Gazzetta n. 80 del 5 aprile 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 27 marzo 2002
Proroga della validita' dei nullaosta per le nuove costruzioni di unita' da pesca.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI
Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modificazioni, concernente la disciplina della pesca marittima;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modificazioni, con il quale e' stato approvato il regolamento di esecuzione della predetta legge;
Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modificazioni, concernente il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;
Visto il regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio del 17 dicembre 1999, che definisce modalita' e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 179/2002 del 28 gennaio 2002;
Vista la decisione del Consiglio 97/413/CE del 26 giugno 1997 relativa agli obiettivi ed alle modalita' della ristrutturazione del settore della pesca nel periodo dal 1 gennaio 1997 al 31 dicembre 2001, modificata da ultimo dalla decisione del Consiglio 2002/70/CE del 28 gennaio 2002;
Considerato che il gruppo di lavoro congiunto Commissione/Italia sta ultimando l'allineamento dell'archivio nazionale delle navi da pesca con quello comunitario;
Considerato altresi' che gli obiettivi generali assegnati alla flotta italiana, da rielaborare in funzione della corretta segmentazione della flotta e del fabbisogno di capacita', in termini di stazza e potenza motrice, necessaria per migliorare la sicurezza, la navigazione in mare e le condizioni di lavoro a bordo dei pescherecci con lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri ad esclusione di quelli da traino, potranno essere ridefiniti solo a conclusione della revisione dei dati da parte del citato gruppo di lavoro;
Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1995 (Gazzetta Ufficiale n. 203 del 31 agosto 1995) e successive modificazioni, concernente la disciplina del rilascio delle licenze di pesca;
Visto il decreto ministeriale 14 settembre 1999 (Gazzetta Ufficiale n. 258 del 3 novembre 1999), concernente la determinazione dei criteri per la conferma della validita' e per l'indicazione dei limiti temporali definitivi dei nulla osta rilasciati;
Visto il decreto ministeriale 5 ottobre 1999 (Gazzetta Ufficiale n. 276 del 24 novembre 1999), concernente i criteri per la gestione dei nulla osta e delle nuove licenze di pesca nonche' la sospensione degli effetti di archiviazione delle comunicazioni di ammissibilita' alle agevolazioni contributive previste dallo SFOP per la costruzione di nuove unita';
Visti i decreti ministeriali 12 gennaio 2000 (Gazzetta Ufficiale n. 19 del 25 gennaio 2000) e 22 dicembre 2000 (Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio 2001), concernenti la proroga della validita' dei nulla osta per le nuove costruzioni di unita' da pesca;
Avuto riguardo alle risultanze dello stato di avanzamento dei lavori di costruzione delle unita' per le quali e' stato rilasciato il nulla osta;
Valutata l'opportunita' di provvedere al rilascio della licenza di pesca per le unita' di nuova costruzione i cui lavori siano stati ultimati o siano prossimi al completamento;
Valutata altresi' la necessita' di garantire alle unita' della piccola pesca costiera, la sicurezza a bordo nonche' di consentire l'esercizio dell'attivita' ad una maggiore distanza dalla costa;
Visto il decreto ministeriale 5 novembre 2001, prot. 36243/1162, con il quale sono state delegate al Sottosegretario di Stato on. Paolo Scarpa Bonazza Buora le funzioni istituzionali concernenti la disciplina generale ed il coordinamento in materia di pesca, acquacoltura e gestione delle risorse ittiche marine;
Decreta
Art. 1.
1. La validita' dei nulla osta, prorogata al 31 marzo 2001 con il decreto ministeriale 22 dicembre 2000, e' ulteriormente prorogata al 30 giugno 2002 sempre che entro tale data la nuova costruzione sia stata ultimata e per la stessa sia stata richiesta l'iscrizione nei pertinenti registri.
2. A decorrere dal 1 luglio 2002 i nulla osta sono validi a condizione che sia offerto in ritiro naviglio, munito di licenza in corso di validita', con uguali caratteristiche tecniche di stazza, potenza motore ed identici sistemi di pesca.
3. E' equiparata al ritiro la cancellazione definitiva della nave da pesca a seguito di perdita accidentale, di confisca o di altri provvedimenti adottati da autorita' di Paesi terzi che comportino la perdita definitiva della disponibilita' della nave stessa. La disposizione si applica sempre che gli eventi non siano compensati da aiuti pubblici.
 
Art. 2.
1. Il rilascio della licenza di pesca alle unita' realizzate in virtu' dei nulla osta prorogati a termini di cui all'art. 1 sono subordinate al non superamento degli obiettivi di capacita' fissati dal programma operativo pluriennale 1997/2002.
 
Art. 3.
1. E' istituito un gruppo di lavoro con il compito di elaborare, entro il 30 giugno 2002, un piano di "riclassificazione della flotta peschereccia italiana" che tenga conto della segmentazione della flotta alla luce dei nuovi orientamenti comunitari, della nuova ripartizione degli obiettivi assegnati, nonche' della integrazione di capacita', in termini di stazza e di potenza, necessari per migliorare la sicurezza, la navigazione in mare, l'igiene, la qualita' dei prodotti e le condizioni di lavoro a bordo dei pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri diversi dai pescherecci da traino.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 27 marzo 2002
p. Il Ministro: Scarpa Bonazza Buora
 
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