle seguenti: "Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio;
all'art. 4 il comma 4 e' soppresso;
al suddetto art. 4 sono aggiunti i seguenti commi 6, 7, 8, 9:
"6. Al personale delle pubbliche amministrazioni del quale si avvale il commissario delegato viene riconosciuta l'indennita' di cui all'art. 3 dell'ordinanza n. 2696/1997.
7. Per i comuni che abbiano gia' provveduto, o che vi provvederanno nel termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, a stipulare la convenzione con la societa' mista per la raccolta differenziata, sono abrogate le sanzioni di cui all'art. 2, comma 2 dell'ordinanza n. 2881 del 30 ottobre 1998 a condizione che il servizio abbia inizio nei successivi sessanta giorni.
Il commissario delegato trascorso inutilmente il termine sopra indicato, nomina un commissario ad acta nei comuni inadempienti affinche' procedano alla stipula della convenzione ed all'assunzione di tutti gli atti amministrativi necessari, compreso l'impegno di spesa. Il commissario delegato nomina un commissario ad acta per i comuni che non procedano all'acquisizione delle quote di loro spettanza nelle societa' miste di appartenenza; il commissario ad acta acquisisce le quote mettendo in essere tutti gli atti necessari, compreso l'impegno di spesa e la sottoscrizione dell'atto pubblico di acquisto.
8. Ai sensi dell'art. 22, comma 9 del decreto legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997, il commissario delegato attua gli interventi contenuti nel piano di gestione dei rifiuti predisposto ai sensi dell'ordinanza anche in deroga al successivo comma 10, ed approvato con delibera della giunta regionale della Calabria n. 815 dell'8 ottobre 2001. Il commissario delegato fissa un deposito cauzionale per le attivita' commerciali a carico degli utilizzatori, al fine di favorire il riciclo degli imballaggi e, con apposita ordinanza, stabilisce le modalita' della cauzione anzidetta nonche' gli obiettivi di raccolta per le singole categorie di imballaggi, secondo gli studi di settore, tenendo conto delle dimensioni dell'attivita' al fine di raggiungere l'obiettivo del 50% di recupero entro il 31 dicembre 2002 ed ogni altra attivita' necessaria a dare attuazione agli obblighi previsti per gli utilizzatori dall'art.38 del citato decreto legislativo n. 22/1997;
9. All'elenco delle norme alle quali il commissario delegato e' autorizzato a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, di cui all'art. 9 dell'ordinanza n. 2984 del 31 maggio 1999, cosi' come successivamente integrato dalle successive ordinanze, sono aggiunti i commi 2, 8 e 9 dell'art. 188 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 21 dicembre 1999 nonche' il comma 12 dell'art. 70 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 nella parte in cui contrasta con il comma 3, dell'art. 3, dell'ordinanza n. 2696 del 21 ottobre 1997".
 
Art. 3.
1. Per l'attuazione degli interventi di competenza del commissario delegato - presidente della regione Calabria e' autorizzata, in favore dello stesso, l'ulteriore spesa di Euro 25.822.845 pari a lire 50 miliardi a valere sulle risorse iscritte nell'U.P.B. 1.2.1.4 (interventi di tutela ambientale) cap.7082 - C.D.R.1 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per l'anno finanziario 2002 (residui 2001).
2. Il commissario delegato e' inoltre autorizzato ad utilizzare le risorse di cui alle azioni 1.2.C e 1.2.D del P.O.R Calabria relativo ai fondi strutturali, come specificati nel documento di programmazione approvato con decisione C.E. dell'8 agosto 2000, pubblicato sul bollettino ufficiale della regione Calabria n. 96 del 14 settembre 2001.
3. Le risorse di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono trasferite, in deroga alle vigenti norme della legge e del regolamento di contabilita' generale dello Stato, direttamente sull'apposita contabilita' speciale di tesoreria intestata al commissario delegato.
4. Il commissario delegato e' tenuto a rendicontare le spese sostenute per le attivita' di cui alla presente ordinanza in base alle vigenti norme di contabilita' generale dello Stato.
 
Art. 4.
1. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dai provvedimenti assunti dal commissario delegato - presidente della regione Calabria fino alla data di pubblicazione della presente ordinanza, con eccezione di quelli incisi da provvedimenti giurisdizionali.
2. Sono fatte salve le disposizioni contenute nelle precedenti ordinanze che non risultano in contrasto con la presente ordinanza.
3. Il Dipartimento della protezione civile, resta estraneo ad ogni rapporto contrattuale scaturente dalla applicazione della presente ordinanza e pertanto eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o da contenziosi sono da intendersi a carico dei soggetti attuatori che devono farvi fronte con i loro mezzi.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 22 marzo 2002
Il Ministro: Scajola
 
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