Gazzetta n. 79 del 4 aprile 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 27 marzo 2002
Modifica dei tassi di interesse sui mutui della Cassa depositi e prestiti.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visti gli articoli 3, comma 1 e 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, recante: "Riordino della Cassa depositi e prestiti, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";
Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 7 gennaio 1998 e successive modifiche ed integrazioni, recante: "Nuove norme relative alla concessione, garanzia ed erogazione dei mutui della Cassa depositi e prestiti";
Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 23 dicembre 1998, recante: "Sostituzione del RIBOR con l'EURIBOR quale pagamento di indicizzazione di strumenti e rapporti giuridici";
Visto l'art. 2, comma 2, del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 16 febbraio 1999, recante: "Fissazione del saggio di interesse sui mutui della Cassa depositi e prestiti";
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 17 ottobre 2001, recante: "Modifica dei tassi di interesse sui mutui della Cassa depositi e prestiti" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 22 ottobre 2001;
Su proposta del direttore generale della Cassa depositi e prestiti
E m a n a
il seguente decreto:
Art. 1.
Determinazione del saggio di interesse
sui mutui a tasso fisso
1. Sulle somme che la Cassa depositi e prestiti concede a mutuo, a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, i tassi di interesse in ragione d'anno, determinati secondo il criterio di calcolo giorni 360/360, sono fissati:
al 5,15 per cento per i mutui a tasso fisso con durata fino a dieci anni;
al 5,35 per cento per i mutui a tasso fisso con durata maggiore di dieci anni fino a quindici anni;
al 5,50 per cento per i mutui a tasso fisso con durata maggiore di quindici anni fino a venti anni.
2. I suddetti tassi sono ridotti di 15 centesimi di punto per il finanziamento di interventi infrastrutturali inseriti nei patti territoriali e nei contratti d'area approvati ai sensi delle disposizioni vigenti, nonche' per il finanziamento delle spese di investimento inserite nei programmi di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del territorio di cui agli allegati A e B del decreto del Ministro dei lavori pubblici del 19 aprile 2000.
3. Il tasso fissato per i mutui con durata ventennale e' assunto quale tasso attivo di riferimento della Cassa depositi e prestiti.
 
Art. 2.
Determinazione del saggio di interesse
sui mutui a tasso fisso con diritto
di estinzione parziale anticipata
1. Per i mutui a tasso fisso con diritto di estinzione parziale anticipata alla pari i tassi di cui al primo comma dell'art. 1 sono maggiorati nella misura indicata, con riferimento alla durata del finanziamento ed alla quota dello stesso con diritto di estinzione parziale anticipata alla pari, nella tabella allegata al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 17 ottobre 2001, recante "Modifica dei tassi di interesse sui mutui della Cassa depositi e prestiti".
 
Art. 3.
Determinazione del saggio di interesse
sui mutui a tasso variabile
1. Per i mutui a tasso variabile il saggio di interesse in ragione d'anno, determinato secondo il criterio di calcolo giorni 360/360, e' pari all'indice di riferimento definito dall'art. 2, secondo comma, del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 16 febbraio 1999, recante "Fissazione del saggio di interesse sui mutui della Cassa depositi e prestiti", senza alcuna maggiorazione.
Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 27 marzo 2002
Il Ministro: Tremonti
 
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